Art. 407 c.p.c. — Sospensione dell'esecuzione
((Il giudice dell'opposizione puo' pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1951, tuttora in vigore · versione 10 su Normattiva