Art. 44

[1](Art. 5 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

[2]L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello Stato o delle Amministrazioni o degli Enti di cui all'art. 43 nei giudizi civili e penali che li interessino per fatti e cause di servizio, qualora le Amministrazioni o gli Enti ne facciano richiesta, e l'avvocato generale dello Stato ne riconosca la opportunita'.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611~art44 · fonte su Normattiva