Sentenza n. 23/1981
Altra decisione · depositata il 10/02/1981 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma
primo, legge cost. 11 marzo 1953 n. 1, della richiesta di referendum
popolare per l'abrogazione degli articoli 17, comma primo n. 2
(l'ergastolo) e 22 del codice penale approvato con regio decreto 19
ottobre 1930 n. 1398 e successive modificazioni (n. 15 reg. ref.).
Vista l'ordinanza 2 dicembre 1980 con la quale l'Ufficio centrale
per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato
legittima la suddetta richiesta;
udito, nella camera di consiglio del 14 gennaio 1981, il Giudice
relatore Antonino De Stefano;
udito l'avv. Mauro Mellini per il Comitato promotore del
referendum.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte
di cassazione, ha esaminato, in applicazione della legge 25 maggio
1970, n. 352, e successive modificazioni, la richiesta di referendum
popolare, presentata il 26 giugno 1980 da Rippa Giuseppe, Cherubini
Laura, Passeri Maria Grazia, Pergameno Silvio e Vigevano Paolo, sul
seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati gli articoli 17,
comma primo n. 2 (l'ergastolo) e 22 del codice penale approvato con
regio decreto 10 ottobre 1930, n. 1398, e successive
modificazioni?".
Con ordinanza del 2 dicembre 1980, depositata in pari data,
l'Ufficio centrale ha dato atto che la richiesta è stata preceduta
dall'attività di promozione conforme ai requisiti di legge, che è
stata presentata da soggetti che vi erano legittimati, che il deposito
è avvenuto nel termine di tre mesi dalla data di vidimazione dei
fogli, che la richiesta di abrogazione delle su indicate norme è
stata regolarmente formulata e trascritta nella facciata contenente le
firme di ciascun foglio, che il numero definitivo delle sottoscrizioni
regolari supera quello di 500.000 voluto dalla Costituzione; e
considerato che è indubbio il carattere legislativo dell'atto
normativo sottoposto a referendum, e che al riguardo non sono
intervenuti atti di abrogazione, né pronunce di illegittimità
costituzionale, ha dichiarato legittima la richiesta anzidetta.
Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa
Corte ha fissato per la conseguente deliberazione il giorno 14 gennaio
1981, dandone a sua volta comunicazione ai presentatori della
richiesta ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'art. 33, comma secondo, della legge n. 352 del 1970.
In data 10 gennaio 1981, il Comitato promotore del referendum in
esame ha presentato una memoria. In essa, ribadite le riserve riguardo
al criterio della "omogeneità" dei quesiti, affermato da questa Corte
con la sentenza n. 16 del 1978, si osserva non potersi comunque
dubitare che la richiesta di abolizione delle due norme del codice
penale che prevedono, rispettivamente, la pena dell'ergastolo e ne
stabiliscono le modalità, dia luogo ad un quesito "omogeneo".
Rilevato che nessuno degli altri principi limitativi della
ammissibilità del referendum, enunciati nella citata sentenza di
questa Corte, viene nel caso in discussione, nella memoria si aggiunge
che la soppressione delle norme sull'ergastolo, di cui attraverso il
referendum si propone l'abrogazione, verrebbe a dare attuazione al
principio, proclamato dall'art. 27 della Costituzione, che le pene
debbono tendere alla rieducazione del reo: ad un fine cioè che,
proiettandosi oltre la loro durata, presuppone che la esecuzione delle
pene sia limitata nel tempo.
Nessuna memoria è stata presentata da parte dell'Avvocatura dello
Stato. Considerato in diritto :
Oggetto della richiesta di referendum abrogativo, dichiarata
legittima con ordinanza del 2 dicembre 1980, in applicazione dell'art.
32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dall'Ufficio centrale per il
referendum, costituito presso la Corte di cassazione, sono gli
articoli 17, comma primo, n. 2, e 22 del codice penale, approvato con
r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni. L'art. 17,
nell'elencare le pene principali, indica, al n. 2 del primo comma,
l'ergastolo. Il successivo art. 22, come modificato dall'art. 1 della
legge 25 novembre 1962, n. 1634, sancisce che "La pena dell'ergastolo
è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò
destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il
condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto".
La Corte, in sede di cognizione dell'ammissibilità del referendum
- compito che le è attribuito dall'art. 2 della legge costituzionale
11 marzo 1953, n. 1 e dagli artt. 32, comma secondo, e 33 della citata
legge n. 352 del 1970 - non riscontra nella richiesta in esame alcuna
ragione d'inammissibilità, e pertanto la dichiara ammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione degli articoli 17, comma primo, n. 2 (l'ergastolo), e 22
del codice penale, approvato con r.d. 19 ottobre 1930 n. 1398, e
successive modificazioni, dichiarata legittima con ordinanza del 2
dicembre 1980 dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito
presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte