Sentenza n. 231/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/11/1986 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 209 del d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 dicembre 1980 dal pretore di Ascoli
Piceno nel procedimento civile vertente tra Lucidi Luigina e INAIL
iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172 dell'anno 1981;
2) due ordinanze emesse il 20 maggio e il 1 aprile 1981 dal pretore
di Fermo nei procedimenti civili vertenti tra Ciccioli Virginia
Gismondi Ortenzio e l'INAIL iscritte ai nn. 844 e 845 del registro
ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 116 e 122 dell'anno 1982.
Visti gli atti di costituzione di Lucidi Luigina, dell'INAIL, di
Gismondi Ortenzio nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1986 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
uditi gli avv.ti Franco Agostini per Lucidi e Gismondi, Antonino
Catania per l'INAIL e l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con ordinanza emessa il 19 dicembre 1980 (comunicata il 5
gennaio e notificata il 6 febbraio 1981; pubblicata nella G. U. n. 172
del 24 giugno 1981 e iscritta al n. 157 R.O. 1981) il Pretore di Ascoli
Piceno - premesso che, con ricorso depositato il 14 dicembre 1979,
Lucidi Luigina, coltivatrice diretta, aveva esposto che il 17 luglio
1978, mentre caricava il grano sul rimorchio del trattore guidato dal
cognato, era stata investita dal mezzo in movimento e che l'INAIL le
aveva, in data 17 gennaio 1979, comunicato di non poterle
corrispondere, ex art. 213 t.u. 1124/1965, la indennità per
invalidità temporanea, aveva invano esperito i ricorsi in via
amministrativa ed aveva chiesto che l'INAIL fosse condannato a
corrisponderle l'indennità per invalidità temporanea per il periodo
dal 18 luglio al 17 agosto 1978, e che l'INAIL aveva chiesto la
relezione della domanda attrice in quanto alla Lucidi non spettava
alcuna indennità perché si era infortunata compiendo operazioni di
carico del grano sul rimorchio trainato dal trattore guidato dal
cognato e tale fattispecie esulava dall'art. 209 t.u. 1124/1965 che
prevede l'erogazione della prestazione assistenziale solo in favore di
chi lavora a servizio della macchina - ha reputato illegittima
l'esclusione dall'area di applicazione dell'art. 209 di soggetti, che,
pur non essendo al servizio della macchina, si infortunino operando
nell'area di pericolosità della stessa, ha ritenuto in contrasto con
il principio di uguaglianza dei cittadini (art. 3 Cost.) e con il
principio che tutti i lavoratori devono essere assicurati contro gli
infortuni sul lavoro (art. 38 comma secondo Cost.) che vengano tutelati
e protetti contro tale pericolosità soltanto coloro che sono
strumentalmente al servizio della macchina.
1.2. - Avanti la Corte si sono costituiti I) per la Lucidi l'avv.
Franco Agostini giusta procura in margine alle deduzioni depositate il
9 febbraio 1981 con le quali si è limitato ad affermare la fondatezza
della proposta questione, II) per l'INAIL, giusta procura speciale 23
gennaio 1981 per notar Festa, gli avv.ti Vincenzo Cataldi e Carlo
Graziani i quali, con deduzioni depositate il 9 luglio 1981, han
chiesto disporsi la restituzione degli atti al giudice a quo per
verificare se l'infortunio fosse avvenuto a seguito di investimento del
rimorchio, han poi rilevato che fosse d'uopo interpretare la
disposizione impugnata non già giudicarne la contrarietà o meno alla
Costituzione e infine hanno negato sussistere identità di posizione
tra lavoratori considerati dall'art. 209 e lavoratori che
eccezionalmente operano nell'area di pericolosità della macchina
escludendo la violazione dell'art. 3 nonché dell'art. 38.
Per il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuta
l'Avvocatura generale dello Stato che, con atto depositato il 14 luglio
1981, ha in via preliminare sostenuto trattarsi di interpretazione
della disposizione impugnata che ha poi dimostrato non contraria
all'art. 3 sul riflesso che la disciplina normativa della sfera
applicativa della protezione antinfortunistica, in non diversa guisa
dell'assicurazione privata di fonte convenzionale, è costretta ad
affidarsi, anche per garantire una efficace tutela dei lavoratori, a
criteri di valutazione preventiva e tipica dei rischi anziché alla
effettività di un rischio in concreto.
2.1. - Con ordinanza emessa il 20 maggio 1981 (comunicata il 16 e
notificata il 23 del successivo novembre; pubblicata nella G. U. n. 122
del 5 maggio 1982 e iscritta al n. 844 R.O. 1981) il Pretore di Fermo -
premesso che con ricorso depositato il 2 ottobre 1980 l'operaia
agricola Ciccioli Virginia aveva esposto di aver subìto il 6 luglio
1979 un infortunio a seguito del ribaltamento del rimorchio trainato
dal trattore cui era addetta e di avere di conseguenza riportato
un'inabilità temporanea in forza della quale aveva invano richiesto
all'INAIL la relativa rendita e indennità in via amministrativa e,
pertanto, aveva chiesto che l'INAIL fosse a tanto condannato - ha
sollevato d'ufficio la questione d'illegittimità costituzionale
dell'art. 209 t.u. 1124/1965 in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.
sullo specifico riflesso che l'uso della macchina nel lavoro agricolo
lo renda più pericoloso rispetto al tradizionale lavoro dei campi.
2.2. - Avanti la Corte si sono costituiti per l'INAIL, giusta
procura speciale 8 gennaio 1982 per notar Festa, gli avv.ti Vincenzo
Cataldi, Carlo Graziani e Antonio Catania i quali con deduzioni
depositate il 25 maggio 1982 hanno insistito nel rilevare trattarsi
d'interpretazione (e non di contrarietà alla Costituzione) dell'art.
209, nel sottolineare l'eccezionalità dell'uso delle macchine nel
settore agricolo e, quindi, l'inammissibilità del raffronto delle
posizioni del lavoratore agricolo e dell'operaio industriale derivante
dall'eccezionalità dell'uso delle macchine nel settore agricolo.
Non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
3.1. - Con ordinanza emessa il 1 aprile 1981 (comunicata il 16 e
notificata il 18 del successivo novembre; pubblicata nella G. U. n. 116
del 28 aprile 1982 e iscritta al n. 845 R.O. 1981) il Pretore di Fermo
- premesso che con ricorso depositato l'11 agosto 1980 Gismondi
Ortenzio aveva esposto di essere caduto il 16 giugno 1977 da un
rimorchio trainato da un trattore gommato in movimento condotto da
certo Conti Alfredo allorché il mezzo, sobbalzando improvvisamente su
una pietra, si era sbilanciato, e aveva chiesto applicarglisi l'art.
209 t.u. 1124/1965 e che l'INAIL ammise il fatto esposto ma contestò
in diritto l'applicabilità alla specie dell'art. 209 - il Pretore di
Fermo ha sollevato d'ufficio la questione d'illegittimità
costituzionale dell'art. 209 in riferimento agli artt. 3 e 38 comma
secondo Cost., in quanto risulterebbero protetti, rispetto alla
obiettiva pericolosità delle macchine agricole, i soli lavoratori che
agiscono in via strumentale a servizio di queste.
3.2. - Avanti la Corte si sono costituiti I) per il Gismondi l'avv.
Franco Agostini giusta procura in calce alle deduzioni depositate il 6
febbraio 1982 con le quali ha rilevato che il problema consiste
anzitutto nel significato da attribuire alle parole "lavorando a
servizio delle macchine" e nella conseguente delimitazione dell'area di
rischio tutelato la quale contrasterebbe con il principio generale
della tutela estesa a tutte le posizioni di rischio determinate dalla
attività lavorativa protetta, II) per l'INAIL, giusta procura speciale
5 febbraio 1981 per notar Festa, gli avv.ti Vincenzo Cataldi, Carlo
Graziani e Enrico Ruffini limitandosi con le deduzioni depositate il 10
maggio 1982 a concludere per la inammissibilità e la manifesta
infondatezza della proposta questione.
Non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
4.1. - Nell'imminenza della pubblica udienza del 14 ottobre 1986 la
difesa del Gismondi ha depositato memoria datata 27 settembre 1986 con
la quale ha ricordato che la Corte di Cassazione, con la sent. 23
febbraio 1984, n. 278, ed altre conformi ha interpretato letteralmente
l'art. 209 escludendo dalle prestazioni dell'assicurazione industriale
i lavoratori agricoli che prestano la loro opera a contatto con le
macchine ma non esercitano attività necessarie per il funzionamento
delle stesse ed ha argomentato che l'art. 209, in tal guisa
interpretato, assume un carattere discriminatorio e si pone in
contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza introducendo
una distinzione arbitraria ed irrazionale tra lavoratori agricoli al
servizio delle macchine e quelli che comunque vengono in contatto con
le stesse, ha in contrasto osservato che la dizione dell'art. 209 è
sostanzialmente la stessa di quella dell'art. 1 comma secondo stesso
T.U. che considera come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti
coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali
sono esposti al pericolo di infortunio (principio generale che parrebbe
esteso, ai sensi dell'art. 212 T.U. in quanto principio generale, anche
al settore dell'agricoltura); ha richiamato la Corte cost. 7 aprile
1981, n. 55 ed ha concluso che, se nell'ambito del settore agricolo
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il rischio da
macchine mosse da agente inanimato o comunque non direttamente dalla
persona che ne usa deve comportare la conseguenza della corresponsione
delle prestazioni del settore industriale, non può negarsi il
carattere discriminatorio dell'art. 209 che, senza alcuna razionalità,
opera una distinzione tra i lavoratori agricoli al servizio della
macchina e quelli che comunque vengono con essa a contatto.
4.2. - Nella pubblica udienza del 14 ottobre 1986, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui tre incidenti, hanno
parlato l'avv. Agostini per la Lucidi e per il Gismondi, l'avv. Ruffini
per l'INAIL e l'avv. dello Stato Ferri per il Presidente del Consiglio
dei ministri. Considerato in diritto :
5.1. - Il Pretore di Ascoli Piceno, nella ordinanza n. 157/1981,
ha sollevato la questione di costituzionalità senza risolvere il
contrasto, insorto tra la Lucidi e l'INAIL, sulle modalità in fatto
dell'infortunio di cui la prima lamentava di essere stata vittima, e la
lacuna ha indotto l'INAIL, costituitosi in questa sede, a formulare
istanza di restituzione degli atti al giudice a quo. La sostanza della
richiesta è fondata ma giustifica (non la restituzione degli atti al
giudice a quo sibbene) la inammissibilità della questione per carenza
di motivazione sulla rilevanza della stessa che la Corte va a
pronunciare.
5.2. - I due incidenti nn. 844 e 845/1981, sollevati dal Pretore di
Fermo, prospettano la stessa questione di legittimità costituzionale e
ne va pertanto disposta la riunione ai fini di unitaria deliberazione.
6.1. - In tali sensi statuisce l'impugnato art. 209 d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle assicurazioni obbligatorie contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali): "Alle persone di cui
all'art. 205 del presente decreto, addette a macchine mosse da agente
inanimato ovvero non direttamente dalla persona che ne usa, spettano le
prestazioni dell'assicurazione ai termini del Titolo I quando siano
colpite da infortunio lavorando a servizio di dette macchine. // Dette
pre stazioni spettano, altresì, alle persone previste all'art. 205
che, nelle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, siano ad
dette alle altre lavorazioni previste dall'art. 1 con esclusione di
quelle di cui ai numeri 7), 8), 10), 13) limitatamente al deposito ed
all'impiego 14) se eseguite con meno di quattro persone, 24, e 26)".
L'art. 205, poi, individua gli assicurati contro gli infortuni sul
lavoro in agricoltura, tra gli altri, nei lavoratori fissi o avventizi,
addetti ad aziende agricole o forestali, definite nell'art. 206, e
l'art. 207 considera lavori agricoli tutti quelli che rientrano
nell'attività dell'imprenditore agricolo a norma dell'art. 2135 c.c.,
anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da
agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa ed
anche se essi non siano eseguiti per conto e nell'interesse
dell'azienda conduttrice del fondo.
Dal suo canto, l'art. 1 con il quale s'introduce il Capo (Attività
protette) del Titolo I (L'assicurazione infortuni e malattie
professionali nell'industria) del t.u. rescrive al comma primo che "È
obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle
persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano
addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad
apparecchi a pressione, ad apparecchi ed impianti elettrici o termici,
nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in
ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino
l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti", e al comma quarto
soggiunge che "Sono considerati, come addetti a macchine, apparecchi o
impianti, tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza o per
effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente
prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti suddetti"; art. 1 comma
primo e secondo, cui si affianca l'art. 4 (alfiere del Capo III -
Persone assicurate), a tenor del quale sono compresi tra gli altri
nell'assicurazione: 1) coloro che in modo permanente o avventizio
prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale
retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione; 2) coloro che,
trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza
partecipare materialmente al lavoro sovraintendono al lavoro degli
altri".
Tale essendo il panorama normativo prospettato anche dalle parti
costituite in questa sede, in cui il Presidente del Consiglio dei
ministri non è intervenuto, il Pretore di Fermo ha giudicato non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 209 sul riflesso che l'uso delle macchine nel lavoro agricolo
rende quest'ultimo pericoloso in maggior misura di quello tradizionale
e, pertanto, la protezione garantita dall'art. 209 ai soli lavoratori
agricoli che sono a servizio della macchina contrasta con il principio
di uguaglianza dei cittadini, sancito dall'art. 3, e con il diritto,
senza distinzioni garantito dall'art. 38 comma secondo,
all'assicurazione obbligatoria dei lavoratori contro gli infortuni sul
lavoro.
6.2. - L'eccezione dall'INAIL intesa a verificare l'interpretazione
dell'art. 209 svolta dal Pretore di Fermo alla stregua dell'art. 14
disp. prelim. c.c. non esime questa Corte dall'assumere invece a
parametri di costituzionalità gli artt. 3 e 38 Cost. perché la
giurisprudenza della Corte di Cassazione, che è custode della corretta
applicazione delle norme sottordinate, ha affermato la conformità
all'art. 14 della interpretazione irretroattiva della disposizione
impugnata, che ha quindi considerato inapplicabile al lavoratore
agricolo che provveda a caricare e a pressare erba sul rimorchio di un
trattore (sent. 209/1976); conclusione cui finisce con accedere anche
l'INAIL.
Né varrebbe al fine di dire risolubile il dubbio sul piano
dell'art. 14 richiamare l'art. 41.10 maggio 1982, n. 251 (Norme in
materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali) perché questa Corte, nella sent. 221/ 1985, ha
osservato che "siccome, ai sensi dell'art. 21 della stessa legge,
l'estensione opera dal 1 gennaio 1982, non essendo stata prevista una
diversa decorrenza, il prospettato dubbio di legittimità
costituzionale delle citate norme rimane in quanto gli infortuni, di
cui alla fattispecie, sono accaduti in periodi anteriori alla nuova
legge che testualmente non ha efficacia retroattiva". Irretroattività
che esclude dall'area dell'art. 4 - dato e non concesso che sia lecito
argomentarne sugli incidenti in esame - gli infortuni di cui sono stati
vittime la Ciccioli il 6 luglio 1979 e il Gismondi il 16 giugno 1977.
6.3. - L'eccezione dall'INAIL intesa a ravvisare
dall'interpretazione restrittiva dell'art. 209 effettuata dalla Corte
di Cassazione (sentt. 1 giugno 1976, n. 2009; 23 febbraio 1984, n.
1278) precluso l'esame della conformità agli artt. 3 e 38 del ripetuto
art. 209 da parte della Corte costituzionale è priva di fondamento
perché i criteri dettati dall'art. 14 disp. prelim. c.c., cui i
giudici sottordinati - Corte costituzionale non esclusa - debbono
uniformarsi, sono ben diversi dagli artt. 3 e 38 Cost.. Come questa
Corte non può sovrapporsi alla Corte di Cassazione, cui compete ai
sensi dell'art. 111 comma secondo Cost. la filachia delle norme
sottordinate, nell'applicazione dei criteri dettati nell'art. 14 disp.
prelim. c.c., così il "diritto vivente", quale risulta dalla
giurisprudenza della Corte di Cassazione, non preclude a questa Corte
il vaglio delle norme sottordinate, che ne han formato oggetto, alla
stregua della Carta costituzionale.
Né infine la disciplina dell'indennità giornaliera per inabilità
temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro o da malattia
professionale, dettata dall'art. 41.10 maggio 1982, n. 251 (Norme in
materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali) impone la restituzione degli atti al giudice a quo
perché le disposizioni della legge - ammenoché non sia prevista una
diversa decorrenza (il che non si avverte nell'art. 4) - hanno ai sensi
dell'art. 21 effetto dal 1 gennaio 1982 e, pertanto, il ripetuto art. 4
non può coinvolgere gli infortuni di cui sono stati vittime la
Ciccioli il 6 luglio 1979 e il Gismondi il 16 giugno 1977.
7. - La questione è fondata perché del tutto privi di
giustificazione sono i diversi trattamenti fatti dall'art. 209 e
dall'art. 1 a tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per
effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente
prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti: mentre l'art. 209 li
oblitera, l'art. 1 comma quinto ammette a fruire dell'assicurazione
obbligatoria anche le persone comunque occupate dal datore di lavoro in
lavori complementari o sussidiari anche quando lavorino in locali
diversi o separati da quelli in cui si svolge la lavorazione
principale. L'offesa in tal guisa perpetrata all'art. 3 non si
giustifica per la qualifica del settore - industriale o agricolo - in
cui sono avvenuti gli infortuni perché i lavoratori agricoli a parità
di condizioni non han diritto a tutela assistenziale minore di quella
di cui fruiscono i lavoratori industriali, seppure è lecito osservare
che la tutela preventiva contro gli infortuni è nel settore
industriale più efficiente della tutela nel settore agricolo.
Non ha questa Corte mancato di constatare nella sent. 221/ 1985
che "tra le lavorazioni di tipo agricolo e quelle di tipo industriale
non esiste più una differenza tale da fondare una differenziazione di
trattamento ai fini che ne interessano" e in quell'incontro ha
riservato al magistero del legislatore il compito di rammodernare gli
artt. 205 lett. a e c, e 213 d.P.R. 1124/1965 in modo da comprendere i
soci di cooperative agricole di lavoro tra gli aventi diritto
all'indennità giornaliera per inabilità temporanea perché ratio
decidendi non ne è stato il raffronto tra i due settori.
Indipendentemente dalla identità dei rischi nei due settori, la
mancata tutela dei lavoratori agricoli suona offesa dell'art. 38 comma
secondo Cost., il quale garantisce ai lavoratori il diritto a che siano
ai medesimi assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in
caso di infortunio (nonché di malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria).
Pertanto, s'impone l'estensione ai lavoratori agricoli comunque
addetti alla utilizzazione delle macchine delle prestazioni di
assicurazione ai termini del Titolo I del T.U. del cui art. 1 comma
primo e quarto questa Corte ha, con sent. 221/ 1986, dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in
giudizio tra INAIL e datori soggetti alle disposizioni del ripetuto
Titolo I.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile per carente motivazione sulla rilevanza
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 209 d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni sull'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali) in quanto tutela e protegge contro la pericolosità
delle macchine nel settore agricolo soltanto coloro che sono
strumentalmente al servizio della macchina, sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 38 Cost. dal Pretore di Ascoli Piceno con ordinanza 19
dicembre 1980 (n. 157/1981); b) riuniti gli incidenti iscritti ai nn.
844 e 845/1981,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 209 d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che spettano le
prestazioni dell'assicurazione obbligatoria ai termini del Titolo I
(L'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria)
dello stesso d.P.R. anche ai lavoratori agricoli comunque addetti
all'utilizzazione delle macchine.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
- FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO
- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA ANTONIO
BALDASSARRE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:231 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte