Art. 13 statuto dei lavoratoriMansioni del lavoratore

L'articolo 2103 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attivita' svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non puo' essere trasferito da una unita' produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario e' nullo".

Testo vigente dal 27 maggio 1970, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art13 · fonte su Normattiva