Sentenza n. 233/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/1974 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44 del r.d.
30 ottobre 1933, n. 1611 (Testo unico delle leggi sulla rappresentanza
e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura
dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1972 dal
pretore di Ronciglione nel procedimento penale a carico di Carrano
Italo, iscritta al n. 270 del registro ordinanze 1972 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 6 settembre 1972.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione di Carrano Italo;
udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1974 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri e per Carrano Italo.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il prof. Italo Carrano, preside titolare della scuola media statale
di Bassano Romano, sottoposto a procedimento penale dal pretore di
Ronciglione per il reato di abuso di ufficio, per avere inflitto al
prof. Mauro Sarnari, a scopo di ritorsione e senza rispettare le forme
previste, una punizione non contemplata da leggi e regolamenti,
chiedeva con apposita istanza di essere difeso dall'Avvocatura dello
Stato. Su richiesta del Ministero della pubblica istruzione,
l'Avvocatura generale dello Stato riconosceva l'opportunità che la
difesa del prof. Carrano fosse assunta dall'Avvocatura, a norma
dell'art. 44 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611.
All'udienza, il pretore di Ronciglione, accogliendo una eccezione
del difensore del prof. Sarnari, costituitosi parte civile, con
ordinanza 3 maggio 1972, ha proposto questione di legittimità
costituzionale del citato art. 44, deducendo la violazione: a) del
principio di eguaglianza, sia perché la norma impugnata, utilizzando
il parametro vietato delle "condizioni personali e sociali" assicura
agli impiegati ed agenti dello Stato la difesa gratuita che è invece
negata ad altri cittadini; sia perché tale prestazione
dell'Avvocatura, rimessa alla discrezionalità della pubblica
Amministrazione, costituisce un ulteriore elemento di discriminazione
nell'ambito di una medesima situazione; b) dell'art. 24, secondo comma,
della Costituzione' in quanto affida la difesa dell'imputato a un
organo dello Stato, anche quando possano sussistere ipotesi di
conflitto di interesse; c) dell'art. 24, terzo comma, della
Costituzione, in quanto assicura la difesa gratuita anche a persone che
non siano non abbienti.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata.
Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il prof. Carrano
ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri: entrambi
sono rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, che,
con deduzioni distinte, ma di identico contenuto, chiede che la Corte
dichiari infondate le questioni di legittimità costituzionale proposte
dal pretore di Ronciglione osserva l'Avvocatura che la norma impugnata
pone tre condizioni per l'assunzione della difesa del dipendente nei
giudizi civili e penali: che essi concernano fatti o cause del
servizio; che la richiesta provenga dall'Amministrazione di
appartenenza a ciò sollecitata da una espressa domanda
dell'interessato; che l'Avvocato generale dello Stato riconosca
l'opportunità della difesa. Queste tre condizioni, tra loro collegate
da un nesso di interdipendenza, consentirebbero di individuare il
fondamento della norma (che va ravvisato nel rapporto di
immedesimazione organica tra dipendente ed Amministrazione pubblica) e
di conseguenza il duplice scopo del citato art. 44: quello di
assicurare ogni possibile difesa dell'ente pubblico che potrebbe essere
pregiudicato dall'eventuale condanna del funzionario (art. 28 Cost.), e
quello di garantire al funzionario stesso la fattiva solidarietà
dell'ente nelle controversie occasionate dall'attività di servizio.
Sulla base di queste considerazioni, l'Avvocatura ritiene che siano
destituite di ogni fondamento le questioni di legittimità
costituzionale proposte dal giudice a quo. Ed invero, per quanto
riguarda la dedotta violazione del principio di eguaglianza,
l'Avvocatura sostiene che la limitazione della categoria dei
beneficiari della norma, predeterminata dalla legge in base alle
finalità da essa perseguite, sia oggettivamente e razionalmente
giustificata e che il potere discrezionale attribuito alla P. A. in
ordine all'assunzione della difesa, sia fondato sulla esigenza di
escludere in concreto quel conflitto di interessi tra il funzionario e
l'amministrazione che pure in via ipotetica è stato invocato dal
pretore di Ronciglione a sostegno della violazione del diritto di
difesa. Ma anche sotto tale profilo la impugnazione della norma sarebbe
priva di consistenza, perché il patrocinio dell'Avvocatura può essere
concesso solo su richiesta dell'interessato, il quale perciò è
pienamente libero di affidare la propria difesa a un professionista di
sua fiducia.
Per quanto infine riguarda il contrasto della norma impugnata con
il terzo comma dell'art. 24 della Costituzione, l'Avvocatura rileva che
il dettato costituzionale non esclude che le norme particolari
assicurino la difesa in giudizio anche a categorie di persone diverse
dai non abbienti.
All'udienza di discussione, l'Avvocatura si è riportata alle
deduzioni scritte. Considerato in diritto :
1. - Viene deferita alla Corte questione di legittimità
costituzionale dell'art. 44 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, recante
il testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato.
Dispone il detto articolo che l'Avvocatura assume la rappresentanza
e la difesa degli impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato
e di altre amministrazioni pubbliche nei giudizi civili e penali che li
interessano per fatti e cause di servizio, qualora ne facciano
richiesta (s'intende, oltre all'interessato,) le amministrazioni o gli
enti, e l'Avvocatura generale dello Stato ne riconosca l'opportunità.
Questo articolo, secondo il pretore di Ronciglione, sarebbe in
contrasto con i seguenti articoli della Costituzione:
a) art. 3, perché accorda ai dipendenti pubblici, e con decisione
discrezionale, la difesa dell'Avvocatura dello Stato, di cui non godono
tutti gli altri cittadini;
b) art. 24, secondo comma, perché, nonostante il conflitto di
interessi, accorda la difesa dei dipendenti pubblici, imputati di aver
violato norme di legge, a un organo dello Stato, che è tutore
dell'ordinamento;
c) art. 24, terzo comma, perché assicura la difesa gratuita,
prevista per i non abbienti, ai dipendenti pubblici che tali non sono.
2. - Le questioni non sono fondate.
Sul primo punto si osserva che tra tutti i cittadini da una parte e
coloro fra essi che siano pubblici dipendenti, vi è una posizione
ovviamente differenziata proprio dal rapporto di dipendenza e di
immedesimazione organica che questi hanno con lo Stato e che conferisce
loro un particolare status' costituito da un complesso di diritti e di
doveri.
Né può introdurre fattori di diseguaglianza (in ogni caso
incidenti solo nei rapporti dei dipendenti pubblici fra loro) la
discrezionalità riservata all'amministrazione e alla stessa Avvocatura
nel concedere o nel negare la difesa dell'apposito organo statale al
dipendente che ne faccia richiesta.
La discrezionalità delle relative decisioni, la quale è
connaturale all'azione amministrativa e che, ben lungi dall'essere
arbitrio, è persino soggetta a sindacato giurisdizionale (art. 113
Cost.), è, nel caso, il mezzo per valutare gli elementi che
giustifichino, in rapporto agli interessi pubblici, l'assunzione della
difesa dei dipendenti da parte dell'organo dello Stato. Disamina,
questa, che non attiene soltanto al presupposto, pur richiesto, che il
dipendente abbia agito non per un fine personale, bensì per uno
compreso in quelli istituzionali della Pubblica Amministrazione, ma che
è anche finalizzata in rapporto alla responsabilità che allo Stato
può derivare dall'azione del dipendente, ai sensi dell'art. 28 della
Costituzione.
3. - Sul secondo punto non si può consentire con la tesi
dell'ordinanza di rimessione, secondo la quale lo Stato, cui compete la
tutela dell'ordinamento, non potrebbe, senza tradire tale suo compito,
provvedere alla difesa di chi è accusato di aver violato la legge
penale.
In proposito si osserva in via generale che tale posizione è
concettualmente errata, perché basata sul presupposto che lo Stato
vada considerato sempre nella sua unità e non anche nella pluralità e
nell'articolazione dei suoi poteri ed organi.
Comunque, il dipendente imputato, da non considerarsi colpevole,
come ogni altro cittadino, se non dopo la sentenza definitiva (art. 27,
comma secondo, Costituzione), deve essere difeso, ed è giusto che lo
sia ad opera di un organo tecnico specializzato dello Stato quando
l'azione incriminata è da lui compiuta nell'ambito dei suoi poteri e
per fini che si riconoscano fra quelli della Pubblica Amministrazione,
la cui volontà è da lui espressa, in base al rapporto organico che ad
essa lo lega.
Può aggiungersi che il potere discrezionale che
all'amministrazione compete, attraverso gli organi propri e quelli
dell'Avvocatura, di concedere o negare la difesa, mira proprio a
valutare l'opportunità della concessione e risolve, anche in questa
sede, le questioni che possano insorgere sul tema di quei paventati
contrasti.
Se poi, in concreto, un contrasto di interessi si manifestasse, in
sede processuale, fra le posizioni dello Stato e quelle del dipendente
statale, di cui l'Avvocatura dello Stato ha assunto la difesa, e tale
contrasto fosse così grave da far temere che l'imputato non potesse
essere adeguatamente difeso in piena libertà morale dall'avvocato da
quell'organo assegnatogli come difensore, il giudice non mancherebbe di
rilevarlo ed emetterebbe in proposito le disposizioni previste
dall'art. 133, primo comma, del codice di procedura penale, nel testo
risultante dopo la sentenza della Corte 27 novembre 1959, n. 59.
4. - Sul terzo punto, che lamenta come, a mezzo dell'intervento
dell'Avvocatura, si accordi al dipendente la difesa gratuita che l'art.
24, secondo comma, della Costituzione, assicura ai non abbienti, deve
rilevarsi come questa norma non escluda affatto che determinati
soggetti, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, possano
essere difesi ad opera della stessa Avvocatura quando, ovviamente,
ricorrano motivi razionali che giustifichino la concessione di tale
forma di assistenza.
Del che, nel caso, si è già sufficientemente discusso, allorché
si è posto in rilievo che lo Stato, difendendo il dipendente, difende
anche se stesso, perché si tutela, in forma preventiva, in rapporto
alla responsabilità civile cui è tenuto per le azioni da quello
compiute in violazione di diritti di terzi (art. 28 Costituzione).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 44 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (contenente il testo
unico sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), sollevata, con
l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e
terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI -
NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:233 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte