Corte costituzionale

Ordinanza n. 236/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/06/2000 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1815, secondo

comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 20 luglio

1999 dal pretore di Napoli nel procedimento civile Longobardi

Pasquale contro B.N. Commercio e finanza S.p.a., iscritta al n. 630

del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice

relatore Annibale Marini;

Ritenuto che il pretore di Napoli, con ordinanza emessa il 20

luglio 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 47 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, come modificato

dall'art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia

di usura), nella parte in cui sanziona con la non debenza di alcun

interesse la pretesa di interessi legittimamente pattuiti, ma

divenuti successivamente usurari; e, in via subordinata, questione di

legittimità costituzionale dello stesso art. 1815, secondo comma,

del codice civile nella parte in cui non sanziona in alcun modo la

pretesa di interessi legittimamente pattuiti, ma divenuti

successivamente usurari;

che ad avviso del rimettente - il quale è chiamato a

decidere su una domanda di condanna al pagamento di interessi di mora

convenuti in un contratto di locazione finanziaria - risponderebbe

del reato di usura, nella configurazione risultante dal nuovo testo

dell'art. 644 del codice penale, non solo chi si fa promettere ma

anche chi si fa dare interessi superiori al cosiddetto tasso soglia

fissato dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e, in

quanto tali, considerati, dalla stessa norma, sempre usurari;

che, conseguentemente, la sanzione civile della non debenza

di alcun interesse disposta dall'art. 1815, secondo comma, per

l'ipotesi in cui siano convenuti interessi usurari, opererebbe non

soltanto nel caso in cui gli interessi siano pattuiti ad un tasso

originariamente usurario ma anche in quello in cui essi superino il

tasso soglia per effetto di una variazione in diminuzione del

predetto tasso, e ciò con riguardo sia ai contratti stipulati prima

dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, sia a quelli

stipulati successivamente;

che, in tal modo, la norma impugnata si porrebbe in

contrasto, innanzitutto, con l'art. 24 della Costituzione, in quanto

precluderebbe, per effetto dei decreti ministeriali di determinazione

del tasso soglia, la tutela giurisdizionale del diritto,

legittimamente sorto, alla percezione degli interessi convenzionali;

che la stessa norma sarebbe, inoltre, lesiva del principio di

eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, creando una

irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento sia tra

operatori che abbiano legittimamente concesso finanziamenti a tassi

di interesse non usurari, in funzione del dato accidentale della

variazione in diminuzione del tasso soglia, non prevedibile nell'an e

nel quantum sia tra posizioni creditorie e debitorie, atteso che il

creditore - il quale non dovrebbe necessariamente identificarsi con

il soggetto economicamente più forte del rapporto - sarebbe esposto,

in caso di diminuzione del tasso soglia, alla sanzione della non

debenza di interessi, senza che un successivo aumento della soglia di

usurarietà al di sopra del tasso pattuito possa incidere nuovamente

sul rapporto;

che la norma impugnata contrasterebbe da ultimo con l'art. 47

della Costituzione, in quanto da un lato ostacolerebbe la concessione

del credito a causa del rischio di una sanzione a carico degli

operatori finanziari del tutto indipendente da una qualsiasi loro

condotta colpevole, dall'altro indurrebbe gli operatori medesimi - i

quali, in virtù del meccanismo previsto dalla legge n. 108 del 1996,

possono di fatto incidere sulla determinazione del tasso soglia - a

mantenere i tassi di interesse ad un livello più alto di quello

effettivamente imposto dal mercato;

che qualora, poi, la norma impugnata fosse interpretata nel

senso di riferire la sanzione di nullità ivi prevista alle sole

pattuizioni con le quali vengono convenuti interessi usurari,

escludendo dunque le ipotesi in cui gli interessi divengano usurari a

seguito dell'abbassamento del tasso soglia, ugualmente la

disposizione si porrebbe - ad avviso del medesimo rimettente - in

contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto sottoporrebbe a disciplina

diversa situazioni identiche (e cioè richieste di interessi

superiori al tasso soglia pro tempore vigente) in ragione

esclusivamente del dato temporale relativo alla conclusione del

contratto;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la declaratoria di infondatezza di entrambe le

questioni prospettate, in via principale e subordinata, dal

rimettente;

che, secondo l'Avvocatura, l'art. 1815, secondo comma, cod.

civ. dovrebbe trovare applicazione soltanto nei casi in cui

sussistano gli estremi del reato di usura il quale richiederebbe che

la pattuizione abbia ab origine e cioè all'atto della sua

stipulazione, il carattere dell'usurarietà;

che, in particolare, secondo l'Avvocatura, la mutabilità dei

tassi di mercato che, nel corso di un rapporto per sua natura di

lunga durata, possono crescere, con vantaggio del debitore, o

diminuire, con vantaggio per la banca o l'azienda finanziatrice,

renderebbe necessariamente aleatorio il contratto di finanziamento a

tasso fisso;

che la tutela offerta dal reato di usura non sarebbe,

pertanto, invocabile quando si tratta di sottrarre il debitore non

già all'assunzione di impegni sproporzionati al corrispettivo

ricevuto, ma ad un rischio economico consapevolmente e liberamente

assunto al momento della conclusione del contratto;

che, pertanto, "l'unica soluzione coerente con i principi

costituzionali" sarebbe, secondo l'Avvocatura, "quella della

inapplicabilità del secondo comma dell'art. 1815 del codice civile

alle operazioni stipulate prima della riduzione del tasso soglia ad

una misura inferiore ai tassi originariamente convenuti".

Considerato che l'oggetto del giudizio a quo è rappresentato -

come si desume dall'ordinanza di rimessione - dalla domanda di

condanna al pagamento di interessi convenzionali di mora;

che manca, nell'ordinanza di rimessione, qualsiasi

motivazione in ordine all'iter logico in virtù del quale il

rimettente ritiene che la norma impugnata - dettata in tema di

contratto di mutuo - sia applicabile anche alla convenzione

determinativa di interessi moratori, dovuti per il ritardo

nell'adempimento di una obbligazione pecuniaria;

che il difetto di motivazione su tale profilo di rilevanza -

considerata anche la mancanza di un diritto vivente conforme

all'implicito assunto del rimettente - determina la manifesta

inammissibilità sia della questione principale che di quella

subordinata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 1815, secondo comma, del codice

civile, come modificato dall'art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108

(Disposizioni in materia di usura), sollevate, in riferimento agli

artt. 3, 24 e 47 della Costituzione, dal pretore di Napoli con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte