Corte costituzionale

Ordinanza n. 232/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/06/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 486 del codice

di procedura penale in relazione all'art. 159 del codice penale,

promossi con due ordinanze emesse dal pretore di Ancona sezione

distaccata di Fabriano il 4 maggio 1999 nei procedimenti penali

riuniti a carico di M.T. ed altro, e il 10 ottobre 1999 nei

procedimenti penali riuniti a carico di A.B., iscritte ai nn. 438 e

688 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 37 e 51, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che con due ordinanze di eguale contenuto il pretore di

Ancona, sezione distaccata di Fabriano, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 486, commi 1 e 3, del codice di procedura

penale, limitatamente all'inciso "o rinvia", e in subordine, in

riferimento agli artt. 97 e 112 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale del medesimo art. 486 c.p.p. in relazione

all'art. 159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui "non

prevede tra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la

sospensione della prescrizione il differimento reso necessario dalla

sussistenza di un legittimo impedimento" dell'imputato o del suo

difensore;

che in entrambe le ordinanze il rimettente premette:

che, a seguito del terremoto del 1997, per effetto della

sospensione dei termini processuali disposta con il decreto-legge 27

ottobre 1997, n. 364 (Interventi urgenti a favore delle zone colpite

da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria), convertito

in legge 17 dicembre 1997, n. 434, i due procedimenti, già in fase

dibattimentale, sono stati rinviati all'8 giugno 1998, subendo

rispettivamente un ritardo di 202 giorni (r.o. n. 438 del 1999) e 144

giorni (r.o. n. 688 del 1999);

che tali rinvii debbono intendersi concessi a norma

dell'art. 486 cod. proc. pen., in quanto secondo la giurisprudenza

assolutamente prevalente della Cassazione la sospensione dei termini

disposta dalla legge eccezionale relativa al terremoto "non può

ritenersi applicabile ai termini per la vocatio in ius dell'imputato"

e comunque non determina la sospensione del corso della prescrizione;

che, per effetto di tale situazione, i reati ascritti agli

imputati sarebbero prescritti, mentre "se si fosse proceduto alla

sospensione del procedimento tenendo conto della necessità di

procedere a rinvio ex art. 486 c.p.p. non si sarebbe verificata

alcuna prescrizione [...] in virtù dell'art. 159, primo comma,

c.p.";

che, sulla base di queste premesse, il rimettente ripropone

le questioni di legittimità costituzionale già sollevate con le

ordinanze di rimessione in data 10, 20, 24 e 27 ottobre 1997,

dichiarate manifestamente inammissibili da questa Corte con ordinanza

n. 459 del 1998, facendo integrale rinvio alle motivazioni contenute

nelle predette ordinanze;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate

inammissibili o, in subordine, infondate.

Considerato che le due ordinanze di rimessione sollevano

identiche questioni, per cui deve essere disposta la riunione dei

relativi giudizi di costituzionalità;

che le ordinanze non contengono alcuna motivazione in ordine

alla non manifesta infondatezza delle dedotte questioni di

legittimità costituzionale, in quanto il rimettente si limita a

richiamare integralmente le motivazioni contenute nelle precedenti

ordinanze emesse nel corso del 1997, senza neppure allegarle alle

presenti ordinanze;

che non possono avere ingresso nel giudizio incidentale di

legittimità costituzionale, come costantemente affermato dalla

giurisprudenza di questa Corte, questioni motivate solo per

relationem in quanto il rimettente deve rendere esplicite le ragioni

per cui ritiene non manifestamente infondate le questioni sollevate,

mediante una motivazione autosufficiente, non sostituibile dal rinvio

al contenuto di altre ordinanze, sia pure emesse dallo stesso

giudice, tanto più se in altri procedimenti (v., tra le tante,

sentenze n. 242 del 1999 e n. 79 del 1996; ordinanza n. 98 del 1999);

che le questioni debbono pertanto essere dichiarate

manifestamente inammissibili per difetto di motivazione sulla non

manifesta infondatezza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 486, commi 1 e 3, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112

della Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione distaccata di

Fabriano, con le due ordinanze in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 486 cod. proc. pen., in

relazione all'art. 159, primo comma, del codice penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 97 e 112 della Costituzione, dal pretore di

Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con le due ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:232 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte