Sentenza n. 231/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/10/1985 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 40legge 103/1975
- art. 44legge 103/1975
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 40
e 44 della legge 14 aprile 1975, n. 103 ("Nuove norme in materia di
diffusione radiofonica e televisiva"), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 giugno 1978 dal pretore di Sassuolo nel
procedimento civile vertente tra Teleopus s.p.a. e U.N.I. s.n.c.
iscritta al n. 569 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell'anno 1979;
2) ordinanza emessa il 7 maggio 1982 dal Giudice conciliatore di
Lodi nel procedimento civile vertente tra s.p.a. Diffusione Pubblicità
e s.r.l. Grey e Grey, iscritta al n. 490 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 dell'anno
1982;
3) ordinanza emessa il 26 maggio 1982 dal Giudice conciliatore di
Milano nel procedimento civile vertente tra s.p.a. Diffusione
Pubblicità e s.r.l. Grey e Grey, iscritta al n. 491 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 351 dell'anno 1982;
4) ordinanza emessa il 12 novembre 1982 dal Consiglio di Stato nel
procedimento civile vertente tra s.r.l. Incremento Audience-Televisivo
e Ministero delle PP.TT. ed altra, iscritta al n. 376 del registro
ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 246 dell'anno 1983;
5) ordinanza emessa il 23 febbraio 1983 dal T.A.R. delle Marche nel
procedimento civile vertente tra s.r.l. Ripetizione Programmi
Televisivi e Ministero PP.TT. ed altra, iscritta al n. 645 del registro
ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 18 dell'anno 1984.
Visti gli atti di costituzione della D.P. Diffusione Pubblicità
s.p.a., della I.A.T. - Incremento Audience Televisivo, della s.r.l.
Ripetizione Programmi Televisivi nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1985 il Giudice relatore
Alberto Malagugini;
uditi gli avv.ti Giovanni Maria Ubertazzi e Giuseppe Guarino per
s.p.a. Diffusione Pubblicità, s.r.l. Incremento Audience Televisivo e
s.r.l. Ripetizione Programmi Televisivi e l'Avvocato dello Stato
Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Ai sensi dell'art. 40, primo comma, della legge 14 aprile
1975, n. 103, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica
e televisiva" i titolari di impianti ripetitori via etere privati di
programmi sonori e televisivi esteri, il cui impianto ed esercizio è
subordinato a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni (art. 38 l. cit.), sono obbligati "ad eliminare
dai programmi esteri tutte le parti aventi, sotto qualsiasi forma,
carattere pubblicitario". Analogo obbligo - che cioè "non siano
diffusi messaggi pubblicitari esteri o nazionali" - è posto dal
successivo art. 44, secondo comma, a carico dei titolari di impianti
già installati sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore
della legge, il cui funzionamento in via provvisoria è consentito (tra
l'altro, a tale condizione) fino al rilascio dell'autorizzazione.
2. - Una questione di legittimità costituzionale del citato art.
40, primo comma, l. 103/75 è stata sollevata: a) dal Pretore di
Sassuolo, in riferimento all'art. 21 Cost., con ordinanza in data 15
giugno 1978 (r.o. 569/78).
Successivamente, analoghe questioni di legittimità costituzionale
del medesimo art. 40, nonché dell'art. 44, secondo comma, sono state
sollevate, in riferimento allo stesso art. 21, nonché agli artt. 3 e
41 Cost.; b) dal giudice conciliatore di Lodi con ordinanza del 7
maggio 1982 (r.o. 490/82); c) dal giudice conciliatore di Milano con
ordinanza del 26 maggio 1982 (r.o. 491/82); d) dal Consiglio di Stato -
sez. VI giurisdizionale - con ordinanza del 12 novembre 1982 (r.o.
376/83); e) dal T.A.R. delle Marche con ordinanza del 23 febbraio 1983
(r.o. 645/83).
I giudizi a quibus avevano rispettivamente ad oggetto:
1) quello sub a), la richiesta da parte della Teleopus s.p.a., di
pagamento del corrispettivo di un ordine sperimentale di pubblicità da
trasmettersi attraverso l'antenna televisiva di Telemontecarlo, nei
confronti della quale la convenuta U.N.I. Pubblicità e Marketing
s.n.c. aveva eccepito che il consenso da lei prestato doveva
considerarsi viziato da errore, per non esserle stato prospettato il
divieto di irradiare trasmissioni pubblicitarie posto dall'art. 40 l.
103/75;
2) quelli sub b) e c), altrettante richieste di pagamento della
D.P.-Diffusione Pubblicità s.p.a., che si era obbligata a far
trasmettere dalla emittente televisiva jugoslava di Capodistria ed a
far ritrasmettere da alcuni ripetitori italiani dei fotogrammi
pubblicitari dei prodotti della Grey & Grey s.r.l., richiesta cui
quest'ultima aveva opposto che la normativa in questione non consente
la distribuzione in Italia di pubblicità radiotelevisiva emessa
dall'estero;
3) quelli sub d) ed e), altrettanti ricorsi della I.A.T. -
Incremento Audience Televisivo s.r.l. per l'annullamento di diffide a
ritrasmettere messaggi pubblicitari da due impianti di ripetizione dei
programmi televisivi di Capodistria, emesse dalle competenti direzioni
compartimentali PP.TT., nonché - nel secondo caso - dell'ordine di
disattivazione e sequestro dell'impianto emesso per l'inottemperanza
alla diffida.
La rilevanza delle questioni di costituzionalità prospettate è
stata dai giudici a quibus motivata, nei primi tre casi, in riferimento
all'incidenza delle norme impugnate sulla validità dei contratti
dedotti in giudizio e, negli ultimi due, in quanto su di esse si fonda
il potere di emettere i provvedimenti impugnati.
3. - In punto di non manifesta infondatezza, il Pretore di Sassuolo
(ord. 569/78) richiamava innanzitutto la sentenza della Corte n.
225/74, con la quale era stata ritenuta costituzionalmente illegittima
la riserva allo Stato delle attività inerenti ai ripetitori di
emittenti estere, in quanto non operano su bande di trasmissione
assegnate all'Italia, potendosi solo ammettere che essi siano
sottoposti ad una disciplina legislativa in considerazione della
salvaguardia di pubblici interessi.
Ciò premesso, il Pretore assumeva che il divieto posto con
l'articolo impugnato sarebbe in contrasto col principio del pluralismo
dell'informazione e della libera diffusione del pensiero, garantito
dall'art. 21 Cost., sotto un duplice profilo. In primo luogo
l'impossibilità di conseguire proventi pubblicitari potrebbe, di
fatto, impedire la libera circolazione delle idee manifestate dalle
emittenti straniere, rendendo economicamente non sostenibile
l'attività di chi installi i ripetitori, nel territorio nazionale, dei
programmi diffusi da quelle emittenti. In secondo luogo la norma,
imponendo ai responsabili dei ripetitori l'obbligo di eliminare dai
programmi tutte le parti aventi, sotto qualsiasi forma, carattere
pubblicitario attribuirebbe a costoro poteri di controllo, di
valutazione e di sanzione, insomma di censura, anch'essi in contrasto
con i principi proclamati dall'art. 21 Cost. atteso che essi
"potrebbero censurare a loro piacimento qualsiasi immagine, essendo
sempre ravvisabile una forma di pubblicità indiretta".
Sul primo dei suaccennati profili si incentravano le censure mosse
in riferimento all'art. 21 Cost. dagli altri giudici a quibus. In
particolare, i giudici conciliatori di Lodi e Milano insistevano sulla
qualificazione come manifestazioni del pensiero dei messaggi
pubblicitari, sostenendo che in tale concetto andrebbero incluse anche
le informazioni che permettono al cittadino di adeguare il suo
comportamento alle necessità pratiche della vita, ivi compresi tali
messaggi, in quanto consentono di istituire utili confronti tra
prodotti. Il Consiglio di Stato ed il T.A.R. delle Marche, a loro
volta, ponevano l'accento sulla necessità del finanziamento derivante
dalla pubblicità per la copertura dei costi di costruzione e gestione
degli impianti ripetitori, sicché dal divieto posto dalle norme
impugnate discenderebbe che la libertà di irradiare programmi
radiotelevisivi esteri viene in concreto limitata a chi possa
esercitare la relativa attività senza trarre da essa i necessari mezzi
di finanziamento.
4. - La censura mossa in riferimento all'art. 41 Cost. è motivata
dal Consiglio di Stato e dal T.A.R. delle Marche sul rilievo che il
divieto di ritrasmettere in Italia la pubblicità delle emittenti
radiotelevisive estere costituirebbe un ingiustificato impedimento
all'esercizio di un'attività imprenditoriale in quanto "non risulta
finalizzato alla tutela di qualche apprezzabile interesse pubblico"
(ord. 376/83). Sul punto, i giudici conciliatori di Lodi e Milano non
svolgevano invece specifiche considerazioni.
5. - Quanto poi al dedotto contrasto con l'art. 3 Cost., il
Consiglio di Stato ed il T.A.R. delle Marche sostenevano che "se
l'interesse pubblico tutelato dal divieto di ritrasmettere in Italia la
pubblicità delle emittenti radiotelevisive estere è quello di
favorire le emittenti italiane, lo stesso interesse dovrebbe suggerire
analoghe misure limitative nei confronti della stampa estera".
Il giudice conciliatore di Milano elencava una serie di
"discriminazioni irragionevoli" poste in evidenza dall'attrice nel
giudizio a quo, senza peraltro specificare quale di esse fosse a suo
avviso qualificabile per tale; quello di Lodi non motivava
specificamente sul punto.
6. - Nei giudizi instaurati con le ordinanze nn. 490 e 491/82 e
376, 645/83 sono intervenute, con memorie di identico contenuto, le
parti private D.P. e I.A.T., entrambe difese dagli avv.ti G.M. e L.C.
Ubertazzi. Oltre ad insistere sul rilievo circa la necessità del
finanziamento tramite la pubblicità ai fini della sopravvivenza dei
ripetitori di programmi esteri - unica fonte da questi attualmente
utilizzabile - le parti private sottolineavano che per essi - a
differenza che per la RAI (sent. 225/74) e per le emittenti private
locali (sent. 202/76) - la Corte non aveva segnalato al legislatore
ordinario la necessità od opportunità di porre limiti quantitativi
alla trasmissione di pubblicità e che, anche a ritenere estensibili
tali indicazioni ai ripetitori di emittenti estere, ciò non poteva
valere a giustificare la radicale eliminazione della pubblicità
commerciale da queste trasmessa. Avendo infatti la Corte ricollegato
l'esigenza di introdurre tali limiti a quella di evitare che possa
inaridirsi una tradizionale fonte di finanziamento della stampa, essa
ha per ciò stesso riconosciuto la funzione insopprimibile della
pubblicità per il finanziamento di tutti i mezzi di manifestazione del
pensiero, ivi compresa la diffusione dei programmi esteri. La
necessità di limitare la pubblicità si spiega perciò "con l'intento
di evitare, lasciando senza equilibrio la ripartizione dei
finanziamenti, che uno dei mezzi possa svilupparsi a detrimento degli
altri": ma per ciò stesso ne risulta illegittima l'eliminazione
totale, per uno di tali mezzi, del finanziamento che la pubblicità
può assicurare.
Le norme impugnate, inoltre, ad avviso degli intervenuti,
confliggerebbero con gli artt. 3, 21 e 41 Cost. in quanto
introdurrebbero discriminazioni a danno dei ripetitori di programmi
televisivi esteri: a) nei confronti dei distributori della stampa
estera in Italia (per la quale non vi sono limiti alle inserzioni
pubblicitarie), assimilabili ai primi stante la sostanziale
equiparazione tra stampa scritta e trasmissioni televisive; b) nei
confronti dei ripetitori di programmi televisivi altrui, e cioè della
RAI e delle emittenti private nonché dei ripetitori operanti nella
provincia di Bolzano e nella Valle d'Aosta, i quali "sono liberi di
trasmettere tutta la pubblicità inserita in "radiodiffusioni sonore e
visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale
tedesca e ladina" (così l'art. 10 del d.P.R. 1 novembre 1973, n. 691)
e rispettivamente francese"; c) nei confronti, infine, delle emittenti
private in ambito locale.
7. - L'Avvocatura dello Stato si è costituita, in rappresentanza
del Presidente del Consiglio dei ministri, in tutti i giudizi
instaurati con le predette ordinanze, svolgendo deduzioni di contenuto
sostanzialmente analogo.
Ad avviso dell'Avvocatura, deve anzitutto escludersi che la
pubblicità commerciale costituisca manifestazione del pensiero
tutelata dall'art. 21 Cost.: il che si evince sia dalla sentenza della
Corte 131/73 - che ha ritenuto che di tale protezione godesse la (sola)
pubblicità meramente ideologica - sia le sentt. 225/74 e 148/81, che
"mostrano chiaramente di riferirsi all'"informazione" intesa
restrittivamente quale fonte di formazione della pubblica opinione".
Né potrebbe ritenersi che una violazione dell'art. 21 Cost. derivi
direttamente dal divieto posto dall'art. 40 l. 103/75, sotto il
profilo che, rendendo economicamente non conveniente l'installazione
dei ripetitori, potrebbe di fatto impedire la diffusione in Italia dei
programmi delle emittenti estere, ritenuta necessaria a garantire la
libera circolazione delle idee e la pluralità delle fonti
d'informazione con la sent. 225/74. Con tale sentenza, e con la
successiva n. 202/76, la Corte ritenne invero che limiti temporali
alla pubblicità dovessero essere introdotti - tanto per il servizio
pubblico che per le emittenti private locali - al fine di evitare
l'inaridirsi di una fonte tradizionale di finanziamento della stampa:
ed alla medesima finalità è ispirata la norma in questione, coerente
in ciò con l'affermazione della Corte circa la legittimità di una
disciplina legislativa dei ripetitori di emittenti estere volta alla
salvaguardia di pubblici interessi. Che poi nella specie sia imposta
l'eliminazione integrale, e non la sola limitazione temporale della
pubblicità si giustifica col fatto che il titolare del ripetitore non
ha alcun potere di disposizione sul contenuto dei programmi - che può
soltanto ritrasmettere integralmente - e perciò "non può essere
assoggettato, e comunque non può esserlo efficacemente, a limitazioni
ed obblighi che incidono appunto sulla organizzazione ed articolazione
dei programmi".
D'altra parte, mentre per la concessionaria e le emittenti locali
la pubblicità "può essere considerata la indispensabile, se non
l'unica fonte di finanziamento", altrettanto non vale per le emittenti
estere, che hanno già assicurato la loro autonoma fonte di
finanziamento e che perseguono finalità "promozionali ovvero di
diffusione oltre i confini delle culture nazionali, diverse
dall'incremento degli introiti connessi alla diffusione dei messaggi
pubblicitari".
La schermatura della pubblicità nella ripetizione dei programmi
stranieri - proseguiva l'Avvocatura da un lato non contrasta con la
ratio della liberalizzazione consistente nel garantire il pluralismo
delle fonti di informazione (sentt. 225/74 e 148/81) e perciò a
queste limitata - dall'altra è congruente con le ragioni
giustificatrici del monopolio statale delle emissioni su scala
ultralocale, atteso che i messaggi pubblicitari diffusi su tale scala
sono dotati di quella "peculiare capacità di persuasione ed incidenza"
(sent. 148/81) che giustifica la riserva statale.
Quanto poi alle pretese violazioni dell'art. 3 Cost. prospettate
dai giudici a quibus o dalle parti private, l'Avvocatura osservava che
la diversa disciplina tra la pubblicità televisiva e quella sulla
stampa è giustificata dalla differenza tra i due mezzi di diffusione e
che "altra cosa è la ripetizione di programmi RAI, che è legittima
monopolista, dalla ripetizione di programmi esteri, la cui libertà di
espansione sul territorio nazionale è funzionalizzata, come si è
visto, alla informazione (non commerciale); altra cosa è, ancora, la
ripetizione di programmi privati, che è limitata all'ambito locale, da
quella di programmi esteri che tale limite non ha; altra cosa, infine,
sono la Provincia di Bolzano e la Regione della Val d'Aosta -
caratterizzate dal bilinguismo e facenti parte di due omogenei bacini
socio-culturali mitteleuropei e trasnazionali - rispetto al restante
territorio nazionale".
Né maggior fondamento, ad avviso dell'Avvocatura, hanno le censure
prospettate in riferimento all'art. 41 Cost.. La violazione di tale
norma non può farsi discendere dalla tutela della libertà di
manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost., atteso che
questa non comporta il diritto alla disponibilità dei mezzi di
diffusione delle informazioni (e quindi, il diritto ad esercire la
relativa impresa e ad esercirla secondo certe modalità) e che, anzi -
secondo la giurisprudenza della Corte - l'impresa privata di emissione
non può essere libera, ma deve, invece, essere subordinata al
prevalente interesse pubblico alla diffusione su scala nazionale,
soddisfatto da un servizio pubblico essenziale legittimamente gestito
in regime di monopolio.
D'altra parte, il divieto di diffondere in Italia le parti dei
programmi esteri aventi carattere pubblicitario, non solo risponde, per
le ragioni già dette, ad un apprezzabile interesse pubblico, ma
costituisce misura idonea ad evitare un trattamento ingiustificatamente
privilegiato per le emittenti estere "che non troverebbe compensazione
in operazioni inverse, dato che altri paesi europei mantengono tuttora
il monopolio dei servizi radiotelevisivi, con la conseguenza che i
programmi italiani non possono essere ricevuti attraverso ripetitori
installati in altri paesi".
In mancanza del divieto in questione, d'altronde, risulterebbe
praticamente impossibile far rispettare le norme italiane che vietano
la pubblicità di certi prodotti: e ciò, ad avviso dell'Avvocatura,
conferma la esistenza al riguardo di un apprezzabile interesse
pubblico.
8. - Nell'imminenza dell'udienza le parti private D.P. e I.A.T.
nonché la R.T.P. (parte nel giudizio di cui all'ordinanza del T.A.R.
delle Marche) hanno depositato memorie di identico tenore, sostenendo:
a) che secondo le più recenti rilevazioni il fatturato pubblicitario
delle TV estere è assai modesto e quindi non in grado di avere
aprezzabili ripercussioni sul finanziamento della stampa; b) che il
trattamento discriminatorio introdotto con le norme impugnate permane
anche dopo l'emanazione del d.l. 807/84 (convertito con la legge
10/85), che all'art. 3 bis ha introdotto limiti temporali per la
pubblicità trasmessa dalle emittenti private; c) che sarebbe possibile
- anche tecnicamente - eliminare il divieto assoluto in discorso
lasciando impregiudicato quello di praticare determinate forme di
pubblicità e/o di pubblicizzare prodotti per i quali la legge italiana
prevede dei divieti. Considerato in diritto :
1. - Le cinque ordinanze di rimessione - del Pretore di Sassuolo,
dei Giudici Conciliatori di Milano e di Lodi, del Consiglio di Stato,
sezione VI giurisdizionale, e del T.A.R. delle Marche - sollevano
tutte, in riferimento ad una pluralità di parametri, questioni di
legittimità costituzionale dei medesimi disposti degli artt. 40 e 44
della legge 14 aprile 1975, n. 103, che fanno obbligo ai titolari di
impianti ripetitori, via etere, nel territorio nazionale, di programmi
sonori e televisivi irradiati da emittenti estere, di eliminare dai
programmi medesimi i messaggi pubblicitari commerciali.
I cinque giudizi possono, perciò, venire riuniti e decisi con
unica sentenza.
2. - La legge n. 103 del 1975 è stata approvata a seguito ed in
conseguenza delle sentenze nn. 225 e 226 del 1974 di questa Corte, che
hanno sottratto alla esclusiva statale gli impianti ripetitori dei
programmi emessi da stazioni televisive estere nonché le emittenti
private via cavo su scala locale, oltre ad enunciare i criteri cui
avrebbe dovuto attenersi la nuova disciplina del monopolio statale del
mezzo radiotelevisivo, nell'ambito in cui ne veniva riaffermata la
legittimità.
In particolare, con la sentenza n. 225 del 1974, la Corte ha negato
che detto monopolio potesse "abbracciare anche attività, come quelle
inerenti ai c.d. ripetitori di stazioni trasmittenti estere" perché
"in questo particolare settore, senza apprezzabili ragioni, l'esclusiva
statale sbarra la via alla libera circolazione delle idee, compromette
un bene essenziale della vita democratica, finisce per realizzare una
specie di autarchia nazionale delle fonti di informazione".
Aggiungeva la Corte potersi ammettere "che l'impianto e l'esercizio
di siffatti ripetitori debbono essere sottoposti ad una disciplina
legislativa, in considerazione della salvaguardia di pubblici
interessi", adeguatamente tutelabili, peraltro, "con un regime di
autorizzazione".
3. - In adesione alla pronuncia qui sopra citata, agli "impianti
ripetitori via etere privati di programmi sonori e televisivi esteri e
nazionali", è stato dedicato il titolo III della legge n. 103 del 1975
(artt. 38-44).
Specificatamente, per quanto concerne gli "impianti ripetitori
destinati esclusivamente alla ricezione ed alla contemporanea ed
integrale diffusione via etere nel territorio nazionale dei normali
programmi sonori e televisivi irradiati dagli organismi esteri
esercenti i servizi pubblici di radiodiffusione nei rispettivi Paesi,
nonché degli altri organismi regolarmente autorizzati in base alle
leggi vigenti nei rispettivi Paesi, che non risultino costituiti allo
scopo di diffondere i programmi nel territorio italiano", l'impianto e
l'esercizio ne è subordinato alla preventiva autorizzazione del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (art. 38, primo comma).
Scopo preminente dell'autorizzazione (da rilasciare soltanto previo
parere favorevole dei Ministri degli affari esteri, dell'interno e
della difesa) è quello di assegnare la frequenza di funzionamento
degli impianti, che "comunque non debbono interferire con le reti del
servizio pubblico nazionale di radiodiffusione circolare, né con gli
altri servizi di telecomunicazione" (ibidem, secondo comma).
L'autorizzazione in parola "obbliga il titolare ad eliminare dai
programmi esteri tutte le parti aventi, sotto qualsiasi forma,
carattere pubblicitario" (art. 40, primo comma).
Con disposizione di carattere transitorio (art. 44), i titolari di
impianti ripetitori (per quanto qui interessa) di programmi sonori e
televisivi irradiati da stazioni estere, (già) installati nel
territorio nazionale, sono autorizzati a gestirli in via provvisoria
fino al rilascio dell'autorizzazione, sempreché ne abbiano presentato
domanda nel termine ivi fissato ed "a condizione... che non vengano
diffusi messaggi pubblicitari esteri o nazionali".
4. - Va, infine, ricordato, per completezza, che, con la sentenza
n. 202 del 1976, questa Corte ha dichiarato la illegittimità
costituzionale della normativa (artt. 1, 2 e 45 della legge n. 103 del
1975) che non consentiva, "previa autorizzazione statale e nei sensi di
cui in motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di
diffusione radiofonica e televisiva, via etere, di portata non
eccedente l'ambito locale".
Con la sentenza in esame, veniva affermata la "necessità
dell'intervento del legislatore nazionale" perché l'esercizio del
riconosciuto diritto di iniziativa privata si armonizzi e non contrasti
con il preminente interesse generale (di cui sopra) - della diffusione
via etere su scala nazionale di programmi radiofonici e televisivi
affidata al monopolio statale - e venivano dettati alcuni criteri cui
il legislatore medesimo era invitato ad attenersi.
Le sollecitazioni di questa Corte non sono state, però, raccolte
per oltre otto anni e soltanto con il d.l. 6 dicembre 1984, n. 807,
convertito con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10
venivano emanate "disposizioni urgenti in materia di trasmissioni
radiotelevisive", nessuna delle quali, peraltro, concerne
specificatamente gli impianti ripetitori di programmi esteri. La
normativa ora considerata contiene il preannuncio di una "legge
generale sul sistema radiotelevisivo", ma il termine di sei mesi
dall'entrata in vigore del d.l. 807 del 1984, previsto per tale
adempimento, è già stato prorogato, una prima volta, al 31 dicembre
1985, con il d.l. 1 giugno 1985, n. 223, convertito nella l. 2 agosto
1985, n. 397.
5. - In questo quadro legislativo, frammentario e dichiaratamente
transitorio, condizionato dai mutamenti di fatto intervenuti e
consolidati nel settore radiotelevisivo nazionale, soprattutto privato
(che trovano disciplina temporanea nel succitato d.l. 807 del 1984 e
nella relativa legge di conversione); a fronte delle straordinarie
innovazioni già assicurate o promesse dallo sviluppo scientifico e
tecnologico; la questione decidenda, concernente il divieto assoluto,
posto alle imprese di ripetizione, di diffondere via etere i messaggi
pubblicitari commerciali irradiati, con i loro programmi, dalle
emittenti estere, appare di scarso spessore pratico e tale da
interessare un'area imprenditoriale quantitativamente e
territorialmente modesta.
Il divieto, infatti, riguarda la parte pubblicitaria soltanto di
quei programmi sonori e televisivi emessi da stazioni estere - in
pratica installate in Paesi confinanti con il nostro che o per la
debolezza del segnale o per l'esistenza di ostacoli naturali non sono
ricevibili direttamente in talune zone del territorio nazionale, come,
invece, possono esserlo in altre.
Da ciò la peculiarità della situazione in esame, posto che
l'attività della quale si censura la disciplina legislativa, per ciò
che riguarda i messaggi pubblicitari commerciali, è esclusivamente
quella delle imprese di ripetizione (e non già delle emittenti).
6. - Tanto precisato, giova tuttavia ricordare che sulla natura e
sul ruolo della pubblicità commerciale nel sistema radiotelevisivo e
più in generale dell'informazione questa Corte si è ripetutamente
pronunziata.
Con la sopracitata sentenza n. 225 del 1974, trattando della
emananda normativa sul monopolio statale del mezzo radiotelevisivo,
venne affermato (punto 8, lettera c della motivazione) doversi
prevedere "che attraverso una adeguata limitazione della pubblicità,
si eviti il pericolo che la radiotelevisione, inaridendo una
tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa, rechi grave
pregiudizio ad una libertà che la Costituzione fa oggetto di energica
tutela".
Con la coeva sentenza n. 226 del medesimo anno 1974, il concetto
veniva, quanto meno implicitamente, ribadito affermandosi che la
disciplina legislativa concernente l'installazione e l'esercizio delle
reti private di televisione via cavo su scala locale avrebbe dovuto
"assicurare, che nel rispetto della libertà di manifestazione del
pensiero, e d'iniziativa economica, siano salvaguardati gli interessi
pubblici che, in varia guisa, possono entrare in gioco".
Infine, con la sentenza n. 202 del 1976, (di cui supra, sub 4) il
legislatore veniva invitato a stabilire (n. 8, lettera c) "limiti
temporali per le trasmissioni pubblicitarie" (delle emittenti
radiotelevisive private, via etere, in ambito locale) "in connessione
con gli analoghi limiti imposti al servizio pubblico affidato al
monopolio statale".
7. - A tali orientamenti si è informata, sostanzialmente, la
normativa statale.
La legge n. 103 del 1975, infatti - a parte il divieto del quale
qui si discute - si occupa della pubblicità commerciale in riferimento
tanto al servizio pubblico, che deve contenerla nella durata
complessiva del 5 per cento della durata delle trasmissioni sia
televisive sia radiofoniche (art. 21, secondo comma; cfr. anche art.
21, primo comma; art. 4, primo comma, sesto alinea), quanto agli
impianti privati di diffusione sonora e televisiva via cavo, per i
quali viene fissato un limite temporale sostanzialmente analogo (art.
30, quarto comma, lettera a).
Il d.l. n. 807 del 1984, nel testo risultante per effetto della
legge di conversione (n. 10 del 1985), all'art. 3 bis, n. 1,
ridetermina, in termini quantitativi ragguagliati alle ore settimanali
di trasmissione di programma e ad ogni ora di effettiva trasmissione, i
limiti entro i quali è consentita la trasmissione di messaggi
pubblicitari ad opera di emittenti private, e demanda tale compito
(ibidem n. 2), quanto al servizio pubblico, alla Commissione
parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, fermo il limite di cui al sopracitato art. 21, secondo
comma, della legge n. 103 del 1975.
8. - Da quanto sin qui ricordato si ricava che, nel sistema di
settore, il tempo di trasmissione dei messaggi pubblicitari commerciali
con il mezzo radiotelevisivo, sia pubblico che privato, è limitato
dalla legge, che aderisce, per questo aspetto, ai richiamati
orientamenti della Corte.
Tali orientamenti, espressi nella motivazione di sentenze con le
quali sono state decise questioni di legittimità costituzionale non
concernenti la disciplina della pubblicità con il mezzo
radiotelevisivo, non consentono, come invece sostengono le difese delle
parti private, di riferirli al dettato dell'art. 21 Cost..
Al contrario, la netta distinzione tra le manifestazioni del
pensiero delle quali, nei limiti ivi previsti, viene affermata la
libertà da un lato, e la pubblicità commerciale, della quale viene
sottolineata la natura di "fonte di finanziamento" degli organi di
informazione, dall'altro, sta ad indicare in modo inequivoco che
quest'ultima è considerata una componente dell'attività delle
imprese, come tale assistita dalle garanzie di cui all'art. 41 Cost., e
assoggettabile, in ipotesi, alle limitazioni ivi previste al secondo e
terzo comma.
E le limitazioni quantitative ai tempi delle trasmissioni
pubblicitarie commerciali con il mezzo radiotelevisivo suggerite dalla
Corte ed adottate dal legislatore rientrano appunto nella indicata
previsione costituzionale, avendo lo scopo di garantire una condizione
ritenuta essenziale perché possa aversi pluralismo nell'informazione,
dal momento che l'apporto rappresentato dagli introiti pubblicitari è
considerato indispensabile per la sopravvivenza dei mezzi di
comunicazione di massa, si tratti di organi di stampa ovvero delle
emittenti radiotelevisive, pubbliche e private.
Accanto a questa esigenza di carattere generale, altra se ne viene
prospettando di uguale segno per la tutela dell'utente- consumatore, e
a tal fine si auspica una disciplina non solo dei tempi, ma anche delle
modalità di presentazione dei messaggi pubblicitari (l'importanza di
tale aspetto della disciplina delle trasmissioni pubblicitarie è
sottolineata, tra l'altro, dalla raccomandazione del Comitato dei
Ministri del Consiglio d'Europa n. R (84) 3 del 23 febbraio 1984, che
sollecita in particolare, a questo proposito, la chiara identificazione
del messaggio pubblicitario come tale, la separazione della pubblicità
dai programmi, l'accorpamento dei messaggi, la limitazione dei tempi
dedicati alla pubblicità, il divieto della pubblicità subliminale: v.
punti da 6 a 10 dei "Principi"). Ma tale questione è estranea al
presente giudizio e resta rimessa alla iniziativa del legislatore.
9. - Vero è che la fattispecie decidenda non riguarda, come già
si è avvertito, le imprese di trasmissione radiotelevisiva, ma quelle
di ripetizione, il che, di per sé, rafforza l'argomentazione in ordine
al parametro costituzionale di riferimento.
Invero, la libertà di iniziativa economica privata, in questo
campo, è stata riconosciuta, in regime di autorizzazione, con la sent.
n. 225 del 1974, in quanto ritenuta strumentale rispetto alla "libera
circolazione delle idee" diffuse dalle emittenti estere, così da
evitare che finisca per realizzarsi "una specie di autarchia nazionale
delle fonti di informazione".
Ora le disposizioni di legge censurate non riguardano, e perciò
non limitano, la "libera circolazione delle idee", vale a dire dei
programmi emessi dalle stazioni estere, ché, anzi, l'impresa di
ripetizione deve diffonderle via etere nel territorio nazionale
(contemporaneamente ed) integralmente.
Il divieto legislativo riguarda esclusivamente i messaggi
pubblicitari commerciali esteri e nazionali ed il giudizio si esaurisce
perciò nella valutazione della legittimità del divieto medesimo
rispetto alla affermata libertà di iniziativa economica privata per
quanto attiene all'impianto ed alla gestione di apparecchi ripetitori,
nel territorio nazionale, di emissioni radiotelevisive provenienti da
stazioni estere.
È, dunque, soltanto l'impresa di ripetizione a dover essere
considerata per questo unico aspetto della sua attività, essendo
estranei al presente giudizio, e diversamente disciplinati dalla legge
in modo specifico sia l'assegnazione delle frequenze di funzionamento
che i divieti di pubblicità di determinati prodotti.
Una volta ritenuto che la pubblicità commerciale costituisce
attività di impresa, resta da verificare se essa sia tale anche per la
impresa di ripetizione.
La risposta non può che essere affermativa.
In proposito le difese delle parti private assumono che l'attività
di ripetizione di emissioni radiotelevisive estere, inariditisi ormai i
possibili finanziamenti ad opera dell'industria elettronica italiana,
può reggersi, coprendo i costi di installazione, manutenzione e
gestione dei propri impianti, solo se finanziata dalla emittente estera
e/o dalla sua concessionaria pubblicitaria.
Diretto o indiretto che sia, il finanziamento pubblicitario si
rivelerebbe perciò indispensabile per l'impresa di ripetizione, di
talché il divieto assoluto, di cui alle disposizioni di legge
denunziate, si porrebbe come ostativo, almeno tendenzialmente, alla
loro stessa sopravvivenza.
Non è, però, necessario accertare se gli, eventuali, introiti
pubblicitari siano o meno assolutamente necessari alle imprese di
ripetizione. Invero è sufficiente constatare - come è del tutto
pacifico - che la (ri)trasmissione dei messaggi pubblicitari
commerciali rientra tra le attività delle imprese in questione. Se
così è, spetta alla Corte individuare lo scopo della normativa
denunziata - che una tale attività proibisce -; vale a dire il fine di
utilità sociale, cui è vincolata la discrezionalità legislativa in
materia. Spetta ancora alla Corte verificare "il rapporto di
congruità tra mezzi e fini, per salvaguardare la libertà garantita
contro interventi arbitrariamente restrittivi o contro interventi che
praticamente annullano il diritto primario inerente alla libertà
stessa" (sent. n. 78 del 1970).
Senza dubbio il fine di utilità generale perseguito dal
legislatore nella fattispecie normativa in esame consiste nella
esigenza di non "inaridire una tradizionale fonte di finanziamento
della stampa" e degli altri mezzi di informazione, così da garantire,
attraverso una ripartizione tra di essi di questa medesima fonte, il
massimo di pluralismo nel settore.
Altri scopi, che pure sono stati evocati nel dibattito parlamentare
e dottrinale - quali quello di evitare l'inquinamento delle frequenze,
la pubblicizzazione vietata di determinati prodotti od attività,
ovvero la commissione di illeciti valutari o l'elusione di obblighi
tributari - sono estranei alla normativa in esame e trovano specifica
tutela in altri disposti della medesima legge denunziata o di leggi
diverse, che l'esercizio dell'attività di ripetizione non autorizza
certamente a violare.
Rispetto al fine che il legislatore del 1975 ha inteso perseguire
(il medesimo, cioè, per cui sono state dettate semplici limitazioni
quantitative dei messaggi pubblicitari per il monopolio statale e le
emittenti private) il divieto assoluto del quale si discute appare
mezzo incongruo e sproporzionato per eccesso e perciò illegittimo per
contrasto con l'art. 41, secondo comma, Cost..
L'esigenza di garantire una delle condizioni ritenute necessarie
perché si abbia pluralismo nell'informazione, viene, certamente, in
considerazione anche per quanto concerne la (ri)trasmissione via etere
nel territorio nazionale, per mezzo di ripetitori, dei messaggi
pubblicitari commerciali irradiati da emittenti estere, nel senso che
occorre impedire un incontrollato assorbimento, attraverso questo
canale, delle risorse finanziarie derivanti dalla pubblicità stessa.
Peraltro anche a tacer del fatto che, secondo dati di comune
conoscenza, la pubblicità delle TV estere occupa una quota modesta (e
decrescente negli ultimi anni) del mercato pubblicitario, la
peculiarità dell'impresa di ripetizione, per i suoi costi di impianto,
manutenzione e gestione certamente diversi e inferiori a quelli di una
impresa di trasmissione, da un lato, e per la identificabilità, anche
in termini quantitativi, dei bacini di utenza da essa serviti,
dall'altro, non consente di operare sulla base del raffronto con
diverse situazioni di settore. Resta perciò in capo al legislatore e
non a questa Corte la competenza ad imporre, determinandone la misura,
limiti quantitativi alla ripetizione sul territorio nazionale a mezzo
di appositi impianti dei messaggi pubblicitari commerciali nazionali ed
esteri.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 40, primo
comma e 44, secondo comma, ultima parte, della legge 14 aprile 1975, n.
103.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
- FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:231 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte