Sentenza n. 230/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/06/1987 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 1345/1961
usata come parametro
citata
- art. 3legge 1345/1961
- art. 108legge 1345/1961
- art. 24Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)
- art. 2legge 161/1953
- art. 3legge 161/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 14 commi
secondo e quarto, 15 commi secondo e terzo della legge 20 dicembre
1961, n. 1345 (Istituzione di una quarta e una quinta sezione
speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra e
altre disposizioni relative della Corte dei Conti), dell'art. 8 comma
terzo del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del t.u. delle
leggi sulla Corte dei Conti) e dell'art. 2 comma secondo della legge
21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla
Corte dei Conti) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 ottobre 1983 dalla Corte dei Conti -
Sezioni riunite - sul ricorso proposto da Andreucci Edoardo ed altri
iscritta al n. 165 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 183 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 19 ottobre 1983 dalla Corte dei Conti -
Sezioni riunite - sul ricorso proposto da Pisana Sergio Maria
iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 183 dell'anno 1984;
3) ordinanza emessa il 19 ottobre 1983 dalla Corte dei Conti -
Sezioni riunite - sui ricorsi riuniti proposti da Pisciotta Francesco
ed altro iscritta al n. 341 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 252 dell'anno 1984;
4) ordinanza emessa il 18 aprile 1984 dalla Corte dei Conti -
Sezioni riunite - sul ricorso proposto da Amabilino Giulio iscritta
al n. 1218 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 80 bis dell'anno 1985;
5) ordinanza emessa il 27 marzo 1985 dal T.A.R. del Lazio sul
ricorso proposto da Sciarretta Antonio contro la Corte dei Conti ed
altra iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1986 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38/l_ s.s. dell'anno
1986.
Visti gli atti di costituzione di Buscema Salvatore e Amabilino
Giulio;
udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1987 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
udito l'avv. Vittorio Rossi per Amabilino Giulio.
Motivazione
Ritenuto in fatto .
1.1. - Con ricorso depositato nella segreteria delle Sezioni
Riunite della Corte dei Conti il 17 marzo 1978, Edoardo Andreucci e
altri tre impugnarono il d.P.R. 8 marzo 1977, con il quale alcuni
referendari della Corte dei Conti erano stati promossi alla qualifica
di primo referendario a scelta e altri, tra i quali i ricorrenti,
erano stati promossi secondo il turno di anzianità; a sostegno del
ricorso dedussero otto motivi d'illegittimità e nel contempo
denunciarono l'incostituzionalità dell'art. 14 comma quarto l. 20
dicembre 1961, n. 1345 (Istituzione di una quarta e una quinta
sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di
guerra e altre disposizioni relative della Corte dei Conti) per
contrasto con gli artt. 3, 97, 101 e 108 Cost. sul rilievo che la
composizione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti
comprometteva l'indipendenza dei magistrati aspiranti alla Corte dei
Conti e violava il principio di eguaglianza, e l'incostituzionalità
degli artt. 29 r.d. 12 ottobre 1933, n. 1364 (Regolamento carriera e
disciplina del personale della Corte dei Conti) e 4 l. 13 ottobre
1969, n. 691 (Norme integrative della l. 20 dicembre 1961, n. 1345)
per contrasto con gli artt. 3, 24, 101 comma secondo, 107 comma terzo
e 108 comma secondo Cost. sul rilievo che la formulazione dei c.d.
rapporti informativi nei confronti dei referendari e primi
referendari viola il diritto di difesa e il principio di indipendenza
dei magistrati della Corte dei Conti.
1.2. - Con ordinanza emessa il 19 ottobre 1983 (notificata il 19
dicembre successivo e comunicata il 2 gennaio 1984; pubblicata nella
G.U. n. 183 del 4 luglio 1984 e iscritta al n. 165 reg. ord. 1984),
premesso che il giudizio era stato ritualmente introdotto da Edoardo
Andreucci e da due altri, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti
dichiararono rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 108 comma
secondo Cost., non manifestamente infondata la questione
d'illegittimità costituzionale dell'art. 14 comma quarto l. 20
dicembre 1961, n. 1345, che disciplina la composizione della sezione
seconda del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti.
2. - Avanti la Corte non si è costituita alcuna delle parti né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
3.1. - Con ricorso depositato nella Segreteria delle Sezioni
Riunite l'11 dicembre 1978, Sergio Maria Pisana impugnò il d.P.R. 26
luglio 1978 con il quale alcuni referendari della Corte dei Conti
erano stati promossi primi referendari a scelta ed altri, tra i quali
il ricorrente, secondo il turno di anzianità, e in via subordinata
denunciò l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma primo l.
20 dicembre 1961, n. 1345 per contrasto con gli artt. 24, 97 e 113
Cost..
3.2. - Con ordinanza 19 ottobre 1983 (notificata il 19 dicembre
successivo e comunicata il 2 gennaio 1983; pubblicata nella G.U. n.
183 del 4 luglio 1984 e iscritta al n. 166 reg. ord. 1984) le Sezioni
Riunite della Corte dei Conti ordinarono la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale per la soluzione delle questioni di
illegittimità costituzionale dell'art. 14 comma quarto l. 20
dicembre 1961, n. 1345, in riferimento agli artt. 3 e 108 Cost..
4.1. - Avanti la Corte non si è costituita alcuna delle parti né
ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
4.2. - Nella imminenza della pubblica udienza del 3 giugno 1987, è
intervenuta l'Associazione Magistrati della Corte dei Conti con atto
depositato il 21 maggio 1987, in calce al quale ha delegato a
difenderla l'avv. Paolo Barile, argomentando e concludendo per la
fondatezza della proposta questione.
5. - Con ordinanza emessa il 19 ottobre 1983 (comunicata il 6
febbraio 1984 e notificata il 2 marzo 1984; pubblicata nella G.U. n.
252 del 2 settembre 1984 e iscritta al n. 341 reg. ord. 1984) sui
ricorsi proposti da Francesco Pisciotta e Salvatore Buscema avverso
il d.P.R. 8 maggio 1982 con il quale era stata disposta la promozione
a scelta alle qualifiche di consiglieri e vice procuratori generali
di 128 primi referendari della Corte dei Conti (tra i quali i due
ricorrenti) nell'ordine della graduatoria formata dalla prima Sezione
del Consiglio di Presidenza della Corte nella quale il Pisciotta
veniva posposto ad otto colleghi che lo seguivano nel ruolo della
qualifica di provenienza ed il Buscema veniva anteposto in
graduatoria a 18 colleghi che lo precedevano nel ruolo della
qualifica di provenienza, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti
ordinarono la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per
la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'art.
14 comma secondo l. 20 dicembre 1961, n. 1345, d'ufficio sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 108 comma secondo Cost..
6. - Avanti la Corte si è costituito per Salvatore Buscema l'avv.
Gastone Pasini giusta delega in calce alle deduzioni depositate il 3
marzo 1984, con le quali ha argomentato e concluso per la
inammissibilità della proposta questione, richiamando l'art. 7 l. 28
ottobre 1970, n. 75 (rectius 775).
Non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri.
7.1. - Con ricorso 5 febbraio 1982, il Presidente di Sezione della
Corte dei Conti Giulio Amabilino chiese alla Corte dei Conti in sede
giurisdizionale annullarsi i due dd.P.R. 6 agosto 1981, concernenti
la promozione a presidente di sezione della Corte dei Conti dei dott.
Sebastiano Pace e Mario Ansalone, e del d.P.R. 23 aprile 1981 per la
parte concernente analoga promozione del dott. Giuseppe Gerardi.
7.2. - Con ordinanza emessa il 18 aprile 1984 (notificata il 2 e
comunicata il 19 del successivo ottobre; pubblicata nella G.U. n. 80
bis del 3 aprile 1985 e iscritta al n. 1218 reg. ord. 1984), le
Sezioni Riunite della Corte dei Conti ordinarono la rimessione degli
atti alla Corte costituzionale per la definizione delle questioni di
legittimità costituzionale relative agli artt. 14 comma secondo, 15
comma secondo e terzo l. 20 dicembre 1961, n. 1345, visti in rapporto
agli artt. 3 e 108 comma secondo Cost., nonché dell'art. 8 comma
terzo r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, messo in relazione con gli artt.
100 comma terzo, 108 comma secondo, 97 comma primo e secondo, 24
comma secondo e terzo Cost..
8. - Avanti la Corte si è costituito per Giulio Amabilino l'avv.
Vittorio Rossi giusta delega in margine alle deduzioni depositate il
21 marzo 1985, con le quali ha argomentato e concluso per
l'inammissibilità delle proposte questioni sul riflesso che le norme
che prevedono la giurisdizione delle Sezioni Riunite della Corte dei
Conti sui ricorsi in materia d'impiego del personale della Corte sono
state abrogate dall'art. 12 l. 6 agosto 1984 n. 625 (rectius 425) che
ha inoltre disposto la devoluzione ai T.A.R. dei ricorsi pendenti
avanti le stesse Sezioni Riunite alla data (23 (rectius 9) agosto
1984) di entrata in vigore della legge.
Non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri.
9. - Con ordinanza emessa il 27 marzo 1985 (pervenuta alla Corte il
2 maggio 1986; notificata il 22 febbraio e comunicata il 3 marzo
1986; pubblicata nella G.U. n. 38/l.a s.s. del primo agosto 1986 e
iscritta al n. 355 reg. ord. 1986) il Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sez. l.a, provvedendo su ricorso avente per
oggetto la ordinanza n. 20/1977 con la quale il Presidente della
Corte dei Conti aveva disposto l'assegnazione di Antonio Sciarretta,
referendario della stessa Corte, alla II sezione giurisdizionale a
far tempo dal primo marzo 1977, dichiarò rilevante e non
manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma secondo l.
21 marzo 1953, n. 161, in riferimento agli artt. 3 comma primo, 97 e
108 comma primo e secondo Cost..
10.1. - Avanti la Corte non si è costituita alcuna delle parti del
giudizio a quo né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio
dei ministri.
10.2. - Nella pubblica udienza del 3 giugno 1987, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui cinque incidenti,
la difesa dell'Amabilino si è rimessa allo scritto. Considerato in diritto .
11.1. - L'identità di questioni tra alcuni e la connessione tra
altri incidenti ne giustificano la riunione ai fini di contestuale
deliberazione.
11.2. - L'intervento della Associazione Magistrati della Corte dei
Conti, effettuato con riferimento all'incidente iscritto al n. 166
reg. ord. 1984, va dichiarato inammissibile perché l'Associazione
non era intervenuta nel giudizio di merito mentre l'intervento può
essere spiegato per la prima volta avanti la Corte soltanto dal
Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta
regionale nei giudizi aventi per oggetto questioni di legittimità
costituzionale (artt. 25 comma terzo l. 11 marzo 1953, n. 87 e 4
delle norme integrative 16 marzo 1956 per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale).
11.3. - Né merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità
dell'incidente iscritto al n. 1218 reg. ord. 1984, sollevata dalla
difesa dell'Amabilino, perché la l. 6 agosto 1984 n. 425 è entrata
in vigore, ai sensi dell'art. 14 della stessa, sotto la data del 9
agosto 1984, posteriore alla data del 13 aprile 1984 di emissione
della ordinanza.
12.1. - Oggetto d'impugnazione sono gli artt. 14 (Sezioni del
Consiglio di Presidenza) comma secondo "La prima sezione è composta:
a) del presidente della Corte che la presiede; b) del procuratore
generale; c) dei primi nove presidenti di sezione secondo l'ordine di
ruolo"), quarto ("La seconda sezione è composta: a) del Presidente
della Corte che la presiede; b) dei primi quattro presidenti di
sezione che seguono nell'ordine di ruolo quelli chiamati a comporre
la prima sezione; c) dei primi due consiglieri secondo l'ordine di
ruolo, componenti le sezioni di controllo; d) dei primi due
consiglieri, secondo l'ordine del ruolo, componenti le sezioni
giurisdizionali; e) del primo vice procuratore generale secondo
l'ordine del ruolo; f) del segretario generale, con funzione di
relatore"), 15 (Norme sulla composizione e sul funzionamento delle
Sezioni) comma secondo ("in caso di assenza o di impedimento, il
presidente della Corte può essere sostituito, nella presidenza di
ciascuna sezione, dal presidente di sezione che preceda nell'ordine
di ruolo tra quelli componenti le sezioni medesime") e terzo ("I
presidenti di sezione, i consiglieri ed il vice procuratore generale,
componenti le due Sezioni del Consiglio di presidenza, in caso di
assenza o di impedimento sono sostituiti dai magistrati di pari
funzioni che immediatamente seguono in ordine di ruolo") l. 20
dicembre 1961, n. 1345 (Istituzione e funzionamento di una quarta e
di una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di
pensioni di guerra ed altre disposizioni relative della Corte dei
Conti) in riferimento agli artt. 3 e 108 comma secondo Cost.;
dell'art. 8 (Art. 4 l. 14 agosto 1962, n. 800) comma terzo ("Il
parere delle Commissioni può essere provocato dal Presidente della
Corte o dal Governo") r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 (Approvazione del
t.u. delle leggi sulla Corte dei Conti) in riferimento agli artt. 100
comma terzo, 108 comma secondo, 97 comma primo e secondo, 24 comma
secondo e terzo Cost.; dell'art. 2 comma secondo ("Al principio di
ogni anno il Presidente della Corte, sentito il Consiglio di
Presidenza, assegna un congruo numero di magistrati a ciascuna delle
Sezioni giurisdizionali e alle Sezioni riunite per i giudizi di cui
al comma precedente") l. 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al
testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti) in riferimento agli
artt. 3 comma primo, 97 e 108 comma primo e secondo Cost..
12.2. - La menzione di alcuni degli articoli riportati va integrata
con le disposizioni che gli articoli medesimi richiamano:
- gli adempimenti, per i quali sono, ai sensi dell'art. 14 comma
primo, istituite due sezioni in seno al Consiglio di Presidenza della
Corte dei Conti, sono descritti nell'art. 13 (Promozioni a primo
referendario, a consigliere e vice procuratore generale, a presidente
di Sezione e procuratore generale), a tenor del quale "Le promozioni
da referendario a primo referendario sono disposte con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri. Il giudizio di promovibilità, a scelta o secondo il
turno di anzianità, è dato dalla seconda sezione del Consiglio di
Presidenza della Corte dei Conti. // Le promozioni a primo
referendario e Consigliere e Vice Procuratore generale e Presidente
di Sezione e Procuratore generale sono disposte con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, previo parere di
promovibilità dato dalla prima sezione del Consiglio di presidenza
della Corte dei Conti";
- per l'art. 8 comma primo e secondo r.d. 1214/1934 la commissione,
il cui parere conforme è provocato dal Presidente della Corte o dal
Governo, è composta dai Presidenti e vice Presidenti del Senato e
della Camera dei deputati, ed è il presupposto del decreto del
Presidente della Repubblica (olim decreto reale) con il quale
presidenti e consiglieri della Corte dei Conti possono essere
revocati o collocati d'ufficio a riposo o allontanati in qualsiasi
modo.
13. - La lettura delle disposizioni impugnate, inquadrate nelle
normative in cui sono inserite, dimostra che non è sotto alcun
aspetto garantita la indipendenza dei magistrati della Corte dei
Conti, che l'art. 12 l. 6 agosto 1984 n. 425 giova sol in parte ad
assicurare cancellando l'autodichiarazione di cui le sezioni
giurisdizionali della Corte dei Conti si fregiavano: si pensi al
potere di proposta riconosciuto al Presidente del Consiglio dei
ministri previsto dall'art. 13 l. 1345/1961, alla composizione della
commissione di cui all'art. 8 r.d. 1214/1934 e al potere di
provocarne il parere conforme attribuito al Governo.
Tanto più data la pluralità delle soluzioni prospettate dai
giudizi a quibus, il magistero inteso a ricondurre la Corte dei Conti
nell'area della Costituzione compete non alla Corte costituzionale,
che è giudice delle norme sottordinate e non produttore di queste,
ma al Parlamento che non ha mancato di dar vita a leggi per le
giurisdizioni ordinaria e amministrativa, e vi si dedica anche per la
Corte dei Conti da non poco tempo seppure senza attingere concrete
mete.
A ciascuno il suo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 165, 166, 341 e 1218/1984, e
355/1986,
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
I) dell'art. 14 comma quarto l. 20 dicembre 1961, n. 1345 in
riferimento agli artt. 3 e 108 comma secondo Cost. sollevata dalle
Sezioni riunite della Corte dei Conti con ordinanze iscritte ai nn.
165, 166 e 341/1984,
II) a) degli artt. 14 comma secondo, 15 comma secondo e terzo l. 20
dicembre 1961, n. 1345 in riferimento agli artt. 3 e 108 comma
secondo Cost. e b) dell'art. 8 comma terzo r.d. 12 luglio 1934, n.
1214, in riferimento agli artt. 3 e 24 comma secondo, 97 comma primo
e secondo, 100 comma terzo e 108 comma secondo, sollevate dalle
Sezioni riunite della Corte dei Conti con ordinanza iscritta al n.
1218/1984,
III) dell'art. 2 comma secondo l. 21 marzo 1953, n. 161 sollevata
in riferimento agli artt. 3 comma primo, 97 e 108 Cost. dal T.A.R.
Lazio, sez. l.a, con ordinanza iscritta al n. 355/1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: ANDRIOLI
ECLI:IT:COST:1987:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte