Corte costituzionale

Ordinanza n. 230/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1998 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 311 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 4 agosto 1997

dal giudice di pace di Stradella nel procedimento civile vertente tra

Paolillo Bruno e Gragnani Pietro ed altra, iscritta al n. 675 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile il giudice di pace

di Stradella, con ordinanza emessa il 4 agosto 1997, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 311 del codice di procedura

civile, come sostituito dall'art. 22 della legge 21 novembre 1991, n.

374 (Istituzione del giudice di pace), nella parte in cui estende al

procedimento innanzi al giudice di pace le norme relative al

procedimento davanti al tribunale, tra le quali, in particolare, le

disposizioni di cui agli artt. 270 e 271 del medesimo codice;

che il rimettente premette in fatto che nel giudizio a quo il

terzo chiamato in causa iussu iudicis ha eccepito la nullità

dell'atto di chiamata in causa, effettuata dall'attore con la

notifica del verbale di udienza e della vocatio in ius, per la

mancata indicazione o, comunque, per l'incertezza del motivo del

contendere e dell'oggetto della domanda, chiedendo la cancellazione

della causa dal ruolo, ex art. 270 cod. proc. civ., per la radicale

inesistenza dell'atto di chiamata in causa;

che il rimettente richiama, per discostarsi dall'interpretazione

in essa contenuta, la sentenza n. 154 del 1997, con la quale questa

Corte, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 318 e 164 cod. proc. civ., ha affermato

che il procedimento innanzi al giudice di pace è caratterizzato

dalla massima semplificazione delle forme e che pertanto rispetto ad

esso sono incompatibili e, quindi, non operano le preclusioni e le

decadenze previste nel rito davanti al tribunale;

che, tuttavia, secondo il diverso orientamento espresso dalla

Corte di cassazione - peraltro anteriormente alla riforma - e

condiviso dal giudice a quo, il giudizio di equità continua ad

essere retto dalle norme relative al procedimento davanti al

tribunale e nei giudizi davanti al pretore sono applicabili tutte le

norme che disciplinano il procedimento innanzi al tribunale, ad

eccezione di quelle incompatibili con la struttura del procedimento

davanti al giudice monocratico;

che, ad avviso del rimettente, il giudizio di compatibilità

delle norme relative al procedimento davanti al tribunale dovrebbe

eseguirsi con riferimento "alla struttura monocratica del giudice di

pace", come sostiene la Cassazione, non già alla struttura

semplificata del rito;

che comunque verrebbe a crearsi un paradosso, in quanto il

giudice di pace, nonostante la struttura semplificata del rito, è

obbligato a verificare, in forza del rinvio contenuto nell'art. 311

cod. proc. civ., la compatibilità e la conseguente applicabilità

al rito "speciale" delle norme del rito "ordinario", ovvero a porsi

la questione circa la "stretta interpretazione da dare alle

disposizioni speciali previste espressamente per il rito speciale in

deroga alle norme generali relative al rito ordinario";

che, a parere del giudice a quo, gli artt. 316-319 cod. proc.

civ. sono norme che fanno eccezione alla regola generale e, come

tali, sono di stretta interpretazione, con la conseguenza che il

procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è

espressamente regolato, deve ritenersi disciplinato dalle norme

relative al procedimento innanzi al tribunale, tra le quali, in

particolare, quelle di cui agli artt. 270, 163, 163-bis, 164, 271,

166 e 167, del tutto compatibili con la struttura monocratica del

giudice di pace;

che, tuttavia, verrebbero così aggravate, anziché eliminate o

attenuate, le difficoltà processuali che le parti e il giudice già

incontrano nell'affrontare il formalismo del procedimento davanti al

tribunale;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura della Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione;

che, a parere della difesa erariale, non può condividersi la

premessa interpretativa del giudice rimettente circa la portata del

rinvio contenuto nell'art. 311 cod. proc. civ., in quanto non è

sufficientemente considerato che il procedimento innanzi al giudice

di pace si caratterizza per la sua estrema semplicità soprattutto in

relazione alle modalità di introduzione del giudizio;

che, in particolare, poiché innanzi al giudice di pace la

domanda introduttiva può proporsi anche verbalmente, ai sensi

dell'art. 316, secondo comma, cod. proc. civ., appare evidente come

le disposizioni relative alle tecniche introduttive del giudizio

davanti al tribunale, che assoggettano a rigorose preclusioni

domande, eccezioni e istanze probatorie, siano complessivamente

inapplicabili al rito innanzi al giudice di pace;

che, inoltre, sarebbe illogico e contraddittorio nel rito in

questione consentire all'attore l'instaurazione del giudizio mediante

la notifica del verbale di udienza e della vocatio in ius ed imporre

invece per la chiamata in causa di un terzo le rigorose formalità

cui è sottoposta la citazione nel giudizio innanzi al tribunale.

Considerato che il legislatore ha tratteggiato le linee generali

del procedimento innanzi al giudice di pace nelle disposizioni di cui

agli artt. 316-322 cod. proc. civ., dalle quali emerge la volontà di

attuare un processo diverso da quelli che si svolgono dinanzi al

tribunale e al pretore;

che nelle relazioni al Senato sui vari disegni di legge

concernenti la istituzione del giudice di pace si sottolineava

infatti la opportunità di "un processo estremamente semplificato"

(relazione al disegno di legge n. 1286 d'iniziativa dei senatori

Macis e altri, comunicato alla Presidenza il 4 agosto 1988) ovvero la

previsione di norme volte a introdurre "una rilevante semplificazione

rispetto alla trattazione ordinaria" (relazione al disegno di legge

n. 1605, presentato dal Ministro di grazia e giustizia e comunicato

alla Presidenza il 17 febbraio 1989);

che la semplificazione di cui si è voluto permeare lo schema

procedimentale in oggetto trova puntuale riscontro in quelle norme

nelle quali è del tutto assente il rigore del sistema preclusivo

previsto in relazione agli atti introduttivi del giudizio innanzi al

tribunale;

che le peculiarità della disciplina del procedimento innanzi al

giudice di pace sono così accentuate da impedire un'automatica e

generalizzata applicabilità ad esso delle norme del procedimento

davanti al tribunale;

che infatti l'art. 311 cod. proc. civ., per tutto ciò che non è

espressamente regolato, dispone un rinvio alle norme del procedimento

davanti al tribunale, solo in quanto applicabili;

che il criterio per determinare l'operatività di quelle norme

nel procedimento innanzi al giudice di pace risiede nella "struttura

semplificata del rito", con la quale è evidentemente incompatibile

il regime di preclusioni e decadenze che caratterizza invece il

procedimento innanzi al tribunale (sentenza n. 154 del 1997);

che, contrariamente a quanto affermato dal rimettente, la

struttura monocratica o collegiale dell'organo giudicante non può

costituire elemento di discrimine circa l'applicabilità delle norme

del procedimento davanti al tribunale, poiché per effetto sia

dell'attribuzione al giudice istruttore in funzione di giudice unico

di tutti ipoteri del collegio, ex art. 88 della legge 26 novembre

1990, n. 353, sia della successiva istituzione del giudice unico di

primo grado, ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.

51, tale distinzione, al di fuori di specifiche e tassative ipotesi,

non esiste più nell'ordinamento;

che la diversità tra il procedimento innanzi al tribunale e

quello innanzi al giudice di pace non risiede quindi nella differente

composizione dell'organo giudicante, bensì negli elementi tipici di

ciascuno dei due riti, il primo dei quali improntato ad un maggior

rigore e ad un più accentuato formalismo, mentre l'altro

caratterizzato da un notevole grado di elasticità e dalla massima

semplificazione delle forme;

che quindi è palesemente erroneo il presupposto da cui deriva il

dubbio di costituzionalità prospettato dal giudice a quo, che

afferma l'automatica estensione delle norme del procedimento davanti

al tribunale, solo che esse siano compatibili con la struttura

monocratica del giudice di pace;

che le lamentate difficoltà processuali derivanti dal formalismo

del procedimento davanti al tribunale, le quali, ad avviso del

rimettente, sarebbero aggravate nel rito innanzi al giudice di pace

da "logomachie soggettivistiche" sulla compatibilità e conseguente

applicabilità al rito speciale delle norme del rito ordinario, non

possono in alcun modo ritenersi sussistenti, ove si consideri che la

maggiore professionalità tecnica del giudice di pace rispetto al

conciliatore, quale risulta dall'ampiezza delle competenze attribuite

al medesimo, dalla prescrizione di più specifici e rigorosi

requisiti per la nomina e dalla necessità che di regola le parti

stiano in giudizio con il ministero e l'assistenza di un difensore

(sentenza n. 150 del 1993), dovrebbe consentire al medesimo giudice

di pace la individuazione delle norme processuali applicabili a quel

rito, mediante una semplice ed agevole attività interpretativa;

che la questione sollevata si appalesa quindi manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 311 del codice di procedura civile, come

sostituito dall'art. 22 della legge 21 novembre 1991, n. 374,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

giudice di pace di Stradella con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte