Sentenza n. 234/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/05/1992 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 623 codice di
procedura civile promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1991
dal giudice istruttore presso il tribunale di Asti nel procedimento
civile vertente tra Trifone Gino e S.a.s. "SIBO di Avallone Angelo e
C." iscritta al n. 7 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Udito nell'udienza pubblica del 31 marzo 1992 il Giudice relatore
Renato Granata;
Udito l'avv. Sergio Cersosimo per la S.a.s. "SIBO2 DI Avallone
Angelo e C.";
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 27 novembre 1991 il giudice istruttore
presso il tribunale di Asti, designato nella causa di opposizione a
precetto pendente tra Trifone Gino e la società SIBO S.a.s., dovendo
pronunciarsi sull'istanza di quest'ultima diretta ad ottenere la
revoca dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione, ha sollevato
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 623
c.p.c. - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - nella
parte in cui non prevede che il giudice adito nella causa di
opposizione a precetto in relazione ad esecuzione per consegna o
rilascio possa, prima dell'inizio dell'esecuzione, sospendere
l'esecuzione medesima.
In particolare il giudice rimettente premette che la società
SIBO, aggiudicataria all'asta pubblica di un immobile in sede di
esecuzione immobiliare, aveva agito in via esecutiva azionando come
titolo il decreto di trasferimento emesso dal giudice
dell'esecuzione. Non avendo l'ufficiale giudiziario proceduto al
rilascio in sede di primo accesso perché l'immobile era detenuto da
terzi, tra cui il Trifone, la società - dopo aver ottenuto dal Pretore di Asti un decreto con cui veniva disposta la prosecuzione
dell'esecuzione nei confronti di chiunque occupasse l'immobile -
notificava un nuovo atto di precetto al Trifone per il rilascio
dell'immobile. Quest'ultimo proponeva opposizione a precetto innanzi
al Pretore di Asti, chiedendo la sospensione dell'esecuzione, che gli
veniva negata dal pretore adito, ma successivamente concessa dal
presidente del tribunale di Asti, al quale la causa era stata rimessa
per competenza per valore. Designato il giudice istruttore, la
società chiedeva la revoca della sospensione dell'esecuzione
sostenendo, tra l'altro, che il giudice dell'opposizione a precetto,
non essendo "giudice davanti al quale è impugnato il titolo
esecutivo", (art. 623 c.p.c.), non ha la facoltà di sospendere
l'esecuzione.
Il giudice istruttore rimettente - dopo aver escluso che
l'esecuzione potesse considerarsi già iniziata nei confronti del
Trifone - rileva che, secondo la costante giurisprudenza della Corte
di cassazione, il giudice dell'opposizione a precetto non può
sospendere l'esecuzione, giacché l'inciso del primo comma dell'art.
623 c.p.c. , che, nell'attribuire il potere di sospendere
l'esecuzione al giudice dell'esecuzione, fa salva la possibilità che
tale sospensione sia disposta dal giudice innanzi al quale è
impugnato il titolo esecutivo, si riferisce soltanto ai casi di
impugnazioni in senso proprio (appello, ricorso per cassazione,
revocazione, opposizione di terzo, impugnazione della sentenza
arbitrale), con esclusione dell'opposizione a precetto. Quindi la
sospensione (erroneamente) disposta sarebbe da revocare. Ma tale
ritenuta impossibilità di sospendere l'esecuzione prima del suo
inizio quando l'opposizione a precetto sia fondata su titolo diverso
dalla sentenza esecutiva impugnabile si presenta - secondo il giudice
rimettente - ingiustificatamente penalizzante per il debitore
esecutato (e quindi in contrasto con l'art. 24 della Costituzione)
soprattutto nel caso dell'esecuzione per consegna o rilascio che
avviene, o può avvenire, uno actu con l'attività dell'ufficiale
giudiziario di consegna della cosa mobile o di immissione nel
possesso dell'immobile, sicché il debitore, il quale lamenti
l'illegittimità del titolo esecutivo e contesti il diritto del
creditore a procedere, è del tutto sprovvisto della tutela cautelare
costituita dalla facoltà di chiedere la sospensione dell'esecuzione
senza che la specialità di tale esecuzione diretta giustifichi
questa limitazione di tutela.
Il giudice rimettente ravvisa inoltre un'ingiustificata disparità
di trattamento tra l'esecutato che, dopo un primo infruttuoso
accesso, può chiedere la sospensione dell'esecuzione e l'esecutato
che, per una mera ed accidentale situazione di fatto, veda esaurirsi
l'esecuzione al primo atto dell'ufficiale giudiziario.
2. - Si è costituita la società SIBO sostenendo in via
preliminare l'inammissibilità della questione di costituzionalità
sia per irritualità dell'ordinanza di rimessione in ragione
dell'incertezza nell'identificazione dell'organo rimettente, essendo
riferita al tribunale di Asti, ma sottoscritta dal giudice
istruttore; sia per difetto di rilevanza per essere l'esecuzione già
iniziata, avendo ormai l'ufficiale giudiziario proceduto ad un primo
accesso nell'immobile, ed avendo comunque il pretore autorizzato la
prosecuzione dell'esecuzione nei confronti del Trifone.
Nel merito la società SIBO sostiene che non vi è un indebito
sacrificio del diritto di difesa, né violazione del principio di
eguaglianza, atteso che i titoli esecutivi che abilitano
all'esecuzione per il rilascio rivestono caratteristiche di
particolare certezza e stabilità, che giustificano una speciale
tutela. Né d'altra parte la garanzia del diritto di difesa di cui
all'art. 24 della Costituzione copre sempre e comunque la tutela
cautelare. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione incidentale di costituzionalità
- in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 623
c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice adito nella
causa di opposizione al precetto in relazione ad esecuzione per
consegna o rilascio possa, prima dell'inizio dell'esecuzione,
sospendere l'esecuzione medesima. Ritiene il giudice rimettente
violati sia il diritto di difesa in giudizio (perché il soggetto
esecutato, che con l'opposizione a precetto lamenti essere il titolo
esecutivo inidoneo a legittimare l'esecuzione, non può domandare la
sospensione dell'esecuzione stessa, non ancora iniziata, con
conseguente definitiva negazione di tale tutela cautelare ove
l'esecuzione, successivamente iniziata con l'accesso dell'ufficiale
giudiziario, si perfezioni uno actu), sia il principio di parità di
trattamento (perché si fa dipendere la possibilità per i soggetti
esecutati di accedere alla tutela cautelare della sospensione
dell'esecuzione dal fatto, meramente contingente e quindi
ingiustificatamente discriminatorio, che l'esecuzione si compia, o
meno, uno actu).
2. - Va preliminarmente rilevato che il giudice rimettente ritiene
che la sua decisione, quale giudice istruttore, dipende dalla
sussistenza, o meno, del potere di concedere la sospensione
dell'esecuzione da parte del tribunale e quindi si duole della
ritenuta illegittimità costituzionale dell'art. 623 c.p.c. nella
parte in cui tale potere - secondo la giurisprudenza della Corte di
cassazione - non è previsto; invoca pertanto una sentenza additiva
che tale potere attribuisca al giudice dell'opposizione a precetto.
Risulta però in tal modo una prospettazione perplessa ed ambigua
perché non è dato comprendere se l'attribuzione del potere di
sospendere l'esecuzione, che - secondo il giudice rimettente -
ricondurrebbe la norma censurata a conformità ai parametri
costituzionali invocati, sia da riferire, in caso di organo
collegiale, al giudice istruttore o al collegio; nel qual ultimo caso
il giudice istruttore non sarebbe legittimato a sollevare la
questione di costituzionalità de qua. Né può farsi ricorso ad un
canone generale che attribuisca sempre e comunque al giudice
istruttore tale potere di sospensione, atteso che una regola siffatta
non è rinvenibile nel vigente ordinamento processuale. Ed infatti
mentre è previsto che sia il giudice istruttore a provvedere
sull'istanza di sospensione dell'esecuzione nel giudizio di appello
(art. 351 c.p.c.) ed in quello di opposizione a decreto di
ingiunzione (art. 649 c.p.c.), è in altri casi richiesta la
decisione collegiale; così in pendenza del giudizio di cassazione
(art. 373, secondo comma, c.p.c.), di revocazione (art. 401 c.p.c.),
di opposizione di terzo (art. 407 c.p.c.), di impugnazione della
sentenza arbitrale (art. 830, secondo comma, c.p.c.).
Tale mancata puntualizzazione da parte del giudice rimettente non
consente la verifica della rilevanza della sollevata questione di
costituzionalità e conseguentemente è causa di inammissibilità
della stessa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 623 codice procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, sollevata dal giudice istruttore presso il
Tribunale di Asti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 maggio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:234 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte