Corte costituzionale

Ordinanza n. 23/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/01/1985 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 183

e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice postale e delle

telecomunicazioni) nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14

aprile 1975, n. 103, nonché degli artt. 213, 334, 335 e 336 stesso

d.P.R. promossi con le ordinanze emesse il 3 dicembre 1982 dal Pretore

di Castelfranco Veneto, il 19 gennaio 1983 dal Tribunale di Modena, il

1 febbraio 1983 dal Pretore di Adria, il 2 marzo 1983 dal Pretore di

Verona, il 2 maggio 1983 dal Tribunale di Varese, il 23 marzo 1983 dal

Pretore di Borgomanero, il 30 marzo 1983 dal Pretore di Trieste, il 14

luglio 1983 dal Pretore di San Vito al Tagliamento, il 4 ottobre 1983

dal Pretore di Chioggia, il 12 settembre 1983 dal Pretore di Porretta

Terme (n. 2 ordinanze), il 10 ottobre 1983 dal Pretore di Prato, il 4,

il 19 ottobre e l'8 novembre 1983 dal Pretore di Chioggia (n. 5

ordinanze), il 23 settembre 1983 dal Pretore di Cantù, il 18 novembre

1983 dal Pretore di Guastalla, il 26 ottobre e il 15 dicembre 1983 dal

Pretore di Saluzzo (n. 3 ordinanze), il 13 dicembre 1983 e il 14

febbraio 1984 dal Pretore di Chioggia (n. 4 ordinanze), iscritte ai nn.

194, 268, 278, 386, 528, 564, 634, 943, 1000 del registro ordinanze

1983 e ai nn. 3, 4, 12, 24, 25, 26, 27, 28, 75, 212, 257, 258, 259,

278, 415, 416 e 417 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 212, 225, 246, 253 e 322

dell'anno 1983; nn. 4, 11, 74, 102, 109, 155, 162, 176, 211, 218 e 245

dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe i Pretori di

Castelfranco Veneto, Adria, Verona, Borgomanero, Trieste, S. Vito al

Tagliamento, Chioggia, Cantù, Prato, Guastalla e Saluzzo ed i

Tribunali di Modena e Varese dubitano, tutti, della legittimità

costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n.

156, i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14

aprile 1975, n. 103; che i Pretori di Cantù e Trieste estendono

l'impugnativa, rispettivamente, all'art. 213 ed agli artt. 335 e 336

del medesimo d.P.R. n. 156/1973;

che tale dubbio è prospettato:

a) da tutti i giudici a quibus, in riferimento all'art. 3 Cost.,

assumendosi che le predette disposizioni contrastino col principio di

uguaglianza in quanto assoggettano a sanzione penale (arresto da tre a

6 mesi e ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000) l'esercizio senza

concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici

ricetrasmittenti di debole potenza, laddove - a seguito della sentenza

n. 202 del 1976 di questa Corte - nessuna pena è prevista per

l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per

trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale: e ciò,

nonostante che quest'ultima sia attività di gran lunga più rilevante,

il cui abusivo esercizio dovrebbe conseguentemente essere ritenuto più

grave;

b) dal Tribunale di Varese e dal Pretore di Trieste in riferimento,

altresì, all'art. 21 Cost., assumendosi - in particolare da

quest'ultimo giudice - che, se pure la libertà di manifestazione del

pensiero ivi garantita non comporta il diritto di disporre di ogni

mezzo di comunicazione possibile, essa sarebbe però "indirettamente"

violata "quando limiti al suo esercizio vengano imposti per alcuni e

non per altri soggetti senza che siffatti limiti siano giustificati

dalle rispettive, diverse situazioni di fatto";

e) dal Pretore di Borgomanero anche in riferimento all'art. 27,

terzo comma, Cost., sul rilievo che la percezione di tale disparità di

trattamento toglierebbe all'esecuzione della pena - per chi sia

condannato per la fattispecie meno grave - ogni possibilità di emenda;

che, inoltre, con le due ordinanze di identico tenore indicate in

epigrafe, il Pretore di Porretta Terme dubita della legittimità

costituzionale del predetto art. 195 del d.P.R. n. 156 del 1973, nel

testo sostituito con l'art. 45 della legge n. 103 del 1975, "nella

parte in cui prevede la pena dell'arresto e dell'ammenda per chi

esercita senza autorizzazione un impianto radioelettrico

ricetrasmittente di tipo portatile, per il quale non è possibile

alcuna autorizzazione a causa delle sue caratteristiche, e non prevede

alcuna pena per chi produce, importa, commercia e detiene analoghi

apparecchi" (fattispecie in tema di apparecchi tarati su frequenze

assegnate a terzi);

Considerato:

1) che le questioni proposte sono identiche od analoghe talché i

relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

2) che nelle ordinanze dei Pretori di Guastalla (r.o. 212/84) e

Prato (r.o. 12/84) e del Tribunale di Varese (r.o. 528/83) manca il

benché minimo riferimento alle fattispecie dedotte in giudizio ed è

omessa ogni motivazione sulla rilevanza delle questioni sollevate, e

che nelle seconda e terza di tali ordinanze è, altresì, adottata una

motivazione esclusivamente per relationem;

che conseguentemente - in conformità alla consolidata

giurisprudenza di questa Corte - le questioni proposte con le tre

predette ordinanze vanno dichiarate manifestamente inammissibili;

3) che la questione sub a), già prospettata nei medesimi termini

da altri giudici, è stata da questa Corte dichiarata non fondata con

la sentenza n. 237 del 1984, nella quale si è, tra l'altro, rilevato

che "il principio di uguaglianza viene invocato da giudici a quibus in

senso inverso a quello naturale, assumendo la situazione anomala (e, ci

si augura temporanea) determinata dall'inerzia del legislatore dopo la

sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte come metro di legittimità

della regola generale, di cui alla normativa denunziata, che vuole

l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione

subordinati alla concessione o all'autorizzazione governativa";

che col riferimento - da parte dei Pretori di Cantù e Trieste -

agli artt. 213, 335 e 336 d.P.R. cit. non è prospettato alcun nuovo

profilo, limitandosi tali disposizioni, rispettivamente, ad individuare

l'autorità competente al rilascio della concessione per l'esercizio

(tra l'altro) dei predetti apparecchi radioelettrici ed a determinare

le condizioni all'uopo richieste ed il canone dovuto: sicché la

censura resta rivolta contro l'assoggettamento a sanzione penale della

detenzione dei medesimi senza la concessione di cui all'art. 334 dello

stesso d.P.R.;

che pertanto le predette questioni vanno dichiarate manifestamente

infondate;

4) che alla medesima conclusione deve pervenirsi per quanto attiene

alla questione sub b), proposta dal Pretore di Trieste in riferimento

"indiretto" all'art. 21 (e diretto all'art. 3) Cost., dato che anche in

tal caso - lamentandosi che limitazioni all'esercizio della libertà di

manifestazione del pensiero con ogni mezzo di diffusione vengono

(ingiustificatamente) imposte nella prima (esercizio di apparecchi

radioelettrici di debole potenza) e non anche nella seconda (esercizio

di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito

locale) delle situazioni poste a raffronto - si assume la situazione

anomala come metro di legittimità della regola generale della

subordinazione a concessione od autorizzazione dell'installazione ed

esercizio di impianti di telecomunicazione: e ciò tanto più quando -

come già rilevato nella citata decisione (237/84) - "proprio con la

sentenza n. 202 del 1976 la Corte, lungi dal prospettare una deroga

alla predetta regola generale per l'installazione e l'esercizio di

impianti per le trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale

da parte dei privati, ha, per quanto di sua competenza, riaffermato

l'esigenza di una "previa autorizzazione statale";

5) che la questione sub e), già prospettata nei medesimi termini

da altri giudici, è stata, con la citata sentenza n. 237 del 1984,

dichiarata inammissibile nella considerazione che "l'invocato art. 27,

terzo comma, Cost." si riferisce propriamente alla esecuzione della

pena in senso stretto " (sent. n.167/73; cfr. anche sent. n. 104 del

1982), mentre sfugge al controllo di legittimità l'indagine sulla

efficacia rieducativa della pena edittale, la cui determinazione è

rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore (cfr. sent. n.

22 del 1971 e n. 107 del 1980)";

che pertanto, non avendo il Pretore di Borgomanero addotto

argomentazioni o profili nuovi, la questione dal medesimo proposta va

dichiarata manifestamente inammissibile;

6) che la questione proposta dal Pretore di Porretta Terme è

manifestamente inammissibile, in quanto la declaratoria

d'illegittimità costituzionale dal medesimo richiesta avrebbe come

conseguenza la creazione di una nuova fattispecie penale, la quale,

secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, spetta

esclusivamente al legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29

marzo 1973, n. 156, i primi due nel testo sostituito con l'art. 45

della legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevate in riferimento: a)

all'art. 3 Cost. dai Pretori di Prato (ord. 12/84) e Guastalla (ord.

212/84); b) agli artt. 3 e 21 Cost. dal Tribunale di Varese (ord.

528/83); c) all'art. 27, terzo comma, Cost. dal Pretore di Borgomanero

(ord. 564/83);

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale: a) dei predetti artt. 183,195 e 334 del d.P.R. 29 marzo

1973, n. 156, i primi due nel testo sostituito con il citato art. 45

della legge n. 103 del 1975, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost.

dai Pretori di Castelfranco Veneto, Adria, Verona, Borgomanero, S. Vito

al Tagliamento, Chioggia e Saluzzo nonché dal Tribunale di Modena con

le ordinanze indicate in epigrafe; b) dei medesimi artt. 183, 195 e

334, nonché dell'art. 213 e, rispettivamente, degli artt. 335 e 336

del citato d.P.R. n. 156 del 1973, sollevate, l'una dal Pretore di

Cantù (ord. 75/84) in riferimento all'art. 3 Cost. e l'altra dal

Pretore di Trieste (ord. 634/83) in riferimento agli artt. 3 e 21

Cost.;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del citato art. 195 del d.P.R. n. 156 del

1973, nel testo sostituito con l'art. 45 della legge n. 103 del 1975,

sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Porretta Terme

con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte