Sentenza n. 235/1994
Altra decisione · depositata il 10/06/1994 · relatore Francesco Guizzi
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 18, c. 2°,
limitatamente all'ultimo periodo, e 3°, 36, c. 2°, limitatamente
all'inciso "per minimo 15 anni", e 3°, limitatamente alla parola
"anticipata", 58, c. 3°, 69 , 80 e 111, c. 1°, limitatamente
all'inciso "assicurando allo stesso la qualifica corrispondente alle
funzioni degli assistenti tecnici" che conclude la lett. b), della
legge regionale appr. il 14 agosto 1993 recante "Interventi
straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia", promosso con
ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia,
notificato il 21 agosto 1993, depositato in cancelleria il 31
successivo ed iscritto al n. 40 del registro ricorsi 1993;
Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
Udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1994 il Giudice relatore
Francesco Guizzi;
Uditi l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il ricorrente, e
gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Giovanni Lo Bue per la Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10 e 97 della Costituzione,
questione di legittimità del disegno di legge (Interventi
straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia), approvato
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 13-14 agosto 1993
con riguardo alle seguenti disposizioni:
- art. 18, secondo comma, ultimo periodo, e terzo comma (sulla
prosecuzione di progetti di utilità collettiva);
- art. 36, secondo comma (limitatamente all'inciso "per minimo
15 anni") e terzo comma (limitatamente alla parola "anticipata"):
norma che prevede un intervento finanziario per consentire la ripresa
dell'attività industriale dei fratelli Davide e Alice Grassi;
- art. 58, terzo comma (sul riconoscimento e la valutazione di
servizi, a condizione che siano stati comunque versati i relativi
contributi);
- art. 69 (misure per il personale medico e i biologi del
Policlinico universitario di Palermo);
- art. 80 (contributo per la ristrutturazione del pastificio
"Valle del Platani");
- art. 111, primo comma, lett. b), sull'attribuzione di
qualifica corrispondente alle funzioni degli assistenti tecnici al
personale utilizzato nelle campagne di catalogazione del patrimonio
culturale siciliano.
Il ricorrente, dopo aver osservato che il disegno di legge
approvato dall'Assemblea regionale siciliana è un provvedimento
omnibus con norme eterogenee che riguardano i più disparati settori
di intervento regionale, afferma che le singole disposizioni
impugnate ledono gli artt. 3 e 97 della Costituzione nonché l'art.
10 per quanto concerne l'art. 36. L'art. 69 violerebbe altresì
l'art. 47, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli
artt. 12 e 18 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, gli artt. 6 e 18
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in relazione ai
limiti posti dall'art. 17, lett. b), dello Statuto speciale della
Regione.
2. - La difesa della Regione siciliana, costituitasi in giudizio,
ha sottolineato che, in seguito al ricorso del Commissario dello
Stato, il Presidente della Regione ha promulgato la legge, omettendo
gli articoli, i commi, gli incisi e i vocaboli che hanno formato
oggetto dell'impugnativa.
Ricorda la Regione che la giurisprudenza di questa Corte ha
riconosciuto il potere del Presidente della Regione di promulgare la
legge in pendenza del giudizio di costituzionalità, ammettendo la
facoltà del Presidente della Regione di procedere alla promulgazione
e pubblicazione parziale, con omissione delle disposizioni impugnate.
La legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana - osserva la
difesa - consta di 166 articoli, i quali dispongono interventi per
fronteggiare la crisi dell'economia siciliana, mentre il ricorso del
Commissario dello Stato concerne limitatissime parti del testo
legislativo: sarebbe stato aberrante, perciò, bloccare la manovra
economica complessiva, stante l'impugnazione di parti assai
circoscritte e certamente non essenziali.
Quanto agli effetti della promulgazione parziale sul processo
costituzionale, la difesa della Regione riconosce che, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, le disposizioni impugnate, una volta
espunte dal testo vigente, non potrebbero essere successivamente ed
autonomamente promulgate, con la conseguente dichiarazione di cessata
materia del contendere. Ma tali conclusioni potrebbero essere
superate sulla base della considerazione che l'omessa promulgazione
delle disposizioni impugnate non è manifestazione di volontà
implicita di rinuncia al ricorso, che richiederebbe l'accettazione
espressa delle due parti (Stato e Regione). La soluzione favorevole
alla prosecuzione del giudizio, nonostante la promulgazione parziale,
consentirebbe di rispettare le determinazioni dell'organo
legislativo, evitando che il solo Presidente della Regione decida
sulla sorte delle disposizioni impugnate.
Circa il merito delle questioni sollevate, la Regione si pronuncia
per l'inammissibilità e comunque per la loro infondatezza, anche
alla luce di quanto più volte precisato da questa Corte in ordine al
canone di buon andamento di cui all'art. 97, primo comma, della
Costituzione: il giudizio su tale principio può infatti incidere
sulla discrezionalità del legislatore soltanto sotto il profilo
dell'arbitrarietà o manifesta irragionevolezza della legge impugnata
(si richiamano, in proposito, le sentt. nn. 369, 295 e 190 del 1990 e
nn. 56 e 21 del 1989). Considerato in diritto
1. - Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10 e 97 della Costituzione,
questione di legittimità del disegno di legge (Interventi
straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia), approvato
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 13-14 agosto 1993
con riguardo all' art. 18, secondo comma, ultimo periodo, e terzo
comma; all'art. 36, secondo comma (limitatamente all'inciso "per
minimo 15 anni") e terzo comma (limitatamente alla parola
"anticipata"); all'art. 58, terzo comma; agli artt. 69 e 80; all'art.
111, primo comma, lett. b).
2. - In via preliminare, questa Corte deve verificare se non vada
dichiarata la cessazione della materia del contendere, dal momento
che il Presidente della Regione siciliana ha promulgato parzialmente
la legge, dopo la proposizione del ricorso del Commissario dello
Stato, con omissione delle disposizioni impugnate (legge regionale 1°
settembre 1993, n. 25).
L'esercizio del potere di promulgazione, attribuito al Presidente
della Regione, si è esaurito nell'atto che tale organo ha già
emesso in ordine alla legge in esame: le disposizioni impugnate sono
state espunte dal testo vigente una volta per tutte, senza che
sussista la possibilità della loro successiva, autonoma
promulgazione (sent. n. 54 del 1983). Deve dunque dichiararsi
cessata, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la
materia del contendere, secondo il principio affermato, da ult.,
nella sent. n. 84 del 1994.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana
relativamente agli artt. 18, 36, 58, 69, 80, 111 del disegno di legge
approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 13-14
agosto 1993 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in
Sicilia).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:235 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte