Sentenza n. 232/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/04/1989 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1203/1957
- art. 2legge 1203/1957
usata come parametro
citata
- art. 177legge 1203/1957
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge 14 ottobre 1957, n. 1203, di ratifica ed esecuzione del
Trattato di Roma del 25 marzo 1957, promosso con ordinanza emessa il
29 gennaio 1987 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile
vertente tra S.p.A. Fragd e l'Amministrazione delle Finanze dello
Stato, iscritta al n. 93 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie
speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1989 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Udito l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente
del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La S.p.A. FRAGD, dedita ad attività di trasformazione di
prodotti agricoli in prodotti industriali destinati all'esportazione,
adiva con atto del 13 maggio 1982 il Tribunale di Venezia, esponendo
di aver effettuato nel periodo compreso tra il 7 e l'11 luglio 1980
quattro distinte esportazioni di glucosio in polvere (destrosio)
ottenuto dalla trasformazione di mais e di aver corrisposto alla
dogana di Rovigo importi compensativi monetari per complessive lire
2.878.280, ai sensi del regolamento CEE n. 1541/80 della Commissione
del 19 giugno 1980.
L'attrice deduceva la illegittimità dei criteri di calcolo degli
ICM fissati in detto regolamento, in quanto si faceva riferimento al
prezzo di intervento del mais senza tener conto della restituzione
alla produzione dell'amido di mais; chiedeva, pertanto, la condanna
dell'Amministrazione finanziaria al rimborso di quanto versato in
più del dovuto, che quantificava in lire 396.673.
L'Amministrazione convenuta riconosceva che effettivamente il
criterio di calcolo degli ICM in questione era già stato
riconosciuto illegittimo, con riferimento al regolamento n. 652/76,
con sentenza della Corte di Giustizia del 15/10/1980, in causa
145/79; negava tuttavia il diritto al rimborso per altri motivi.
Il Tribunale adito, rilevato che i criteri di determinazione
dell'ammontare degli ICM di cui al regolamento 1541/80 apparivano
tali da far sembrare non privi di fondamento i rilievi della società
attrice circa la loro illegittimità, con ordinanza del 24 novembre
1983 richiedeva in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 177 del
Trattato CEE, la pronuncia della Corte di Giustizia sul seguente
questito: "Se il Regolamento della Commissione CEE n. 1541/80 del
19/6/1980 sia valido per la parte in cui fissa gli importi
compensativi monetari (ICM) per i prodotti oggetto delle esportazioni
per cui è causa (glucosio in polvere o destrosio), contraddistinti
sotto la voce doganale 17.02 B II a), in lire 29.612 per tonnellata,
dato che nel calcolo di tali ICM si è fatto riferimento alla
produzione dell'amido di mais, seguendo un criterio già oggetto di
censura della Corte con sentenza 15/10/1980 resa nella causa 145/79".
La Corte di Giustizia, con sentenza del 22 maggio 1985, così
dichiarava in dispositivo:
"Occorre constatare, analogamente a quanto già dichiarato dalla
Corte nella sentenza 15/10/1980, che le norme del regolamento della
Commissione n. 2140/79, come modificato dal regolamento della
Commissione n. 1541/80, sono invalide nella parte in cui fissano gli
importi compensativi monetari da applicarsi all'esportazione di
glucosio in polvere (sottovoce n. 17.02 B II a) della tariffa
doganale comune). La constatata invalidità delle norme del
regolamento della Commissione n. 2140/79, come modificato dal
regolamento della Commissione n. 1541/80, non consente di rimettere
in discussione la riscossione o il pagamento degli importi
compensativi monetari effettuati dalle autorità nazionali sulla base
di tali norme per il periodo anteriore alla data della sentenza che
accerta l'invalidità, ossia il 15/10/1980".
Riassunto il giudizio da parte della Società FRAGD, il Tribunale
di Venezia ha sollevato, con ordinanza del 29 gennaio 1987 (pervenuta
alla Corte il 4 marzo 1988), questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 23, 24 e 41 della
Costituzione, degli artt. 1 e 2 della legge 14/10/1957 n. 1203 (di
ratifica ed esecuzione del Trattato di Roma del 25/3/1957), nella
parte in cui, recependo nell'ordinamento interno l'art. 177 del
Trattato - come interpretato dalla Corte di Giustizia -,
attribuiscono a quest'ultima il potere di limitare nel tempo gli
effetti delle pronunce pregiudiziali rese sulla validità di
disposizioni regolamentari impositive di prestazioni patrimoniali,
escludendo dagli effetti della dichiarazione di invalidità gli atti
di esecuzione compiuti in epoca anteriore alla pronuncia anche se
oggetto della stessa controversia del procedimento incidentato che ha
dato origine al deferimento della questione pregiudiziale.
Premette il Tribunale remittente che alla pronuncia della Corte di
Giustizia deve essere riconosciuta efficacia vincolante anche per
quanto concerne la limitazione temporale degli effetti
dell'invalidità, che non è scindibile dal contenuto della decisione
poiché ne delimita espressamente l'ambito di operatività: il
giudice nazionale non potrebbe considerare non apposta la
limitazione, perché così operando verrebbe arbitrariamente a
modificare la portata della statuizione invadendo l'ambito proprio di
competenza riconosciuto alla Corte dal Trattato.
Anche il riferimento analogico effettuato dalla Corte, per
motivare la propria decisione, ai poteri riconosciuti dall'art. 174,
secondo comma, del Trattato, con riguardo ai procedimenti diretti ex
art. 173, appare al giudice a quo rientrare nell'ambito delle
attribuzioni della Corte.
Ciò premesso, afferma tuttavia il Tribunale remittente che la
posizione soggettiva dell'operatore economico nei confronti
dell'imposizione di una prestazione patrimoniale fondata su un
regolamento comunitario illegittimo trova nell'ambito
dell'ordinamento interno tutela nelle forme generali dell'azione di
ripetizione di cui all'art. 2033 c.c., con la radicazione di una
controversia che postula la questione pregiudiziale di validità
dell'atto comunitario: pertanto, il concreto esercizio della difesa
della sfera soggettiva del privato trova normativamente attuazione
nel giudizio incidentale di cui al citato art. 177, lett. b, del
Trattato CEE. Senonché, la disposizione, desumibile dal
coordinamento degli artt. 174 e 177, che consente, secondo la Corte
di Giustizia, di limitare con apprezzamento discrezionale gli effetti
nel tempo della pronuncia dichiarativa della invalidità anche in
danno degli operatori che alla questione abbiano dato impulso con la
radicazione del processo incidentato, comporta in concreto la
negazione della tutela giurisdizionale del singolo contro atti
normativi di fonte comunitaria impositivi di prestazioni patrimoniali
riconosciuti illegittimi.
Si privano così gli operatori della possibilità di agire
utilmente in via giudiziaria nei riguardi di imposizioni illegittime,
in contrasto con il precetto degli artt. 24 e 23 Cost., con
ingiustificato ed irrazionale sacrificio anche della libertà di
iniziativa economica privata.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine,
l'infondatezza della questione.
Richiamate le sentenze di questa Corte nn. 183/73 e 170/84, nella
parte in cui affermano che la legge di esecuzione del Trattato possa
sempre andar soggetta al sindacato della Corte stessa in riferimento
ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai
diritti inalienabili della persona umana, l'Avvocatura afferma che è
da escludere che le violazioni sospettate dal giudice a quo possano
comportare anche in astratto degli attentati a detti principi e
diritti. La limitazione degli effetti dell'invalidità è stata
infatti espressamente motivata in relazione ad esigenze fondamentali
dell'ordinamento comunitario (applicazione uniforme del diritto
comunitario nella intera Comunità) o comuni a detto ordinamento e a
quelli nazionali (certezza del diritto). Inoltre, secondo la
giurisprudenza della Corte di Giustizia i diritti fondamentali e i
diritti inalienabili della persona umana costituiscono patrimonio
irrinunciabile anche dell'ordinamento comunitario ed è, pertanto, ad
avviso della Avvocatura, assai arduo ipotizzare che proprio la Corte
interpreti il Trattato in modo da attentare a tali diritti.
La questione sarebbe, quindi, per tali motivi, innanzitutto
inammissibile.
In subordine, essa, ad avviso dell'Avvocatura, si presenta priva
di fondamento.
Ciò in primo luogo perché i due sistemi (ordinamento comunitario
e ordinamento interno) sono configurati dalla stessa giurisprudenza
della Corte costituzionale come autonomi e distinti, ancorché
coordinati, con la conseguenza che le norme costituzionali invocate
non sono applicabili all'attività degli organi comunitari (sentt.
nn. 98/65 e 183/73).
In secondo luogo, il Trattato CEE consente, attraverso la
disposizione di cui all'art. 174, secondo comma, che l'atto
regolamentare invalido sia ugualmente idoneo a produrre determinati
effetti quando la Corte di Giustizia, sulla base di una valutazione
comparativa dei vari interessi in gioco, statuisca eccezionalmente
nel senso che il regolamento medesimo produca in parte i suoi
effetti. La pronuncia della Corte di Giustizia che applica, anche nel
giudizio ex art. 177, l'art. 174, secondo comma, pone quindi una
disciplina sostanziale della fattispecie oggetto del regolamento
dichiarato invalido: ciò in virtù dei poteri che il Trattato
attribuisce alla Corte medesima e in conseguenza anche del carattere
lato sensu normativo delle sue sentenze.
Ne consegue che, per costante giurisprudenza della Corte
costituzionale, il riferimento all'art. 24 non è pertinente, neanche
nei confronti di coloro che hanno promosso il processo incidentato.
Quanto alla denunciata violazione dell'art. 23 Cost.,
l'Avvocatura, ricordata la già citata sentenza di questa Corte n.
183/73 (secondo cui detta disposizione costituzionale "non è
formalmente applicabile alle norme comunitarie'), rileva che tale
giurisprudenza è applicabile anche nella specie, tenuto conto del
contenuto normativo delle sentenze della Corte di Giustizia rese in
base al combinato disposto degli artt. 174, secondo comma, e 177 del
Trattato. Comunque, non potrebbe mai parlarsi di prestazioni imposte
al di fuori della legge, visto che la legge è qui rappresentata
dalle citate norme del Trattato che attribuiscono alla Corte il
determinato potere in esame.
Circa, poi, l'invocato art. 41 Cost., la questione sarebbe
inammissibile per insufficiente motivazione e comunque infondata, in
quanto la sentenza della Corte di Giustizia mira a contemperare un
conflitto di interessi, in vista di esigenze superiori.
Infine, l'Avvocatura rileva, in relazione a tutti i parametri
invocati, che gli effetti pregiudizievoli denunciati dal giudice a
quo derivano semmai dalla disposizione dell'art. 174, secondo comma,
del Trattato, avverso la quale però l'ordinanza di rimessione non
muove alcuna censura: ne deriverebbe un ulteriore ed assorbente
motivo di inammissibilità della questione. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Venezia ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 14 ottobre
1957 n. 1203, di esecuzione del Trattato di Roma, "per contrasto con
gli artt. 23, 24 e 41 della Costituzione, nella parte in cui,
recependo nell'ordinamento interno l'art. 177 del Trattato,
attribuiscono alla Corte di Giustizia della C.E.E. il potere di
limitare nel tempo gli effetti delle pronunce pregiudiziali, rese
sulla validità di disposizioni regolamentari impositive di
prestazioni patrimoniali, escludendo dagli effetti della
dichiarazione di invalidità gli atti di esecuzione compiuti in epoca
anteriore alla pronuncia, anche se oggetto della stessa controversia
che ha dato origine al deferimento della questione pregiudiziale".
2. - L'art. 174, secondo comma, del Trattato C.E.E. dispone che
quando, accogliendo un ricorso proposto ai sensi del precedente art.
173, "dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato", "per quanto
concerne i regolamenti, la Corte di Giustizia ove lo reputi
necessario precisa gli effetti del regolamento annullato che devono
essere considerati come definitivi".
La Corte stessa, qualificata interprete del Trattato, ha ritenuto
con giurisprudenza consolidata di avvalersi del potere attribuitole
dal citato art. 174, secondo comma, anche quando, pronunciandosi in
via pregiudiziale ai sensi dell'art. 177, primo comma, lett. b),
dichiara l'invalidità di un regolamento su richiesta di una
giurisdizione nazionale davanti alla quale sia stata sollevata la
questione.
Tale applicazione si collega del resto all'effetto ultra partes
che la Corte di Giustizia ha sostanzialmente riconosciuto scaturire
da dette pronunce, di guisa che le sentenze vertenti sulla validità
ex art. 177 vengono in pratica equiparate alle sentenze di
annullamento ex art. 173 del Trattato C.E.E.
Questa Corte è pertanto chiamata a decidere se l'art. 177 del
Trattato C.E.E., in quanto consente alla Corte di Giustizia di
limitare la efficacia ex tunc della dichiarazione di invalidità di
un regolamento comunitario fino al punto di renderla inoperante nel
giudizio principale che ha provocato la pronuncia incidentale, non
vulneri la garanzia del poter agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti e interessi legittimi assicurata dall'art. 24 della
Costituzione.
Il giudice a quo ha fatto anche riferimento ad un possibile
contrasto dell'art. 177 nei sensi sopra enunciati con gli artt. 23 e
41 della Costituzione; ma in ordine a tali parametri la motivazione
è carente, e comunque il riferimento all'art. 24, che rappresenta il
fulcro della censura, deve essere esaminato per primo.
3. - L'Avvocatura dello Stato prospetta un'eccezione di
inammissibilità: a suo avviso, - fermo restando il permanere del
sindacato di questa Corte ove una norma del Trattato C.E.E. venga
sospettata di essere in contrasto con i principi fondamentali del
nostro ordinamento costituzionale o di attentare ai diritti
inalienabili della persona umana (cfr. sentenze n. 183 del 1973 e n.
170 del 1984), - sarebbe assai arduo ipotizzare che proprio la Corte
di Giustizia possa interpretare ed applicare il Trattato in modo
lesivo di detti principi e diritti, e comunque sarebbe da escludere
"anche in astratto" che le violazioni denunciate dal giudice
remittente possano comportare una lesione siffatta.
L'eccezione non può essere accolta.
3.1. - Vero è che l'ordinamento comunitario - come questa Corte
ha riconosciuto nelle sentenze sopra ricordate ed in altre numerose -
prevede un ampio ed efficace sistema di tutela giurisdizionale dei
diritti e degli interessi dei singoli, di cui il ricorso incidentale
alla Corte di Giustizia ex art. 177 del Trattato C.E.E. costituisce
lo strumento più importante; ed è non meno vero che i diritti
fondamentali desumibili dai principi comuni agli ordinamenti degli
Stati membri costituiscono, secondo la giurisprudenza della Corte
delle Comunità europee, parte integrante ed essenziale
dell'ordinamento comunitario. Ma ciò non significa che possa venir
meno la competenza di questa Corte a verificare, attraverso il
controllo di costituzionalità della legge di esecuzione, se una
qualsiasi norma del Trattato, così come essa è interpretata ed
applicata dalle istituzioni e dagli organi comunitari, non venga in
contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento
costituzionale o non attenti ai diritti inalienabili della persona
umana. In buona sostanza, quel che è sommamente improbabile è pur
sempre possibile; inoltre, va tenuto conto che almeno in linea
teorica generale non potrebbe affermarsi con certezza che tutti i
principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale si
ritrovino fra i principi comuni agli ordinamenti degli Stati membri e
quindi siano compresi nell'ordinamento comunitario.
3.2. - Alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa
Corte non vi è poi dubbio che l'art. 24 della Costituzione enunci un
principio fondamentale del nostro ordinamento. Valga per tutte
richiamare la sentenza n. 18 del 1982, nella quale è testualmente
affermato che il diritto alla tutela giurisdizionale, già annoverato
fra quelli inviolabili dell'uomo, va ascritto "tra i principi supremi
del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso
con lo stesso principio di democrazia l'assicurare a tutti e sempre,
per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio". Ed ancora: "Il
diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti
- strettamente connesso ed in parte coincidente con il diritto alla
tutela giurisdizionale cui si è fatto dianzi riferimento - trova la
sua base soprattutto nell'art. 24 della Costituzione".
3.3. - Ma l'eccezione non può essere accolta neppure sotto l'
altro profilo prospettato dall'Avvocatura, vale a dire che il giudice
remittente avrebbe dovuto impugnare gli artt. 1 e 2 della legge di
esecuzione del Trattato C.E.E. in relazione all'art. 174, secondo
comma, anziché all'art. 177 del Trattato stesso.
In realtà, è l'art. 174 che attribuisce alla Corte di Giustizia
il potere di limitare gli effetti per il passato delle proprie
decisioni di annullamento di regolamenti; ma il dubbio di
costituzionalità riguarda l'esercizio di tale potere in sede di
pronuncia in via pregiudiziale sulla validità di regolamenti ai
sensi dell'art. 177, in quanto, come si è detto, la Corte stessa ha
ritenuto applicabile anche in quella sede la citata disposizione
dell'art. 174, secondo comma. Esattamente quindi il giudice a quo ha
rivolto la propria censura all'art. 177 così come esso è
interpretato ed applicato dalla Corte di Giustizia.
4. - Devesi a questo punto valutare se l'ipotesi configurata dal
giudice remittente possa effettivamente integrare una violazione
dell'art. 24 della Costituzione, in quanto venga ad incidere su quel
principio supremo del nostro ordinamento costituzionale consistente,
- come è affermato nella sentenza n. 18 del 1982 innanzi citata -,
nell'assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un
giudice e un giudizio.
Si è già detto che il sistema di tutela giurisdizionale previsto
dall'ordinamento comunitario è pienamente valido ed adeguato.
Infatti, oltre alle disposizioni contenute negli artt. 173 e seguenti
in ordine ai ricorsi diretti alla Corte di Giustizia, proponibili non
soltanto da uno Stato membro, dal Consiglio o dalla Commissione, ma
anche da qualsiasi persona fisica o giuridica "contro le decisioni
prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo
come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre
persone, la riguardano direttamente e individualmente", è proprio
l'art. 177 del Trattato che garantisce al singolo una piena e
completa tutela giurisdizionale. Esso, come è noto, consente alle
giurisdizioni nazionali, o impone, se si tratta di giurisdizioni
nazionali nella istanza più elevata, di rivolgersi alla Corte
perché si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione del
Trattato o sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti
dalle istituzioni della Comunità, quando tale pronuncia appaia
necessaria per la decisione della controversia di cui la
giurisdizione nazionale è investita.
4.1. - Ma, - e qui sta l'essenza della questione sollevata dal
giudice a quo -, la Corte di Giustizia ritiene con giurisprudenza
costante che, anche quando dichiara in via pregiudiziale ex art 177
l'invalidità di un atto comunitario (generalmente un regolamento),
essa possa, in forza della disposizione contenuta nell'art 174,
secondo comma, precisare quali effetti della norma invalidata debbano
essere considerati come definitivi. Tale interpretazione non suscita
di per sé alcuna obiezione: essa può anzi essere ritenuta, - come
è stato detto precedentemente -, la logica conseguenza
dell'efficacia generale che la giurisprudenza della Corte è
pervenuta sostanzialmente ad attribuire alle pronunce ex art. 177,
quando esse dichiarano l'invalidità di un regolamento. Ove però la
sentenza arrivi ad escludere dalla efficacia della dichiarazione di
invalidità l'atto o gli atti stessi oggetto della controversia che
ha provocato il ricorso pregiudiziale alla Corte da parte del giudice
nazionale, non si può nascondere che sorgono gravi perplessità in
ordine alla compatibilità con il contenuto essenziale del diritto
alla tutela giurisdizionale della norma che consente una pronuncia
siffatta.
Invero, una volta riconosciuta l'importanza del procedimento
previsto dall'art 177 del Trattato ai fini della realizzazione di un
compiuto sistema di tutela giurisdizionale a garanzia dei diritti dei
singoli nell'ordinamento comunitario, non può non apparire in
contraddizione con la natura stessa di una sentenza pregiudiziale, e
con la relazione necessaria che intercorre fra giudizio incidentale e
giudizio principale, l'ipotesi in cui la sentenza emanata nel
giudizio incidentale non possa trovare applicazione nel giudizio
incidentato che l'ha provocata.
4.2. - In sostanza, il diritto di ognuno ad avere per qualsiasi
controversia un giudice e un giudizio verrebbe a svuotarsi dei suoi
contenuti sostanziali se il giudice, il quale dubiti della
legittimità di una norma che dovrebbe applicare, si veda rispondere
dalla autorità giurisdizionale cui è tenuto a rivolgersi, che
effettivamente la norma non è valida, ma che tale invalidità non ha
effetto nella controversia oggetto del giudizio principale, che
dovrebbe quindi essere deciso con l'applicazione di una norma
riconosciuta illegittima.
Né, di fronte ad una possibile violazione di un principio
fondamentale, potrebbero invocarsi, - come sostiene l'Avvocatura
dello Stato -, le esigenze primarie dell'applicazione uniforme del
diritto comunitario e della certezza del diritto. Una simile
valutazione comparativa appare invero difficilmente configurabile, e
si può inoltre rilevare che ambedue le esigenze invocate non
risulterebbero affatto compromesse, ove, pur facendo salvi gli
effetti pregressi del regolamento invalidato, si lasciasse inalterata
l'efficacia della pronuncia nella controversia oggetto del giudizio
principale ed anche in tutti quei giudizi già iniziati dinanzi alle
giurisdizioni nazionali prima della data di emanazione della sentenza
invalidante.
5. - Alla stregua delle suesposte argomentazioni, la questione
dovrebbe ritenersi ammissibile; prima però di procedere oltre ad
esaminarne l'eventuale fondatezza nei limiti e nei termini sopra
precisati, questa Corte deve compiere due ulteriori verifiche, dalle
quali emergono risultanze che la inducono a pervenire a diverse
conclusioni.
In primo luogo occorre accertare se l'interpretazione dell'art 177
del Trattato C.E.E., nei sensi che danno luogo alle conseguenze
contro cui si appuntano le censure del giudice remittente,
costituisca effettivamente una giurisprudenza consolidata della Corte
di Giustizia. Ora, non può essere revocato in dubbio che
l'estensione dei poteri previsti dall'art 174, secondo comma, alle
pronunce ex art 177 sia ormai ius receptum, nel senso che, ferma
restando anche per le sentenze declaratorie di invalidità di un
regolamento ex art 177 la regola dell'efficacia ex tunc, la Corte di
Giustizia ha ritenuto, in via eccezionale, di poter disporre la
salvaguardia degli effetti già verificatisi ove lo richiedano gravi
ragioni relative all'ordinamento comunitario.
Né in tali casi è sfuggito alla Corte stessa - nella sua
sensibilità per la tutela dei diritti fondamentali della persona
umana, - che sorgeva il problema di escludere da tale statuizione gli
atti oggetto della controversia di cui al giudizio principale ed
anche quelli per i quali fosse già stata promossa un'azione
giudiziaria dinanzi ad un giudice nazionale secondo le disposizioni
vigenti negli ordinamenti degli Stati membri. Ma su questo punto la
Corte è pervenuta a conclusioni non univoche, sulla base di
valutazioni di merito.
Infatti, seppur la sentenza 15 ottobre 1980 in causa 145/79, - che
costituisce il presupposto della sentenza 22 maggio 1985 in causa
33/84 relativa alla controversia da cui è nata l'ordinanza di
rimessione a questa Corte -, ha fatto salvi determinati effetti delle
disposizioni regolamentari dichiarate invalide derivati da atti
compiuti anteriormente, senza eccezioni per il giudizio principale e
per i giudizi già iniziati, in altre sentenze, come la 8 aprile 1976
in causa 43/75, e la 15 gennaio 1986 in causa 41/84, siffatte
eccezioni sono state espressamente stabilite.
Si può dunque unicamente dedurre che la Corte di Giustizia
riconosce la peculiare posizione del giudizio principale rispetto
alla pronuncia incidentale, ma ammette in linea di principio che
anch'esso possa rimanere escluso dall'efficacia di una declaratoria
di invalidità quando venga stabilito che essa non abbia effetto per
gli atti pregressi.
6. - In secondo luogo si deve verificare l'effettiva portata della
pronuncia incidentale della Corte di Giustizia rispetto al giudizio
principale pendente dinanzi al giudice a quo: su questo punto
un'attenta lettura della sentenza 22 maggio 1985 conduce a
conclusioni determinanti ai fini della decisione.
Il Tribunale di Venezia, - come è stato ampiamente detto in
narrativa -, aveva sottoposto alla Corte di Giustizia la seguente
questione pregiudiziale: "Se il regolamento della Commissione C.E.E.
n. 1541/80 del 19 giugno 1980 sia valido per la parte in cui fissa
gli importi compensativi monetari per i prodotti oggetto delle
esportazioni per cui è causa... seguendo un criterio già oggetto di
censura della Corte con sentenza 15 ottobre 1980 resa nella causa
145/79".
Dal dispositivo della sentenza emessa dalla Corte risulta con
assoluta chiarezza che l'invalidità della parte del regolamento in
contestazione era stata accertata già dalla sentenza 15 ottobre 1980
nella causa 145/79, di guisa che la sentenza 22 maggio 1985 si è
limitata a constatare l'invalidità già dichiarata e a ribadire, per
ciò che attiene agli effetti, quanto disposto dalla precedente
sentenza.
Queste risultanze sono ulteriormente confermate e chiarite dai
punti 18 e 19 della motivazione. La Corte ha infatti rilevato che
un'eventuale eccezione alla limitazione dell'efficacia nel passato
della declaratoria di invalidità in favore "della parte che ha
intentato l'azione dinanzi al giudice nazionale ovvero di qualunque
altro operatore economico che abbia agito in maniera analoga prima
della declaratoria di invalidità" sarebbe priva di interesse nella
controversia. "Quest'ultima è stata infatti instaurata dinanzi al
giudice nazionale il 13 maggio 1982, quindi successivamente alla
dichiarazione implicita di invalidità delle norme considerate nella
questione pregiudiziale".
Considerazioni sostanzialmente identiche valgono per la questione
sottoposta a questa Corte. Infatti ove se ne riconoscesse la
fondatezza, nel senso cioè di ritenere l'illegittimità
costituzionale per violazione dell'art 24 della Costituzione della
legge n. 1203 del 1957 nella parte in cui dando esecuzione all'art
177 del Trattato C.E.E. consente alla Corte di Giustizia di escludere
gli atti oggetto del giudizio principale dagli effetti di una propria
sentenza incidentale che dichiara l'invalidità di un regolamento,
una siffatta pronuncia non potrebbe trovare alcuna applicazione nella
controversia che deve essere decisa dal giudice a quo. Invero è
stata una precedente sentenza (la 15 ottobre 1980 in causa 145/79) a
dichiarare la invalidità della parte del regolamento in discussione,
mentre la sentenza pronunciata in seguito alla richiesta di detto
giudice si è limitata a constatare la declaratoria di invalidità
già intervenuta.
In definitiva emerge che la controversia di cui è investito il
giudice a quo non è quella che ha provocato la declaratoria
d'invalidità del regolamento contestato; non si pone, pertanto, con
essa nella relazione necessaria che intercorre fra giudizio
principale e giudizio incidentale. Per di più - come ha rilevato la
Corte di Giustizia - la controversia è stata instaurata davanti al
giudice nazionale oltre un anno dopo la pubblicazione della sentenza
stessa.
7. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Tribunale di Venezia deve pertanto essere dichiarata inammissibile
per irrilevanza; il che vale ovviamente in relazione a tutti i
parametri invocati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 2 della legge 14 ottobre 1957 n. 1203, nella parte in
cui hanno dato esecuzione all'art 177 del Trattato di Roma, sollevata
dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe indicata, in
riferimento agli artt. 23, 24 e 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:232 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte