Sentenza n. 23/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/01/1991 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12-bislegge 74/1987
- art. 16legge 74/1987
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12- bis della
legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento
del matrimonio), introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n.
74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di
matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1990 dal
Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Dau Pompeo e
Giosia Luana, iscritta al n. 456 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di costituzione di Dau Pompeo e Giosia Luana,
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1990 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Uditi gli avvocati Giorgio della Valle per Dau Pompeo e Mario
Guttieres per Giosia Luana e l'Avvocato dello Stato Sergio La Porta
per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Decidendo sull'opposizione al decreto ingiuntivo con il quale
a Giosia Luana era stata attribuita una somma pari al quaranta per
cento dell'indennità di fine rapporto percepita da Dau Pompeo,
commisurata agli anni in cui il rapporto di lavoro era coinciso con
il matrimonio tra costoro e fino alla cessazione degli effetti civili
di esso, il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 38 Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art.
12- bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898, introdotto con l'art.
16 della legge 6 marzo 1987, n. 74.
Tale disposizione - premette il Tribunale - è applicabile nella
specie pur se la sentenza di divorzio sia stata pronunciata
anteriormente all'entrata in vigore di detta legge, sia perché il
diritto alla quota è sorto solo con la percezione dell'indennità,
avvenuta in epoca successiva, sia perché nel caso si tratterebbe non
di far retroagire la legge, ma di regolare in base ad essa gli
effetti non esauriti del rapporto matrimoniale.
La ratio dell'attribuzione all' ex-coniuge del diritto ad una
quota dell'indennità di fine rapporto - osserva il Tribunale,
richiamando i lavori parlamentari - risiede nel contributo dato da
ciascuno dei coniugi alla formazione del patrimonio e dei redditi
personali e comuni e quindi nel principio di solidarietà economica
che si instaura tra essi durante la convivenza.
A questa stregua, però, la determinazione in misura fissa della
quota - per di più riferita anche al periodo successivo alla
cessazione della convivenza - sarebbe irrazionale, in quanto
verrebbero così parificate situazioni molto diverse tra loro in
ragione della varia durata della convivenza e dei giudizi di
separazione e divorzio, ovvero dell'addebitabilità della separazione
medesima. In particolare, la quota fissa risulterebbe sproporzionata
all'effettivo contributo dato dal beneficiario alla conduzione
familiare ove il divorzio intervenga molto tempo dopo la separazione
(nel caso di specie, dopo quindici anni).
Occorrerebbe, quindi, come per l'assegno divorzile, rimettere al
giudice la determinazione della percentuale, onde contemperare
equitativamente la componente assistenziale con quella compensativa
di tale attribuzione patrimoniale ed evitare di parificare situazioni
valutate diversamente in sede di fissazione della misura di detto
assegno.
A ciò non potrebbe opporsi né la pretesa natura esclusivamente
assistenziale della quota, né l'obiettivo di accelerarne
l'attribuzione. Detta natura è - secondo il giudice a quo - smentita
dalla Relazione della Commissione Giustizia del Senato e dalla stessa
limitazione agli anni di matrimonio della base di calcolo; e
l'obiettivo di accelerazione non contrasta con l'attribuzione al
giudice di siffatto potere, tant'è che questo è stato riconosciuto
dallo stesso legislatore - pur se in riferimento alla sola durata del
rapporto - nell'ipotesi di attribuzione ripartita della pensione di
riversibilità (art. 9).
La disposizione impugnata violerebbe altresì l'art. 38 Cost., in
quanto comporterebbe una sottrazione al lavoratore di parte del
trattamento previdenziale, ingiustificata perché non commisurata al
reale sviluppo avuto nel caso concreto del rapporto di solidarietà
economica durante il matrimonio.
2. - Alla tesi dell'ordinanza aderisce la parte privata Dau
Pompeo, costituitasi a mezzo dell'avv. Giorgio della Valle. A suo
avviso, per evitare che lunghi divari di tempo tra separazione e
divorzio valgano a costituire "rendite di posizione" - inammissibili
perché svincolate dall'effettivo stato di bisogno e di non
indipendenza socio-economica del coniuge più debole - occorrerebbe
rapportare la quota dell'indennità di fine rapporto all'effettivo
periodo di convivenza, dato che in tal modo essa sarebbe
commisurabile all'effettivo contributo dato dall' ex-coniuge alla
condizione familiare.
Peraltro - osserva la difesa in una memoria aggiunta - la
questione sollevata non concerne tanto il punto della determinazione
legale o giudiziale del quantum dell'indennità, quanto piuttosto
l'ingiustificata parificazione di situazioni diverse che consegue
alla mancata considerazione del solo periodo di effettiva convivenza;
ciò che a suo avviso contraddice la ratio della norma, ispirata al
criterio compensativo e quindi al concreto contributo del coniuge
beneficiario alla formazione delle risorse familiari, che cessa non
col divorzio ma con la separazione.
La durata del matrimonio, del resto, rileva, ai fini della
determinazione dell'assegno di divorzio, come mero criterio
residuale, che va tenuto in conto solo dopo aver valutato tutti gli
altri elementi indicati nell'art. 5, comma sesto, della legge n. 898
del 1970 (nel testo modificato con l'art. 10 della legge n. 74 del
1987): onde l'irrazionalità del rilievo esclusivo che la durata del
matrimonio ha ai fini della commisurazione della quota di indennità
di fine rapporto.
La violazione dell'art. 38 Cost. sarebbe poi evidenziata dalla
ritenuta applicabilità della norma a rapporti di lavoro e di
coniugio già definiti - come nella specie - anteriormente alla
legge, nei quali la sottrazione della quota darebbe luogo ad uno
stato di bisogno imprevisto ed imprevedibile. La disposizione,
inoltre, incentiverebbe liti strumentali volte a procrastinare la
pronuncia di divorzio, in tal modo vulnerando l'aspettativa degli
ex-coniugi, tutelata dall'ordinamento, a ricostituire una propria
famiglia legittima. Essa, inoltre, pregiudicherebbe la funzione
previdenziale di tale indennità, in quanto sarebbe pretermessa la
considerazione delle esigenze primarie del coniuge obbligato.
3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel
giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, sostiene innanzitutto
che la questione sarebbe inammissibile, dato che rientra nei poteri
discrezionali del legislatore la scelta dei criteri di determinazione
della quota di indennità di fine rapporto da attribuire all'
ex-coniuge in ragione della collaborazione prestata in costanza di
matrimonio. Né sarebbe illogico che la quota sia rapportata anche al
periodo in cui la convivenza è già cessata, posto che della "durata
del matrimonio" deve tenersi, tra l'altro, conto anche ai fini della
determinazione dell'assegno di divorzio; che risponde ad una scelta
dei coniugi se prolungare la separazione o accelerare il più
possibile la procedura di divorzio; e che la frequente difficoltà di
stabilire con certezza la data di interruzione della convivenza
potrebbe aprire la via a innumerevoli contestazioni giudiziarie. La
scelta del legislatore di stabilire direttamente l'entità del
diritto anziché fissare criteri di massima da applicarsi in giudizio
non è, secondo l'Avvocatura, censurabile, dato che detti criteri
sarebbero risultati nel caso in esame eccessivamente vaghi perché
relativi a fatti e circostanze a volte remoti e comunque non
quantificabili con precisione. Né rileverebbe l'eventuale
difformità tra la percentuale dell'indennità e la misura
dell'assegno divorzile giudiziariamente stabilita in rapporto al
reddito dell'obbligato, dato che l'assegno è soggetto a revisione
con il mutare della situazione di fatto mentre l'indennità va
necessariamente ripartita una volta per tutte tra gli aventi diritto.
4. - La parte privata Giosia Luana, costituitasi a mezzo dell'avv.
Mario Guttieres, insiste anch'essa sulla discrezionalità - e dunque
sull'insindacabilità - della scelta legislativa in questione, ed
osserva che il rimettere ai giudici la determinazione della quota
comporterebbe maggiori differenze di trattamento tra casi analoghi ed
andrebbe a scapito della certezza del diritto, dato che il
riferimento alla cessazione della convivenza darebbe luogo ad
incertezze ed a conseguenti contestazioni giudiziarie.
D'altra parte, la durata del matrimonio rileva anche ai fini
dell'assegno di divorzio, ed il riferimento ad essa sarebbe
giustificato dal permanere dei reciproci diritti dei coniugi fino al
divorzio.
Ad avviso della difesa, inoltre, l'attribuzione di una quota
dell'indennità di fine rapporto al coniuge divorziato non solo non
contrasta con l'art. 38 Cost., ma si armonizza con i principi di
solidarietà familiare emergenti dal dettato costituzionale e dalla
normativa vigente ed è pienamente giustificata in base ad un
"criterio compensativo-familiare", dato che l'indennità corrisponde
a redditi maturati in costanza di rapporto di lavoro che, se
percepiti al momento della loro produzione, sarebbero stati goduti in
parte qua anche dal coniuge più debole. Considerato in diritto
1. - L'art. 12-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (sulla
disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), introdotto
dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74, modificativa di tale
disciplina, attribuisce al coniuge nei cui confronti sia stata
pronunziata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, se non passato a nuove nozze e in quanto sia
titolare di assegno divorzile ( ex art. 5 della citata legge n. 898
del 1970, nel testo modificato), il diritto ad una percentuale
dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge
all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se
l'indennità viene a maturare dopo la sentenza (primo comma). Tale
percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale
riferibile agli anni in cui il rapporto è coinciso col matrimonio
(secondo comma).
Il Tribunale di Roma dubita della legittimità costituzionale di
tale disposizione in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., sostenendo
che l'attribuzione di detta percentuale, in quanto stabilita in
misura fissa e rapportata anche al periodo successivo alla cessazione
della convivenza, comporterebbe un'ingiustificata parificazione di
situazioni tra loro molto diverse quanto a durata della convivenza e
del periodo di separazione, attribuendo all' ex-coniuge - ove
l'intervallo tra separazione e divorzio sia lungo - una percentuale
dell'indennità sproporzionata al suo effettivo contributo alla
conduzione della famiglia; e che essa implicherebbe sottrazione al
lavoratore di parte del trattamento previdenziale, non giustificata
perché non commisurata alla reale solidarietà economica intercorsa
tra i coniugi.
2. - Va innanzitutto chiarito che non spetta a questa Corte
valutare se sia o meno esatto il presupposto in base al quale il
Tribunale rimettente ha ritenuto l'applicabilità della predetta
disposizione nel giudizio principale, se cioè sia a tal fine
sufficiente che l'indennità di fine rapporto sia percepita dopo la
sua entrata in vigore, pur se la sentenza di divorzio sia passata in
giudicato in epoca anteriore.
Poiché tale estensione dell'ambito della norma non è oggetto di
censura, si tratta di questione interpretativa, come tale riservata a
giudici comuni.
L'Avvocatura dello Stato e la parte attrice nel giudizio
principale sostengono che la questione sarebbe inammissibile, in
quanto incentrata sulla pretesa di sostituire, alla predeterminazione
legislativa della percentuale dell'indennità, la determinazione
della sua misura in base alla valutazione discrezionale del giudice,
ritenuta più idonea a cogliere le particolarità dei singoli casi
concreti.
Se l'oggetto del giudizio si esaurisse in ciò, la questione
sarebbe effettivamente inammissibile, dato che non può certo dirsi
irragionevole una scelta legislativa che miri ad assicurare certezza
e rapidità nella definizione del contenuto del diritto
all'indennità e ad evitare il contenzioso che presumibilmente
deriverebbe da diversità di indirizzi giurisprudenziali.
Un'attenta lettura dell'ordinanza convince, però, che le censure
prospettate vertono essenzialmente sul fatto che la percentuale in
misura fissa venga applicata alla parte della indennità di fine
rapporto che coincide con l'intera durata del periodo matrimoniale
"comprendendosi cioè, in ogni caso, anche il periodo successivo alla
cessazione della convivenza, sino al momento dello scioglimento del
vincolo coniugale". Ciò che il Tribunale lamenta è, in realtà, che
la percentuale dell'indennità non sia rapportata alla sola durata
della convivenza.
3. - Intesa in questi limiti, la questione è certamente
ammissibile, ma non può dirsi fondata.
Con la riforma della disciplina del divorzio del 1970, il
legislatore del 1987 ha mirato "a rimuovere effetti di segno negativo
e a ripristinare una situazione di uguaglianza tra i soggetti del
rapporto matrimoniale nella misura in cui ciò è possibile dopo la
dissoluzione del vincolo coniugale" (cfr. la Relazione al disegno di
legge presentata al Senato): ha cioè avuto tra i suoi obiettivi
quello di dare una più ampia e sistematica tutela al soggetto
economicamente più debole con l'approntamento di incisivi strumenti
giuridici a garanzia di posizioni economicamente pregiudicate dagli
effetti della cessazione del matrimonio. Di qui l'apprestamento di
una serie di misure, che vanno dalla fissazione di criteri più
articolati e precisi per la determinazione dell'assegno divorzile, al
suo adeguamento automatico e alla più intensa tutela sul terreno
esecutivo e su quello penale rispetto ai rischi di inadempienza;
dalla nuova disciplina del trattamento pensionistico di
reversibilità alla attribuzione di una quota percentuale
dell'indennità di liquidazione spettante al divorziato.
Nella concreta disciplina di tali istituti, la durata del
matrimonio è un parametro cui è attribuito rilievo centrale. Così
è, non solo per la quota di indennità di fine rapporto, ma anche
per l'assegno divorzile, rispetto al quale è prescritto che gli
indici e criteri che concorrono alla sua determinazione vadano
valutati "anche in rapporto alla durata del matrimonio" (art. 5); ed,
ancora, per la pensione di riversibilità, che va ripartita tra
coniuge divorziato e coniuge superstite in base all'unico criterio
della durata di ciascun matrimonio (art. 9, terzo comma).
Il parametro in questione corrisponde quindi ad un indirizzo
generale inteso non solo ad assicurare la certezza dei rapporti ma
anche, e soprattutto, a valorizzare la solidarietà economica che
lega i coniugi durante il matrimonio.
4. - Nel nuovo istituto dell'attribuzione all' ex- coniuge di una
quota dell'indennità di fine rapporto convergono, secondo l'opinione
prevalente, sia profili assistenzialistici, evidenziati dal fatto che
essa presuppone la spettanza dell'assegno divorzile; sia, e
soprattutto - come la citata Relazione sottolinea - criteri di
carattere compensativo, rapportati al contributo personale ed
economico dato dall' ex-coniuge alla formazione del patrimonio di
ciascuno e di quello comune. Ed a motivo della valorizzazione di tale
criterio - qui, più che ai fini dell'assegno divorzile - sta,
indubbiamente, la considerazione della particolare condizione della
donna, che deve assumere su di sé oneri rilevanti in ordine
all'assolvimento di compiti di natura domestica e familiare in
sostituzione o in aggiunta al lavoro extradomestico, e del
pregiudizio che ne consegue rispetto a prospettive di autonomia
economica e di affermazione professionale. Si coglie, in ciò, il
riflesso delle crescenti difficoltà di organizzazione della vita
quotidiana e familiare, dei problemi connessi agli oneri del doppio
lavoro e della discriminazione di fatto della donna sul terreno
professionale: onde una più appropriata considerazione dei vantaggi
e delle utilità economiche che l'altro coniuge trae dall'impegno e
dalle energie profuse dalla donna nella famiglia.
5. - Ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, la
prevalente giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 12
ottobre 1990, n. 11489) ritiene che il contributo dato dall'
ex-coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del
patrimonio di ciascuno e di quello comune vada valutato in
riferimento all'intera durata del matrimonio, in quanto esso non
cessa col venir meno della convivenza e con l'instaurarsi dello stato
di separazione, di fatto o legale.
Analogo principio deve presiedere alla commisurazione della quota
d'indennità di fine rapporto. E ciò, non solo per la ragione
generale secondo cui - nel modello di divorzio concepito nella legge
del 1970 e mantenuto in quella del 1987 - la cessazione della
convivenza non comporta immediatamente ed automaticamente il totale
venir meno della comunione materiale e spirituale di vita e la
separazione legale introduce una fase di sospensione della convivenza
- con la permanenza di diritti ed obblighi - e di riflessione sulla
possibilità di ripristinarla. Ma, soprattutto, perché qui si tratta
della ripartizione di un'entità economica maturata nel corso del
rapporto di lavoro e del matrimonio, sicché il contributo dato
dall'altro coniuge non può non avere rilievo determinante.
È evidente che, in via generale, tale contributo non cessa con la
separazione, legale o di fatto: e ciò specie nel caso in cui il
coniuge più debole sia quello cui sono affidati i figli: anzi, esso
aumenta con l'accrescersi della sua responsabilità nell'opera di
educazione e di assistenza e col venir meno di quel tanto di
materiale collaborazione che, in relazione ad un compito così
importante e spesso assorbente, poteva pervenirgli dall'altro
coniuge.
È del tutto ragionevole che il legislatore, una volta fatta la
scelta di attribuire la quota dell'indennità in una percentuale
predeterminata, abbia tenuto in particolare considerazione situazioni
di tal genere, che sono notoriamente assai frequenti; così come è
ragionevole che abbia preferito ancorarsi ad un dato giuridicamente
certo ed irreversibile, quale la durata del matrimonio, piuttosto che
ad uno incerto e precario come la cessazione della convivenza: non
solo perché questa è di non facile accertamento in caso di
separazione di fatto, ma perché anche in quella legale essa è
soggetta a fasi di riversibilità.
È ben vero che in tal modo può darsi parità di trattamento di
coppie con uguale durata di matrimonio e diversa durata di
convivenza. Ma, anche rispetto a situazioni - diverse da quelle
suaccennate - in cui ciò potrebbe apparire di un qualche rilievo, è
decisivo considerare che si tratta essenzialmente di differenze di
mero fatto, perché in certa misura legate a determinazioni degli
stessi coniugi.
Se poi si tratta di convivenza breve (o brevissima) seguita da un
lungo periodo di separazione, è da ricordare che la giurisprudenza
esclude che l'assegno divorzile possa consistere in una rendita di
carattere puramente parassitario (cfr. la sentenza dianzi citata):
sicché è verosimile che in tali situazioni verrebbe a mancare il
presupposto per l'attribuzione della percentuale di indennità in
discorso.
Né rileva che tale percentuale possa risultare in concreto
difforme da quella dell'assegno divorzile considerato in rapporto
alla retribuzione goduta dal coniuge obbligato: sia perché i due
istituti sono congegnati sulla base di criteri parzialmente diversi,
sia perché l'assegno è suscettibile di revisioni successive, mentre
la quota di indennità è percepita una tantum in base ad una
ripartizione che non può che essere definitiva.
In conclusione, quindi, il proposto criterio della cessazione
della convivenza sarebbe, non solo incoerente con l'indirizzo seguito
dal legislatore in tema di misure patrimoniali e con le esigenze di
certezza da esso perseguite, ma, soprattutto, inidoneo a cogliere il
modo in cui prevalentemente si articolano, in concreto, il contributo
personale e le esigenze di solidarietà.
6. - Quanto già detto vale anche a confutare la censura di
violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost. Se, invero,
l'indennità di fine rapporto di lavoro corrisponde ad una quota del
trattamento economico maturata in costanza di questo, è logico che
il coniuge il quale, durante il matrimonio, abbia contribuito alla
formazione di tale trattamento, sia, per questa parte, legittimato a
fruirne. L'indennità di fine rapporto invero assolve anche nei
confronti di quel coniuge, per il periodo di coincidenza tra i
rapporti di matrimonio e di lavoro, alla funzione latamente
previdenziale che le è propria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12- bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina
dei casi di scioglimento del matrimonio), introdotto con l'art. 16
della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei
casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte