Sentenza n. 23/1969
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/02/1969 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 91r.d. 3269/1923
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 91 del R.D.
30 dicembre 1923, n. 3269, che approva la legge del registro, promosso
con ordinanza emessa il 10 novembre 1966 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra il fallimento di Rossi Giuseppe e
Marchesi Roberto ed altro, iscritta al n. 60 del Registro ordinanze
1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del
22 aprile 1967.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione del fallimento Rossi;
udita nell'udienza pubblica del 20 novembre 1968 la relazione del
Giudice Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi l'avv. Pietro Rescigno, per il fallimento Rossi, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto di citazione del 2 febbraio 1966 il curatore del
fallimento dell'imprenditore edile Giuseppe Rossi conveniva in giudizio
davanti al tribunale di Milano, Roberto Marchesi. Esponeva che, essendo
insorti contrasti in ordine all'esecuzione di lavori commessigli in
appalto dal Marchesi, le parti avevano convenuto con atto del 27
settembre 1963 di risolvere il precedente contratto e di affidare ad un
collegio misto, di tecnici e legali, il compito di porre fine alle
controversie, determinando le rispettive ragioni, e che il collegio,
con atto dell'11 aprile 1964, aveva determinato in lire 92 milioni
l'importo dovuto al Rossi, stabilendo altresì le modalità di
pagamento. Ed assumendo che il Marchesi si era rifiutato di adempiere,
chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della somma come sopra
determinata.
Il procedimento, su istanza di parte, veniva riunito ad altro già
pendente davanti allo stesso tribunale e promosso dal Marchesi nei
confronti del Rossi al fine di ottenere la risoluzione del contratto di
appalto e la condanna del convenuto al risarcimento del danno. In tale
procedimento aveva spiegato intervento la Cementifera Italiana Fibronit
s.p.a.
In corso di istruttoria, con memoria del 20 aprile 1966, la difesa
della curatela tenuta a mettere in regola i sopradetti due atti agli
effetti della legge di registro e a provvedere, a norma dell'art. 91
della legge di registro (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269), al pagamento
del tributo contemporaneamente alla registrazione, sollevava questione
di legittimità costituzionale del citato art. 91 in riferimento
all'art. 3, comma primo, della Costituzione e specificamente con
riguardo alla disparità di trattamento che l'applicazione dell'art. 91
determinerebbe in favore del fisco ed a danno della massa dei creditori
per un debito del fallito destinato a cadere, come tale, sotto la
regola della par condicio creditorum di cui all'art. 52 della legge
fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
Con ordinanza del 10 novembre 1966 il tribunale di Milano riteneva
pregiudiziale la decisione in ordine alla sollevata questione, perché,
ai fini della pronuncia definitiva sul merito, non si sarebbe potuto
prescindere dal prendere in esame i due ripetuti atti, che, per altro,
non erano stati registrati. E riteneva altresì non manifestamente
infondata la questione.
Premesso che per la legge di registro il sorgere dell'obbligazione
tributaria è determinato dall'esistenza dell'atto idoneo al
trasferimento di un bene o alla nascita di un'obbligazione, dal
disposto dell'art. 91 della legge di registro, che prevede il
meccanismo di riscossione dell'imposta di registro, nonché dell'art.
106 della stessa legge secondo cui "gli atti soggetti registrazione e
non registrati non possono farsi valere in giudizio fino a tanto che
non siano stati registrati", discende - ad avviso del tribunale - che,
in caso di sopravvenuto fallimento di uno dei soggetti in capo ai quali
il debito d'imposta è già sorto, l'amministrazione finanziaria dello
Stato è posta "in una indiscutibile situazione di privilegio rispetto
a tutti gli altri creditori del fallimento", in quanto il credito viene
sottratto all'eventuale falcidia fallimentare.
Ora, con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della
Costituzione, nella costante interpretazione di questa Corte, mal si
concilierebbe codesta situazione di privilegio, "poiché non pare
individuabile la particolare ragione che dovrebbe giustificarla". E
comunque esula dai poteri del giudice ordinario l'accertare se esistano
eventuali condizioni particolari che giustifichino la rilevata
disparità di trattamento, per situazioni giuridiche che invece
appaiono identiche.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, veniva pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 22 aprile 1967.
Nel giudizio si costituiva il dott. Enrico De Lorenzo, quale
curatore del fallimento di Giuseppe Rossi, il quale con deduzioni
depositate il 6 aprile 1967, chiedeva che fosse dichiarata la
fondatezza della sollevata questione. E spiegava intervento, a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, concludendo, con deduzioni del 28 febbraio 1967, per la
declaratoria di infondatezza.
Rilevava la difesa della curatela del fallimento che per la
prestazione de qua non si potevano assumere come dato di partenza e
sviluppare le affermazioni fatte da questa Corte, con la sentenza n. 45
del 1963, con riguardo agli artt. 106 e 108 della legge di registro,
perché diversa sarebbe la situazione prospettata. Non si ha nella
specie, un rifiuto di corrispondere l'imposta, motivato dalla
sopravvenuta incapacità patrimoniale del soggetto, ma solo una
richiesta che il credito d'imposta vantato dal fisco per la mancata
registrazione dell'atto nel termine fisso, trattandosi di credito verso
il fallito, sia assoggettato alla regola dell'eguale trattamento dei
creditori (salve le cause di prelazione previste dalla legge: e nella
specie, salvo il privilegio speciale ex art. 97 legge registro).
La pretesa del fisco opera qui in danno di terzi (quali sono i
creditori del fallito) estranei all'atto ed al relativo rapporto
d'imposta ed assoggettati alla regola del concorso (art. 52 della legge
fallimentare) che è destinata ad assicurarne la parità di
trattamento.
L'applicazione dell'art. 91 della legge di registro si risolve in
una discriminazione dei soggetti (fisco e ceto creditorio)
relativamente all'applicazione della legge fallimentare, attuata nel
senso di assicurare ad un soggetto (e cioè al fisco) l'immediata,
integrale soddisfazione del suo credito per l'imposta di registro,
laddove agli altri soggetti (e cioè ai creditori, compreso il fisco
per altri crediti) si impongono le regole improntate al rispetto della
par condicio ed operanti in sede di accertamento del passivo e di
liquidazione e riparto dell'attivo.
Sarebbe in tal modo violato l'art. 3, comma primo, della
Costituzione in quanto il trattamento discriminante a favore del fisco
e contro tutti gli altri creditori del fallito, si risolve in una
palese disuguaglianza davanti alla legge, e specificamente davanti alla
legge fallimentare che assume come presupposto di applicazione delle
proprie regole (informate a loro volta alla par condicio) la qualità
di creditori, e salvo per il rilievo dei privilegi in senso tecnico in
sede di liquidazione e riparto dell'attivo.
Concludeva, pertanto, la difesa della curatela nel senso sopra
detto, precisando per altro che l'impostazione data al problema
presupponeva che il debito dell'imposta di registro dovesse
considerarsi come un debito del fallito e che si riconoscesse al
curatore del fallimento la funzione, preminente nella legge
fallimentare e di squisita natura pubblicistica, della tutela del ceto
creditorio.
Concludeva, invece, come si è detto, per l'infondatezza della
sollevata questione l'interveniente Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Con le deduzioni e con la successiva memoria del 7 novembre 1968,
l'Avvocatura dello Stato sosteneva che la norma in questione ha il suo
fondamento, nel sistema della legge tributaria, da un lato nella natura
stessa del tributo di registro, caratterizzato, quanto meno
parzialmente, dal servizio che si rende al cittadino, e dall'altro
nell'interesse generale della collettività alla riscossione dei
tributi, tutelato dall'art. 53 della Costituzione, e che pertanto la
registrazione non può essere separata dalla contestuale ed integrale
riscossione del tributo. Osservava, ancora in particolare, che il
rapporto tributario sorge con la formazione dell'atto tra vivi ed
implica il pagamento, versandosi altrimenti in illecito adeguatamente
sanzionato, e che codesto obbligo sussiste a carico di ogni cittadino e
quindi anche a carico del curatore del fallimento. Riteneva, inoltre,
non potersi invocare, in relazione alla posizione dell'amministrazione
finanziaria circa la pretesa a vedere soddisfatto tale obbligo, né il
principio della par condicio dei creditori nel procedimento
fallimentare né, comunque, il principio dell'eguaglianza sancito
nell'art. 3 della Costituzione, perché la par condicio anzitutto non
è assoluta e in secondo luogo nulla ha a che fare con l'adempimento di
oneri e di spese che il curatore deve sopportare nel difendersi e
nell'agire in giudizio per le liti relative al fallimento o per lo
svolgimento della propria attività, perché la par condicio non
costituisce pura e semplice applicazione dell'art. 3 della
Costituzione, e perché al principio di eguaglianza non ci si può
rifare per sottrarsi all'adempimento di un'obbligazione che si sarebbe
dovuta soddisfare già prima del giudizio. Ed osservava, infine, che
comunque il principio di eguaglianza non esclude trattamenti
differenziati sulla base di una obiettiva e giustificata diversità di
valutazione assunta dal legislatore in modo non irrazionale né
arbitrario e qui ricorrerebbero, come si è detto, e la natura
particolare del tributo e l'interesse generale della collettività alla
riscossione dei tributi, per far apparire l'art. 91 della legge di
registro, pienamente conforme alla Costituzione. Considerato in diritto :
1. - L'art. 91 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva la
legge del registro, impone (anche) al curatore del fallimento, il
quale, a sensi degli artt. 106 e 108 della stessa legge, voglia
avvalersi in giudizio di scritture private poste in essere
dall'imprenditore commerciale non ancora dichiarato fallito e soggette
a registrazione in termine fisso, e debba richiederne la registrazione,
l'obbligo di pagare l'intero ammontare dell'imposta in occasione del
compimento di tale atto.
Secondo il tribunale di Milano, la norma sarebbe in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione, perché prevederebbe un trattamento
differenziato ed ingiustificato tra i creditori del fallito, ponendo,
in violazione del principio della par condicio, l'Amministrazione
finanziaria dello Stato in una posizione di sostanziale privilegio nei
confronti degli altri creditori, anche al di fuori della ragione di
prelazione di cui all'art. 97 della legge di registro.
Secondo l'ordinanza, il rapporto di imposta in materia di registro
in genere sorge appena viene ad esistenza l'atto che, considerato in
sé e per sé, sia idoneo a produrre l'obbligazione o ad attuare il
trasferimento di un bene, e nella specie, le relative obbligazioni per
imposta di registro erano sorte nei confronti dell'imprenditore
commerciale non ancora dichiarato fallito e quando erano state
perfezionate le due scritture private, del 27 settembre 1963 e dell' 11
aprile 1964, che il curatore del fallimento intendeva esibire in
giudizio. E da ciò discende la conseguenza che i debiti sorti per
quelle due scritture, essendo debiti del fallito, devono sottostare
alla regola del concorso di cui agli artt. 2741 del Codice civile e 52
e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (che contiene la disciplina
del fallimento e delle altre procedure concorsuali).
La Corte, pur convenendo circa la premessa, non ritiene accettabili
l'impostazione e soluzione del problema e le conseguenze che se ne
vogliono trarre, e per ciò non considera fondata la questione di
legittimità costituzionale come sopra prospettata.
2. - I debiti di imposta per i due atti che nella specie avrebbero
dovuto essere registrati dall'imprenditore commerciale in termine fisso
e prima del fallimento, divengono, intervenuta la sentenza
dichiarativa, debiti del fallito. E tali rimangono e debbono essere
considerati qualora si faccia riferimento unicamente all'interesse
della Amministrazione finanziaria dello Stato alla riscossione del
tributo.
Ma, a proposito di essi, qualora invece si ponga mente
all'interesse dell'ufficio della curatela fallimentare a disporre, per
il giudizio, delle due scritture registrate, viene in evidenza la
autonoma disciplina di codesto interesse, e conseguentemente rileva il
sistema di riscossione del tributo previsto dall'art. 91 della legge di
registro.
Pur essendo la singola obbligazione tributaria sorta al momento del
perfezionamento dell'atto consacrato nella scrittura privata soggetta a
registrazione in termine fisso, non ricorrono, quando interviene la
sentenza dichiarativa di fallimento, tutti i presupposti e tutti i
requisiti occorrenti perché il relativo credito possa essere
attualmente preteso ed il connesso obbligo adempiuto. E ciò perché ad
opera dei soggetti obbligati alla registrazione non si è provveduto
alla presentazione della scrittura privata all'ufficio del registro con
il contemporaneo deposito della somma occorrente per la registrazione,
e quindi non risulta determinato l'ammontare della imposta dovuta.
Nella specie, a proposito di quella obbligazione, acquista rilievo
un fatto a sé stante rappresentato dalla richiesta di registrazione
della scrittura avanzata dal curatore del fallimento. Tale richiesta ha
luogo non in adempimento dell'obbligo di legge gravante sui contraenti
dell'atto (o sugli altri soggetti tenuti a sensi dell'art. 80 della
legge di registro) e previsto in funzione del pagamento dell'imposta,
ma in attuazione di un onere direttamente connesso all'attività di
gestione propria dell'ufficio di cui il curatore è titolare.
Autorizzato dal giudice delegato ad agire contro un debitore del
fallito, per ottenere il pagamento di una somma a questo dovuta, il
curatore è legittimato e tenuto a registrare la scrittura (che del
debito è prova documentale) per poterne produrre copia in giudizio. E
non avendo ottenuto o non potendo ottenere dal giudice delegato
l'emanazione del decreto per la prenotazione a debito di cui all'art.
91 della legge fallimentare, è obbligato a pagare per imposta di
registro l'intero ammontare di essa contemporaneamente alla
registrazione della scrittura. Il fatto che il curatore sia tenuto a
pagare la intera imposta al momento della registrazione non è perciò
connesso alla natura del debito (del fallito o meno), ma all'atto da
lui posto in essere: la richiesta di registrazione è per il curatore
un atto di gestione, la cui spesa non può che gravare sulla massa.
Ma, pur dovendo il curatore provvedere all'integrale pagamento
dell'imposta, tale debito, rientrando tra quelli del fallito, non cessa
di rimanere tale. Il curatore, infatti, con la richiesta di
registrazione della singola scrittura privata, si presenta, nei
confronti dell'atto e dell'Amministrazione finanziaria dello Stato come
portatore di un interesse autonomo, e sopra di lui non grava un obbligo
di registrazione, sibbene un semplice onere. Viene, così,
immediatamente realizzato l'interesse dell'ufficio fallimentare, a
disporre per il giudizio della singola scrittura registrata; e ciò
anche se ad ogni modo ricorre e del pari viene realizzato l'altro
interesse dell'Amministrazione finanziaria dello Stato alla riscossione
del tributo.
3. - La circostanza che in relazione ad un debito del fallito,
destinato a seguire la sorte degli altri debiti dello stesso fallito,
il creditore (Amministrazione finanziaria dello Stato) possa pretendere
ed ottenere il pagamento dell'intero non in sede di riparto delle somme
ricavate dalla liquidazione dell'attivo ed a prescindere dalla
legittima causa di prelazione (privilegio ex art. 97 legge registro),
non significa che l'Amministrazione finanziaria dello Stato, in quanto
creditrice del fallito, si viene a trovare in una posizione di
ingiustificato vantaggio nei confronti degli altri creditori dello
stesso fallito, e non comporta che l'art. 91 della legge di registro
violi l'art. 3 della Costituzione e non rispetti il principio della par
condicio creditorum. Sul terreno della ripartizione dell'attivo
fallimentare, la posizione dell'Amministrazione finanziaria dello
Stato, per il credito di imposta di registro, non viene alterata dagli
effetti connessi al meccanismo e al fatto del pagamento della imposta;
e rileva unicamente la partecipazione, con privilegio o pro quota, alla
detta ripartizione. Di modo che, ragionandosi con riferimento a quel
profilo, non entra in gioco l'art. 91 della legge di registro, oggetto
della presente denuncia.
Detto articolo si colloca invece sul terreno dell'esazione della
imposta e contiene una regola che valutata in sé e per sé non crea
né può creare posizioni di vantaggio in favore dell'Amministrazione
finanziaria dello Stato ed anzi, ed è questo profilo che forse di più
interessa, pone tutti i debitori d'imposta sullo stesso piano,
conformandosi interamente al disposto dell'art. 3 della Costituzione.
Con la conseguenza che il citato art. 91 non è destinato ad operare
nell'ambito della procedura fallimentare, nella quale, invece, si
applicano unicamente le disposizioni del codice civile e della legge
fallimentare che prevedono i modi ed i tempi della ripartizione
dell'attivo.
Non si può dire, perciò, che l'art. 91 della legge di registro,
per la previsione in esso contenuta e come sopra enucleata dal
tribunale di Milano, sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
in quanto violi il principio di eguaglianza di fronte alla legge
(fallimentare). La norma non è destinata ad operare entro i confini
segnati dalle disposizioni relative alla ripartizione dell'attivo
fallimentare, che presuppongono e rispettano la par condicio tra i
creditori del fallito ma esclusivamente entro quelli posti dalle
disposizioni relative alla riscossione del tributo di registro.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 91 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva la legge
del registro, sollevata dal tribunale di Milano con ordinanza del 10
novembre 1966, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
ECLI:IT:COST:1969:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte