Corte costituzionale

Ordinanza n. 229/1992

Altra decisione · depositata il 25/05/1992 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 442 codice

di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 legge 11 agosto

1973, n. 533, (Disposizioni in materia di finanza pubblica), quale

risulta per effetto della sentenza di questa Corte, n. 156 del 1991,

promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre 1991 dal Pretore di Modena

nel procedimento civile vertente tra Bondi Ada e Ministero

dell'Interno iscritta al n. 752 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Bondi Ada;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso del procedimento civile promosso da Ada

Bondi ved. Pinelli contro il Ministero dell'interno per il

riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento per

invalidi civili di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n.

18, il Pretore di Modena, con ordinanza dell'8 ottobre 1991, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 442 cod.

proc. civ., quale risulta per effetto della sentenza di questa Corte

n. 156 del 1991, nella parte in cui non prevede che il giudice, nel

pronunziare sentenza di condanna al pagamento di prestazioni di

assistenza obbligatoria, deve determinare, oltre agli interessi nella

misura legale, il maggior danno eventualmente subìto dal titolare

per la diminuzione di valore del suo credito;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata viola

l'art. 3 Cost., stante l'omogeneità della situazione dei destinatari

della pubblica assistenza con quella di coloro a favore dei quali sia

stato costituito un rapporto di assicurazione sociale, e l'art. 38,

primo comma, Cost., il quale, al pari del secondo comma, impone che

le prestazioni assistenziali agli invalidi siano sottratte al

deprezzamento della moneta;

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la

ricorrente concludendo per la fondatezza della questione;

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è

stata emanata la legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in

materia di finanza pubblica), che all'art. 16, comma 6, ha dettato

una nuova disciplina in materia di rivalutazione dei crediti

previdenziali disponendo che "l'importo dovuto a titolo di interessi

è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a

ristoro del maggior danno subìto dal titolare della prestazione per

la diminuzione del valore del suo credito";

che, pertanto, si rende necessario il riesame della rilevanza

della questione da parte del giudice remittente, al quale, a tal

fine, vanno restituiti gli atti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Modena.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:229 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte