Sentenza n. 23/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1975 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo
comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori),
promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1972 dal pretore di Torino
nel procedimento civile vertente tra Le Rose Rosa e la società G.
Barberis e C., iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 6
dicembre 1972.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione della società G. Barberis e C.;
udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974 il Giudice
relatore Edoardo Volterra;
uditi l'avv. Ubaldo Prosperetti, per la società G. Barberis e C.,
ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento civile vertente tra Le Rose Rosa e
la società G. Barberis e C., il pretore di Torino, chiamato a decidere
sulla legittimità del licenziamento intimato dalla convenuta
all'attrice, ritenuta la questione rilevante ai fini del giudizio,
sollevava d'ufficio, con ordinanza 13 luglio 1972, eccezione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, comma secondo, della legge 20
maggio 1970, n. 300 ("Statuto dei lavoratori"), in relazione all'art.
13, primo e secondo comma, della Costituzione.
Secondo il giudice a quo, la norma denunziata si risolve in una
vera e propria ispezione personale del lavoratore cui si riferisce,
eseguita unicamente nell'interesse del privato datore di lavoro, senza
che si persegua alcun interesse pubblico.
Sempre secondo il pretore, le norme che stabiliscono l'obbligo di
ispezioni personali - come condizione per l'erogazione di prestazioni
previdenziali - valgono a risolvere una situazione di connessione fra
l'interesse del privato assistito, al conseguimento del trattamento
economico spettantegli, e l'interesse pubblico costituito dal
perseguimento dei fini previdenziali, pubblici al punto che lo Stato li
ha assunti su di sé; per contro nell'ipotesi di cui all'art. 5,
secondo comma, legge citata, si verserebbe in una oggettiva situazione
di conflitto fra due interessi privati, omogenei e contrari, a tutela
di uno dei quali - quello del datore di lavoro - si pone l'attività
dovuta di un ente pubblico, nella specie l'INAM.
Si tratterebbe quindi di ispezioni personali poste in essere in
oggettiva violazione della libertà individuale, senza nemmeno
intervento alcuno dell'autorità giudiziaria, unica deputata a disporre
con provvedimenti motivati e sindacabili - a differenza di quanto
accade nell'ipotesi considerata - limitazioni di qualsiasi sorta alla
personale libertà del cittadino. Di qui il contrasto della
disposizione denunciata con l'art. 13 della Costituzione.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. È intervenuto dinanzi alla Corte
costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. Si è costituita la
società G. Barberis rappresentata e difesa dall'avv. Ubaldo
Prosperetti.
Nel chiedere che la questione venga dichiarata infondata,
l'Avvocatura dello Stato ricorda che l'art. 13 della Costituzione
esprime, secondo il costante insegnamento di questa Corte, il principio
tradizionale dell'habeas corpus, riguardando ogni limitazione
dell'autonomia e della disponibilità della propria persona e la
degradazione della libertà morale della stessa. ora basterebbe por
mente a che la norma impugnata si limita solamente a stabilire un onere
a carico del lavoratore di sottoporsi a questo controllo ove voglia far
considerare come giustificata la sua assenza dal lavoro a causa di
infermità, per convincersi della inipotizzabilità stessa di un
contrasto di tale norma con l'art. 13 della Costituzione.
Il mancato adempimento dell'onere - posto nell'ambito del
sinallagma contrattuale - avrebbe conseguenze infatti di carattere
puramente contrattuale e si sarebbe autorizzati a ritenere che l'art.
13 della Costituzione non risulta neppure sfiorato.
3. - Ad analoga conclusione perviene la difesa della società
Barberis. Osserva in particolare che l'art. 5 dello Statuto dei
lavoratori non ha cambiato le finalità dell'accertamento sanitario,
che, anche se operato da un ente pubblico, rimane il mezzo di prova per
la giustificazione di una assenza dal lavoro; giustificazione che
dovrà essere riconosciuta da un privato, il datore di lavoro, che poi
valuta la sanzione contrattuale da irrogare eventualmente al lavoratore
qualora i risultati del controllo, operato dai servizi ispettivi
competenti, siano negativi, comprendendo tra questi possibili risultati
anche un rifiuto immotivato della sottoposizione alla visita medica,
richiesta dal datore di lavoro.
In base a tali considerazioni, risulterebbe fugato ogni possibile
dubbio d'illegittimità costituzionale prospettabile in relazione
all'art. 13, poiché, da un lato, non sussistono poteri di coazione
del datore di lavoro né obbligo di sottoporsi a visita medica da parte
del lavoratore, e dall'altro, se anche il lavoratore sottraendosi alla
visita medica, disposta dall'ente previdenziale competente, facesse
sorgere, in mancanza di un giustificato motivo di rifiuto, nel datore
di lavoro una presunzione di inadempimento contrattuale, sarà sempre
possibile al giudice sindacare il comportamento del datore di lavoro in
ordine alle eventuali sanzioni contrattuali che questi avrà ritenuto
di applicare al lavoratore inadempiente.
4. - La difesa della parte privata ha presentato memorie in cui
ribadisce, con ampie ed approfondite argomentazioni, le conclusioni
già prese. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Torino solleva questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, comma secondo, della legge n. 300 del 1970
in riferimento all'art. 13, comma primo e secondo, della Costituzione
sotto il presupposto: a) che i controlli disposti in ottemperanza della
norma impugnata "costituiscano vere e proprie ispezioni personali del
lavoratore cui si riferiscono, eseguite unicamente nell'interesse del
privato datore di lavoro, senza che si persegua alcun interesse
pubblico"; b) che nell'ipotesi di cui alla medesima norma "si versa in
un'oggettiva situazione di conflitto fra due interessi privati,
omogenei e contrari, a tutela di uno dei quali - quello del datore di
lavoro - si pone l'attività dovuta di un ente pubblico, nella specie
l'INAM"; c) che le ispezioni in parola "sono effettuate senza
intervento alcuno dell'autorità giudiziaria, unica deputata a disporre
con provvedimenti motivati e sindacabili - a differenza di quanto
accade nella ipotesi considerata - limitazioni di qualsiasi sorta alla
personale libertà del cittadino".
2. - La questione come sopra sollevata non è fondata, sia perché
parte da presupposti oggettivamente inesistenti, sia perché si basa su
erronee interpretazioni della norma impugnata e della norma
costituzionale di raffronto.
Il comma secondo dell'art. 5 della legge n. 30 del 1970 non dispone
ispezioni personali del lavoratore da eseguirsi nell'interesse
esclusivo del datore di lavoro. L'articolo in parola, oggetto di ampio
e meditato esame da parte del legislatore, come mostra il suo lungo
iter parlamentare, dopo avere al comma primo vietato accertamenti da
parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per
malattie o infortunio del lavoratore dipendente, determina
nell'impugnato comma secondo i soli organi tecnici dipendenti da enti
pubblici che possono effettuare i controlli delle assenze per
infermità. La norma ha lo scopo di disciplinare e sanzionare il
controllo della situazione di infermità dichiarata dal lavoratore e
nello stesso tempo di escludere nell'interesse di questo che il
controllo possa essere compiuto arbitrariamente attraverso sanitari o
personale dipendenti o prescelti dal datore di lavoro. Essa fornisce
sia al datore di lavoro che al lavoratore la garanzia che il controllo
sia effettuato da organi che per la loro natura ed appartenenza ad enti
pubblici siano indipendenti dagli uni e dagli altri e atti a compiere
una valutazione tecnica obbiettiva e disinteressata.
La norma impugnata pertanto non sottopone il lavoratore ad
un'ispezione personale coattiva, ma regola il compimento di una
attività attinente alla procedura stabilita dalla legge per l'assenza
del lavoratore dovuta ad infermità, procedura cui lo stesso lavoratore
dipendente ha volontariamente dato causa con la denunzia del suo stato
di infermità e che egli può in qualunque momento interrompere
rinunziando alla sua denunzia e non sottoponendosi al controllo della
situazione sanitaria personale da lui dichiarata con conseguenze
esclusivamente inerenti al rapporto di lavoro. La norma non prevede
infatti alcun mezzo coattivo per sottoporre il lavoratore a tale
controllo e tanto meno la facoltà del datore di lavoro di costringerlo
contro la sua volontà.
Non sussistono pertanto i presupposti affermati dal giudice a quo
in quanto la norma impugnata obbiettivamente tutela gli interessi e le
esigenze sia del lavoratore dipendente sia del datore di lavoro.
Non disponendo alcuna restrizione della libertà personale del
lavoratore è conseguenziale che la norma medesima non preveda
l'intervento dell'autorità giudiziaria nel regolare le modalità del
controllo.
3. - La questione sollevata dall'ordinanza in epigrafe risulta
anche non fondata in quanto si basa su di un'erronea interpretazione
dell'art. 13, comma primo e secondo, della Costituzione.
Come è stato affermato ripetutamente dalla Corte, l'ambito
precettivo della norma costituzionale, diretta a difendere l'individuo
di fronte alla potestà coattiva dello Stato, non comprende ogni
violazione o limitazione della libertà personale, cui può essere
sottoposto in vario modo il cittadino nello svolgimento della sua
attività, ma soltanto gli atti lesivi di quel diritto che trae la sua
denominazione tradizionale dall'habeas corpus inteso come autonomia e
disponibilità della propria persona.
L'art. 5, comma secondo, della legge n. 300 del 1970 non comporta,
come si è visto, alcuna coercizione fisica sulla persona, nessuna
degradazione giuridica del lavoratore, nessuna menomazione della
libertà morale implicante un assoggettamento totale della persona al
potere altrui, ma è diretto soltanto a regolare le modalità con cui
deve svolgersi l'accertamento chiesto dal datore di lavoro
dell'infermità affermata dal lavoratore nell'ambito della procedura
prevista per il controllo delle assenze.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal pretore di Torino in riferimento all'articolo 13, commi
primo e secondo, della Costituzione, dell'art. 5, comma secondo, della
legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI-
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte