Sentenza n. 234/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/10/1985 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 51legge 865/1971
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 51
legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia
residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica
utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942, n. 1150;
18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di
spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia
residenziale, agevolata e convenzionata), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 gennaio 1977 dal Consiglio di Stato sul
ricorso proposto da Morandi Mazzucchelli Maria Carolina c/Comune di
Busto Garolfo ed altri iscritta al n. 14 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno
1978;
2) ordinanza emessa il 22 gennaio 1981 dal TAR per la Sicilia sul
ricorso proposto da S.p.A. Cavarzere - Produzioni Industriali c/Comune
di Palermo iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 dell'anno 1982;
3) ordinanza emessa il 22 gennaio 1981 dal TAR per la Sicilia sul
ricorso proposto da Talluto Maria Irene ed altri c/ Comune di Palermo
iscritta al n. 306 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 dell'anno 1982;
4) ordinanza emessa il 15 dicembre 1982 dal TAR per la Campania sui
ricorsi riuniti proposti da Barbarino Silvestro ed altri c/Comune di
Roccarainola ed altri iscritta al n. 946 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 dell'anno
1983.
Visti gli atti di costituzione di Morandi Mazzucchelli Maria
Carolina, del Comune di Palermo e della S.p.A. Cavarzere nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1985 il Giudice relatore
Giuseppe Borzellino;
uditi l'avv. Franco Salvucci per Morandi Mazzucchelli e l'Avvocato
dello Stato Ignazio Caramazza per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 18 gennaio 1977 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 3 gennaio 1978, n. 14 Reg. ord. 1978) il Consiglio
di Stato - sez. IV giurisdizionale - ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 51 l. 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento
dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per
pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942,
n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed
autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore
dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), in riferimento
agli artt. 3, 42, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione,
nella parte in cui non prevede la pubblicazione del procedimento di
adozione della delibera comunale di localizzazione di aree destinate a
programmi costruttivi, al fine di consentire la presentazione di
opposizioni da parte di soggetti interessati, al pari di quanto
previsto per i piani di zona per l'edilizia economica e popolare
dall'art. 6 l. 18 aprile 1962, n. 167.
Il giudizio nel corso del quale l'ordinanza è stata emessa risulta
promosso dalla signora Morandi Mazzucchelli Maria Carolina avverso la
deliberazione n. 84 del 5 luglio 1973 del Consiglio comunale di Busto
Garolfo avente per oggetto la localizzazione, su terreno della
ricorrente, del programma edilizio regionale, ai sensi degli artt. 48 e
51 l. 22 ottobre 1971, n. 865, nonché avverso i provvedimenti di
licenza edilizia e di autorizzazione all'occupazione d'urgenza del
terreno concessi rispettivamente dal Sindaco e dal Presidente della
Regione in favore dell'Istituto autonomo per le case popolari della
provincia di Milano.
Respinti i ricorsi della Morandi Mazzucchelli da parte del
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, il Consiglio di
Stato in sede di gravame, ha accolto l'eccezione di illegittimità
costituzionale fatta valere dalla ricorrente relativamente all'art. 51
l. 22 ottobre 1971, n. 865 sul presupposto che la disposizione in esso
prevista, insieme con la normativa di cui alla legge 18 aprile 1962, n.
167, debba interpretarsi - disattendendo con ciò il primario assunto
dalla appellante - nel senso che essa non imponga nei confronti del
Comune l'obbligo di curare la pubblicazione del procedimento di
localizzazione al fine di consentire la presentazione di opposizioni da
parte dei soggetti interessati.
Il rinvio alla normativa stabilita per i piani di zona, previsto
dall'ultimo comma dell'art. 51 l. n. 865/1971, non comprenderebbe
infatti, a parere del collegio remittente, l'art. 6 l. 18 aprile 1962,
n. 167 - che prevede, come si è accennato, per i piani di zona per
l'edilizia economica e popolare l'adempimento della pubblicazione e la
possibilità di opposizione - poiché "l'applicabilità alla materia da
esso (art. 51) regolata della normativa richiamata" è prevista "solo a
deliberazione di localizzazione già adottata ed unicamente in vista
della sua attuazione, postulandone così l'esclusione nei riguardi
degli antecedenti momenti di formazione della deliberazione medesima".
Così interpretata la normativa da applicare alla fattispecie ed
affermata la rilevanza della questione non essendo stata la ricorrente
posta in condizione di presentare opposizione preventiva alla
deliberazione sindacale di localizzazione (n. 84 del 5 luglio 1973),
il Consiglio di Stato ha individuato, in primo luogo, un contrasto tra
la norma impugnata e gli artt. 3 e 42, secondo comma, della
Costituzione, perché la norma ingenererebbe "una situazione di
ingiustificata disuguaglianza tra soggetti titolari di beni incisi
dalle deliberazioni di localizzazione ex art. 51 rispetto a quelli
titolari di beni incisi dai piani di zona ex artt. 1 e segg. della
legge 18 aprile 1962 n. 167".
Invero i due strumenti avrebbero identici presupposti, "quali la
preesistenza di piani regolatori o di programmi di fabbricazione
approvati ovvero adottati e trasmessi per l'approvazione alle autorità
competenti" (v. rispettivamente art. 51, primo comma, l. n. 865/1971 e
art. 3 l. n. 167/1962), identiche finalità, "quali la realizzazione di
case economico-popolari, ed identici effetti, attesa la già vista
applicabilità per la loro attuazione della stessa normativa (art. 51,
ultimo comma)".
Irragionevole sarebbe pertanto l'omissione di tale "garanzia" da
parte della norma denunciata che precluderebbe agli interessati sia "di
operare una difesa preventiva delle loro sfere giuridiche rispetto alla
legittimità delle localizzazioni in itinere" sia "di far valere
doglianze di merito altrimenti totalmente escluse".
Inidonea a giustificare la lamentata diversità di regolamento sul
punto da parte delle due normazioni poste a confronto sarebbe
"l'esigenza di speciale speditezza la quale sotterrebbe
all'applicazione dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e non
anche a quella degli artt. 1 e segg. della legge 18 aprile 1962 n.
167"; ciò in primo luogo perché anche nell'art. 9, comma terzo, della
l. n. 167/1962 si parla di indifferibilità ed urgenza dei lavori e in
secondo luogo perché l'auspicata procedura per consentire le
opposizioni richiederebbe solo un "limitato spostamento nel tempo delle
successive attività dell'Amministrazione".
La norma denunciata, si rileva nell'ordinanza di rinvio, sarebbe in
contrasto anche con l'art. 97, primo comma, della Costituzione in
quanto costituirebbe criterio costantemente seguito dal legislatore la
pubblicazione del procedimento relativo a strumenti di natura
urbanistica al fine della presentazione di osservazioni od opposizioni;
da ciò sembrerebbe doversi desumere che la imparzialità ed il buon
andamento dell'Amministrazione "non possono essere in astratto
garantiti se non attraverso la possibilità di partecipazione di ogni
soggetto privato alla loro formazione, attesa la grande varietà
quantitativa e qualitativa degli interessi che essi strumenti sono
destinati a coinvolgere e che, proprio perciò, difficilmente le
autorità precedenti sarebbero autonomamente in grado di accertare e
valutare nella loro compiutezza".
2. - La stessa questione di costituzionalità è stata sollevata
anche dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia con
ordinanza emessa il 22 gennaio 1981 (pervenuta alla Corte il 29 marzo
1982, n. 249 Reg. ord. 1982) nel giudizio promosso da S.p.A. Cavarzere
- Produzioni Industriali contro Comune di Palermo e con ordinanza in
pari data (pervenuta alla Corte il 29 aprile 1982, n. 306 Reg. ord.
1982) nel giudizio promosso da Talluto Maria Irene ed altri contro il
Comune di Palermo, nonché dal Tribunale amministrativo regionale per
la Campania con ordinanza emessa il 15 dicembre 1982 (pervenuta alla
Corte in data 8 novembre 1983, n. 946 Reg. ord. 1983) sui ricorsi
riuniti proposti da Barbarino Silvestro ed altri contro il Comune di
Roccarainola ed altri.
I giudizi, nel corso dei quali le citate ordinanze sono state
emesse, vertono sull'impugnazione, tra l'altro, di delibere comunali di
individuazione di aree di proprietà dei ricorrenti, destinate alla
costruzione di alloggi economici e popolari.
I collegi remittenti, richiamandosi all'ordinanza della TV sezione
del Consiglio di Stato sopra esaminata, hanno addotto, sulla non
manifesta infondatezza, argomentazioni del tutto analoghe a quelle
svolte dal Consiglio di Stato.
3. - Nel giudizio promosso dal Consiglio di Stato con ordinanza n.
14 Reg. ord. 1978, si è costituita la signora Morandi Mazzucchelli
Maria Carolina, la quale, concludendo per la fondatezza della
questione, ha svolto, a sostegno di tale tesi, argomentazioni analoghe
a quelle dedotte nell'ordinanza di rinvio.
Con successiva memoria depositata il 29 maggio 1985 la ricorrente
ha messo in luce, in particolare, come la mancata possibilità da parte
dei privati di presentare osservazioni nella procedura di
localizzazione di un programma costruttivo si ponga "in una assurda
posizione autoritaria ed intransigente", "di pregiudizio allo stesso
interesse pubblico".
Sotto il profilo dell'art. 97 Cost., viene rilevata, a proposito
del c.d. 'giusto procedimento ', la natura di 'strumento esecutivo',
sostanzialmente espropriativo del provvedimento in questione.
Viene infine dedotta un'elencazione di leggi regionali in materia,
le quali avrebbero 'istituzionalizzato' "(come regola del buon
andamento dell'amministrazione) la procedura delle osservazioni degli
interessati".
4. - Nel giudizio instaurato con l'ordinanza n. 249 Reg. ord. 1982
del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia si è costituita
la Cavarzere Produzioni Industriali S.p.A. la quale dopo aver messo in
evidenza come le deliberazioni di localizzazione di aree destinate a
programmi costruttivi da parte del Consiglio comunale abbiano "il
valore di varianti dei piani regolatori e dei programmi di
fabbricazione" ai sensi dell'art. 8 d.l. 15 dicembre 1979, n. 629,
conv. con modif. nella l. 15 febbraio 1980 n. 25, ha ribadito
l'illegittimità costituzionale della norma denunciata tenuto conto, si
sostiene, che la delibera, oggetto di impugnazione, ha in concreto
modificato il Piano regolatore della città di Palermo senza che gli
interessati abbiano potuto, per effetto dell'art. 51 l. n. 865/1971,
presentare opposizioni o osservazioni.
5. - Nei giudizi riuniti promossi dal Tribunale amministrativo
regionale per la Sicilia si è costituito il Comune di Palermo, il
quale ha preliminarmente eccepito l'irrilevanza della questione
"poiché nella controversia in atto non si applicherebbe la l.
865/1971, sibbene la l. n. 25/1980". Difatti, a parere del Comune
"l'art. 51 l. 865/1971 è solo ' richiamato ' ai fini strumentali,
procedurali appunto dalla l. n. 25/1980 che è la sola a disciplinare
la fattispecie". Tale legge, diversamente dalle leggi 865/1971 e
167/1962, avrebbe "il limitatissimo ed urgentissimo obiettivo di
realizzare, nel più breve tempo possibile, un 'programma straordinario
' di edilizia", "correlato ad una serie di provvedimenti sugli
sfratti".
Nessuna disparità di trattamento deriverebbe quindi dal raffronto
delle posizioni dei proprietari "interessati al programma edilizio
straordinario previsto dalla l. n. 25/1980" e dei "proprietari
assoggettati agli strumenti urbanistici previsti dalla l. n. 865/1971
ovvero dalla l. n. 167/1962, poiché diversi sono i presupposti,
diversi gli ambiti di incidenza, diverse le finalità pubbliche
perseguite".
"Criteri di speditezza e concentrazione" giustificherebbero la
procedura di cui all'art. 51 citato sia sotto il profilo di cui
all'art. 97 Cost. sia sotto quello di cui all'art. 42 Cost., ben
potendo il diritto di proprietà - si sostiene - essere efficacemente
tutelato in sede giurisdizionale.
In effetti, sempre a parere del Comune, "il cosiddetto principio
del giusto procedimento (e cioè la previsione, nelle procedure in
materia, di una fase partecipativa del privato) non è affatto
costituzionalizzato" (come da C. Cost. n. 23 del 20 marzo 1978).
6. - È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri
rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato la quale, dopo aver
affermato il "valore residuale" della norma denunciata (integrata
dall'art. 3 d.l. 2 maggio 1974, n. 115, conv. con modif. in l. 27
giugno 1974, n. 247, e modificata dall'art. 2 l. 28 gennaio 1977, n.
10) "nel senso che si applica solo ai programmi costruttivi da
realizzarsi nell'ambito dei comuni che non siano dotati di piani ex
legge n. 167 del 1962", e che, dopo la legge 247/1974 resta "in vigore
per tutti i comuni al di sotto dei ventimila abitanti, a tempo
indeterminato" e, per gli altri comuni, fino al 31 dicembre 1980, ha
posto in luce la ratio della citata normativa volta a soddisfare
l'esigenza "di provvedere rapidamente agli investimenti per l'edilizia
pubblica senza attendere i piani di zona".
Tuttavia, secondo l'Avvocatura, i collegi remittenti ben potevano
interpretare la norma denunciata "nel silenzio sul punto del comando
astratto di legge ed in presenza del richiamo alla legge n. 167 del
1962", "nel senso che il Comune avrebbe dovuto curare la pubblicazione
del procedimento di localizzazione al fine di consentire la
presentazione di opposizioni da parte dei soggetti interessati, al pari
di quanto previsto per i piani di zona per l'edilizia economica e
popolare dall'art. 6 della legge n. 167 del 1962" in conformità dei
principi costituzionali invocati. Alla stessa stregua cioè di quanto
avvenuto in giurisprudenza (Cons. Stato, IV, 16 novembre 1966, n. 800)
per l'art. 9 della legge urbanistica che è stato interpretato nel
senso di consentire osservazioni nei riguardi dei piani di
fabbricazione non solo da parte delle associazioni sindacali, degli
enti pubblici ed istituzioni interessate (espressamente previsti dal
cit. art. 9) ma anche da parte di chiunque.
Comunque, poi, non sarebbe configurabile la violazione del
principio di eguaglianza "in quanto l'inclusione delle aree nei piani
di edilizia abitativa avviene con il sistema stabilito dalla legge n.
865 del 1971 che non ha alcun carattere discriminatorio; le diversità
che possono verificarsi nel trattamento dei proprietari dei suoli non
sono, infatti, ricollegabili a diversità di condizione personali dei
proprietari stessi, bensì all'elemento obiettivo insito nel meccanismo
di formazione del piano al quale il legislatore ha ritenuto di fare
ricorso. E se per la 'localizzazione' deve escludersi l'osservanza
delle norme in vigore per l'attuazione dei 'piani di zona' ciò trova
una razionale giustificazione sia nella diffusa incidenza dei secondi -
veri e propri 'macropiani - rispetto alla 'localizzazione' - che è un
'micropiano' - sia nell'esigenza di reperire aree per l'edilizia
popolare al più presto".
Quanto al parametro di cui all'art. 97 Cost. viene rilevato che
appare "all'evidenza giuridicamente e logicamente aberrante istituire
un parallelo tra ' imparzialità ' della pubblica Amministrazione e '
contraddittorio ' tra questa e gl'interessati". Considerato in diritto :
1. - Le quattro ordinanze in epigrafe sollevano identica questione
di legittimità costituzionale dell'art. 51 l. 22 ottobre 1971, n. 865
in riferimento agli artt. 3, 42 e 97 Cost.; i relativi giudizi possono
pertanto essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.
2. - La questione, sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi,
s'incentra sul precisato art. 51 l. 22 ottobre 1971, n. 865 nella parte
in cui non prevede la pubblicazione degli atti di adozione della
delibera comunale di localizzazione di aree destinate a programmi
costruttivi, al fine di consentire la presentazione di opposizioni da
parte dei soggetti interessati.
Secondo i giudici a quibus, la norma sarebbe in contrasto con gli
artt. 3 e 42, secondo comma Cost. in quanto creerebbe una situazione di
ingiustificata diseguaglianza tra soggetti titolari di beni incisi
dalle deliberazioni di localizzazione ex art. 51, rispetto a quelli
titolari di beni oggetto dei piani di zona ex art. 1 e segg. della
legge 18 aprile 1962, n. 167 ovvero da altri strumenti urbanistici,
disciplinati dell'ordinamento, per l'adozione dei quali sarebbe invece
previsto il suddetto obbligo della pubblicazione dei detti
provvedimenti e la positiva facoltà, da parte degli interessati, di
presentare opposizione od osservazioni.
Altresì, la mancata possibilità per i soggetti privati di
partecipare, in tal modo, alla formazione dei menzionati atti di
strumentazione urbanistica implicherebbe la violazione del principio
del buon andamento espresso dall'art. 97 Cost.
3. - Così delineati i puntuali termini della odierna controversia
non trova pregio intanto (andando disattesa in conseguenza) l'eccezione
del Comune di Palermo (ordd. 249/82; 306/82), per la quale le censure
avrebbero dovuto essere rivolte, e perciò così come poste sarebbero
inammissibili, avverso la legge 15 febbraio 1980, n. 25 recante
l'attuazione di programmi straordinari edilizi.
Bastevole sembra il considerare che esattamente è il procedimento
(ex art. 51 legge n. 865) l'oggetto delle doglianze attuali, non già
le provvidenze sostanziali su cui esso, poi, è destinato ritualmente a
incidere.
Del pari, è da disattendersi il rilievo dell'Avvocatura dello
Stato secondo cui, in assenza di esplicito positivo divieto, i giudici
a quibus avrebbero dovuto, nella sfera delle proprie attribuzioni,
direttamente interpretare e favorevolmente risolvere il contrasto, nel
senso di una intrinseca identità del procedimento ex art. 51 con le
normazioni che per altre strumentazioni edilizie (piani di zona),
prevedono appunto, ex professo, opposizioni da parte dei privati in
corso di formazione delle relative deliberazioni.
In assenza, infatti, di almeno un inizio di giurisprudenza in tali
sensi, espressione di un diritto vivente già formato, o in formazione,
lo stesso Consiglio di Stato ha puntualizzato (ord. 14/78) -
precludendo così altre e differenti soluzioni - come lo stesso
disposto della norma (art. 51 l. n. 865 al suo ultimo comma) ammetta
sì l'applicabilità alla materia della compiuta normativa sui piani di
zona, ma soltanto a deliberazione di localizzazione già adottata,
positivamente inferendosene l'esclusione nei riguardi d'ogni
antecedente fase o modulo del procedimento.
4. - Nel merito la questione è infondata. Le ordinanze di
rimessione hanno univocamente denunciato la norma sia sotto il profilo
di una lesione del principio di uguaglianza, sia sotto quello della
violazione delle garanzie a tutela della proprietà privata. A tenor
d'esse, un contrasto con gli artt. 3 e 42, comma secondo della
Costituzione sarebbe individuabile per la diversa disciplina offerta ai
titolari di beni incisi dai piani di zona (l. 18 aprile 1962, n. 167),
nei cui confronti si consente la presentazione di opposizioni e si
rende così operante la difesa "previa" degli interessi privati,
confrontata con il concomitante procedere della pubblica
amministrazione.
Tuttavia, nelle semplificazioni o accelerazioni delle procedure di
adozione delle delibere di "localizzazione" ex art. 51, destinate ad
attuare programmi costruttivi minori, e però di contingente più
rapida fattività, non appare ravvisabile un irrazionale e comunque
rilevante sacrificio dei ridetti interessi privati in gioco, a fronte
della esigenza pubblica e tale - sul piano dei principi - da far
ritenere vulnerati, senz'altro, gli enunciati degli artt. 3 e 42 Cost.
A ciò concorre la giurisprudenza stessa di questa Corte, là dove
è stata già conclamata una sostanziale ed essenziale diversità, con
evidente impossibilità di confronto sulla identità, tra i contenuti e
gli scopi delle strumentazioni edilizie di più vaste dimensioni e -
per contro - la realizzazione - ed è questo il caso in esame - di
quelle microincidenze sul territorio, risultanti di componenti
valutative, d'ordine sociale ed economico, di più lieve intensità e
minor rilevanza (sentenza n. 23 del 20 marzo 1978).
5. - D'altronde, anche l'asserita violazione dell'art. 97 Cost. si
prospetta priva di pregio.
Invero, il disposto dell'art. 97 si prefigge - nella direttiva
costituzionale per la regolamentazione delle pubbliche attività,
obiettivate a conseguire buon andamento ed imparzialità - la
predisposizione di strutture e di moduli d'organizzazione, volti ad
assicurare, appunto, ed attraverso questa, un'ottimale funzionalità.
Il che non esclude che il legislatore ordinario possa indirizzarsi
anche verso altri (e in aggiunta) canoni di garanzia, oltre quello
della organizzazione la più corretta: fra questi, la cosiddetta
procedimentalizzazione dell'amministrazione, giusta modelli contenziosi
o paracontenziosi cui, in effetti, sembrano tendere concretamente le
richieste in causa.
Orbene, con norme di condotta troppo eccessivamente minuziose,
imposte alla amministrazione pubblica, lungi dall'ottenersi sempre
fattiva garanzia, potrebbero, invece, sussistere inconvenienti, anche
gravi, di ristagno.
Ma a tacer di ciò, è certo - in ogni caso - che il dovere di
adesione obbligatoria a modelli di procedimento amministrativo del
genere, con la attiva partecipazione concomitante perenne, cioè, dei
soggetti privati, non è desumibile dalla disposizione dedotta (art.
97), non potendosi ravvisare costituzionalizzato, per le considerazioni
più sopra esposte circa la portata dell'invocato parametro, il
cosiddetto principio del "giusto procedimento" (e in tali sensi, ancora
la sentenza n. 23/1978).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 51 legge 22 ottobre 1971, n. 865, in relazione agli artt. 3,
42 e 97 della Costituzione, sollevata con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARFLLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:234 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte