Sentenza n. 236/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1996 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 349/1991
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,
della legge 19 ottobre 1991, n. 349 (Disposizioni per il rilascio di
un certificato complementare di protezione per i medicamenti o i
relativi componenti, oggetto di brevetto), promosso con ordinanza
emessa il 18 febbraio 1995 dalla Commissione dei ricorsi contro i
provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi sul ricorso
proposto da Kirin-Amgen Inc. contro Ufficio italiano brevetti e
marchi, iscritta al n. 932 del registro ordinanze 1995 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,
dell'anno 1996;
Visto l'atto di costituzione della società Kirin-Amgen Inc.
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1996 il giudice relatore
Cesare Ruperto;
Uditi gli avvocati Giovanni Pellegrino e Carlo Fiammenghi per la
società Kirin-Amgen Inc. e l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Una società statunitense aveva depositato, nell'ultimo giorno
utile consentitole dalla normativa, presso l'Ufficio provinciale
industria, commercio ed artigianato (U.P.I.C.A.) di Milano la domanda
volta ad ottenere il "certificato complementare di protezione per i
medicamenti" che la legge 19 ottobre 1991, n. 349 (Disposizioni per
il rilascio di un certificato complementare di protezione per i
medicamenti o i relativi componenti, oggetto di brevetto) ha previsto
onde consentire al titolare di brevetto farmaceutico di prolungarne
la durata oltre il limite ventennale. Ma l'Ufficio italiano brevetti
e marchi aveva respinto la richiesta, perché pervenutagli oltre il
termine di legge, in quanto, a norma dell'art. 2 della legge
predetta, la domanda può essere presentata esclusivamente presso
l'Ufficio centrale stesso, direttamente o tramite il servizio
postale.
Adita con ricorso avverso tale provvedimento dalla società
richiedente, la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, con ordinanza emessa il 18
febbraio 1995, ha sollevato - in riferimento all'art. 41 della
Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,
primo comma, della citata legge n. 349 del 1991, nella parte in cui
non prevede che detta domanda possa essere presentata anche per il
tramite dell'Ufficio provinciale territorialmente competente.
L'esclusione di tale possibilità non appare ragionevole alla
rimettente Commissione, in quanto il deposito presso l'Ufficio
provinciale fornirebbe garanzie di certezza circa la data di
presentazione, non meno adeguate di quelle offerte dal servizio
postale. Essa si tradurrebbe quindi in una ingiustificata limitazione
della scelta dei mezzi preordinati all'attuazione dell'iniziativa
economica, costituzionalmente garantita.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per l'infondatezza della questione, osservando come la norma
impugnata si ispiri alle generali finalità di accertamento proprie
della legislazione brevettuale, riconducibile alla riserva con cui
all'art. 41 della Costituzione consente alla legge di determinare i
programmi ed i controlli opportuni perché l'attività economica sia
indirizzata e coordinata a fini sociali. Le formalità di
presentazione descritte dal censurato art. 2 risulterebbero chiare,
normali e di impegno per nulla gravoso.
3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la parte
privata, che ha chiesto la declaratoria d'illegittimità
costituzionale, rilevando anzitutto come il deposito dell'ordinaria
domanda di brevetto presso l'U.P.I.C.A. sia previsto dalla legge
quale alternativa a quello effettuato presso l'Ufficio centrale
brevetti (oggi Ufficio italiano brevetti e marchi). Gli Uffici
provinciali in argomento, che sono i rappresentanti periferici
dell'amministrazione interessata, offrono - osserva la parte - tutte
le necessarie garanzie di regolarità delle operazioni e la certezza
della data. La denunciata esclusione del deposito presso di essi
della domanda relativa al certificato complementare limiterebbe in
modo ingiustificato il diritto del cittadino di scegliere i mezzi per
l'attuazione dell'iniziativa economica, penalizzando oltretutto i
brevettanti non residenti in Roma, ove ha sede l'Ufficio citato, i
quali "devono investire energie per fargli pervenire le domande". Considerato in diritto
1. - La Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 2, primo comma, della legge 19 ottobre 1991, n. 349, nella
parte in cui prevede che la domanda volta ad ottenere il rilascio del
certificato complementare di protezione per il brevetto di farmaco
debba essere presentata, direttamente o tramite il servizio postale,
soltanto presso l'Ufficio centrale brevetti (oggi Ufficio italiano
brevetti e marchi) con sede in Roma, e non possa invece essere anche
depositata presso l'Ufficio provinciale dell'industria, commercio ed
artigianato territorialmente competente. A parere della rimettente
commissione, dall'omessa previsione di tale ultima possibilità
deriverebbe una lesione della libertà d'iniziativa economica privata
garantita dall'art. 41 della Costituzione.
2. - La questione non è fondata.
2.1. - L'art. 4-bis del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (Disposizioni
in materia di brevetti per invenzioni industriali), introdotto
dall'art. 1 della legge 19 ottobre 1991, n. 349, prevede la
possibilità del rilascio di un "certificato complementare di
protezione per i medicamenti o i relativi componenti, oggetto di
brevetto". Tale certificato ha lo scopo di assicurare un ulteriore
periodo di tutela dopo la scadenza ventennale della protezione
brevettuale: periodo corrispondente a quello intercorso tra la data
di deposito della domanda di brevetto e la data del decreto con cui
viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio
del medicamento.
Quest'ultimo lasso di tempo può infatti, nel settore farmaceutico,
protrarsi a lungo, per via del succedersi di sperimentazioni
obbligatorie ed autorizzazioni amministrative, così da non
consentire al titolare un adeguato sfruttamento del brevetto e, con
esso, anche un completo ammortamento degli elevati costi solitamente
connessi alla ricerca ed alla produzione dei farmaci.
Il citato art. 4-bis prevede nel secondo comma che la domanda di
certificato complementare debba essere presentata dal titolare del
brevetto all'Ufficio centrale brevetti (oggi Ufficio italiano
brevetti e marchi ex art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 540, come
modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480). E l'art.
2 della legge n. 349 del 1991, nel secondo comma denunciato dalla
rimettente Commissione, precisa a sua volta che la domanda può
essere presentata "esclusivamente" presso detto Ufficio,
"direttamente o tramite servizio postale".
2.2. - Quest'ultima previsione è evidentemente da porre in
relazione con l'obbligo, sancito dal terzo comma del citato art.
4-bis a carico dell'Ufficio stesso, di rendere noti, mediante
pubblicazione di un bollettino mensile, i medicamenti per i quali sia
stato richiesto il rilascio del certificato complementare; bollettino
che dev'essere "reso disponibile al pubblico" entro il mese
successivo a quello durante il quale sono state depositate le
domande, alle quali - è da sottolineare - il successivo quinto comma
attribuisce in via provvisoria "gli stessi effetti del certificato
complementare di protezione", ove questo non sia stato ancora
concesso al momento della scadenza del brevetto.
Trattasi dunque di un onere che si ricollega all'esigenza di
garantire uno stretto rapporto tra richiesta del certificato e
relativo sistema di pubblicità, in vista dei predetti effetti
sostanziali. Come tale esso trova, in definitiva, una razionale
giustificazione nella necessaria tutela delle regole della
concorrenza (secondo la ratio illustrata nella relazione alla
proposta di legge n. 4653 presentata il 9 marzo 1990 alla Camera dei
deputati).
Non si vede allora in qual senso l'adempimento dell'onere stesso
possa risolversi "in una limitazione ingiustificata dei mezzi
preordinati all'attuazione dell'iniziativa economica", secondo quanto
asserito viceversa dalla Commissione rimettente.
La ratio della garanzia ex art. 41 della Costituzione, invero, non
si estende certo alle mere modalità di comunicazione degli atti che
hanno l'esclusiva funzione di portare gli stessi a conoscenza di
terzi, e la cui eventuale onerosità troverebbe comunque un suo più
che congruo bilanciamento nell'utilità sociale, individuabile, con
riguardo alla presente specie, nel corretto funzionamento del mercato
(cfr. sentenze n. 110 del 1995 e n. 389 del 1992).
L'attività produttiva del titolare del brevetto di farmaco impone
una serie di complessi rapporti con il Ministero della sanità,
relativi al metodo di fabbricazione, alle varie fasi di
sperimentazione, fino all'emissione del decreto autorizzativo della
immissione in commercio; cui seguono ulteriori incombenze, implicanti
la necessità di rivolgersi ad autorità centrali, come la fissazione
del prezzo e l'eventuale inclusione del farmaco nella lista dei
prodotti rimborsabili dal Servizio sanitario. Appunto in tale quadro
- ispirato alle evidenti finalità di interesse pubblico che sono
proprie della materia e che danno specificità a questa nell'ambito
della generale disciplina dei brevetti - viene ad inserirsi l'onere
di presentare la domanda all'Ufficio centrale: il cui adempimento,
oltretutto, rimane facilitato dalla prevista possibilità di
avvalersi del servizio postale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, primo comma, della legge 19 ottobre 1991, n. 349
(Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di
protezione per i medicamenti o i relativi componenti, oggetto di
brevetto), sollevata, in riferimento all'art. 41 della Costituzione,
dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 4 luglio 1996.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1996:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte