Sentenza n. 234/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1996 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 6/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8-bis,
del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 (Soppressione del Fondo
gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in
favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi
portuali), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990,
n. 58, promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 1995 dal pretore
di Savona nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Angelo
D'Agostini ed altri e l'INPS, iscritta al n. 910 del registro
ordinanze del 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 28 maggio 1996 il Giudice relatore
Cesare Mirabelli;
Uditi l'avvocato Carlo De Angelis per l'INPS e l'avvocato dello
Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 25 settembre 1995 nel corso di un
giudizio promosso da Angelo D'Agostini e da altri novantacinque soci
della compagnia portuale "P. Rebagliati" di Savona per ottenere il
riconoscimento, ai fini contributivi e previdenziali, dell'intero
periodo di iscrizione in elenchi di lavoratori occasionali, dai quali
attingere di volta in volta per l'impiego temporaneo, il pretore di
Savona ha sollevato questione di legittimità costituzionale della
disposizione che, per il prepensionamento, disciplina il riscatto del
periodo di così detto "occasionalato".
Il pretore ritiene che l'art. 3, comma 8-bis, del d.-l. 22 gennaio
1990, n. 6 (Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali
lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei
dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali), convertito, con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, possa essere in
contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.
La disposizione denunciata consente ai lavoratori delle compagnie e
dei gruppi portuali, i quali non maturano i requisiti per il
prepensionamento entro il 31 dicembre 1992, il recupero volontario
delle marche contributive relative al periodo di "occasionalato",
senza onere per lo Stato.
Lo stesso beneficio non è, invece, attribuito ai lavoratori delle
compagnie e dei gruppi portuali che, come i ricorrenti, hanno
maturato i requisiti minimi per essere ammessi al pensionamento
anticipato. Con riferimento all'art. 3 della Costituzione, il
giudice rimettente ritiene che la omessa estensione a questi ultimi
del medesimo beneficio possa determinare una ingiustificata
disparità di trattamento tra lavoratori, tanto più che sarebbero
privilegiati quanti hanno un minor numero di anni di servizio
rispetto a quanti hanno maggiore anzianità lavorativa. Possedere o
meno i requisiti per il pensionamento anticipato non potrebbe
costituire ragione di legittima discriminazione rispetto al recupero
ed all'accreditamento di marche contributive relative ad un medesimo
periodo di disponibilità al lavoro.
Il pretore di Savona ritiene, inoltre, che la mancata attribuzione
delle facoltà di riscattare il periodo di "occasionalato" anche a
coloro che hanno già maturato l'anzianità di servizio richiesta per
il pensionamento anticipato, in modo da consentire ad essi di
incrementare il periodo contributivo e la conseguente misura del
trattamento pensionistico, sia in contrasto con il diritto ad avere
assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia
(art. 38 della Costituzione).
2. - Si è costituito in giudizio l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), chiedendo che la questione di legittimità
costituzionale sia dichiarata inammissibile o, in subordine,
infondata.
L'Istituto considera che il recupero volontario del periodo di
così detto "occasionalato" è ammesso in via del tutto eccezionale,
solo per agevolare il pensionamento anticipato dei lavoratori del
settore, i quali, senza il riscatto di quel periodo, non potrebbero
beneficiare del prepensionamento; mentre i lavoratori più anziani
non avrebbero bisogno di tale recupero per conseguire il
pensionamento anticipato che, anche senza ulteriori benefici, li
avvantaggia. Tenuto conto della natura particolare del
prepensioinamento, non sarebbe, quindi, violato l'art. 3 della
Costituzione.
L'INPS ritiene, inoltre, che non sia neppure configurabile una
violazione dell'art. 38 della Costituzione, le cui finalità sono
garantite proprio consentendo il pensionamento anticipato, mentre
eventuali differenze che incidono sulla misura della prestazione
sarebbero rimesse alla valutazione discrezionale del legislatore.
3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata.
Ad avviso dell'Avvocatura, la possibilità di recupero volontario
delle marche contributive relative al periodo di "occasionalato",
prevista per i lavoratori delle compagnie portuali che non hanno
maturato i requisiti per il prepensionamento entro il 31 dicembre
1992, e la mancata attribuzione di questo beneficio anche a coloro
che, a quella data, hanno maturato i requisiti per il
prepensionamento, non determinerebbero una illegittima disparità di
trattamento tra le due categorie di lavoratori. La diversità delle
situazioni soggettive sarebbe nei fatti, dipendendo dalla maturazione
o meno di una determinata anzianità entro la data fissata dal
legislatore, il quale, usando del potere discrezionale che gli
compete, si sarebbe limitato ad introdurre un'ulteriore e diversa
facoltà per quanti altrimenti non avrebbero potuto usufruire del
prepensionamento.
Ad avviso dell'Avvocatura, non sarebbe violato neppure l'art. 38
della Costituzione. Il principio che impone di assicurare al
lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita,
non escluderebbe, difatti, che il legislatore possa prendere in
considerazione esigenze considerete più meritevoli di tutela
rispetto ad altre.
4. - In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura ha depositato una
memoria per precisare le proprie argomentazioni.
L'Avvocatura ricorda, anzitutto, che l'art. 3, comma 8-bis, del
decreto-legge n. 6 del 1990 proroga la facoltà di accedere al
beneficio del prepensionamento, già previsto dal decreto-legge 17
dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13
febbraio 1987, n. 26 stabilendo quali requisiti l'età superiore a 52
anni per gli uomini ed a 47 anni per le donne, con almeno 15 anni di
contribuzione, oppure il possesso di almeno 27 anni di contribuzione
effettiva. Si tratta di una misura del tutto speciale e temporanea,
non equiparabile all'ordinario trattamento pensionistico e collegata
all'emergenza sociale connessa alla fuoriuscita dei lavoratori dal
circuito produttivo.
Il pensionamento, inoltre, concretizza una facoltà di scelta del
lavoratore e non lede il principio di eguaglianza, che presuppone
parità di trattamento in condizioni analoghe: mentre, in questo
caso, si è in presenza di una disciplina speciale, di sostegno per
situazioni specifiche di oggettiva e grave difficoltà.
Ad avviso dell'Avvocatura, non sarebbe neppure violato l'art. 38
della Costituzione, in quanto la condizione fondamentale
dell'adeguatezza dei mezzi di sostentamento sarebbe comunque
assicurata dalla sussitenza del requisito minimo per l'ammissione al
beneficio. La concessione di agevolazioni solo a coloro che non hanno
raggiunto il requisisto minimo per il pensionamento anticipato,
sarebbe, infine, coerente con il sistema di garanzie approntate
dall'ordinamento, che tiene anche conto della esiguità delle
disponibilità finanziarie. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale concerne la
disciplina dei benefici concessi dall'art.3 del d.-l. 22 gennaio
1990, n. 6 per il pensionamento anticipato dei lavoratori delle
compagnie e dei gruppi portuali e ne investe il comma 8-bis, aggiunto
dalla legge di conversione 24 marzo 1990, n. 58, che consente ai
lavoratori, i quali non maturano i requisiti per il prepensionamento
entro il 31 dicembre 1992, il recupero volontario delle marche
contributive relative al periodo di "occasionalato".
Il pretore di Savona ritiene che questa disposizione, nella parte
in cui non prevede il recupero contributivo di tale periodo anche per
i lavoratori che alla stessa data hanno già maturato i requisiti per
il pensionamento anticipato, possa essere in contrasto: a) con il
principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), attribuendo la
facoltà di riscatto ai lavoratori che vantano un minor numero di
anni di servizio e non riconoscendo la stessa facoltà agli altri
lavoratori collocati in pensione anticipatamente; b) con il diritto
dei lavoratori ad avere assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze
di vita in caso di vecchiaia (art. 38 della Costituzione), giacché
non sarebbe possibile incrementare il periodo contributivo, e quindi
il trattamento pensionistico, mediante il riscatto del periodo di
"occasionalato".
2. - La questione non è fondata.
Con riferimento al principio di eguaglianza, la comparazione delle
posizioni, indicate per il raffronto dal giudice rimettente, richiede
la ricognizione preliminare del contenuto, delle finalità e delle
modalità del recupero facoltativo di periodi eccezionalmente
considerati come lavorativi, ma altrimenti non assoggettabili al
versamento di contributi previdenziali e quindi non computabli ai
fini della determinazione del trattamento pensionistico.
La disposizione sottoposta a verifica di legittimità
costituzionale si inserisce nell'ambito di misure di risanamento
della gestione dei porti e di adeguamento delle dotazioni organiche
del personale alle effettive necessità dei traffici marittimi.
Questo obiettivo viene perseguito agevolando il pensionamento
anticipato di lavoratori appartenenti a categorie e qualifiche per le
quali siano accertate eccedenze rispetto ai progetti di
riorganizzazione.
Il sistema del pensionamento anticipato, prefigurato dal
legislatore, è caratterizzato sia dalla delimitazione della fascia
di lavoratori legittimati ad avvalersene, in relazione all'età ed
all'anzianità contributiva effettiva, sia dalla volontarietà e
dalla non automatica concessione dello stesso. È necessario,
difatti, che i lavoratori interessati ne facciano domanda, e la loro
ammissione al pensionamento anticipato può essere disposta solo nei
limiti del contingente determinato per il raggiungimento delle
finalità previste dalla legge, seguendo una graduatoria che tiene
conto dell'età e dell'anzianità contributiva di chi ha presentato
domanda.
Il prepensionamento è, per più aspetti, incentivato. Ai fini
della liquidazione del trattamento pensionistico è attribuito un
aumento figurativo dell'anzianità contributiva per un periodo che
copre, sino al massimo di otto anni, la differenza tra la data di
risoluzione del rapporto o di cancellazione dai registri dei
lavoratori portuali e quella di raggiungimento del limite di età per
la cessazione dal servizio, ovvero di quaranta anni di contribuzione
previdenziale. Inoltre, unicamente ai fini della maturazione dei
requisiti per il prepensionamento, sono riconosciuti contributi
figurativi per i periodi di servizio militare e di cassa integrazione
guadagni.
In questo contesto l'art. 3, comma 8-bis, del decreto-legge n. 6
del 1990 attribisce ai lavoratori portuali, che altrimenti, al 31
dicembre 1992, non avrebbero maturato i requisiti di anzianità
contributiva effettiva necessari per chiedere il prepensionamento, la
facoltà di recuperare volontariamente le marche contributive del
periodo di "occasionalato". Si consente così di considerare, ai fini
dell'anzianità contributiva richiesta per il prepensionamento, non
solo i periodi di effettivo impiego, sia pure temporaneo, ma l'intero
periodo di inclusione in elenchi di lavoratori occasionali, non
iscritti nei registri dei lavoratori portuali, elenchi ai quali
tuttavia di volta in volta si poteva attingere quando i lavoratori
iscritti nei registri non erano sufficienti per eseguire le
operazioni portuali (art. 194 del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione, approvato con d.P.R. 15 febbraio 1952, n.
328, e successive modifiche).
La facoltà di recupero contributivo del periodo di disponibilità
per l'impiego temporaneo nel lavoro portuale costituisce, quindi, una
eccezione alla regola generale della corrispondenza tra contributi e
periodi di effettivo lavoro; eccezione giustificata dalla finalità
di ridurre l'esubero di lavoratori portuali, permettendo
l'inserimento nelle graduatorie previste per il pensionamento
anticipato anche di quelli che altrimenti, in mancanza del requisito
del periodo contributivo minimo, non potrebbero essere collocati in
pensione.
Diversa è la situazione di chi può già contare su di una
anzianità lavorativa e contributiva che consente di accedere al
prepensionamento. In questo caso non è necessaria, per il
raggiungimento delle finalità previste dal legislatore,
l'integrazione contributiva che permette, mediante il riscatto, di
considerare come effettivamente lavorativo il periodo di
"occasionalato".
La diversità di situazioni costituisce un elemento di non
irragionevole differenziazione della disciplina normativa,
considerando che dal riscatto del periodo di "occasionalato", secondo
le finalità previste dalla legge, non discende l'attribuzione di un
vantaggio ulteriore rispetto a quello costituito dal recupero
contributivo nei limiti in cui sia necessario per raggiungere
l'anzianità prevista per il prepensionamento. Difatti l'art. 3,
comma 8-bis, del decreto-legge n. 6 del 1990, pur non enunciando
esplicitamente tale limitazione, la presuppone secondo quanto è dato
ricavare da una interpretazione basata sulla ratio della disposizione
e legata al sistema normativo nel quale la stessa è inserita. Il
collegamento funzionale, che la disposizione enuncia, del recupero di
periodi figurativi al raggiungimento dei requisiti di anzianità
contributiva richiesti, e la finalità di tale recupero, orientano
l'interpretazione nel senso che il periodo di "occasionalato" sia
riscattabile solo nei limiti necessari al raggiungimento dei
requisiti per il prepensionamento. A tale interpretazione non è di
ostacolo, in assenza di una diversa e consolidata interpretazione
giurisprudenziale, una prassi amministrativa volta a consentire il
recupero dell'intero periodo di "occasionalato", anche oltre la
misura necesaria per raggiungere l'anzianità lavorativa richiesta
per il prepensionamento, dovendo essere preferita, tra le varie
possibili, l'interpretazione che esclude il determinarsi di una
disparità di trattamento nel sistema normativo.
3. - Anche con riferimento all'rt. 38 della Costituzione la
questione non è fondata.
Il dovere di assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di vecchiaia non eslcude che possano essere
disciplinate diversamente le varie situazioni che si verificano. Il
sistema del prepensionamento agevolato risponda all'esigenza di non
lasciare senza mezzi i lavoratori anziani che perdono il lavoro in
connessione con la ristrutturazione di interi settori produttivi.
Una volta raggiunti i requisiti per il pensionamento, non ne segue la
necessità di integrare ulteriormente, con il riscatto del periodo
figurativo di "occasionalato", la base contributiva per la
liquidazione, secondo le regole generali, del trattamento
pensionistico, la cui sufficienza in sé non è stata posta in
discussione, tanto più che tale trattamento consegue ad una scelta,
volontariamente effettuata dallo stesso lavoratore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 8-bis, del d.-l. 22 gennaio 1990, n. 6
(Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori
portuali e inteventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle
compagnie e dei gruppi portuali), convertito, con modificazioni,
nella legge 24 marzo 1990, n. 58, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Savona con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.
Il presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 4 luglio 1996.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1996:234 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte