Corte costituzionale

Ordinanza n. 234/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1982 · relatore Oronzo Reale

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 13d.l. 429/1982
  • art. 50legge 516/1982
  • art. 58legge 516/1982
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 50,

comma quarto, e 58 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Revisione della

disciplina del contenzioso tributario), promossi con ordinanze emesse

il 20 gennaio e 20 aprile 1982 dal Tribunale di Sassari nei

procedimenti penali a carico di Piras Giovannino e di Pilo Costantino

ed altro, rispettivamente iscritte ai nn. 263 e 430 del registro

ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 241 e 269 dell'1 e del 29 settembre 1982.

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che, con le due ordinanze di cui in epigrafe, il Tribunale

di Sassari solleva questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 50, quarto comma, in relazione all'art. 58, ultimo comma, del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui, in forza del

combinato disposto delle norme suddette, occorrerebbe la previa

definizione del procedimento tributario onde procedere penalmente anche

in relazione al reato configurato nel quarto comma del citato art. 50,

per contrasto con gli artt. 3 e 112 della Costituzione;

considerato che le questioni proposte sono identiche, sicché i

relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con unica ordinanza;

che l'art. 13 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito

nella legge 7 agosto 1982, n. 516, che ha abrogato l'art. 50 e l'ultimo

comma dell'art. 58 del d.P.R. n. 633 del 1972, avrà effetto solo a far

tempo dal 1 gennaio 1983.

Considerato che la Corte ha già esaminato l'unica questione

riproposta nelle due ricordate ordinanze, riconoscendone la fondatezza

con la sentenza n. 89 del 1982.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 50, quarto comma, in relazione all'art. 58,

ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata dal

Tribunale di Sassari con le ordinanze di cui in epigrafe, siccome già

riconosciuta fondata con la sentenza n. 89 del 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:234 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte