Sentenza n. 235/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/07/1996 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis, terzo
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), promosso con ordinanza emessa l'8 agosto 1995 dal
tribunale di sorveglianza di Brescia, nel procedimento di
sorveglianza nei confronti di Buso Antonio, iscritta al n. 950 del
registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Chiamato a giudicare sul reclamo proposto da un detenuto il 2
giugno 1995 avverso il diniego, ad opera del magistrato di
sorveglianza, di un permesso premio, provvedimento notificato
all'interessato il 31 maggio 1995, il tribunale di sorveglianza di
Brescia, rilevata la tardività del gravame in quanto proposto oltre
il termine previsto dall'art. 30-bis, terzo comma, della legge 26
luglio 1975, n. 354, ha, con ordinanza dell'8 agosto 1995, sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, questione di
legittimità della detta disposizione dell'ordinamento penitenziario
nella parte in cui concede al condannato ed al pubblico ministero il
solo termine di ventiquattro ore per il reclamo avverso il
provvedimento di diniego del permesso premio, anziché quello
"ordinario" di dieci giorni.
Rileva il giudice a quo che il detto termine - "accettabile se
riferito al permesso di urgenza e ordinario" - risulta del tutto
incongruo rispetto ai permessi premio.
Tanto più che la Corte costituzionale mentre, da un lato, ha, con
sentenza n. 53 del 1993, dichiarato (fra l'altro) l'illegittimità
dell'art. 30-bis della legge n. 354 del 1975 nella parte in cui non
consente l'applicazione degli artt. 666 e 678 del codice di procedura
penale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato
di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo
trascorso in permesso premio, dall'altro lato, con le sentenze n.
349 del 1993 e 227 del 1995, ha affermato "la natura giurisdizionale
del permesso premio".
E, se pure l'art. 172 del codice di procedura penale stabilisce che
i termini si computano anche in ore, sta di fatto che l'art. 585
dello stesso codice stabilisce il termine per l'impugnazione non
inferiore ai quindici giorni, mentre l'ordinamento penitenziario
contempla il termine di dieci giorni per i reclami avverso i
provvedimenti concernenti il regime di sorveglianza particolare (art.
14-ter, primo comma) e le licenze (art. 53-bis, comma secondo, che
richiama l'art. 14-ter).
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Nessun contrasto - rileva l'avvocatura - con il principio di
eguaglianza sotto il profilo della irrazionale identità di
trattamento sarebbe ravvisabile perché, nonostante la diversità di
presupposti, sia il permesso ordinario quanto il permesso premio
consistono in una deroga temporanea alla detenzione carceraria e ad
entrambi devono applicarsi le stesse cautele. Donde anche la non
pertinenza - sotto il profilo della irrazionale diversità di
trattamento - delle norme del codice e dell'ordinamento penitenziario
richiamate.
La dedotta violazione degli artt. 25 e 27 della Costituzione
sarebbe, poi, del tutto incomprensibile. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di sorveglianza di Brescia, dubita, in
riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, della
legittimità dell'art. 30-bis, terzo comma, della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione
delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in
cui concede al condannato ed al pubblico ministero il solo termine di
ventiquattro ore per proporre reclamo avverso i provvedimenti in
materia di permessi premio adottati dal magistrato di sorveglianza.
Più in particolare, il giudice a quo chiamato a decidere su un
reclamo avverso il diniego di un permesso premio, reclamo proposto un
solo giorno oltre il termine previsto dalla norma di cui viene
denunciata la illegittimità, ha lamentato la eccessiva brevità di
tale termine che, originariamente dettato in via esclusiva per i
permessi ordinari, è stato esteso ai permessi premio dall'art.
30-ter, sesto comma, della legge n. 354 del 1975, articolo introdotto
dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, con il semplice
richiamo ("si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo e al
quarto comma dello stesso articolo") all'art. 30-bis della stessa
legge n. 354 del 1975.
A sostegno della illegittimità della norma ora denunciata, il
giudice a quo deduce l'irragionevolezza dell'assimilazione fra il
regime del reclamo in materia di permessi premio a quello del reclamo
avverso i provvedimenti concernenti i permessi ordinari. E ciò
nonostante che due significativi interventi della Corte
costituzionale facciano implicitamente propendere per una disciplina
differenziata. Il primo (sentenza n. 53 del 1993) che ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale "anche" dell'art. 30-bis
della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede
l'applicazione al reclamo in materia di permessi premio della
procedura prevista dall'art. 666 del codice di procedura penale. Il
secondo (sentenza n. 349 del 1993; ma anche sentenza n. 504 del
1995), volto a "ribadire" la "natura giurisdizionale del permesso
premiale".
Proprio in forza dell'avvenuta giurisdizionalizzazione della
procedura, del tutto incongruo si rivela, allora, il termine per
proporre reclamo avverso i provvedimenti concernenti i permessi
premio, assolutamente eccezionale risultando un termine determinato
in ore "che non si ritrova in altre norme del codice di procedura
penale", pure se, ai sensi dell'art. 172 dello stesso codice, i
termini processuali possono essere fissati anche in ore.
A ciò aggiungasi che è lo stesso ordinamento penitenziario a
contemplare un regime relativo al termine per i reclami avverso i
provvedimenti del magistrato di sorveglianza, termine da identificare
in quello di dieci giorni, previsto in materia di reclamo contro i
provvedimenti sulla sorveglianza particolare.
2. - La questione è inammissibile.
È opportuno premettere - anche per pervenire ad una necessaria
chiarificazione nella materia dei permessi premio, la cui disciplina
è stata più volte dichiarata non conforme alla Costituzione ad
opera di decisioni di questa Corte - che il richiamo ad opera del
giudice a quo volto a stabilire una sorta di diretta
conseguenzialità tra la sentenza n. 53 del 1993 e la disciplina
concernente il termine per proporre reclamo in materia di permessi
premio non appare del tutto pertinente.
Con la detta sentenza, infatti, la Corte dichiarò l'illegittimità
costituzionale, per violazione della legge-delega, dell'art. 236
delle norme di attuazione del codice di procedura penale (norme
approvate, insieme alle norme di coordinamento e transitorie, con il
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nonché dell'art.
14-ter, primo, secondo e terzo comma, della legge n. 354 del 1975,
nella parte in cui non consentono l'applicazione degli artt. 666 e
678 del codice di procedura penale al procedimento di reclamo avverso
il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo
della detenzione il periodo trascorso in permesso premio.
Una decisione che non è in grado di incidere - neppure sul piano
interpretativo - sulla questione sottoposta ora all'esame della
Corte, sia perché l'estensione del sistema giurisdizionalizzato
riguarda esclusivamente la procedura e non anche il termine per
attivarla, sia perché la detta decisione aveva esclusivo riguardo ad
una specifica procedura, quella, cioè, relativa al procedimento di
reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che escluda
dal computo di detenzione il periodo trascorso in permesso premio.
3. - Poste tali premesse, le argomentazioni del giudice a quo circa
la eccessiva brevità del termine di ventiquattro ore stabilito dalla
legge per proporre reclamo avverso i provvedimenti in materia di
permessi premio non sono prive di una qualche plausibilità.
Questa Corte non può, invero, non sottolineare come l'esperienza
dei permessi premio, da ritenere parte integrante del trattamento,
rappresenta, come già si è avuto occasione di precisare sin dalle
prime pronunce in materia, "incentivo alla collaborazione del
detenuto con l'istituzione carceraria, appunto in funzione del premio
previsto, in assenza di particolare pericolosità sociale quale
conseguenza di regolare condotta, tanto da venir considerato esso
stesso strumento di rieducazione in quanto consente un iniziale
reinserimento del condannato nella società, così da potersene
trarre elementi utili per l'eventuale concessione di misure
alternative alla detenzione" (v. sentenza n. 188 del 1990, ma anche
la sentenza n. 504 del 1995). Tanto più che, pur non essendo
compreso dal capo sesto della legge penitenziaria, relativo alle
misure alternative alla detenzione, esso diviene comunque "uno
strumento cruciale ai fini del trattamento" perché può rivelarsi
funzionale - in applicazione del principio di progressività -
all'affidamento in prova (v., oltre alla già ricordata sentenza n.
504 del 1995, anche la sentenza n. 227 del 1995), ferma, peraltro,
restando la natura ampiamente discrezionale che contrassegna il
provvedimento che concede il permesso.
Si spiega così come, in tempi recenti, questa Corte, superando la
costruzione che vedeva nel permesso premio un istituto non eccedente
l'ambito della regolamentazione della vita di relazione all'interno
degli stabilimenti carcerari senza alcuna possibile incidenza
sostanziale sugli effetti e sulla durata del rapporto instauratosi
con l'inizio dell'esecuzione della pena (cfr., invece, in tal senso,
le ordinanze n. 1163 del 1988 e n. 436 del 1989), abbia incluso i
permessi premio fra le misure che ammettono a forme di espiazione
della pena fuori del carcere, come tali incidenti "sull'esecuzione
della pena e, quindi, sul grado di libertà personale del detenuto"
(v. sentenze n. 227 del 1995 e n. 349 del 1993).
4. - Così verificata la funzione del permesso premio, ne consegue
una profonda distinzione tra tale istituto e quello del permesso c.d.
di necessità previsto dall'art. 30 della legge n. 354 del 1975,
istituto peraltro non connaturato alla esecuzione della pena, potendo
essere concesso il permesso di necessità anche prima del passaggio
in giudicato della sentenza (v. art. 30, primo comma, secondo e terzo
periodo, della legge n. 354 del 1975). Fra l'altro, i rigorosi
presupposti cui la detta norma subordina la concessione di permessi
giustifica i brevissimi termini entro i quali è possibile impugnare
il provvedimento del magistrato di sorveglianza, senza che, proprio
per la dissociazione dei permessi premio dalle esigenze del
trattamento, possa profilarsi una qualsiasi omologazione con gli
altri permessi, che ecceda l'ambito meramente nominalistico.
5. - Questa Corte non può, dunque, non rilevare che la fissazione
di un identico termine per il reclamo nei confronti dei provvedimenti
concernenti i permessi di necessità ed il reclamo nei confronti dei
provvedimenti concernenti i permessi premio si riveli non
ragionevole, rispondendo ciascuno dei due provvedimenti reclamati a
presupposti e finalità diverse. Ma a parte ciò, è la disciplina
dell'art. 30-ter, sesto comma, della legge n. 354 del 1975 a
suscitare dubbi di ragionevolezza, potendo apparire non del tutto
congruo il termine di ventiquattro ore per censurare un provvedimento
che incide su un regime che è parte integrante del trattamento e da
cui possono discendere conseguenze dirette anche al fine
dell'applicazione delle misure alternative alla detenzione.
6. - Senonché i tertia comparationis additati dal giudice a quo
risultano così disomogenei da non consentire alcuna possibilità di
adattamento all'istituto in esame.
Non è, certo, evocabile il termine di dieci giorni, di cui
all'art. 14-ter, previsto per il reclamo avverso il provvedimento
che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare,
richiamato per i reclami avverso il decreto che esclude dal computo
della pena detentiva il tempo trascorso dal detenuto o dall'internato
in permesso o in licenza in caso di mancato rientro o di gravi
comportamenti da cui risulta che il soggetto non si è dimostrato
meritevole del beneficio. Trattasi infatti di istituti di ben
diversa complessità e perseguenti finalità non assimilabili a
quelle perseguite dai provvedimenti riguardanti la concessione o il
diniego dei permessi premio. Ancor meno è richiamabile l'ulteriore
termine, pur esso evocato dal giudice a quo concernente
l'impugnazione dei provvedimenti del giudice, secondo la
regolamentazione apprestata dal codice di procedura penale; un
termine, oltre tutto, da collegare ad una serie di più articolate
prescrizioni non riferibili, in alcun modo, all'istituto in esame.
7. - Poiché, dunque, non è consentito rintracciare
nell'ordinamento una conclusione costituzionalmente obbligata che
permetta a questa Corte di porre rimedio alla brevità del termine
per proporre reclamo avverso il decreto del magistrato di
sorveglianza in materia di permessi premio rideterminandolo essa
stessa, la questione deve essere dichiarata inammissibile.
Sarà compito del legislatore provvedere, quanto più rapidamente,
alla fissazione di un nuovo termine che contemperi la tutela del
diritto di difesa con le esigenze di speditezza della procedura.
Ferma restando la possibilità per l'interessato di azionare il
procedimento per la restituzione nel termine, nei limiti indicati
dall'art. 175, primo comma, del codice di procedura penale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 30-bis, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di
sorveglianza di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 4 luglio 1996.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1996:235 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte