Sentenza n. 229/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1998 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 6,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18
luglio 1997 dal tribunale di Genova - Sezione per il riesame,
iscritta al n. 763, del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale,
dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio il 22 aprile 1998 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso delle indagini preliminari, con provvedimento del 3
luglio 1997 il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Genova ordinava, previa perquisizione, il sequestro probatorio della
documentazione "concernente i fatti" oggetto delle indagini,
"esistente nella cella del carcere ove" l'inquisito "è detenuto";
nella motivazione del provvedimento, eseguito lo stesso 3 luglio, si
faceva "esplicito riferimento alla natura della documentazione
ricercata", precisandosi "che la stessa viene sottoposta a sequestro
in quanto predisposta" dall'indagato, "con funzione di appunti, al
fine di più agevolmente rispondere all'interrogatorio reso dallo
stesso indagato in data 1 luglio 1997", "nell'intento di verificare
se in detta documentazione siano riportate circostanze diverse da
quelle poi verbalmente riferite".
2. - Proposta richiesta di riesame avverso il detto provvedimento,
il tribunale di Genova ha, con ordinanza del 18 luglio 1997,
sollevato in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità dell'art. 103, comma 6, del codice di
procedura penale, "nella parte in cui non prevede il divieto di
sottoporre a sequestro gli scritti formati dall'imputato (e
dall'indagato) appositamente ed esclusivamente come appunto per
facilitare la difesa negli interrogatori".
Rileva il giudice a quo che la ricerca probatoria ha ad oggetto non
fatti ma osservazioni circa la linea difensiva che l'imputato intende
assumere. Cosicché risponde alla medesima esigenza difensiva posta
alla base della norma denunciata precludere che le "carte e i
documenti relativi all'oggetto della difesa" che si trovino, non
presso il difensore, ma presso l'imputato vengano sequestrate quando
attengano all'esercizio della linea difensiva da predisporre; con
conseguente violazione anche del principio di eguaglianza perché
l'inviolabilità del diritto di difesa non può essere riservata al
solo difensore, rappresentando difesa personale e difesa tecnica
attuazione di un unico principio.
3. - Nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 103, comma 6, del codice di procedura penale, "nella parte
in cui non prevede il divieto di sottoporre a sequestro gli scritti
formati dall'imputato (e dall'indagato) appositamente ed
esclusivamente come appunto per facilitare la difesa negli
interrogatori".
Di fronte ad una richiesta di riesame del decreto di sequestro
probatorio disposto dal pubblico ministero, sequestro da eseguirsi
"previa perquisizione della cella ove" l'indagato "è detenuto", ed
avente ad oggetto la "documentazione concernente i fatti per cui lo
stesso è indagato", il tribunale, premesso "che la motivazione del
provvedimento di sequestro fa esplicito riferimento alla natura della
documentazione ricercata, precisando che la stessa viene sottoposta a
sequestro in quanto predisposta ... con funzione di appunti, al fine
di più agevolmente rispondere all'interrogatorio" già reso,
nell'intento di "verificare se in detta documentazione siano
riportate circostanze diverse da quelle poi verbalmente riferite", ha
implicitamente ravvisato la fonte di simile potere in una mancata
previsione normativa riconducibile al disposto della norma denunciata
che, nel disciplinare le garanzie di libertà del difensore, esclude
il sequestro (e ogni altra forma di controllo) della corrispondenza
tra l'imputato ed il proprio difensore solo presso quest'ultimo. Con
inevitabili riverberi quanto alla conformità della norma denunciata
all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ingiustificata
disparità del trattamento, con riferimento a documenti direttamente
interessanti la difesa, fra la tutela apprestata al difensore e la
tutela apprestata all'imputato e all'indagato, e conseguente,
altrettanto irragionevole, "sbilanciamento" tra difesa personale e
difesa tecnica; nonché all'art. 24 della Costituzione sotto il
profilo del diritto di difesa personale dell'imputato (e
dell'indagato), che risulterebbe vulnerato dal potere concesso
all'autorità giudiziaria di procedere al sequestro di documenti
strettamente connessi all'esercizio della difesa personale.
Per la verità, nonostante che nel dispositivo dell'ordinanza di
rimessione risulti evocato l'art. 103, comma 6, del codice di
procedura penale, ad essere chiamato in causa sembrerebbe anche il
comma 2 di tale articolo, nei termini sopra ricordati, nella parte in
cui prevede che presso i difensori (e i consulenti tecnici) e non,
quindi, anche presso l'imputato, "non si può procedere a sequestro
di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che
costituiscano corpo di reato". Il tutto secondo quanto si ricava
dalla motivazione della detta ordinanza, nell'ambito della quale il
richiamo, peraltro neppure nominatim, al sesto comma viene ad
assumere un significato puramente descrittivo di un assetto,
ricavabile dall'art. 103 nel suo integrale contesto (come tale citato
nella motivazione), diretto a privilegiare la difesa tecnica rispetto
alla difesa personale, a tutela della quale la norma denunciata non
arrecherebbe alcun contributo.
2. - La questione non è fondata.
Anche per ragioni strettamente connesse al necessario requisito
della rilevanza, pare evidente che il giudice a quo abbia qualificato
il decreto sia di perquisizione sia di sequestro come legittimamente
disposto dal pubblico ministero; in caso contrario, il tribunale
avrebbe dovuto procedere, in sede di riesame, all'annullamento del
provvedimento ritenuto contra legem. Il che risulta, del resto,
esplicitato dall'inciso posto a chiusura della parte argomentativa
dell'ordinanza di rimessione ove si lamenta che "il testo dell'art.
103 appare attualmente limitato ad una tutela della sfera relativa
alla sola difesa tecnica, e non consente un'interpretazione estensiva
o analogica, che non sia contenuta in una decisione della Corte
costituzionale".
Pure in presenza delle precisazioni sopra formulate quanto alla
norma effettivamente sottoposta al vaglio di legittimità
costituzionale, risulta subito chiaro come una simile
interpretazione, che il giudice a quo fa inopinatamente derivare
dall'impossibilità di applicazione della norma denunciata, è
palesemente erronea perché il tribunale del riesame sarebbe stato
comunque tenuto a pronunciare l'annullamento del provvedimento di
perquisizione e di sequestro del quale era stato richiesto il
riesame. Ciò, non soltanto in applicazione delle norme che
disciplinano la perquisizione ed il sequestro probatorio, ma anche
per l'incidenza di principi costituzionali qui immediatamente
applicabili in forza di un'interpretazione secundum Constitutionem
degli artt. 247 e 253 del codice di procedura penale.
Già la considerazione che tanto la perquisizione quanto il
sequestro, non avendo ad oggetto né il corpo di reato né cose
pertinenti al reato, sono da considerare illegittimamente disposti,
avrebbe dovuto condurre il rimettente a cancellare il provvedimento
ablativo, considerando anche che ove l'interessato non avesse
provveduto ad attivare il riesame, i documenti sequestrati sarebbero
comunque risultati inutilizzabili per la parte concernente la tutela
del diritto alla difesa personale, trattandosi di prove illecitamente
acquisite (art. 191 cod. proc. pen.).
Senonché ci si trova qui in presenza non di una lacuna normativa
da colmare con una sentenza additiva della Corte, bensì di un
provvedimento del tutto contrario alle regole del processo e
direttamente lesivo di principi costituzionali. Invero il fatto che
il provvedimento qualifichi la perquisizione come funzionale alla
apprensione degli appunti e, quindi, alla verifica della
corrispondenza dei documenti sequestrati al contenuto
dell'interrogatorio, si risolve in una palese diretta violazione dei
diritti inviolabili della persona prima ancora che del diritto
all'autodifesa. Tanto da rivelare la predisposizione da parte
dell'autorità giudiziaria di uno strumento di tale invasività della
sfera privata (a nulla rilevando che, nella specie, l'inquisito si
trovasse in vinculis), proprio al fine di vulnerare il diritto
presidiato dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, da
comportare, oltre tutto, una surrettizia quanto censurabile lesione
delle regole dettate in tema di interrogatorio dallo stesso codice di
procedura penale.
Un vizio, dunque, che travalica la stessa impossibilità di
utilizzazione dei documenti sequestrati (che potrebbe, in diverse
ipotesi, discendere da un'occasionale, non voluta apprensione di
documenti non utilizzabili oltreché da un divieto sopravvenuto di
utilizzazione) per rivelare l'inidoneità del documento ad
identificarsi in uno schema legale. Per giunta attraverso l'impiego
di strumenti designati da una capacità intrusiva non dissimile da
quelle metodiche delle quali l'art. 188 del codice di procedura
penale (che, tutelando la "libertà morale della persona
nell'assunzione della prova", rappresenta una diretta applicazione
dell'art. 2 della Costituzione) preclude la possibilità di
utilizzazione in quanto tali, quali che possano essere i risultati
probatori conseguiti. Il tutto secondo regole che prima ancora di
essere codificate rappresentano l'espressione di principi
fondamentali di civiltà giuridica.
3. - Tanto precisato, il voler far discendere il potere per
l'organo inquirente di agire con tali modalità dalla più volte
indicata omessa previsione dell'art. 103, comma 6, del codice di
procedura penale, si rivela conseguenza, non soltanto di un'errata
interpretazione degli artt. 247 e 253 del codice di procedura penale,
ma anche di una palese violazione dei principi costituzionali posti a
tutela della persona umana.
4. - È appena il caso di soggiungere che nessun apporto
interpretativo può derivare dal disposto dell'art. 237 del codice di
procedura penale che consente l'acquisizione, anche di ufficio, di
qualsiasi documento proveniente dall'imputato. È chiaro infatti che
qualsivoglia lettura della detta disposizione (derivata dall'art. 465
del codice abrogato) debba essere sempre e comunque coordinata con i
principi costituzionali a tutela della persona umana e del diritto di
difesa dell'imputato e dell'indagato oltre che con le regole
processuali che presidiano tali diritti, limitando, nei termini prima
ricordati, l'incidenza invasiva dei mezzi di ricerca della prova.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 103, comma 6, del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di
Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:229 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte