Sentenza n. 230/1983
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/07/1983 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 260/1963
usata come parametro
citata
- art. 25legge 1533/1956
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
27 febbraio 1963, n. 260 (Estensione dell'assistenza sanitaria agli
artigiani titolari di pensione) promosso con ordinanza emessa il 18
dicembre 1975 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente
tra Caldato Ivana e l'INPS e la Cassa mutua provinciale malattia per
gli artigiani di Milano, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 1976
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 1976.
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con ricorso, depositato nella cancelleria della Pretura di
Milano il 5 marzo 1975, Caldato Ivana, figlia di Caldato Vincenzo,
deceduto il 24 dicembre 1969, premesso in fatto a) che le era pervenuta
lettera di addebito da parte del Comune di Vigevano in relazione alle
spedalità fruite da Caldato Vincenzo presso l'Ospedale di Monza dal 12
maggio al 14 giugno 1969, dal 31 luglio al 3 ottobre 1969 e dall'8
ottobre al 16 ottobre 1969 e presso l'Ospedale Maggiore Ca' Granda dal
23 ottobre al 19 novembre 1969 e dal 12 dicembre al 24 dicembre 1969
(data del decesso), b) che la Cassa Mutua Provinciale di malattia per
gli artigiani di Milano aveva declinato l'assunzione dell'onere della
degenza di cui sopra in quanto la domanda di iscrizione del Caldato in
qualità di pensionato sarebbe stata presentata solo il 15 dicembre
1969, c) che il ritardo nell'iscrizione del Caldato alla Cassa era da
ascriversi a ciò che solo a quell'epoca aveva il Caldato ricevuto la
lettera dell'INPS datata 27 novembre 1969 a comprova del riconoscimento
del diritto alla pensione di invalidità a decorrere dal 1 settembre
1968, e, pertanto, l'iscrizione era avvenuta durante il decorso
dell'ultima degenza, l'interessato aveva notiziato all'amministrazione
ospedaliera, in occasione di vari ricoveri, la sua posizione di
potenziale mutuato (il che aveva consentito la tempestiva segnalazione
alla Cassa Mutua), d) che in ogni caso non era applicabile l'art. 5 l.
27 febbraio 1963 n. 260, per il quale "per quanto non previsto dalla
presente legge, valgono le disposizioni in quanto applicabili della l.
29 dicembre 1956 n. 1533 e del d.P.R. 18 marzo 1957 n. 266, nonché
del regolamento delle prestazioni della Federazione Casse mutue e
malattie degli Artigiani approvato dal ministero del lavoro e della
previdenza sociale", e) che per l'art. 6 comma primo l. 260/1963 "La
erogazione dell'assistenza di malattia di cui all'art. 11 avrà inizio
dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale e quindi diventa automatica l'ammissione delle prestazioni",
e in diritto f) che il diritto all'assistenza coincide con quello della
decorrenza della pensione soprattutto nei casi in cui la pensione è
anteriore alla data del ricovero mentre l'iscrizione dell'Istituto
mutualistico costituisce un aspetto puramente formale avente efficacia
dichiarativa e non costitutiva del diritto alle assistenze, chiese
dichiarare la Cassa Mutua Provinciale di malattia per gli artigiani di
Milano tenuta alla assunzione degli oneri dei ricoveri stante la
retroattività della decisione per cui il diritto alla pensione
decorreva dal 1 settembre 1968, o in via alternativa condannare l'INPS
tenuto al risarcimento dei danni e quindi a tenere sollevata e indenne
la ricorrente per i titoli di cui in narrativa, con vittoria di spese
ed onorari.
A seguito di decreto di fissazione dell'udienza del 7 maggio 1975
per la discussione, emanato il 10 marzo 1975 dall'adito Pretore di
Milano in funzione di giudice del lavoro, e di notifica di copia del
ricorso e del provvedimento pretorile, si costituirono la Cassa con
memoria depositata il 26 aprile 1975, con la quale chiese respingersi
la domanda attrice sul riflesso che dagli artt. 25 comma terzo l.
1533/1956, 4 u.c. d.P.R. 266/1957 e 5 l. 260/1963 risultava che il
diritto all'assistenza sanitaria per i pensionati artigiani era
condizionato, oltre che dalla titolarità della pensione, dall'onere di
presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi degli
assistibili e decorreva dal novantesimo giorno successivo
all'adempimento di detto onere, e l'INPS con memoria depositata il 26
aprile 1975, con la quale chiese in via pregiudiziale la separazione
della causa in cui era convenuto e la rimessione della stessa al
giudice ordinario ex art. 427 c.p.c., e in via subordinata
l'assoluzione dell'Istituto sul riflesso che l'azione risarcitoria
sperimentata dalla ricorrente sfuggiva alla competenza del giudice del
lavoro e che, comunque, non ne sussistevano le condizioni di
fondatezza.
1.2. - Con sentenza 7 maggio-13 giugno 1975 l'adito Pretore
rigettò le domande tutte della Caldato con totale compensazione delle
spese.
2. - Su appello della Caldato, il Tribunale di Milano - sezione
10.a del lavoro - con ordinanza emessa il 18 dicembre 1975 (comunicata
il successivo 20 dicembre e notificata il 15 gennaio 1976, pubblicata
nella G. U. n. 78 del 24 marzo 1976 e iscritta al n. 128 R.O. 1976) -
ha giudicato non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3
e 38 Cost., la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 5 l.
27 febbraio 1963, n. 260 (in quanto richiama gli artt. 25 comma terzo
l. 29 dicembre 1956, n. 1533, e 4 u.c. d.P.R. 18 marzo 1957, n. 266)
motivando che A) l'art. 38 comma secondo si estende anche ai lavoratori
autonomi compresi gli artigiani a nulla rilevando l'accentuazione,
nella categoria artigianale, degli elementi dell'impresa, operata dalla
novellazione dell'art. 2083 c.c. compiuta dalla l. 25 luglio 1956, n.
860, B) la subordinazione del diritto di assistenza malattia al decorso
di 90 giorni dalla iscrizione alle liste degli assistiti, che non può
non essere successiva al riconoscimento del diritto alla pensione
(necessariamente spostato nel tempo rispetto alla relativa domanda di
pensione), finirebbe col privare l'artigiano invalido per un lungo arco
di tempo di un elementare diritto relativo alle sue esigenze di vita
proprio quando non può svolgere alcuna attività redditizia, C) mentre
la situazione dell'artigiano invalido non si differenzia da quella del
lavoratore subordinato invalido né v'è ragione di discriminare la
disciplina dell'assistenza sanitaria su questo punto, "il diritto del
lavoratore subordinato in forza del d.P.R. 325/1961 consegue
automaticamente dalla titolarità del diritto a pensione senza altre
formalità" laddove per l'artigiano invalido sussisterebbero le
restrizioni e limitazioni passate in rassegna.
3.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
3.2. - Nell'adunanza del 22 giugno 1983 in camera di consiglio il
giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto :
4.1 - La oscillante interpretazione delle disposizioni impugnate,
di cui ha dato e dà prova il Consiglio di Stato, e la carenza di
pronunce del Giudice, cui compete la nomofilachia, impongono alla Corte
di procedere in guisa autonoma alla individuazione del significato da
assegnarsi alle disposizioni medesime. La ragione fondamentale che
induce a disattendere la premessa in diritto, dalla quale han preso le
mosse il Pretore per respingere la domanda attrice e il Tribunale per
sollevare l'incidente d'incostituzionalità, è da ravvisare in ciò
che, come l'iscrizione richiesta dalla l. 25 luglio 1956, n. 860, non
ha carattere costitutivo della qualità di artigiano in situazioni cui
sia estraneo il momento della sicurezza sociale, così esula dalla
iscrizione negli elenchi delle Casse mutue di malattia degli artigiani
qualsiasi carattere costitutivo.
4.2. - Tale essendo l'interpretazione, ad avviso della Corte
corretta, delle disposizioni impugnate, non sussiste la violazione
degli artt. 3 e 38 Cost. che il Tribunale ha sospettato sol perché non
ha posto tale interpretazione a base del sollevato incidente.
Né vanno dimenticate l'attribuzione, ai crediti dell'impresa
artigiana, di privilegio generale mobiliare e la inserzione, sia pure
in collocazione deteriore, di questo nel gruppo composto dei crediti
dei prestatori di lavoro subordinato, dei professionisti e degli
agenti, e sulla stessa linea dei crediti dei coltivatori diretti cui è
addivenuta la l. 29 luglio 1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile
e alla l. 30 aprile 1969, n. 153): novellazione nella quale non può
non ravvisarsi la tendenza a porre in sempre maggior rilievo l'energia
di lavoro rispetto all'impegno della natura e dei capitali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
d'illegittimità costituzionale dell'art. 5 l. 27 febbraio 1963, n. 260
(Estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di
pensione) - in quanto richiama gli artt. 25 comma terzo l. 29 dicembre
1956, n. 1533 e 4 u.c. d.P.R. 18 marzo 1957, n. 266 -, sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. con ordinanza (n. 128 R.O. 1976)
emessa il 18 dicembre 1975 dal Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte