Sentenza n. 23/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1996 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 317-bis cod.
civ. e 38 disp. att. cod. civ. promosso con ordinanza emessa il 6
febbraio 1995 dal Tribunale per i minorenni di Genova atti relativi a
P. L. iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1995 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie
speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice
relatore Renato Granata.
Motivazione
Ritenuto in fatto In un giudizio civile promosso dalla madre di una minore per
ottenere l'aumento dell'assegno di mantenimento a carico del padre
naturale non affidatario, l'adito Tribunale dei minorenni di Genova -
ritenutane la rilevanza al fine della decisione pregiudiziale sulla
sussistenza della propria competenza - ha sollevato, con ordinanza
del 6 febbraio 1995, questione incidentale di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 317-bis cod. civ. e
38 disp. att. cod. civ. nella parte in cui dette norme, nello
stabilire la competenza del Tribunale minorile in materia di
affidamento della prole naturale, non attribuiscono al medesimo
giudice, e riservano invece al Tribunale ordinario, la cognizione in
ordine ai provvedimenti di determinazione o, come nella specie, di
adeguamento dell'assegno alimentare a carico del genitore non
affidatario.
Secondo il giudice rimettente, la normativa denunciata darebbe
luogo infatti ad una "grave disparità di trattamento" - in
violazione degli artt. 3 e 30 della Costituzione - in danno dei figli
naturali. Ciò perché per questi ultimi la denunciata duplicazione
di competenza, non ricorrente nei confronti delle altre categorie di
minori, si risolverebbe in una "condizione ingiustificatamente
deteriore", per la "necessità di adire due giudici diversi per la
cognizione di una situazione in realtà unica avente ad oggetto gli
obblighi inscindibili di educazione, istruzione e mantenimento".
Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura dello Stato che
ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità - "per mancata indicazione
specifica (nel dispositivo) del parametro che si assume violato" - o,
in subordine, la non fondatezza della questione. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale dei minorenni di Genova dubita della legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione,
degli artt. 317-bis del cod. civ. e 38 disp. att. cod. civ., nella
parte in cui dette norme, nello stabilire la cognizione del Tribunale
dei minorenni in ordine alle controversie relative all'affidamento
dei figli minori naturali, attribuiscono non allo stesso giudice, ma
invece irragionevolmente al Tribunale ordinario, la competenza ad
adottare i provvedimenti sia contestuali (di determinazione) che
successivi (di adeguamento) dell'assegno alimentare a carico del
genitore non affidatario: diversamente da quanto previsto per i figli
minori legittimi, per i quali la cognizione delle questioni non
patrimoniali (affidamento) e patrimoniali (che li concernono) è
attribuita allo stesso giudice - il Tribunale ordinario - competente
anche per la separazione e il divorzio dei genitori.
Dal che appunto la denunciata disparità di trattamento in danno
dei figli naturali - che risentirebbero negative implicazioni della
rilevata duplicazione di competenza - e la conseguente violazione
degli artt. 3 e 30 Costituzione, sotto il profilo della identità di
tutela che dovrebbe viceversa essere riconosciuta ai figli sia
legittimi che naturali.
2. - La puntuale individuazione (sia nel riferimento numerico che
nel contenuto) dei parametri costituzionali - così operata dal
giudice a quo, ancorché solo in motivazione dell'ordinanza di rinvio
- esclude che, per l'omesso loro formale richiamo in dispositivo, la
questione risulti generica od indefinita nel suo oggetto. Va quindi
respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'Avvocatura
dello Stato su tale errato presupposto.
3. - L'impugnativa, peraltro, si appalesa non pertinente al tema
del giudizio a quo per quanto attiene alle censure che si muovono
alla denunziata incompetenza del Tribunale dei minorenni in ordine ai
provvedimenti alimentari contestuali a quelli in materia di status ed
affidamento del figlio naturale: infatti l'adozione di quei
provvedimenti non viene in discussione nel giudizio a quo, avente -
come è pacifico - unicamente ad oggetto una richiesta (successiva)
di adeguamento dell'assegno già stabilito in sede di affidamento
(dal Tribunale dei minorenni).
4. - La questione relativa alla lamentata divaricazione di
competenza oggetto del sindacato di legittimità costituzionale si
circoscrive quindi alle controversie alimentari successive,
concernenti l'adeguamento dell'assegno di mantenimento già stabilito
a carico del genitore non affidatario del figlio naturale minorenne.
E, in questi termini, la questione è destituita di fondamento.
L'attribuzione di controversie siffatte al Tribunale ordinario (e
non al Tribunale dei minorenni precedentemente adito) trova infatti
la sua intrinseca, e ragionevole, giustificazione nel fatto che, con
la richiesta di revisione del contributo avanzata dal genitore che ha
presso di sé il minore nei confronti dell'altro non affidatario, si
radica - come precisato dalla Corte di cassazione - una lite che non
coinvolge più direttamente il minore, bensì due soggetti
maggiorenni" ed "ha come causa petendi la comune qualità di genitori
e come petitum la determinazione della misura del contributo che
l'uno deve versare all'altro", sia pure per le esigenze di
mantenimento del minore.
Né rileva, ai fini della prospettata violazione degli artt. 3 e 30
Costituzione, la comparazione con la competenza unitaria prevista in
materia per i figli legittimi, poiché diversa è la ratio - e la
situazione sottostante - delle due discipline così poste a
raffronto.
Per i figli legittimi - il cui mantenimento fin quando esiste la
convivenza matrimoniale è regolato di comune accordo dai genitori -
l'intervento del giudice si rende infatti necessario solo quando
vengano a cessare (con la separazione) la convivenza o (con il
divorzio) il matrimonio dei genitori: per cui appunto è la stessa
coincidenza del provvedere sul rapporto tra coniugi e
sull'affidamento e mantenimento dei figli che comporta, in questo
caso, l'identità del giudice.
Diversamente, con riguardo ai figli naturali - poiché i genitori,
ove pur abbiano in precedenza convissuto, ben possono liberamente
por fine a tale convivenza - manca un processo necessariamente
unitario che coinvolga il momento della separazione, quello della
sorte dei figli comuni e quello del regolamento dei rapporti
patrimoniali sia tra loro che relativamente al mantenimento della
prole.
E proprio il difetto della previsione legislativa di un processo
unitario comporta che ogni provvedimento eventualmente invocato debba
essere richiesto al giudice competente: quale appunto è il Tribunale
ordinario con riguardo al procedimento contenzioso "tra i genitori"
per la revisione del contributo di mantenimento in questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 317-bis del codice civile e 38
disp. att. cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30
della Costituzione, dal Tribunale dei minorenni di Genova con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte