Sentenza n. 231/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1984 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 12,
13, comma primo, secondo periodo, 15, comma terzo, e 24, comma primo,
primo e secondo periodo, della legge della Provincia di Bolzano 20
agosto 1972, n. 15 e successive modifiche (Legge di riforma
dell'edilizia abitativa) promossi con ordinanze della Corte d'Appello
di Trento dell'11 marzo, 23 dicembre, 16 dicembre, 21 ottobre 1980; 26
maggio, 23 giugno, 24 febbraio, 30 giugno, 5 maggio, 24 giugno, 1
dicembre, 24 novembre, 17 novembre, 24 novembre 1981; 16 febbraio, 9
febbraio, 26 gennaio, 16 marzo, 20 aprile, 27 aprile, 25 maggio (due
ordinanze), 16 giugno, 15 giugno, l giugno, 15 giugno, 29 giugno e 15
giugno 1982, iscritte rispettivamente ai nn. 64, 122, 300, 458, 536,
567, 580, 584, 585, 708 del registro ordinanze 1981 e ai nn. 76, 97,
139, 189, 229, 230, 272, 299, 375, 474, 503, 622, 623, 624, 625, 730,
735 e 736 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 98, 151, 262, 297, 318, 332, 338 del
1981 e nn. 40, 171, 178, 213, 248, 255, 262, 283, 310, 344 e 357 del
1982.
Visti gli atti di costituzione ed intervento della Provincia
autonoma di Bolzano, di Petermeier Alfred, della Ferrovia locale
Brunico-Campo Tures, di Schifferegger Antonia ed altri, del Consorzio
fra i comuni di Ortisei-Santa Cristina-Selva Gardena e Castelrotto ed
altra;
udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1983 il Giudice relatore
Antonio La Pergola;
udito l'avvocato Giuseppe Guarino per la Provincia autonoma di
Bolzano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con le 28 ordinanze indicate in epigrafe, la Corte di Appello
di Trento, nel corso di altrettanti procedimenti di opposizione alla
determinazione dell'indennità di esproprio di immobili, ai sensi della
legge della Provincia di Bolzano n. 15 del 1972, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13, primo comma, e 15,
terzo comma, di detta legge e successive modificazioni, in riferimento
agli artt. 3 e 42 Cost.. Va precisato che, mentre la quasi totalità
delle ordinanze di rimessione fa riferimento ai soli primo e terzo
comma dell'art. 12, una R.O. 624/82) fa espresso richiamo anche al
secondo comma ed alcune altre impugnano l'intera norma senza
specificazioni.
La citata legge provinciale (L.P. 20 agosto 1972, n. 15: "Legge di
riforma dell'edilizia abitativa"), dopo avere elencato (art. 7) gli
scopi dell'espropriazione e dettato norme sul procedimento
espropriativo (artt. 8-11), prevede negli artt, 12 e 13 i criteri per
il calcolo della indennità.
Detti criteri, alla luce anche delle modifiche e integrazioni
apportate alle disposizioni in esame con le leggi provinciali 7 ottobre
1974, n. 15 (art. 5, che integra l'art. 12 della legge del 1972), 6
maggio 1976, n. 10 (art. 7, che modifica il primo comma dell'art. 13
della legge del 1972) e 22 maggio 1978, n. 23 (artt. 5 e 7, i quali
apportano nuove modifiche e integrazioni alle norme in esame), possono
così riassumersi. Per le aree esterne ai centri edificati
l'indennità consiste nel giusto prezzo che, a giudizio dell'ufficio
tecnico provinciale, deve essere attribuito all'area quale terreno
agricolo considerato libero da vincoli di contratti agrari al momento
dell'emanazione del decreto di esproprio, secondo i tipi di coltura
effettivamente praticati. Una apposita commissione, nominata dalla
Giunta provinciale per la durata della propria carica, provvede per il
semestre successivo alla ripartizione del territorio provinciale in
zone agrarie omogenee e alla determinazione di valori agricoli minimi e
massimi per ciascuna coltura in relazione alle singole zone agrarie,
nonché alla individuazione del valore agricolo della coltura più
redditizia ai sensi del primo comma dell'art. 13 (art. 12, primo
comma).
Sistema sostanzialmente analogo è previsto per le aree che
risultino edificate o urbanizzate ai sensi dell'art. 36 del Testo Unico
delle leggi urbanistiche provinciali (art. 12, secondo comma).
Per le aree comprese nei centri edificati, escluse le zone di
espansione, l'indennità di espropriazione è commisurata al valore
agricolo della coltura più redditizia tra quelle che nel comune
coprono una superficie superiore al 10% su quelle coltivate nel comune
stesso, moltiplicato per tre. Sono previsti, inoltre, coefficienti di
maggiorazione nel caso in cui l'area da espropriare, non compresa in un
centro edificato, sia coltivata direttamente dal proprietario o
appartenga ad un'azienda agricola condotta dal proprietario (art. 13,
primo comma).
La normativa in questione, infine, dispone che nella determinazione
dell'indennità non deve tenersi alcun conto dell'utilizzabilità
dell'area ai fini dell'edificazione, nonché dell'incremento del valore
derivante dall'esistenza nella stessa zona di opere di urbanizzazione
primaria e secondaria e di qualunque altra opera o impianto pubblico
(art. 12, terzo comma).
A sua volta, l'art. 15 della legge provinciale del 1972 (modificato
anch'esso dalla L.P. n. 10 del 1976), disciplina l'occupazione
d'urgenza e determina l'indennità dovuta per questa ipotesi facendo
riferimento ai criteri stabiliti per l'indennità di esproprio (terzo
comma).
2. - In merito alla rilevanza delle questioni sollevate, il giudice
remittente, premesso che delle disposizioni impugnate deve farsi
ovviamente applicazione nei giudizi a quibus, concernenti tutti
opposizione alla stima, deduce, con argomentazioni sostanzialmente
identiche per tutte le ordinanze, che il criterio del calcolo
dell'indennizzo, adottato dal legislatore provinciale - quello di
attribuire valore di terreno agricolo alle aree espropriate, sia
interne, sia esterne al centro edificato - non tiene conto della
attitudine (vocazione) edificatoria delle aree stesse, le quali sono
tutte comunque da considerare interessate dal processo di
urbanizzazione.
Da ciò consegue, secondo il giudice a quo, che i valori pecuniari
nelle varie fattispecie raggiungibili secondo la normativa impugnata
sono ben lontani da quelli reali (che tengono conto del carattere
edificatorio delle aree); e ciò anche nella ipotesi di applicabilità
delle maggiorazioni previste dalla legge, le quali, in ogni caso, non
valgono ad eliminare il rilevato sensibile divario tra "valore
edificatorio" e "valore agricolo", sia pure rettificato.
La suddetta vocazione edificatoria dei terreni viene dedotta, dal
giudice a quo, per le aree esterne al perimetro urbano, da una serie di
elementi obiettivi, quali, ad esempio, l'essere l'area destinata a zona
artigianale e di piccola industria (rileva la Corte remittente che
devono ritenersi fabbricabili anche quelle aree in cui sia consentita
una edificazione industriale); l'esistenza di insediamenti commerciali
o di opere di urbanizzazione; l'essere l'area ubicata nelle immediate
adiacenze del perimetro urbano o in cosiddetta zona di espansione,
ecc..
2a. - La non manifesta infondatezza della questione è argomentata
dal giudice a quo, con considerazioni sostanzialmente identiche in
tutte le ordinanze di rimessione, con espresso riferimento alla
sentenza n. 5 del 1980 di questa Corte, la quale ha dichiarato la
(parziale) incostituzionalità dell'art. 16 della legge statale n. 865
del 1971, come modificato dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977,
normativa di cui la legge provinciale in esame "ricalca sostanzialmente
il contenuto".
Sulla base, pertanto, di detta sentenza, la Corte remittente
ritiene che il legislatore provinciale, imponendo di considerare i
terreni espropriati come agricoli anche quando si tratti di terreni
edificabili in centro abitato o comunque dotati di vocazione
edificatoria, sia incorso in un vizio di astrazione dalla realtà, in
quanto prescinderebbe dalle effettive caratteristiche del bene ablato e
dalla relativa possibilità di utilizzazione.
Ciò condurrebbe al continuo rischio di una valutazione del bene
per ciò che in effetti non è, con il duplice risultato di offendere
la previsione costituzionale del "serio ristoro" dell'espropriato (art.
42, terzo comma, Cost.) e lo stesso principio di eguaglianza (art. 3
Cost.) in relazione alla disparità di trattamento conseguente a valori
indennitari che possono essere i più vari e i meno logici.
2b. - Va rilevato che nel giudizio instaurato con ordinanza del 21
ottobre 1980 R.O. 458/81) il giudice a quo deduce un particolare
profilo di contrasto tra la normativa provinciale impugnata e l'art. 3
Cost., osservando che "un terreno situato nel perimetro del centro
edificato, qualunque fosse il suo tipo di coltura, ed al limite anche
se incolto, verrebbe valutato con riferimento alla cultura più
redditizia del territorio comunale in cui è compreso, mentre un altro
terreno, nelle stesse condizioni od anche con maggior fertilità e con
colture di maggior pregio, vedrebbe l'indennità commisurata solo al
valore agricolo effettivo".
2c. - In alcune ordinanze di rimessione R.O. 229, 622 e 623/82), la
Corte di Trento solleva, in via subordinata all'accoglimento della
principale, una seconda questione di costituzionalità, denunciando
(sempre in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.) l'art. 24, primo comma,
della medesima legge provinciale del 1972, il quale, nell'ambito della
normativa concernente le "aree di edilizia agevolata nelle zone di
espansione", disciplina l'acquisizione di dette aree da parte del
comune.
Rileva il giudice a quo che, se dovesse ritenersi fondata la prima
questione e se, quindi, il valore urbanistico dei terreni tornasse ad
avere rilevanza ai fini della determinazione dell'indennità, "non
potrà ignorarsi il fatto che, nelle zone di espansione il terreno
della comunione coatta - prevista dalla legge all'art. 21 - che residua
allo stralcio di quello destinato all'edilizia abitativa agevolata e
che viene (per così dire) restituito agli espropriati, non può non
avere un valore urbanistico maggiore di quello anteriore".
Con riguardo sia ai fondi siti fuori delle aree urbane, che ai
terreni compresi nelle aree stesse, ben si comprende, prosegue il
giudice a quo, come i proprietari non possano essere insensibili al
vantaggio loro derivante dal perdere bensì parte dell'area, ma dal
riceverne in cambio un'altra parte nel primo caso avente destinazione
di edilizia privata, e nel secondo di zona residenziale, franca da
ulteriori pericoli di espropriazioni a favore dell'edilizia abitativa
agevolata.
Sembra, pertanto, alla Corte remittente che tali maggiorazioni di
pregio vadano sine causa a vantaggio dei singoli privati proprietari.
Tale locupletazione sarebbe ingiustificato innanzitutto perché
"contraria al principio secondo cui l'indennità di espropriazione,
essendo solo corrispettiva, non può superare il valore del sacrificio
imposto al soggetto (cioè non può contenere donativi: art. 42, terzo
comma, Cost.); in secondo luogo, perché vi sarebbe, in questa
Provincia, una irrazionale disparità di trattamento tra i proprietari
che vengano espropriati in zone di espansione e quelli non in zone di
espansione (art. 3 Cost.)".
3. - In quasi tutti i giudizi instaurati con le ordinanze indicate
in epigrafe si è costituita la Provincia di Bolzano.
Questa eccepisce in via preliminare la inammissibilità della
proposta questione di costituzionalità per difetto di rilevanza.
Con argomentazioni sostanzialmente identiche per tutti i giudizi,
la Provincia deduce che per i terreni espropriati, si trovino questi
nel centro edificato, ovvero nelle immediate adiacenze di esso, "era
positivamente esclusa ogni possibilità edificatori'a, sia al
presente, sia in riferimento agli sviluppi futuri".
Premesso che i terreni stessi risultano destinati nei vari piani
urbanistici ad attrezzature collettive (nella maggioranza dei casi),
ovvero ad edilizia abitativa agevolata o economico-popolare, la difesa
della Provincia deduce che, nel particolare ordinamento urbanistico
altoatesino, tali destinazioni di piano esplicano la loro efficacia per
dieci anni dalla data di approvazione del piano; scaduto tale termine,
se gli enti competenti non abbiano provveduto all'acquisizione
dell'area, questa è considerata verde agricolo (art. 16, quinto comma,
ord. urb. prov.).
In conseguenza, i terreni de quibus, in fatto agricoli al momento
dell'esproprio, agricoli sarebbero comunque tornati ad essere, ove non
fossero stati acquisiti alla proprietà pubblica nei dieci anni;
pertanto, l'eventuale annullamento per incostituzionalità dell'art. 12
L.P. 15/72 non sposterebbe i termini della questione, in quanto la
valutazione del terreno non potrebbe che essere quella di un terreno
agricolo.
Circa la dedotta "vocazione edificatoria" dei terreni, la difesa
della Provincia sostiene che "il fatto che certi terreni a un certo
momento perdano la loro qualità di terreni agricoli e acquistino
quella di aree fabbricabili non è un dato di natura, accertabile
tecnicamente dal consulente o dal giudice, ma è il risultato di
precise scelte dell'autorità preposta al piano, al governo del
territorio".
3a. - Nel merito la Provincia deduce la infondatezza della
questione, rilevando, innanzitutto, che il punto centrale della
normativa altoatesina è costituito dal principio di vietare che nel
calcolo dell'indennizzo si tenga conto della utilizzazione dell'area ai
fini edificatori, nonché dell'esistenza nella zona di opere di
urbanizzazione (art. 12, terzo comma); tale principio, si assume, è
comune a tutta la legislazione in materia di esproprio.
In secondo luogo, la Provincia sostiene che sugli altri punti la
normativa statale dichiarata illegittima da questa Corte diverge
significativamente da quella ora portata all'esame della Corte stessa:
la normativa altoatesina, infatti, non contiene quell'elemento di
astrattezza che aveva condotto a dichiarare l'incostituzionalità della
legge statale, in quanto non contempla il sistema del "valore agricolo
medio", bensì prevede, per le aree esterne ai centri edificati, un
calcolo caso per caso, in relazione alle caratteristiche proprie di
ciascun terreno, sia pure sulla base di parametri di riferimento
fissati semestralmente da apposita Commissione (con evidente scopo
garantistico); mentre per le aree comprese nei centri edificati, prende
in considerazione, e poi lo moltiplica per tre, il valore (agricolo)
più alto del territorio comunale.
In conclusione, ad avviso della Provincia, la normativa in esame
(la quale sostanzialmente tende con gli indicati elementi a far
corrispondere l'indennizzo al valore di mercato del bene) esclude il
pericolo sia di trattamenti indennitari irrisori o meramente simbolici,
sia di indennizzi fortemente differenziati in relazione a fattori
irrazionalmente assunti a parametro di riferimento: pertanto non
sarebbero violati gli artt. 42 e 3 Cost..
3b. - In ordine al particolare profilo di incostituzionalità
sollevato dal giudice a quo nell'ordinanza del 21 ottobre 1980 (v.
supra sub 2b), la Provincia rileva che la Corte remittente "sempre
nell'equivoco circa la nozione di edificabilità, non si rende conto
che tale nozione - non di natura, ma positiva, concretizzata volta per
volta da atti dell'autorità amministrativa - comporta che i terreni
inseriti nel centro urbano, anche se momentaneamente ancora agricoli,
non possano più essere considerati tali "in diritto", e perciò
(nell'interesse dei proprietari espropriati) vadano valutati con
criteri parzialmente diversi".
3c. - In merito alla questione di costituzionalità dell'art. 24
della L.P. in esame (v. supra sub 2c), la Provincia ne eccepisce
preliminarmente la irrilevanza. Al riguardo, essa deduce che, secondo
il giudice a quo, l'indennizzo dovrebbe essere influenzato dalla
suddivisione delle zone di espansione in quote per l'edilizia pubblica
e in quote per quella privata: senonché, si rileva, la regola della
suddivisione è prevista dall'art. 18 della stessa legge provinciale,
che però non è oggetto di censura, e non dall'art. 24, che ne
costituisce una mera applicazione.
Nel merito, ad avviso della Provincia, la questione è infondata,
sia con riferimento all'art. 42, che all'art. 3 della Costituzione. Il
richiamo all'art. 42 Cost. sarebbe del tutto inutile, in quanto i
terreni destinati all'edilizia residenziale non agevolata non sono
sottoposti ad espropriazione (in quanto ridistribuiti ai proprietari)
e, quindi, non può discutersi dell'equità dell'indennizzo; per quanto
concerne l'art. 3 la sua pretesa violazione in realtà non
sussisterebbe, in quanto alla divergenza di disciplina tra l'esproprio
nelle zone di espansione e quello nelle altre zone corrisponde una
effettiva diversità di situazioni e di finalità.
4. - Mentre degli atti di costituzione delle parti private nei
giudizi instaurati con le ordinanze del 5 maggio 1981 e 25 maggio 1982
R.O. 585/81 e 503/82) non si può tener conto, essendo stati depositati
fuori termine e senza elezione di domicilio in Roma, nel giudizio
introdotto con ordinanza del 16 dicembre 1980 R.O. 300/81) si è
regolarmente costituita la parte privata espropriata, la quale
richiama anch'essa, a sostegno della tesi della incostituzionalità
della normativa di Bolzano, la sentenza 5/80 di questa Corte,
affermando che detta normativa ricalcherebbe quella statale dichiarata
illegittima da quella pronuncia; e svolge, in generale, le stesse
considerazioni addotte dal giudice a quo.
5. - Nel giudizio instaurato con l'ordinanza del 9 febbraio 1982
R.O. 230/82) si è costituito il Consorzio tra i Comuni di Ortisei, S.
Cristina, Selva di Val Gardena e Frazioni Ladine di Castelrotto, nel
cui interesse era avvenuto lo esproprio.
Il Consorzio deduce l'irrilevanza e l'infondatezza della questione.
A sostegno dell'irrilevanza si assume che, avendo il proprietario
dell'area eseguito lavori di urbanizzazione illegittimamente, dando
all'area una destinazione incompatibile con lo strumento urbanistico,
la fattispecie risulterebbe regolata dal secondo comma dell'art. 12, la
cui costituzionalità non sarebbe in contestazione.
Anche in ordine all'infondatezza della questione, il Consorzio
ribadisce che i criteri da applicare sono quelli previsti dal secondo
comma dell'art. 12, che prevede, per le aree edificate o urbanizzate ai
sensi dell'art. 36 del T.U. delle leggi urbanistiche provinciali, che
l'indennità è determinata in base alla somma del valore dell'area
definito secondo il comma precedente e del valore delle opere di
urbanizzazione e delle costruzioni, con esclusione, pertanto, della
possibilità di tener conto della edificabilità delle aree (del resto
esclusa dal terzo comma).
Nel resto, il Consorzio adduce a sostegno della legittimità
costituzionale della normativa altoatesina argomentazioni analoghe a
quelle svolte dalla difesa della Provincia.
6. - Nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1983 il giudice La Pergola
ha svolto la relazione e la difesa della Provincia di Bolzano ha
ribadito le conclusioni già adottate. Considerato in diritto :
1. Nei casi di specie, da cui traggono origine i giudizi di
legittimità costituzionale introdotti con le ordinanze in epigrafe,
viene in considerazione la normativa altoatesina posta nella legge
provinciale 20 agosto 1972, n. 15 ("Legge di riforma dell'edilizia
abitativa"). Le cause di merito vertono, indistintamente tutte,
sull'opposizione alla determinazione dell'indennità di esproprio. Nel
corso dei relativi procedimenti, la Corte d'Appello di Trento ha
sollevato un duplice ordine di questioni di legittimità
costituzionale.
1a. - La prima delle anzidette questioni ha per oggetto gli artt.
12, 13 e 15 della citata legge provinciale (e delle successive
modificazioni), che il giudice a quo assume abbiano offeso gli artt. 3
e 42 Cost.. Precisamente, com'è spiegato in narrativa, nella maggior
parte delle ordinanze di rinvio l'art. 12 è denunziato limitatamente
alle previsioni del primo e del terzo comma; in una sola ordinanza
forma oggetto di censura anche il secondo comma; in altre ancora detto
articolo è censurato nella sua interezza. Dell'art. 13, è impugnato
il primo comma, che contempla le ipotesi di maggiorazione
dell'indennità; dell'art. 15, che concerne l'occupazione di urgenza,
è censurato il terzo comma, in quanto, ai fini della determinazione
della relativa indennità, si fa ivi riferimento all'indennità di
esproprio.
Ai sensi della normativa censurata l'indennità dovuta
all'espropriato consiste nel giusto prezzo che, a giudizio
dell'ufficio tecnico provinciale, va attribuito all'area quale terreno
agricolo considerato libero da vincoli di contratti agrari, secondo i
tipi di coltura effettivamente praticati. Questo criterio è stabilito
dall'art. 12, primo comma. L'art. 13 configura, dal canto suo, i casi
in cui l'indennità viene maggiorata. Se l'area da espropriare non è
compresa in un centro edificato ma è coltivata direttamente dal
proprietario o appartiene ad una azienda agricola condotta dal
proprietario, l'ammontare dell'indennizzo - determinato, come sopra si
è detto, ai sensi dell'art. 12 - è moltiplicato per il coefficiente
2,5; se l'area ha le caratteristiche di un'azienda agricola di
montagna, è previsto il coefficiente 3. Per le aree comprese nei
centri edificati, escluse le zone di espansione, l'indennità di
espropriazione è commisurata al valore agricolo della coltura più
redditizia tra quelle che nel comune coprono una superficie superiore
al 10% su quelle coltivate nel comune stesso. Detto valore è inoltre
moltiplicato per 3.
Il regime testé descritto offenderebbe l'art. 42 e l'art. 3 Cost.
perché la determinazione dell'indennizzo è sempre e necessariamente
fondata sul valore agricolo del terreno espropriato, laddove, deduce il
giudice a quo, l'area espropriata deve, in ogni caso di cui egli è
investito, ritenersi provvista di valore edificatorio, o perché è
situata nel centro edificato, ovvero perché, sebbene non ricada nel
centro, quale risulta dalla perimetrazione disposta dall'autorità
amministrativa, essa è, comunque, sicuramente interessata dal processo
di urbanizzazione. Ad avviso della Corte d'Appello, il valore agricolo
- pur dove esso possa essere corretto, grazie alle maggiorazioni
previste dalla stessa legge - resta ancora lontano dal valore di
mercato, il quale andrebbe calcolato con riguardo alle caratteristiche
essenziali del bene ablato.
Il criterio invece adottato dalla legge provinciale sarebbe
inficiato dal vizio di aver fatto astrazione dalla realtà, con il
risultato, per un verso di condurre a irrazionali discriminazioni fra
gli espropriati, per l'altro di non assicurare il serio ristoro
garantito secondo Costituzione al soggetto privato. Di qui la
prospettata violazione sia dell'art. 3, sia dell'art. 42 Cost..
La Corte d'Appello di Trento conclude pertanto che la normativa
censurata disattende i criteri posti nella sentenza n. 5 del 1980 di
questa Corte in tema di indennizzo. Del resto, la questione è
sollevata sull'esplicito assunto che il legislatore altoatesino, nel
dettare la normativa dedotta nella presente controversia, si è
uniformato alla disciplina statale dichiarata illegittima con la
suddetta pronuncia.
Va poi precisato che in un'ordinanza R.O. 458/81) la violazione
dell'art. 3 Cost. è delineata sotto un duplice profilo:
A) Una prima ingiustificata disparità di trattamento degli
espropriati starebbe in ciò, che alle aree incluse nel perimetro del
centro edificato è attribuito il valore della coltura più redditizia
nel territorio comunale, mentre, fuori del centro edificato, il terreno
è valutato esclusivamente sulla base del valore agricolo effettivo;
B) un'ulteriore irrazionalità della disciplina discenderebbe
dall'avere la legge provinciale previsto la maggiorazione del valore
della coltura più redditizia, che viene moltiplicato per il
coefficiente tre, sempre e solo con riguardo alle aree interne al
centro edificato, laddove nessun correttivo del valore base della stima
è consentito in relazione alle aree esterne al centro.
I criteri discretivi in base ai quali l'indennità è aumentata, e
anche sensibilmente, nell'un caso e non nell'altro, sono quindi
denunciati come lesivi del principio di eguaglianza, in punto di
razionalità. Si assume, in definitiva, che essi non soltanto
prescindono dal valore effettivo del bene espropriato, ma non hanno
nemmeno alcuna razionale correlazione con il valore agricolo di base,
al quale il legislatore provinciale ha inteso riferirsi.
1b. - La seconda questione è prospettata alla Corte in via
subordinata all'accoglimento di quella sollevata in via principale.
La norma qui denunciata, sempre in riferimento agli artt. 3 e 42
Cost., è l'art. 24 della legge n. 15/72. In tale disposizione (e
nelle rimanenti altre della parte III della medesima legge: artt. 16-33
bis) è dettato un particolare regime per le cosiddette zone di
espansione: ed è, infatti, in tali zone, che il terreno espropriato
figura incluso, nei casi di specie sottoposti all'esame del giudice
remittente (cfr. R.O. 229/82, 622/82, 623/82). La statuizione
censurata dispone che, una volta costituita la comunione tra i
proprietari interessati ai sensi dell'art. 21 della legge n. 15/72, il
Comune acquisisce le aree (mediante cessione volontaria, ad un prezzo
aumentato del 10%, rispetto alla stima), mentre la quota di proprietà
dei dissenzienti è espropriata ai sensi della stessa legge n. 15/72.
Detta norma individua altresì il regime applicabile alla quota non
destinata all'edilizia agevolata (cfr. art. 34, commi quarto, quinto e
sesto del T.U. 23 giugno 1970, n. 20).
La questione è in sostanza così formulata: una volta che la Corte
abbia ritenuto fondata l'altra questione, proposta in via principale,
il valore urbanistico dei terreni torna ad avere rilevanza ai fini
della determinazione dell'indennità di esproprio; e allora, ad avviso
del giudice a quo, non può non tenersi conto del fatto che, nelle zone
di espansione, il terreno della comunione - il quale residua allo
stralcio di quello destinato all'edilizia abitativa agevolata ed è, si
soggiunge, restituito agli espropriati - viene perciò stesso ad
acquistare un pregio più elevato, subito registrato dal mercato. I
proprietari dei fondi collocati fuori dalle aree urbane, che avevano
destinazione originariamente agricola (aree verdi, etc.), avrebbero il
vantaggio che loro deriva dal perdere una parte del terreno ma dal
riceverne un'altra, trasformata in area avente destinazione edilizia
privata. Altrettanto accadrebbe per i terreni compresi nelle aree
urbane, che hanno destinazione edilizia fin dall'origine. I relativi
proprietari, prosegue il giudice a quo, rimangono soggetti al rischio
dell'espropriazione: la liquidazione del relativo indennizzo non
corrisponde in alcun caso all'integrale riparazione, ma serve, semmai,
a concretare il serio ristoro del sacrificio imposto al privato,
secondo le disposizioni che il legislatore ordinario vorrà stabilire
in seguito alla pronuncia di accoglimento della questione sollevata in
via principale. Anche in questo caso - osserva la Corte d'Appello - il
proprietario è privato di una parte dell'area ma ne acquista in
compenso un'altra, destinata all'edilizia residenziale (cfr. art. 20
della legge); l'area restituita al proprietario è peraltro sottratta
al rischio di ulteriori espropriazioni a favore dell'edilizia
agevolata, è così affrancata dal titolo di espropriazione, che
sarebbe "di gran lunga il più frequente". Senonché, si tratterebbe di
una locupletazione sine causa. Il vantaggio di cui verrebbe a fruire
chi è espropriato in zona di espansione sarebbe anzi doppiamente
ingiustificato: anzitutto, perché risulterebbe offeso il principio
secondo cui l'indennità di esproprio può al massimo rappresentare il
corrispettivo del sacrificio subito dal privato e non può eccederne il
valore, giacché, se così fosse, si tratterebbe di un donativo,
vietato ai sensi dell'art. 42, terzo comma, Cost.; in secondo luogo,
perché sussisterebbe un'irrazionale disuguaglianza nel trattamento
indennitario di chi subisce l'esproprio nelle zone di espansione, e di
chi è invece espropriato in altra zona.
È pertanto chiesto a questa Corte di pronunciare una sentenza di
illegittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, per la parte
in cui, dove sono previsti il prezzo da versare e l'indennizzo da
corrispondere rispettivamente ai proprietari consenzienti e a quelli
dissenzienti, detta statuizione non dispone che da "tale prezzo ed
indennizzo" si detragga "il plusvalore urbanistico dell'area restituita
al proprietario ed irrevocabilmente destinata all'edilizia residenziale
privata".
2. - I giudizi instaurati con le ordinanze in esame, possono, data
l'identità delle questioni, essere riuniti e congiuntamente decisi.
3. - In ordine logico, viene anzitutto in considerazione la
questione proposta in via principale (cfr. sopra n. 1.a). Cade qui
opportuno un primo e preliminare rilievo, che concerne la normativa
provinciale oggetto della presente controversia. La Corte d'Appello di
Trento ha con tutte le ordinanze in epigrafe sottoposto al giudizio di
questo Collegio la legittimità costituzionale dei criteri che
presiedono alla determinazione dell'indennità di esproprio. La
questione, così come essa è formulata, rimane dunque circoscritta
esclusivamente a quest'aspetto della disciplina dettata dal legislatore
altoatesino, che investe le aree, comprese nel centro edificato oppur
no, alle quali il giudice remittente riconosce, alla stregua della
sentenza n. 5 del 1980, valore edificatorio. Ai fini dell'indagine
demandata alla Corte rilevano, di conseguenza, solo quelle statuizioni
del testo censurato, che si occupano dei criteri per la determinazione
dell'indennità di esproprio: art. 12, primo comma, art. 13, primo
comma, art. 15, terzo comma, della legge n. 15 del 1972.
Posto ciò, occorre subito esaminare l'eccezione di
inammissibilità della questione, avanzata dalla difesa della Provincia
di Bolzano e, nel giudizio introdotto con l'ordinanza n. 230/1982, dal
patrocinio del Consorzio per i comuni di Ortisei, S. Cristina, Selva di
Val Gardena e Frazioni Ladine di Castelrotto. Deducono, infatti, la
Provincia ed il suddetto Consorzio che i terreni espropriati sono
destinati negli strumenti urbanistici ad attrezzature collettive, o ad
edilizia abitativa agevolata od economico-popolare: comunque, al
perseguimento di scopi pubblicistici. Tali indicazioni di piano, si
soggiunge, comportano dichiarazioni di pubblica utilità ai sensi
dell'ordinamento urbanistico provinciale, in quanto incidono su aree
determinate e le assoggettano a vincoli preordinati all'espropriazione,
o che determinano l'inedificabilità. Le indicazioni perdono efficacia
e le relative aree sono considerate verde agricolo, qualora, entro i
dieci anni dalla data di approvazione del piano urbanistico comunale,
gli enti competenti non abbiano provveduto all'acquisizione (o
all'esproprio) delle aree stesse (cfr. art. 16 T.U. 23 giugno 1970, n.
20: "Ordinamento urbanistico provinciale"). Il che implicherebbe che
le aree espropriate - prive di valore edificatorio in forza dei vigenti
strumenti urbanistici - siano terreni agricoli e come tali vadano
considerate anche dopo la richiesta declaratoria di
incostituzionalità, la quale non potrebbe, dunque, influire sull'esito
della causa di merito. Dalla difesa del Consorzio si eccepisce
altresì che la questione è irrilevante per la definizione del
giudizio a quo: il caso di specie, si dice, riguarda l'espropriazione
di un'area che risulta edificata ed urbanizzata ai sensi dell'art. 36
del citato T.U. delle leggi provinciali e perciò cade sotto il
disposto del secondo comma dell'art. 12 della legge n. 15 del 1972,
laddove la Corte d'Appello non censura questo comma, ma il primo ed il
terzo comma della disposizione in parola.
Ora, né tale ultimo rilievo, né quello di ordine generale sopra
riferito, possono essere condivisi. Con l'ordinanza n. 230 del 1982 si
contesta pur sempre il criterio relativo al calcolo dell'indennizzo, in
relazione al valore agricolo contemplato nel primo comma del citato
art. 12: la disposizione del comma per ultimo richiamato è anzi, come
sopra si diceva, la sola del testo censurato, che rilevi per il
presente giudizio di legittimità costituzionale.
Del pari, va disatteso il punto di vista secondo cui l'irrilevanza
della questione discende necessariamente dalle previsioni degli
strumenti urbanistici, che sottrarrebbero l'area espropriata alla
libera edificabilità del privato, collocandola fuori commercio e
assoggettandola al vincolo posto in funzione del perseguimento degli
scopi pubblicistici prefigurati dal legislatore provinciale. Il fatto
è che il giudice a quo censura in radice le norme di legge, che
disconoscerebbero il valore inerente alle aree sulle quali insiste il
vincolo di inedificabilità o la destinazione del piano. La questione
è appunto prospettata - in riferimento ai parametri invocati, e sulla
traccia di un orientamento giurisprudenziale sancito anche da questa
Corte - nel presupposto che il terreno espropriato ha potenzialità
edificatoria indipendentemente dalle determinazioni degli strumenti
urbanistici: e in base ad un complesso di elementi certi ed obiettivi,
relativi all'ubicazione del terreno stesso, alla sua accessibilità,
alla presenza di infrastrutture che attestano una concreta attitudine
del suolo all'utilizzazione edilizia. Del resto, l'edificabilità,
così intesa, può essere desunta, secondo la consolidata
giurisprudenza della Corte di Cassazione, oltre che dall'ubicazione
dell'area nel centro abitato, dall'esistenza di strade pubbliche, nelle
immediate adiacenze, di collegamento con il nucleo urbano,
dall'edificazione già iniziata nella zona, dalla presenza di servizi
pubblici necessari alla vita cittadina, e da altri analoghi e puntuali
elementi di valutazione, ai quali la Corte d'Appello di Trento fa
riferimento, per i casi al suo esame, nelle parti motive dei
provvedimenti di remissione. Questa Corte ha dal canto suo statuito,
nella pronunzia n. 5 del 1980, che "per le aree destinate
all'edificazione, in quanto poste in zone già interessate dallo
sviluppo edilizio, deve ritenersi essenziale tale destinazione e di
essa occorre tener conto nella determinazione della misura
dell'indennità di espropriazione, da rapportare al valore del bene".
Deve perciò ritenersi che la rilevanza della dedotta questione
sussista: la declaratoria di incostituzionalità è richiesta in quanto
indispensabile perché all'area espropriata sia attribuito quel valore,
che, ad avviso del giudice a quo, la normativa censurata trascura, e
preclude, di prendere in considerazione.
3a. - Nel merito, la questione è fondata. Le norme denunziate
mancano di riferirsi alle essenziali caratteristiche del bene ablato,
incorrendo per tal via nello stesso vizio di astrattezza e divergenza
dalla realtà, che la Corte ha rinvenuto nel criterio di determinazione
dell'indennizzo, adottato dalla legislazione statale, della quale la
sentenza n. 5 del 1980 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.
Questo criterio, che lede gli artt. 3 e 42 Cost. è, infatti, per
quanto qui interessa, sostanzialmente riprodotto nella normativa
altoatesina oggetto di censura. La conclusione testé enunciata
s'impone, poi, anche per la considerazione che la legge provinciale,
pur emanando dalla competenza primaria sotto vario riguardo garantita
all'ente autonomo (cfr. artt. 4, 8 - 5) 6) 10) 17) 22) dello Statuto
speciale del Trentino-Alto Adige) non può certo conformare il diritto
di proprietà ed il regime di edificabilità del suolo in difformità
dai principi che traggono supporto dal testo fondamentale e
caratterizzano l'ordinamento giuridico dello Stato. Il risultato
raggiunto nella sentenza n. 5 del 1980 e in altre successive pronunzie
di questa Corte (n. 13 del 1980, n. 223 del 1983), sempre in ordine
alla disciplina costituzionale dell'indennità di esproprio, vale
quindi, a fortiori, per l'attuale giudizio. Ciò dispensa la Corte
dall'occuparsi di ogni residuo profilo della questione. Le altre
censure formulate nelle ordinanze in esame risultano assorbite dalle
osservazioni già svolte.
3b. - Va però precisato che la Corte non ha mai ritenuto, né
intende ora affermare, che il serio ristoro, garantito al privato,
debba corrispondere all'integrale valore effettivo del bene
espropriato. Detto valore viene bensì in rilievo, ma come criterio di
riferimento, e non necessariamente, come misura, nella determinazione
dell'indennità: il legislatore, anche quello provinciale, gode allora,
entro i limiti stabiliti in Costituzione, della discrezionalità di
valutazione che giova a contemperare la scelta del valore effettivo con
l'adozione di un qualche altro meccanismo normativo, sempre in modo,
beninteso, che l'ammontare dell'indennizzo non scada sotto
l'indispensabile livello di congruità. Se così è, il criterio del
valore agricolo, qual è previsto nelle vigenti disposizioni
altoatesine, non può ritenersi lesivo dei principi costituzionali
invocati in questa sede, se riferito alle aree prive dell'attitudine
edificatoria, intesa nel senso che sopra si è visto. Detto criterio
potrebbe, d'altronde, essere ancora correttamente utilizzato in ordine
alle stesse aree, che dell'attitudine edificatoria sono, invece,
provviste: ma solo a condizione - è appena il caso di aggiungere - che
esso sia inquadrato, secondo la formula che verrà prescelta dal
legislatore provinciale, in un nuovo, idoneo e razionale schema di
previsione dell'indennità di esproprio, il quale tenga adeguatamente
in conto anche il valore effettivo dell'immobile, come si è detto, in
relazione alle sue essenziali e oggettive caratteristiche.
4. - Resta da esaminare la questione (cfr. sopra n. 1b.) che il
giudice a quo solleva - con riguardo agli espropri delle aree situate
nelle suddette zone di espansione - in subordine all'accoglimento
dell'altra, posta in via principale.
La Corte d'Appello di Trento assume che, una volta riconosciuta la
rilevanza del valore edificatorio nella determinazione dell'indennità
di esproprio, il particolare regime delle zone di espansione,
imperniato sulla comunione dei proprietari e sulla restituzione ai
comunisti delle quote non destinate all'edilizia agevolata,
determinerebbe un'ingiustificata locupletazione degli espropriati, con
la conseguente violazione degli artt. 3 e 42, terzo comma, Cost.. La
questione deve ritenersi inammissibile, anche a prescindere dalla
considerazione, avanzata dalla difesa della Provincia, che la norma da
censurare in questo caso fosse l'art. 21, e non, come si dice nelle
ordinanze di rinvio, l'art. 24 della legge n. 15 del 1972. Soccorre in
proposito più di un rilievo.
In primo luogo, si può dubitare se le censure mosse dal giudice a
quo nei confronti del citato art. 24 concernano le statuizioni
regolatrici della specie, le quali hanno per oggetto esclusivamente
l'esproprio ed il relativo indennizzo. La questione posta in via
subordinata dalla Corte d'Appello di Trento, al pari di quella
sollevata in via principale e sopra esaminata, non può, infatti, non
riferirsi a queste previsioni della normativa provinciale, le sole a
rilevare per la definizione delle controversie demandate a detto
Collegio. Con riguardo alle zone di espansione, la violazione degli
artt. 3 e 42 Cost. è però argomentata in base alla complessiva
disciplina del fenomeno, che investe la restituzione ai proprietari
delle quote non destinate all'edilizia abitativa agevolata, e così
trascende la sfera del regime indennitario in senso proprio. A parte
ciò, occorre considerare come il giudice a quo prospetti l'asserito
plusvalore delle quote anzidette e l'irrazionale vantaggio, che
l'espropriato lucrerebbe a differenza di chi subisce l'esproprio in
altra zona. La Corte d'Appello di Trento ritiene che si tratti di
necessarie ed immediate conseguenze dell'accoglimento della questione
da essa posta in via principale. Questo, precisamente, è l'assunto su
cui si basa la questione subordinata, ora in esame. Ma la situazione
normativa conseguente alla dichiarazione di illegittimità
costituzionale degli artt. 12, primo comma, 13, primo comma, 15, terzo
comma, della legge n. 15 del 1972, che la Corte ora pronunzia, si
atteggia diversamente da come asserisce il giudice remittente. Le
conseguenze che egli ipotizza, va precisato, si verificherebbero solo
se ed in quanto il legislatore altoatesino non tenesse conto, nel
ridefinire il regime indennitario sotto i profili qui censurati, del
trattamento di favore che nelle ordinanze di rinvio si assume riservato
ai terreni e ai soggetti espropriati nelle zone di espansione. D'altra
parte, non vi è alcun principio costituzionale che impedisca alla
Provincia di Bolzano di adeguare opportunamente le previsioni in
materia di indennizzo, che essa è chiamata ad adottare in conseguenza
e conformità dell'attuale decisione, anche alle esigenze di una
razionale disciplina dell'esproprio nelle zone di espansione, in
considerazione del peculiare regime al quale queste soggiacciono.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara - limitatamente al regime dell'indennità di esproprio
previsto per le aree comprese nel centro edificato o altrimenti
provviste, in relazione alle oggettive caratteristiche del bene ablato
dell'attitudine edificatoria - l'illegittimità costituzionale:
a) dell'art. 12, primo comma, della legge della Provincia di
Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 ("Legge di riforma dell'edilizia
abitativa"), come modificato dall'art. 5 della legge provinciale 22
maggio 1978, n. 23 e dall'art. 20 della legge provinciale 24 novembre
1980, n. 34;
b) dell'art. 13, primo comma, della legge della Provincia di
Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, come modificato dall'art. 7 della legge
provinciale 6 maggio 1976, n. 10 e dall'art. 7 della legge provinciale
22 maggio 1978, n. 23;
c) dell'art. 15, terzo comma, della legge della Provincia di
Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, come modificato dall'art. 9 della legge
provinciale 6 maggio 1976, n. 10;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 24, primo comma, della legge della Provincia
di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, sollevata dalla Corte d'Appello di
Trento, con le ordinanze nn. 229, 622, 623 del 1982, in riferimento
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:231 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte