Sentenza n. 230/1974
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/07/1974 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 2legge 1338/1962
- art. 23legge 153/1969
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,
secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338
(Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti), e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153
(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 febbraio 1972 dal tribunale di Rieti nel
procedimento civile vertente tra Conti Emilio e l'Istituto nazionale
della previdenza sociale, iscritta al n. 131 del registro ordinanze
1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del
24 maggio 1972;
2) ordinanza emessa il 29 maggio 1972 dal tribunale di Trieste nel
procedimento civile vertente tra Daneu Maria e l'Istituto nazionale
della previdenza sociale, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1973
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 28
febbraio 1973;
3) ordinanza emessa il 17 aprile 1973 dal tribunale di Reggio
Emilia nel procedimento civile vertente tra Sandri Anna e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 232 del registro
ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 198 del 10 agosto 1973.
Visti gli atti di costituzione di Conti Emilio, di Sandri Anna e
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 1974 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
uditi l'avv. Pasquale Nappi, per Conti Emilio, l'avv. Paolo
Barile, per Sandri Anna, e l'avv. Giovanni Battista Rossi Doria, per
l'INPS.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Emilio Conti, titolare di una pensione diretta, per
invalidità, a carico dell'assicurazione obbligatoria gestita
dall'INPS, e di altra, di riversibilità, a carico dello Stato, adiva,
al fine di ottenere che la prima fosse maggiorata della quota di
integrazione del trattamento minimo, il tribunale di Rieti, sostenendo
che l'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n.
1338, che aveva escluso i beneficiari di più pensioni da tale
integrazione, era stato abrogato dall'art. 23 della legge 30 aprile
1969, n. 153.
Nel resistere alla domanda, l'Istituto convenuto osservava che
quest'ultima disposizione è innovativa, nel senso indicato
dall'attore, solo per le pensioni corrisposte, ad un medesimo
beneficiario, da esso Istituto, avendo lasciata inalterata la
precedente disciplina per l'ipotesi, quale quella di specie, in cui la
pensione di riversibilità sia dovuta da altra amministrazione.
Il tribunale, ravvisando nella disciplina una disparità di
trattamento tra due categorie di cittadini, in condizioni
sostanzialmente identiche, con ordinanza 23 febbraio 1973 ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, della norma risultante dal combinato disposto degli
artt. 2, secondo comma, lett. a, della legge del 1962, n. 1338, e 23
della legge del 1969, n. 1S3, nella parte in cui "viene escluso il
trattamento minimo sulla pensione diretta al titolare di pensione di
riversibilità a carico di fondi di previdenza sostitutivi di quello
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale".
Dinanzi a questa Corte si sono costituite le parti del giudizio a
quo. Non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
La difesa del pensionato chiede che la norma denunziata sia
dichiarata illegittima. Dopo aver osservato che il vigente sistema
previdenziale si basa sul principio della socialità e non su quello
dell'assistenza, afferma che, comunque, il solo fatto che unico oppure
duplice sia l'ente erogatore delle pensioni non giustificherebbe la
differenza tra le due situazioni normative.
La difesa dell'INPS, pur chiedendo che si provveda come di
giustizia, prospetta l'infondatezza della questione. Al riguardo
precisa i limiti di estensione dell'art. 23 della legge del 1969 e ne
indica la ratio nell'esiguità dell'importo delle pensioni di
riversibilità corrisposte da esso Istituto, facendo presente che
quelle non a suo carico sarebbero già state ragguagliate al minimo da
altre disposizioni di legge. Richiama, infine, la giurisprudenza di
questa Corte sulla differenza di trattamento tra dipendenti della
pubblica Amministrazione e delle aziende private, anche in tema di
pensioni.
2. - In un'analoga controversia tra l'INPS e Maria Daneu vedova
Tabor, beneficiaria di una pensione diretta, per invalidità, a carico
dell'INPS e di altra, di riversibilità, erogata dallo Stato, per altra
forma di previdenza, il tribunale di Trieste, con ordinanza 29 maggio
1972, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, Cost., dell'art. 23 della
legge n. 153 del 1969, per "disparità di trattamento tra i soggetti
titolari di assegni similari", non riconducibile "a logiche motivazioni
obiettive".
Dinanzi a questa Corte si è costituito soltanto l'INPS, la cui
difesa, mentre chiede che si provveda come di giustizia, prospetta, per
altro, l'infondatezza della questione e rileva l'estraneità del
richiamo all'art. 38 della Costituzione.
Con successiva memoria, l'INPS, ricorda la motivazione della
sentenza n. 128 del 1973 di questa Corte e sostiene che i principi ivi
accolti consentono di risolvere anche l'odierna questione.
Al riguardo precisa che le norme denunziate rappresentano lo
strumento tecnico con il quale il legislatore ha inteso graduare
l'attuazione dell'art. 38 della Costituzione. Ciò in quanto una
razionale considerazione delle risorse utilizzabili e delle esigenze di
vita degli assicurati avrebbe persuaso di non poter riconoscere, se non
con le limitazioni poste dall'art. 23 della legge n. 153 del 1969, il
trattamento minimo della pensione di riversibilità a chi fruisca di
pensione diretta, la cui concessione sarebbe di per sé sufficiente a
soddisfare l'esigenza garantita dal richiamato precetto costituzionale.
3. - Con ordinanza 17 aprile 1973, sostanzialmente identica a
quella del tribunale di Rieti, è stata sollevata, negli stessi
termini, dal tribunale di Reggio Emilia, questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., del combinato disposto
degli artt. 2, secondo comma, lett. a, della legge del 1962 e 23 della
legge del 1969, nella causa iniziata nei confronti dell'INPS da Anna
Sandri, titolare di pensione diretta, per invalidità, erogata
dall'INPS, e di altra, di riversibilità, a carico del Fondo di
previdenza dei dipendenti delle aziende elettriche.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituiti la
pensionata e l'INPS. Non vi è stato intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri.
La difesa della parte privata, a sostegno della tesi della
illegittimità, deduce che, in mancanza di criteri quantitativi di
reddito della pensione di riversibilità, la disposizione censurata
potrebbe condurre alla esclusione dal trattamento minimo anche dei
titolari di una pensione di ammontare inferiore a quello della stessa
pensione a carico dell'INPS.
Fa, infine, presente che il Fondo di previdenza degli elettrici,
sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria, è inquadrato
nell'ambito di essa, con regolamentazione in parte comune e con
disciplina affine.
La difesa dell'INPS svolge argomenti e formula conclusioni nei
medesimi termini risultanti dalle sue deduzioni depositate nel giudizio
di legittimità costituzionale per la questione sollevata dal tribunale
di Rieti.
La difesa della Sandri ha presentato memoria, insistendo a che la
disposizione denunziata sia dichiarata illegittima.
Premesso un breve cenno sulla interpretazione di tale norma,
richiama la giurisprudenza costituzionale ed ordinaria sul cumulo delle
diverse prestazioni previdenziali, nonché le disposizioni di legge
sulla compatibilità tra pensioni di vecchiaia ed altri trattamenti di
quiescenza. Lo stesso principio sarebbe stato seguito dalla legge del
1969, n. 153, per il cumulo tra pensione di riversibilità e pensione
diretta a carico dell'assicurazione obbligatoria. Per altro, la
limitazione di tale principio a danno di alcune categorie di assicurati
mancherebbe di qualsiasi ragionevolezza. Infatti, la pensione di
riversibilità sarebbe del tutto autonoma e svincolata dalla pensione o
retribuzione da cui deriva; d'altro canto, la frammentarietà e la
contingenza dei provvedimenti che hanno introdotto la tutela
previdenziale nei settori che non rientrano nella diretta area
d'intervento del regime di assicurazione obbligatoria non escluderebbe
che "tali forme di tutela vengano attratte nell'ambito del regime
generale, ogni volta che le altre posizioni nei singoli ordinamenti non
conseguano gli scopi per i quali sono funzionalizzate". Considerato in diritto :
1. - Con le tre ordinanze indicate in epigrafe, è stata denunziata
a questa Corte, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
tribunale di Rieti e da quello di Reggio Emilia, e, anche in
riferimento all'art. 38, primo comma, dal tribunale di Trieste, la
normativa risultante dal combinato disposto degli artt. 2, secondo
comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e 23 della legge
30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui esclude dalla integrazione
del trattamento minimo di pensione INPS i titolari di pensione di
riversibilità a carico di altro fondo, gestione o amministrazione,
allorquando, per effetto del cumulo, essi vengano a fruire di un
trattamento complessivo superiore al minimo garantito dall'INPS.
2. - I tre giudizi attengono alla stessa materia e possono, quindi,
essere riuniti e decisi con unica sentenza.
3. - L'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962,
n. 1338, escludeva dalla maggiorazione del trattamento minimo della
pensione INPS il titolare di più pensioni - diretta o di
riversibilità - sia a carico dell'assicurazione obbligatoria, sia a
carico di gestioni sostitutive di diversa qualificazione, ogniqualvolta
il trattamento minimo fosse superato dall'ammontare complessivo delle
diverse pensioni.
Per altro, con l'art. 23 della successiva legge 30 aprile 1969, n.
153, si è stabilito che "al titolare di pensione di riversibilità che
sia anche beneficiario di altra pensione a titolo proprio a carico
dell'assicurazione obbligatoria è garantito il trattamento minimo
nella pensione diretta".
Secondo l'attuale giurisprudenza, seguita dai giudici a quibus,
l'inciso "a carico dell'assicurazione obbligatoria" va interpretato
restrittivamente, nel senso che entrambe le pensioni siano erogate
dall'INPS. Interpretazione, invero, che è suffragata dal secondo comma
dello stesso art. 23, per il quale "la pensione di riversibilità in
tal caso (...) non viene integrata al trattamento minimo".
Pertanto, qualora le pensioni non siano erogate dalla medesima
assicurazione obbligatoria, resta fermo il divieto posto dall'art.2,
secondo comma, lett. a, della legge n. 1338 del 1962.
Di qui la prospettata violazione degli artt. 3 e 38, primo comma,
della Costituzione.
4. - Vengono prospettate a questa Corte due diverse, ma analoghe
situazioni: la non integrabilità della pensione diretta a carico
dell'INPS, quando il titolare abbia anche diritto: a) ad una pensione
di riversibilità a carico di fondi o gestioni speciali (tribunale di
Reggio Emilia); b) ad una pensione di riversibilità a carico di una
amministrazione dello Stato (tribunali di Rieti e di Trieste).
5. - Nel primo caso, non è razionalmente fondata la di sciplina di
favore che la legge fa ai pensionati INPS. Né è decisivo l'accenno
della difesa dell'Istituto, secondo cui il beneficio sarebbe volto a
rimediare a uno squilibrio, dato che i fondi speciali farebbero un
trattamento migliore; sicché la giustificazione, sul piano dell'art. 3
Cost., discenderebbe dalla maggiore sicurezza sociale dei pensionati di
questi fondi.
Va osservato che l'art. 11 della legge n. 153 del 1969, di cui si
tratta, stabilisce per i pensionati INPS la misura massima di pensione
nella percentuale del 74 per cento della retribuzione per le pensioni
con decorrenza successiva al 31 dicembre 1968 e dell'80 per cento per
le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1975. In
sostanza, dunque, vista in prospettiva, la disciplina pensionistica
INPS non può dirsi, in linea di principio, meno favorevole di quella
di taluni fondi e gestioni speciali che traggono la loro autonoma
normativa e la loro "specialità" non da finalità preferenziali,
bensì dalle particolari caratteristiche del rapporto di lavoro cui
ineriscono (pericolosità, gravosità, ecc.).
6. - Alla medesima conclusione deve pervenirsi, allorché sia una
amministrazione dello Stato ad erogare altra pensione in aggiunta a
quella diretta dell'INPS, perché identica irrazionalità si ravvisa
nel divietodi integrazione, anche a tacere che la pensione statale di
riversibilità è spesso inferiore a quella di fondi speciali.
Del resto, quanto ai dipendenti statali, è ora vigente l'articolo
11, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (t.u. delle
norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e
militari dello Stato), per il quale "l'assegno vitalizio è (...)
cumulabile con la pensione sociale e con altri trattamenti
previdenziali conseguenti a forme di assicurazione volontaria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
dell'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n.
1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti), e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153
(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale), nella parte in cui esclude che sia dovuto il
trattamento minimo della pensione diretta per l'assicurazione
obbligatoria INPS ai titolari di pensione di riversibilità a carico di
altri fondi o gestioni speciali di previdenza oppure a carico di
amministrazioni dello Stato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte