Sentenza n. 230/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/11/1986 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63 del d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali) in relazione all'art. 232 stesso d.P.R.
promosso con ordinanza emessa il 2 gennaio 1981 dal Pretore di Voltri
nel procedimento civile vertente tra Pastorino Maria e INAIL iscritta
al n. 101 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 130 dell'anno 1981.
Visti gli atti di costituzione dell'INAIL e di Pastorino Maria
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1986 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
uditi gli avv.ti Franco Agostini per Pastorino, Enrico Ruffini per
l'INAIL e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con decreto 21 novembre 1980 - reso su istanza presentata
dall'INAIL, sede di Genova, con racc. 1107/SA del 13 novembre 1980 con
la quale si chiedeva procedersi all'esame autoptico sulla salma di
Casalino Giuseppe, titolare di rendita di malattia professionale
deceduto il 4 luglio 1980 e sepolto presso il cimitero di Genova Leira
Voltri - il Pretore di Voltri dispose procedersi ad autopsia sulla
salma del Casalino il 13 dicembre 1980 alle ore 9, nominando perito il
prof. Giorgio Chiozza e mandando alla cancelleria per la notifica del
decreto alla vedova Pastorino Maria e all'INAIL sede di Genova.
Con atto depositato l'11 dicembre 1980, la Pastorino dichiarò di
non consentire che fosse praticata autopsia sulla salma del marito
"riconoscendosi edotta delle conseguenze che sul piano
dell'ottenibilità della rendita di reversibilità potrebbero
verificarsi" e chiese che l'adito Pretore di Voltri revocasse il
decreto 21 novembre 1980 dando atto dell'opposizione della vedova e con
tutte le conseguenti pronunce; domanda che giustificò considerando
contrarie alla Costituzione le diverse statuizioni degli artt. 232 e 63
t.u. 30 giugno 1965, n. l 124, il primo dei quali rescrive che il
rifiuto dei familiari alla esecuzione dell'autopsia, se richiesta
dall'Istituto assicuratore, potrebbe costituire un elemento di
presunzione contro l'eventuale loro diritto all'indennità, mentre
l'art. 63 non fa parola di tale consenso.
Con decreto depositato l'11 dicembre 1980, il Pretore, ritenuta
inammissibile "in questa sede amministrativa" la questione di
illegittimità costituzionale, rinviò la riesumazione e l'autopsia
della salma a data da destinarsi, e comunque non oltre il 31 gennaio
1981.
2.1. - Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 30 dicembre
1980, la Pastorino, premesso che l'art. 63, letto anche alla luce
dell'art. 232, fosse da interpretare nel senso che il Pretore non sia
tenuto, ricevuta l'istanza dell'INAIL, ad interpellare previamente i
familiari dell'assicurato, ma, in caso di manifesta opposizione,
dovesse pur sempre prenderne atto e respingere la domanda dell'INAIL, e
ritenuto che, se tale interpretazione non fosse accolta, la legge
discriminerebbe gravemente persone, che pur versassero nella identica
posizione di fatto e di diritto, per non essere valida ragione di
discriminazione il solo fatto che la morte fosse conseguenza di lavoro
industriale anziché agricolo, chiese che l'adìto Pretore di Voltri -
ritenuta, ove del caso, rilevante e non palesemente infondata
l'eccezione di illegittimità costituzionale, con riferimento all'art.
3 Cost., dell'art. 63 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte in cui
non prevede il diritto dei superstiti dei lavoratori dell'industria a
prestare previamente il loro consenso alla riesumazione e all'autopsia
della salma nonché ad opporsi a tali indagini, diversamente da quanto
riconosciuto dall'art. 232 d.P.R. 1124/1965 per il settore agricolo -
sospendesse il giudizio trasmettendo atti alla Corte costituzionale e
sospendesse il decreto 22 novembre 1980 in attesa dell'instaurando
giudizio di merito.
2.2. - Con ordinanza emessa il 2 gennaio 1981 (notificata il 12 e
comunicata il 13 successivi; pubblicata nella G. U. n. 130 del 13
maggio 1981 e iscritta al n. 101 R.O. 1981) l'adìto Pretore ha
ordinato la sospensione del decreto 21 ottobre 1980 con il quale esso
Pretore aveva disposto la riesumazione e l'autopsia della salma di
Casalino Giuseppe, ed ha trasmesso gli atti del giudizio alla Corte
costituzionale affinché decida circa la legittimità costituzionale
dell'art. 63 d.P.R. 50 giugno 1965, n. 1124 in relazione all'art. 232
stesso d.P.R. e all'art. 3 Cost. nella parte in cui detto art. 63 non
prevede il diritto dei superstiti dei lavoratori dell'industria a
prestare previamente il loro consenso alla riesumazione e all'autopsia
della salma nonché ad opporsi a tali indagini, diversamente da quanto
riconosciuto dal detto art. 232 per il settore agricolo, nonché la
notificazione del ricorso e dell'ordinanza all'INAIL.
3.1. - Avanti la Corte si sono costituiti I) per l'INAIL, giusta
procura speciale 1 giugno 1981 per not. Maria Festa, gli avv.ti
Vincenzo Cataldi, Carlo Graziani e Enrico Ruffini chiedendo con
deduzioni depositate il 2 giugno 1981 dichiararsi manifestamente
infondata la proposta questione, II) per la Pastorino l'avv. Franco
Agostini giusta procura in calce alle deduzioni depositate il 23
ottobre 1981 con le quali ha chiesto giudicarsi fondata la proposta
questione. È intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri
l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo con atto depositato il 29
maggio 1981 dichiararsi inammissibile e, comunque, infondata la
proposta questione.
3.2. - Su istanza della difesa della Pastorino, la trattazione
dell'incidente, destinato alla adunanza del 15 giugno 1983 in camera di
consiglio, è stata assegnata alla udienza pubblica del 14 ottobre
1986, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione e han
parlato per l'INAIL l'avv. Ruffini e per il Presidente del Consiglio
dei ministri l'avv. dello Stato Ferri. Considerato in diritto :
4. - Va dichiarata l'inammissibilità della costituzione della
Pastorino perché effettuata fuori termine.
5.1. - Nel dispositivo della ordinanza di rimessione ha il giudice
a quo nei seguenti termini rescritto: "Ordina la sospensione del
provvedimento di questo Pretore in data 21 dicembre 1980 n. 25/80 Reg.
Infortuni col quale erano disposte la riesumazione e l'autopsia della
salma di Casalino Giuseppe. Ordina la sospensione del presente
giudizio. Ordina la trasmissione degli atti del presente giudizio alla
Corte costituzionale" ecc..
5.2. - Con sent. 22 luglio 1976, n. 186 la Corte ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale di
disposizione avente forza di legge sollevata dal pretore dopo aver
emanato il provvedimento d'urgenza perché "il giudice dell'urgenza,
una volta che abbia provveduto, non ha alcunché da decidere; viene
meno in sostanza la pendenza di un giudizio con un suo proprio
contenuto, per essersi il giudizio stesso già esaurito nei suoi
aspetti e nei suoi contenuti con l'accoglimento di quel petitum sul
quale il giudice è stato, appunto, chiamato, per la sua competenza
specifica, a decidere e sul quale ha senz'altro deciso".
Precedente che va mantenuto fermo nella presente specie, in cui la
interessata si è limitata a chiedere il provvedimento d'urgenza e a
sollevare la questione di costituzionalità (supra 2.1.).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 63 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione all'art. 232
stesso d.P.R. e all'art. 3 Cost., sollevata dal Pretore di Voltri con
ordinanza 2 gennaio 1981 (n. 101 RO. 1981).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
- FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO
- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA ANTONIO
BALDASSARRE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte