Corte costituzionale

Ordinanza n. 23/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/01/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 140, primo

comma, e 567, terzo comma, del codice di procedura penale e dell'art.

2, primo comma, punto 8, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega

legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo

codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 13

gennaio 1992 dal Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di Grumello

del Monte nel procedimento penale a carico di Rossini Ettore,

iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di

Ettore Rossini, imputato di lesioni colpose da sinistro stradale, il

Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di Grumello del Monte, con

ordinanza del 13 gennaio 1992 (reg. ord. n. 331 del 1992) ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 97 Cost. (l'art. 76

in relazione ai punti 1, 2, 8, 73, 103 della legge delega 16 febbraio

1987 n. 81), questioni di legittimità costituzionale degli artt.

140, primo comma, 567, terzo comma, del codice di procedura penale e

2, primo comma, punto 8, della legge n. 81 del 1987 cit. "nella

parte in cui tali norme consentono che la verbalizzazione delle

attività dibattimentali avvenga in forma solo riassuntiva, in

generale, quando si tratti di atti semplici o di limitata rilevanza;

in particolare, nel processo pretorile, in ogni caso in cui vi sia

l'accordo delle parti alla verbalizzazione solo riassuntiva; e

comunque consentono che la verbalizzazione integrale possa avvenire

in forma manuale anziché fonografica o analoga; e comunque non

impongono che la verbalizzazione sia integrale per tutti i

dibattimenti, avanti qualunque giudice o corte, per qualunque

imputazione ed imputato";

che il pretore premette che: a) nel caso di specie la

complessità dei fatti da accertare rendeva inopportuna la

verbalizzazione riassuntiva; b) era rimasta disattesa dal Ministero

di grazia e giustizia la richiesta di strumenti di riproduzione

fonica; c) si rendeva perciò necessaria, in alternativa alla

semplice verbalizzazione riassuntiva, la verbalizzazione manuale

integrale (art. 134, secondo comma, cod. proc. pen.).

che, ciò premesso, il pretore rimettente esprime il dubbio che

l'art. 140, primo comma, che consente in taluni casi la

verbalizzazione solo riassuntiva, e l'art. 567, terzo comma, che a

sua volta prevede, per il processo pretorile, "tale forma di

verbale", al di fuori dei casi indicati nell'art. 140 cit., "col solo

presupposto del consenso delle parti", cui il giudice "sarebbe

vincolato", violino:

a) l'art. 3 Cost.: per ingiustificata discriminazione tra

imputati nel processo pretorile e imputati nel processo davanti al

tribunale, essendo solo per i primi e non anche per i secondi

prevista la verbalizzazione riassuntiva in base al mero consenso

delle parti; in ragione della disuguaglianza che si determinerebbe

fra quegli imputati "con difese più agguerrite" e quindi in grado di

effettuare meglio la scelta della verbalizzazione integrale e gli

altri che, non potendo disporre di tali difese, verrebbero giudicati

con "materiale probatorio dibattimentale solo sommariamente descritto

nei verbali"; con riguardo al solo art. 140, primo comma, sembrando

irragionevole l'attribuzione al giudice di decidere

"insindacabilmente" se gli atti da verbalizzare abbiano o meno

contenuto semplice o limitata rilevanza e di dichiarare la

contingente indisponibilità degli strumenti di riproduzione che,

essendo già disponibili presso alcune sedi giudiziarie,

genererebbero una "inammissibile disparità di trattamento fra

persone imputate degli stessi reati, a seconda che il loro processo

si svolga in sedi ove tali strumenti esistono, ovvero in altre sedi

giudiziarie";

b) l'art. 24 Cost.: per l'inidoneità della verbalizzazione

sommaria a garantire il diritto di difesa in giudizio; per

l'inidoneità della valutazione operata dal giudice circa il

carattere marginale di alcuni "particolari di dichiarazioni"

testimoniali, che invece, dopo l'esame di altri testi, potrebbero

assumere rilevanza significativa, "e dei quali peraltro non

rimarrebbe traccia nel verbale"; perché le norme denunciate

permetterebbero che il giudice, "dovendo badare alla genuinità delle

verbalizzazioni (in forma riassuntiva) .., possa incolpevolmente

perdersi qualche battuta del teste" e consentirebbero "che nelle

pause tra la verbalizzazione integrale manuale di una domanda e della

successiva risposta il teste prenda tempo .. e mediti sulla versione

da esporre in relazione alle domande via via formulategli";

c) l'art. 76 Cost.: perché l'eventualità per ultimo indicata

(in riferimento all'asserita violazione dell'art. 24 Cost.)

profilerebbe anche un contrasto con i punti 73 e 66 della legge di

delega n. 81 del 1987 che tendono ad assicurare la lealtà e la

genuinità dell'esame, attraverso l'immediatezza e la concentrazione

del dibattimento, dato che la verbalizzazione in forma riassuntiva

non corrisponderebbe al principio di massima semplificazione degli

atti processuali, enunciato nell'art. 2, punto 1, della legge di

delega, potendo in tal modo il dibattimento avere una durata

anormale; con riguardo al solo art. 567, terzo comma, per contrasto

con l'art. 2, punti 8 e 103, della legge di delega, perché la norma

denunciata prevede la possibilità che alla verbalizzazione

riassuntiva si pervenga con il solo accordo delle parti;

d) con l'art. 97 Cost., perché i motivi ora detti

paleserebbero il contrasto delle norme impugnate anche col principio

di buon andamento dell'amministrazione della giustizia;

che "conseguenziale alla prospettata illegittimità dell'art.

140/1 c.p.p. risulta l'illegittimità dell'art. 2, punto 8, della

legge delega per gli stessi argomenti sopra enucleati";

che, "ove si optasse per la verbalizzazione integrale manuale,

oltre a presentarsi i pericoli di progressiva perdita di genuinità

delle deposizioni (per quanto già argomentato) ci si scontrerebbe

con una durata del dibattimento (non esauribile in una sola udienza

..) difficilmente compatibile con la prescrizione dell'art. 6, comma

1, parte prima, della convenzione ratificata dall'Italia con legge 4

agosto 1955 n. 848";

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel

giudizio, ha chiesto che le questioni siano dichiarate manifestamente

infondate, sia perché basate sulla prospettazione di meri

inconvenienti di fatto, sia perché le norme impugnate sono

pienamente aderenti alla delega legislativa;

Considerato che, nella precedente sentenza n. 529 del 1990, questa

Corte ha ritenuto che, se dal punto 8 dell'art. 2 della legge di

delega n. 81 del 1987 si evince la preferenza per la verbalizzazione

integrale, "questa non costituisce però una regola assoluta", il

che, "in relazione alla ricorrenza o meno di certi presupposti, rende

legittima in sede di attuazione della delega la possibilità .. di

prevedere l'una o l'altra forma di verbalizzazione";

che nell'ordinanza n. 77 del 1991 si è altresì affermato e, in

quella n. 284 del 1992, ribadito che, una volta che la legge di

delega ha previsto come forme fra loro alternative di verbalizzazione

quella integrale e quella riassuntiva, il raffronto delle norme del

codice di procedura penale deve essere compiuto in via prioritaria

con riferimento a questa previsione, "essendo evidente che i criteri

e i principi della delega devono essere fra loro armonizzati, dando

prevalenza a quelli che riguardano specificamente le parti della

disciplina presa in considerazione" e quindi nella specie,

trattandosi di verbalizzazione, ai criteri e ai principi che

riguardano direttamente questo tema, i quali, come si è rilevato

nelle predette pronunce, risultano pienamente rispettati;

che di conseguenza le censure formulate in riferimento all'art.

76 della Costituzione, sono manifestamente infondate, riproponendo

questioni già disattese da questa Corte con le pronuncie citate,

senza offrire alcun argomento nuovo che possa indurre a diverso

avviso;

che, quanto alle censure formulate in riferimento all'art. 3

della Costituzione (in particolare quella che attiene alla asserita

disparità tra imputati "con difese più agguerrite" ed imputati

giudicabili presso sedi giudiziarie già fornite di mezzi automatici

di riproduzione), si è in presenza di eventualità di mero fatto che

non possono trovare ingresso in sede di sindacato di

costituzionalità delle leggi (ordinanze nn. 410 del 1990 e 556 del

1987);

che anche l'altra censura formulata in riferimento all'art. 3

della Costituzione - sotto il profilo della disparità di trattamento

tra imputati, nell'assunto che il metodo di verbalizzazione

dipenderebbe da una "insindacabile" scelta del giudice - è priva di

fondamento; difatti la condotta del processo, anche per gli aspetti

meramente ordinatori - come quello preso in considerazione -

solitamente insuscettibili di riesame, è affidata ad organi della

giurisdizione che, in ragione della loro funzione, devono esercitarla

con diligenza, senso del dovere, prudente apprezzamento, così da

garantire, sotto la propria responsabilità, lo svolgimento del

processo nel modo più rispondente alle sue finalità e nei limiti

fissati dalla relativa disciplina; il che circonda di sufficienti

garanzie la scelta da compiersi circa le modalità di verbalizzazione

da adottarsi, riducendo al minimo il rischio di quell'arbitrarietà

paventata dal giudice rimettente;

che va, altresì, considerato che la prevista possibilità di

ricorrere alla verbalizzazione in forma riassuntiva o, comunque,

facendo ricorso alla scrittura manuale, quando risultino

indisponibili i mezzi di riproduzione costituiti dalla stenotipia o

da altro strumento meccanico, è imposta dal principio di

indefettibilità della funzione giurisdizionale, come momento

necessario dell'ordinamento, che non potrebbe certamente essere

impedita o sospesa a causa della materiale indisponibilità di tali

strumenti e ciò anche in ossequio a molti dei principi invocati dal

giudice a quo;

che, per quel che riguarda la censura dedotta in riferimento

all'art. 24 della Costituzione, in ordine alle maggiori difficoltà

cui si va incontro quando si fa ricorso alle verbalizzazioni alternative anziché a quella da effettuare con strumenti meccanici, va

rilevato che - qualora, per ovviare a quelli che nell'ordinanza di

rinvio vengono prospettati come inconvenienti, si addivenisse

all'accoglimento della questione - stante l'obbiettiva perdurante

indisponibilità di mezzi di riproduzione automatica, per non esserne

stati ancora dotati tutti gli uffici giudiziari, si verrebbe a

paralizzare l'esercizio della funzione giurisdizionale presso quegli

uffici che ancora non disponessero di tali strumenti; e ciò sarebbe

in palese contrasto con il già enunciato principio di

indefettibilità della giurisdizione, che deve essere comunque

esercitata, una volta assicurate sufficienti garanzie di difesa, che

possono reputarsi parimenti soddisfatte anche se nel processo si

ricorre a forme di verbalizzazioni diverse da quella realizzata con

sussidi tecnici;

che manifestamente inammissibile è la censura sollevata in

riferimento all'art. 97 della Costituzione, perché essa si risolve

in una generica doglianza di inefficienza degli uffici giudiziari, a

causa della mancata dotazione di mezzi necessari per il loro

funzionamento;

che manifestamente inammissibili per irrilevanza sono gli

ulteriori profili di censura - sollevati sia in riferimento all'art.

3 della Costituzione che in riferimento all'art. 76 della

Costituzione - delle norme denunciate nella parte in cui prevedono la

possibilità, "su accordo delle parti", della redazione del verbale

in forma riassuntiva, in quanto dalla narrativa dell'ordinanza di

rimessione non risulta che tale evenienza si sia verificata in

concreto nel giudizio a quo;

che manifestamente inammissibile per genericità, non essendo il

contenuto del profilo dedotto né argomentato né desumibile dal

contesto, è infine la censura formulata in riferimento "alla

prescrizione dell'art. 6, comma primo, parte prima, della convenzione

ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848";

che del pari manifestamente inammissibile per genericità è la

censura svolta nei confronti "dell'art. 2, punto 8, della legge di

delega" n. 81 del 1987, non essendo in alcun modo chiarite le ragioni

della asserita consequenzialità della illegittimità costituzionale

di tale norma, in relazione "alla prospettata illegittimità

dell'art. 140/1 c.p.p.";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 140, comma 1, e 567, comma 3,

del codice di procedura penale e dell'art. 2, comma 1, punto 8, della

legge 16 febbraio 1987 n. 81 "Delega legislativa al Governo della

Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale")

sollevate, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione ed

"all'art. 6, comma 1, parte prima, della convenzione ratificata

dall'Italia con la legge 4 agosto 1955 n. 848", dal Pretore di

Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, con l'ordinanza

indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 140, comma 1, e 567, comma 3, del codice

di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 76

della Costituzione ed in relazione all'art. 2, comma 1, punto 8,

della legge 16 febbraio 1987 n. 81, dal Pretore di Bergamo, sezione

distaccata di Grumello del Monte, con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte