Corte costituzionale

Ordinanza n. 23/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1972 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 93 e 102

del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli

organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio

1960, n. 570, promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1971 dal

pretore di Chiari nel procedimento penale a carico di Campiotti Emilio

ed altri, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1971 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 12 maggio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che il pretore di Chiari, con ordinanza del 29 gennaio

1971, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt.

93 e 102 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione

degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16

maggio 1960, n. 570;

che, secondo il giudice a quo, la prima norma impugnata, che

punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire

20.000 chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di

candidatura, prevederebbe senza ragionevole giustificazione una

sanzione più grave di quella comminata per l'identico illecito

dall'art. 106 del testo unico sulla elezione della Camera dei deputati,

approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e si porrebbe così in

contrasto col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della

Costituzione;

che anche la seconda norma impugnata contrasterebbe col menzionato

principio costituzionale disponendo irrazionalmente l'esclusione del

beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena per

i condannati per i reati elettorali.

Considerato che la questione sollevata nei confronti dell'art. 93

del citato t.u. del 1960 è identica a quella già esaminata e

dichiarata infondata con la sentenza n. 45 del 1967, e manifestamente

infondata con l'ordinanza n. 106 del 1971;

che la questione sollevata nei confronti dell'art. 102 del ripetuto

t.u. è identica a quella pure già esaminata e dichiarata infondata

con la sentenza n. 48 del 1962;

che non sussistono motivi per discostarsi dalle precedenti

decisioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 93 e dell'art. 102 del testo unico delle leggi

per la composizione e l'elezione delle Amministrazioni comunali,

approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sollevate in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe, e

già dichiarate, la prima, manifestamente infondata con l'ordinanza n.

106 del 5 maggio 1971, e la seconda, infondata con la sentenza n. 48

del 29 maggio 1962.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte