Corte costituzionale

Ordinanza n. 233/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/06/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 15legge 332/1995
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 159 del codice

penale, promossi con due ordinanze emesse il 23 giugno 1999 dal

Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Capri, nei procedimenti

penali a carico di B.G. ed altri e di S.G.L., iscritte ai nn. 478 e

479 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che con due ordinanze di identico tenore il Tribunale di

Napoli in composizione monocratica, sezione distaccata di Capri, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 del codice

penale, nella parte in cui non prevede, per tutti i reati e a

prescindere dallo stato detentivo dell'imputato, la sospensione del

corso della prescrizione ove si verifichino cause di sospensione dei

termini della custodia cautelare;

che in entrambe le ordinanze il rimettente premette:

che all'udienza di discussione le parti avevano chiesto

sentenza di non doversi procedere per essere i reati estinti per

prescrizione;

che i procedimenti avevano subito numerosi rinvii, dapprima

per impedimento del difensore (r.o. n. 478 del 1999) e dell'imputato

(r.o. n. 479 del 1999), quindi a causa dell'adesione dei difensori

all'astensione dalle udienze per un periodo cumulativo

rispettivamente di un anno, sette mesi e diciotto giorni (r.o. n. 478

del 1999) e di sei mesi e venti giorni (r.o. n. 479 del 1999);

che, calcolando tali periodi come sospensivi del corso

della prescrizione, il termine di prescrizione non sarebbe ancora

scaduto, mentre, alla stregua dell'interpretazione della prevalente

giurisprudenza di legittimità sull'art. 159 cod. pen., in relazione

ai casi di sospensione dei termini di custodia cautelare previsti

dall'art. 304 cod. proc. pen., i termini prescrizionali sarebbero

già maturati;

che infatti, prosegue il rimettente, nei casi in cui

l'art. 304 cod. proc. pen. prevede la sospensione dei termini di

custodia per l'impedimento dell'imputato o del difensore, secondo la

più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, la sospensione

del corso della prescrizione del reato opera solo quando l'imputato

sia effettivamente sottoposto alla misura della custodia cautelare;

che tale interpretazione determinerebbe peraltro, ad avviso

del giudice a quo il contrasto della norma censurata con i sopra

richiamati parametri costituzionali: in particolare, sarebbe violato

l'art. 3 della Costituzione perché la pretesa punitiva dello Stato

risulterebbe irragionevolmente limitata ai soli casi in cui, del

tutto accidentalmente, l'imputato è detenuto, e perché si creerebbe

una ingiustificata disparità di trattamento tra persone imputate dei

medesimi reati a seconda che siano detenute o libere, tra imputati

per lo stesso fatto detenuti e non detenuti quando nei loro confronti

si proceda separatamente, tra imputati non detenuti, a seconda che

siano coimputati con detenuti o con non detenuti;

che, a sostegno dell'illegittimità costituzionale

dell'interpretazione riservata dalla prevalente giurisprudenza di

legittimità all'art. 159 cod. pen., il rimettente rileva che la

modifica del primo comma di tale norma operata dall'art. 15 della

legge 8 agosto 1995, n. 332 - a seguito della quale il corso della

prescrizione è sospeso anche in ogni caso in cui la sospensione dei

termini di custodia cautelare è imposta da una particolare

disposizione di legge - va letta tenendo presente il monito contenuto

nella sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 1994, che in

occasione di una precedente analoga questione di legittimità

sull'art. 159 cod. pen., peraltro giudicata inammissibile, aveva

auspicato un intervento del legislatore volto ad evitare la paralisi

dell'amministrazione della giustizia conseguente all'astensione dalle

udienze dei difensori;

che, ad avviso del rimettente, la ratio della novella

dell'art. 159, primo comma, cod. pen. dovrebbe dunque essere

ricercata nell'esigenza di evitare che la pretesa punitiva dello

Stato sia frustrata da situazioni di fatto non imputabili all'inerzia

dei titolari di tale potestà, ma da attività poste in essere

dall'imputato o dal suo difensore e che in ossequio a questa ratio

dovrebbe essere interpretato il richiamo alle cause che possono

comportare la sospensione dei termini della custodia cautelare;

che, al riguardo, il giudice a quo richiama una decisione

della stessa Corte di cassazione che ha ritenuto la norma censurata

applicabile, in relazione all'art. 304 cod. proc. pen., a prescindere

dall'effettivo stato di detenzione dell'imputato;

che, infine, il rimettente precisa che la questione

prospettata non potrebbe essere ritenuta inammissibile perché volta

ad introdurre, mediante la previsione di una nuova ipotesi di

sospensione della prescrizione, una addizione in malam partem in

materia penale, in quanto non sarebbe la norma in sé ad essere in

contrasto con la Costituzione, ma l'interpretazione ad essa riservata

dalla Cassazione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o,

comunque, infondata, in quanto alla Corte viene chiesto di "compiere

una opzione tra un'"interpretazione che il rimettente giudica

maggiormente consona ai principi costituzionali, e l'esplicita

estensione del catalogo delle cause di sospensione della

prescrizione"; opzioni che sono entrambe da considerarsi precluse

alla Corte costituzionale.

Considerato che le due ordinanze di rimessione sollevano identica

questione, per cui deve essere disposta la riunione dei relativi

giudizi di costituzionalità;

che formalmente il giudice a quo chiede a questa Corte un

intervento additivo sull'art. 159, primo comma, cod. pen., al fine di

rendere operante la sospensione del corso della prescrizione, ove si

verifichino ipotesi di sospensione dei termini della custodia

cautelare, anche a prescindere dallo stato di detenzione

dell'imputato, ma in realtà ritiene che a tale risultato si possa

pervenire in via interpretativa, così da rendere la norma in esame

conforme a Costituzione;

che, in effetti, l'impianto argomentativo dell'ordinanza di

rimessione è principalmente volto a dimostrare la plausibilità di

tale interpretazione della norma censurata e che, al riguardo, lo

stesso rimettente menziona una delle decisioni della Corte di

cassazione che hanno interpretato l'art. 159, primo comma, cod.

pen. nel senso da lui auspicato;

che, in sostanza, la questione di costituzionalità risulta

sollevata al fine di ottenere un avallo all'interpretazione

propugnata dal rimettente, attribuendo a questa Corte un compito che

rientra tra quelli tipici del giudice ordinario;

che, ove siano prospettabili diverse interpretazioni della

norma censurata, di cui una ritenuta conforme a Costituzione, il

giudice ha il dovere di farla propria, dovendo sollevare questione di

legittimità costituzionale solo quando risulti impossibile seguire

una interpretazione costituzionalmente corretta (cfr., da ultimo,

sentenze n. 202 del 1999, n. 99 del 1997, n. 356 del 1996; ordinanze

nn. 27 e 13 del 2000, n. 7 del 1998);

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 159 del codice penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal

Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Capri, con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

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