Sentenza n. 234/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1984 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 366
codice penale, degli artt. 142 e 449 codice di procedura penale e
dell'art. 251 codice di procedura civile, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 marzo 1980 dal Pretore di Ragusa nel
procedimento penale a carico di Di Grazia Lorenzo, iscritta al n. 463
del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 194 dell'anno 1980;
2) ordinanza emessa il 19 maggio 1980 dal Pretore di Torino nei
procedimenti penali a carico di Conversano Francesco e Fuiano Rosa,
iscritta al n. 508 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 dell'anno 1980;
3) ordinanza emessa il 23 gennaio 1981 dal Pretore di Torino nel
procedimento civile vertente tra Riba Giuseppina e Weruska Paplowa,
iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 dell'anno 1981.
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Pretore di Ragusa, con ordinanza del 27 marzo 1980 emessa
nel corso del procedimento penale a carico di Di Grazia Lorenzo, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 8 e 19 della Costituzione,
questione di legittimità degli artt. 366 c.p. e 449 c.p.p. "nella
parte in cui impongono l'obbligo della prestazione del giuramento anche
al testimone tenuto ad astenersi dal giurare a causa della sua
religione".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 16 luglio 1980.
La parte privata non si è costituita né ha spiegato intervento la
Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. - Nel corso del procedimento penale pendente avanti al Pretore
di Torino a carico di Conversano Francesco, veniva citata quale teste
Fuiano Rosa, la quale, invitata a prestare il giuramento prescritto
dagli artt. 142 e 449 c.p.p., secondo la formula risultante dalle
modifiche apportate dalla sentenza n. 117 del 1979 di questa Corte,
rifiutava di pronunciare le parole "lo giuro" dichiarando che la sua
fede religiosa le proibiva di prestare qualsiasi forma di giuramento;
la teste aggiungeva di essere consapevole del dovere di dire la verità
e della responsabilità che, nel dire il falso, si sarebbe assunta
davanti agli uomini, riferendo di condividere l'obbligo di dire la
verità ma di poterlo adempiere soltanto impegnandosi sulla sua
persona. Concludeva le sue dichiarazioni con le seguenti parole:
"sono disposta ad accogliere tutta la formula del giuramento che mi è
stata letta, sostituendo la parola "giurate" con un'altra, quale
"assicurate", vi "impegnate" ed altre simili".
Il Pretore, rilevato che dalla decisione di non ammettere la Fuiano
a deporre sarebbero potute derivare gravi conseguenze sia in ordine
all'accertamento della penale responsabilità della Conversano, sia con
riguardo al diritto della parte civile al risarcimento dei danni,
sospendeva il giudizio sull'ammissibilità della deposizione "per
preventivamente esaminare la rilevanza e fondatezza del contrasto tra
gli artt. 142 e 449 c.p.p. e 24 e 112 Cost."; di nuovo vanamente
ammonita la teste, procedeva a suo carico, con il rito di cui all'art.
435 c.p.p., per il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti
previsto dall'art. 366 c.p.
La Fuiano, interrogata nella sua nuova qualità di imputata,
confermava di essersi rifiutata di prestare giuramento in quanto la
confessione religiosa alla quale appartiene le vieta in maniera
tassativa di pronunciare le parole "lo giuro".
Con ordinanza emessa il 19 maggio 1980 il Pretore ha sollevato, su
eccezione del pubblico ministero e della difesa, questione di
legittimità - in riferimento agli artt. 2, parte prima, 8, 19 e 21,
3, primo e secondo comma, seconda parte, 24, primo e secondo comma,
Cost., alle "disposizioni contenute nell'intero titolo IV della parte
seconda Cost. ed in ispecie dell'art. 112 e dei valori costituzionali
alla cui tutela sono preordinate le garanzie costituzionali della
funzione giurisdizionale" - degli artt. 142 e 449 c.p.p., nella parte
in cui non prevedono forme equipollenti al giuramento per i testi
appartenenti a confessioni religiose le quali, dando rilevanza
religiosa ad ogni giuramento, prescrivono di non pronunciare mai le
parole "lo giuro".
In sintesi, secondo il giudice a quo, che più volte richiama la
sentenza n. 117 del 1979 di questa Corte, per adeguare gli artt. 142 e
449 c.p.p. ai precetti costituzionali "appare necessario aggiungere
dopo le parole "giuramento" - "giurate", altri termini equipollenti
(quali "promessa-promettete", "impegno- vi impegnate"), dando facoltà
al teste di rispondere, oltre che con le parole "lo giuro", con altre
(quali: "lo prometto", "mi impegno", "lo assicuro" etc.), ovvero, se si
vuole conservare l'unicità della formula, sostituire la parola
"giuramento" con altre, quali " promessa", "impegno" etc. "dato che"
per i credenti uguale effetto vincolante morale ha sia il giuramento
verso la Divinità e sia una solenne promessa nella quale si chiami
quale testimone e garante la stessa Divinità".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 10 settembre 1980.
Nel giudizio non si è costituita la parte privata, né ha spiegato
intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. - Nel corso del procedimento civile promosso da Riba Giuseppina
nei confronti di Weruska Paplowa avanti al Pretore di Torino, veniva
citato quale teste, sul capitolo della parte convenuta, Carotenuto
Mario; invitato a prestare il giuramento prescritto dall'art. 251
c.p.c., con la formula come modificata dalla sentenza n. 117 del 1979
di questa Corte, il Carotenuto rifiutava di pronunciare le parole "lo
giuro" dichiarando di non poter giurare a causa della sua condizione di
religioso appartenente ai testimoni di Geova, aggiungendo che poteva
soltanto impegnarsi a dire la verità.
Il Pretore, premesso che la formula "lo giuro" è richiesta
dall'art. 251 c.p.c. a pena di nullità, rilevava che, in mancanza
della prestazione del giuramento, la deposizione sarebbe stata viziata
da nullità insanabile; disposta, quindi, la trasmissione del verbale
di udienza al pubblico ministero ex art. 3 c.p.p., con ordinanza in
data 23 gennaio 1981 ha sollevato, in riferimento agli stessi parametri
invocati sub 2, questione di legittimità dell'art. 251 c.p.c., nella
parte in cui non prevede formule equipollenti al giuramento per i testi
appartenenti a confessioni religiose le quali, dando rilevanza
religiosa ad ogni giuramento, prescrivono di non pronunciare mai la
parola "lo giuro".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 9 settembre 1981.
Nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha spiegato
intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Le tre ordinanze in epigrafe portano all'esame della Corte
questioni di legittimità costituzionale in parte coincidenti, in
parte strettamente connesse: ciò giustifica la riunione dei relativi
giudizi, onde deciderli con un'unica sentenza.
2. - Oggetto di censura sono le norme che nel processo civile (art.
251 c.p.c.) e nel processo penale (artt. 142 e 449 c.p.p.), tramite
soprattutto la comminatoria di una sanzione penale (art. 366 c.p.),
impongono di prestare giuramento anche al testimone la cui religione
di appartenenza faccia divieto di pronunciare le parole "lo giuro".
3. - Dai numerosi parametri costituzionali invocati e dal concorde
richiamo della sentenza n. 117 del 1979, con cui questa Corte ebbe a
dichiarare illegittimi gli stessi artt. 251 c.p.c., 142 e 449 c.p.p.
nelle rispettive parti in cui non limitavano al testimone "credente"
"l'assunzione con il giuramento di una responsabilità davanti a Dio",
oltreché "davanti agli uomini", viene dato di ricavare il nucleo
centrale dei dubbi manifestati dai giudici a quibus: prima ancora di
dolersi del fatto che il giuramento sia imposto ad un teste obbligato
dalla sua religione a non prestare giuramento, le ordinanze di
rimessione si dolgono del fatto che tale teste sia assoggettato ad una
formula che, proprio per i credenti, contiene tuttora un esplicito
riferimento a Dio.
4. - Così individuati, nelle loro grandi linee, i termini
fondamentali delle questioni dedotte, la Corte non può procedere ad
analizzarle nel merito senza averne previamente verificata
l'ammissibilità.
5. - Per quanto riguarda l'ordinanza del Pretore di Ragusa, emerge
con evidenza come essa non contenga cenno alcuno né alla rilevanza
della questione proposta né alle circostanze concrete del caso di
specie, così da tradursi nella prospettazione di una questione di
legittimità costituzionale meramente astratta, in elusione del
precetto di cui all'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87.
La questione va, pertanto, dichiarata manifestamente inammissibile
per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza.
6. - Benché puntualmente motivate in ordine alla rilevanza,
nemmeno le due ordinanze del Pretore di Torino consentono alla Corte di
passare al merito delle relative questioni per vagliarne la fondatezza.
Nell'un caso come nell'altro, la domanda che vi è insita si presenta
congegnata in termini tali da comportare, qualora dovesse rilevarsi
fondata, un tipo di risposta chiaramente eccedente i poteri di questa
Corte: si richiede, infatti, di apprestare una disciplina dei
preliminari della testimonianza non solo sensibilmente diversa da
quella vigente, ma per giunta suscettibile di soluzioni che, ben lungi
dal risultare necessitate, si presentano nettamente alternative.
È la stessa motivazione delle ordinanze in esame a fornirne una
prima dimostrazione: per adeguare ai precetti costituzionali l'art. 251
c.p.c., da un lato, e gli artt. 142 e 449 c.p.p., dall'altro,
occorrerebbe aggiungere dopo le parole "giuramento", "giurate" altri
termini equipollenti (quali "promessa - promettete", "impegno - vi
impegnate", etc.), dando facoltà al teste di rispondere oltre che con
le parole "lo giuro" con altre (quali: "lo prometto", "mi impegno", "lo
assicuro" etc.), ovvero, se si vuole osservare l'unicità della
formula, sostituire la parola "giuramento" con altre, quali "promessa,
impegno", etc.
La varietà, addirittura maggiore, delle soluzioni ipotizzabili
trova conferma nel panorama delle formule di impegno solenne
rintracciabili all'interno e, più ancora, all'esterno del nostro
ordinamento. Anche a voler prescindere - per seguire l'ottica dei
giudici a quibus nella sua dimensione più precisa - dai numerosi casi
nei quali la formula del giuramento, pur unica, appare totalmente
laicizzata, in quanto depurata da qualsiasi riferimento alla Divinità
(sarebbero da ricordare, al riguardo, le ipotesi di giuramento legate,
oggi in Italia, all'assunzione di obblighi il cui inadempimento è pur
esso penalmente sanzionato, come nel caso dei giudici popolari nel
procedimento penale di assise, o del consulente tecnico d'ufficio o
dell'interprete nel processo civile, e le ipotesi di giuramento legate,
negli ordinamenti francese, belga, sovietico, etc, allo stesso
adempimento dell'obbligo di testimoniare), non si possono ignorare le
non poche esperienze basate su un'opzione tra due o più formule
alternativamente predeterminate demandata personalmente al testimone:
si collocano lungo tale linea, da gran tempo, gli ordinamenti
anglo-americani e, da epoca più recente, ad esempio, il regolamento
della Corte europea dei diritti dell'Uomo, il codice penale svizzero e,
con una gamma particolarmente vasta di opzioni, l'ordinamento della
Repubblica federale tedesca.
A rendere ancora più complessa la situazione contribuisce il fatto
che uno dei tipi di formula prospettati dalle due ordinanze del
Pretore di Torino ("promessa") risulta attualmente contemplato
dall'art. 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
(Testo unico delle disposizioni concernenti la statuto degli impiegati
civili dello Stato), per l'impiegato "all'atto dell'assunzione in
prova", in contrapposizione al "giuramento" prescritto, invece,
dall'art. 11, terzo comma, dello stesso d.P.R. per l'impiegato "prima
di assumere il servizio di ruolo". Analogamente dispongono gli artt.
189 e 190 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della
legge comunale e provinciale), rispettivamente per "il segretario
comunale e il segretario provinciale assunti in servizio in via di
esperimento" e per "il segretario comunale e il segretario provinciale
che abbiano ottenuto la nomina definitiva".
Poiché l'obiettivo perseguito dalle ordinanze di rimessione
sarebbe, dunque, raggiungibile unicamente attraverso integrazioni e
variazioni della normativa in vigore strettamente dipendenti da una
pluralità di scelte discrezionali individuabili dal solo legislatore,
anche le questioni proposte dal Pretore di Torino devono, per detta
ragione, essere dichiarate inammissibili.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 366 c.p. e 449 c.p.p.,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 8 e 19 della Costituzione, dal
Pretore di Ragusa con l'ordinanza emessa il 27 marzo 1980 (reg. ord. n.
463/1980);
b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 251 c.p.c., 142 e 449 c.p.p., sollevate, in
riferimento agli artt. 2, parte prima, 8, 19, 21; 3, primo e secondo
comma; 24, primo e secondo comma, della Costituzione, e alle
"disposizioni contenute nell'intero titolo IV della parte II della
Costituzione", dal Pretore di Torino con le ordinanze emesse il 19
maggio 1980 (reg. ord. n. 508/1980) ed il 23 gennaio 1981 (reg. ord. n.
281/1981).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:234 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte