Sentenza n. 23/1982
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/02/1982 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 370/1934
usata come parametro
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 1legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, n. 5, della legge 22 febbraio 1934, n. 370 (Riposo domenicale e
settimanale) promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1975 dal
Pretore di Messina, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Lembo
Giuseppe ed altri e Tourist Ferry Boat S.p.a., iscritta al n. 589 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 38 dell'11 febbraio 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1981 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza del 28 ottobre 1975 il Pretore di Messina ha
sollevato d'ufficio questione incidentale di legittimità
costituzionale, in relazione all'art. 36, terzo comma, Cost., dell'art.
1, secondo comma, n. 5, della legge 22 febbraio 1934, n. 370 "nella
parte in cui consente che il riposo settimanale possa essere concesso
al personale navigante in ventiquattro ore non consecutive".
Tale disposizione - secondo il giudice a quo - viola il principio
sancito dal citato ultimo comma dell'art. 36 Cost., il quale garantisce
al lavoratore il diritto al riposo settimanale di ventiquattro ore
consecutive, che devono essere tenute distinte dalle normali ore di
riposo giornaliero (non potendosi cumulare con esse) e non possono
frazionarsi in più periodi.
Nel giudizio a quo il sig. Giuseppe Lembo ed altri, tutti
dipendenti della "Tourist Ferry Boat" S.p.a., avevano chiesto al
pretore di Messina di dichiarare l'illegittimità del sistema dei turni
adottato dall'azienda, che non permetteva ai marittimi di usufruire del
riposo settimanale di ventiquattro ore consecutive e conseguentemente
di dichiarare il loro diritto ad un intero giorno settimanale di
riposo, con condanna dell'azienda alla corresponsione per il passato di
una indennità relativa alla mancata concessione di tale riposo.
La società convenuta, nel contestare la domanda, aveva rilevato
che i ricorrenti, come tutti i dipendenti dell'azienda, avevano
osservato, ogni sei giorni, i seguenti turni di lavoro: 1 e 2 giorno:
dalle ore 6 alle 14; 3 e 4 giorno: dalle 14 alle 22; 5 e 6 giorno:
dalle 22 alle 6, cosicché ad ogni lavoratore erano state assicurate
ventiquattro ore di riposo settimanale in tre ratei di otto ore
ciascuno, aggiunte alle sedici ore di riposo giornaliero, nonché, per
tre giorni la settimana, un periodo di riposo di ventiquattro ore
continuative. Inoltre, per compensare il frazionamento del riposo
settimanale, ai ricorrenti veniva corrisposta una somma forfettaria
mensile. Comunque - aveva aggiunto l'impresa - quel sistema era stato
determinato in sede di contrattazione collettiva per tutti i marittimi
impiegati nei servizi di traghetto dello Stretto di Messina.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
la quale, richiamandosi alle precedenti decisioni emesse dalla Corte
costituzionale in materia di riposo settimanale (n. 76/1962; n.
146/1971; n. 101/1975), ha concluso per l'infondatezza della questione
sollevata.
La norma impugnata, infatti, non avrebbe avuto - secondo
l'Avvocatura - l'effetto di escludere del tutto il personale navigante
dal diritto al riposo settimanale e da ogni disciplina, legislativa o
collettiva, di esso, tanto che nel caso di specie simile disciplina è
stata posta con la contrattazione collettiva. Perciò, anche in
considerazione dell'applicazione concreta che la norma ha avuto nel
nostro ordinamento, può dirsi che l'impugnato art. 1, secondo comma,
della legge n. 370 del 1934 non vuole privare e non ha privato il
lavoratore appartenente alla categoria del personale navigante del
diritto al riposo settimanale. Non vi sarebbe, quindi, alcun contrasto
tra la norma impugnata e quella costituzionale di raffronto che non
pone alcuna riserva di legge.
Se il giudice a quo - argomenta la difesa dello Stato - ha dubitato
della conformità al precetto costituzionale della disciplina concreta
del riposo settimanale del personale navigante, stabilita dal
particolare contratto collettivo, la verifica di tale conformità
dovrà compiersi non già in questa sede, bensì direttamente dal
giudice, trattandosi di una disciplina posta con atti normativi che non
hanno forza di legge. Considerato in diritto :
1. - La questione, sollevata dal pretore di Messina, sulla quale la
Corte è chiamata a decidere è se contrasti o meno con l'art. 36,
ultimo comma, Cost., l'art. 1, secondo comma, n. 5, della legge 22
febbraio 1934, n. 370, nella parte in cui consente che il riposo
settimanale possa essere concesso al personale navigante in
ventiquattro ore non consecutive, per il dubbio che tale norma violi il
diritto del lavoratore al riposo settimanale, il quale per essere tale
deve rimanere distinto dal riposo giornaliero.
La questione è fondata.
L'art. 1 della legge n. 370 del 1934, infatti, statuisce al primo
comma che "al personale che presta la sua opera alle dipendenze altrui
è dovuto ogni settimana un riposo di ventiquattro ore consecutive,
salvo le eccezioni stabilite dalla presente legge". Il secondo comma
dell'articolo sopra indicato prevede, poi, diverse ipotesi alle quali
non si applicano le disposizioni della legge. Fra queste ipotesi vi è
il n. 5 che si riferisce al personale navigante. Risulta, pertanto,
evidente che la norma impugnata esonera il datore di lavoro
dall'obbligo previsto dal primo comma dell'art. 1 di concedere al
personale navigante un riposo settimanale di ventiquattro ore
consecutive.
Occorre, quindi, esaminare se tale esonero contrasti con il diritto
al riposo settimanale sancito dal terzo comma dell'art. 36 Cost.
Come questa Corte ha più volte affermato, la consecutività delle
ventiquattro ore è un elemento essenziale del riposo settimanale, in
quanto consente di distinguerlo e di non sovrapporlo al riposo
giornaliero e a quello annuale (sentt. n. 150 del 1967 e n. 102 del
1976). Affinché l'interruzione del lavoro una volta alla settimana
sia effettiva, per consentire al dipendente il recupero delle energie
fisiche e psichiche e per assicurargli un congruo periodo di tempo da
destinare ad attività ricreative per sé e per la famiglia - che è lo
scopo umano e sociale del precetto costituzionale - è necessario che
il riposo settimanale non coincida nemmeno in parte con il riposo
giornaliero, ma da questo rimanga ben distinto. Frazionare il riposo
settimanale (che deve essere di 24 ore consecutive) in modo da
sovrapporre ogni frazione di esso al riposo giornaliero significa,
infatti, frustrare la finalità del precetto voluto dal costituente.
Né con l'affermata consecutività del riposo settimanale di
ventiquattro ore può dirsi incompatibile la particolare condizione del
personale di navigazione per il quale possono essere predisposti
adeguati turni di riposo.
La norma impugnata, pertanto, consentendo sia pure in via
eccezionale la non consecutività delle ventiquattro ore di riposo
settimanale, è viziata di illegittimità costituzionale.
2. - Dalla dichiarazione di incostituzionalità del n. 5 del
secondo comma dell'art. 1 della legge n. 370 del 1934 deriva, come
logica conseguenza, l'illegittimità costituzionale di tutte le altre
ipotesi previste dallo stesso secondo comma, nella parte in cui,
prevedendo eccezioni al precetto contenuto nel primo comma, consentono
che il riposo settimanale possa essere concesso in modo frazionato
anziché in modo continuativo.
Ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87 la dichiarazione
di illegittimità costituzionale va quindi estesa all'intero secondo
comma del citato art. 1, ad eccezione del n. 6, già dichiarato
illegittimo con sentenza di questa Corte n. 76 del 1962.
Né la presente pronuncia entra in contraddizione con altre
precedenti decisioni della stessa Corte relative all'art. 1, secondo
comma, della legge del 1934, che avevano dichiarato la non fondatezza
delle questioni proposte, in quanto tali decisioni non avevano ad
oggetto la necessaria consecutività delle ventiquattro ore di riposo
settimanale, ma si erano limitate al profilo della necessità della
scadenza festiva e della periodicità del riposo ogni sette giorni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma
secondo, n. 5, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nella parte in cui
consente che il riposo settimanale, dovuto al personale navigante,
corrisponda a ventiquattro ore non consecutive; questione sollevata dal
Pretore di Messina con ordinanza del 28 ottobre 1975 in riferimento
all'art. 36, terzo comma, della Costituzione.
b) dichiara a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
la illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, nn. 1, 2,
3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 22 febbraio 1934, n.
370, nella parte in cui consente che il riposo settimanale dovuto al
personale dipendente corrisponda a ventiquattro ore non consecutive.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIUSEPPE SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte