Ordinanza n. 234/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/07/1983 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 372Codice di procedura penale
- art. 41legge 1150/1942
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 399 cod.
proc. pen. (Impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento
pronunciate dal Pretore), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre
1980 dal Pretore di Tirano nel procedimento penale a carico di
Meraviglia Vittorio ed altri iscritta al n. 35 del registro ordinanze
1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del
1981;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Meraviglia
Vittorio, imputato del reato di edificazione abusiva (art. 41 lett. b,
l. 17 agosto 1942 n. 1150), il Pretore di Tirano emetteva sentenza di
non doversi procedere, contro la quale il pubblico ministero proponeva
appello ai sensi dell'art. 399, primo comma, cod. proc. pen.;
che, successivamente a questa impugnazione, con ordinanza del 29
settembre 1980 (in G. U. n. 77 del 18 marzo 1981, reg. ord. n. 35 del
1981), egli sollevava questione di legittimità costituzionale dello
stesso art. 399, nella parte in cui non prevede che prima della
decisione del giudice istruttore sull'appello del P.M. avverso la
sentenza istruttoria di proscioglimento del Pretore si proceda agli
adempimenti di cui all'art. 372 cod. proc. pen.;
che, secondo l'ordinanza, tale mancata previsione sottraeva alla
difesa dell'imputato la possibilità di contrastare validamente le
deduzioni del pubblico ministero e di evitare così la decisione di
rinvio a giudizio, con conseguente violazione dell'art. 24 secondo
comma della Costituzione;
che la parte privata non si è costituita;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva
che fosse dichiarata l'inammissibilità della questione e, in
subordine, l'infondatezza;
considerato che, a parte l'inesattezza dell'affermazione del
Pretore relativa all'inapplicabilità del cit. art. 372 all'ipotesi
considerata, risulta preliminare e decisivo rilevare che la questione
appare ictu oculi inammissibile per la completa assenza di motivazione
sulla rilevanza di essa nel giudizio a quo: motivazione tanto più
necessaria in quanto la sollevata questione, come formulata, concerne
lo svolgimento del procedimento di appello davanti al giudice
dell'impugnazione e non già il giudizio di primo grado rispetto al
quale soltanto il pretore rimettente era competente;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 399 cod. proc. pen. - nella parte in cui non
prevede che, prima della decisione del giudice istruttore sull'appello
del P.M. avverso la sentenza istruttoria di proscioglimento del Pretore
si proceda, in tutti i casi, agli adempimenti di cui all'art. 372 dello
stesso codice - sollevata dal Pretore di Tirano con l'ordinanza in
epigrafe in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:234 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte