Corte costituzionale

Ordinanza n. 236/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1983 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 189legge 87/1953
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 186,

ultimo comma, e 189, primo comma, cod. pen. mil. pace

(insubordinazione) promossi dal Tribunale militare di Padova con

ordinanza emessa il 4 settembre 1981, con due ordinanze emesse il 25

settembre 1981 e con ordinanza emessa il 23 settembre 1981,

rispettivamente iscritte ai nn. 838, 839,840 e 841 del registro

ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 122, 143 e 129 del 1982.

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Aguzzi Casagrande

Giorgio, imputato di insubordinazione con violenza contro un superiore

non ufficiale, il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 4

settembre 1981 (reg. ord. n. 838 del 1981), sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 186, ultimo comma, ultima

ipotesi, cod. pen. mil. pace, per contrasto con l'art. 3 della

Costituzione;

che la medesima questione veniva sollevata dallo stesso Tribunale

con due ordinanze del 25 settembre 1981 (reg. ord. n. 839 e 840 del

1981) emesse nei procedimenti penali a carico, rispettivamente, di

Bottacin Giorgio e di Gasbarro Francesco ed altro;

che nel procedimento penale a carico di Armellin Gianfranco,

imputato di insubordinazione con minaccia e violenza contro un

superiore ufficiale il suddetto Tribunale, con ordinanza del 23

settembre 1981 (reg. ord. n. 841 del 1981), sollevava questione di

legittimità costituzionale degli artt. 186, ultimo comma, prima

ipotesi, e 189, primo comma, prima ipotesi, dello stesso codice,

ritenendo parimenti il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Considerato che per l'analogia o l'identità delle questioni i

giudizi debbono essere riuniti;

che tutte le questioni sono state già decise con la sentenza 27

maggio 1982 n. 103, la quale ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale delle disposizioni di legge sopra indicate;

che successivamente tutte le questioni suddette sono state di

conseguenza dichiarate manifestamente infondate con ordinanza n. 193

del 1982, e che inoltre l'ordinanza n. 67 del 1983 ha dichiarato

manifestamente infondata quella relativa all'art. 186, ultimo comma,

ultima ipotesi, e l'ordinanza n. 236 del 1982 quella relativa all'art.

189, primo comma, prima ipotesi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale, sollevate dal Tribunale militare di Padova con le

ordinanze indicate in epigrafe in riferimento all'art. 3 Cost., degli

artt. 186, ultimo comma, e 189, primo comma, prima ipotesi, cod. pen.

mil. pace, e già dichiarate costituzionalmente illegittime da questa

Corte con sentenza n. 103 del 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte