Sentenza n. 237/1983
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/07/1983 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 6legge 183/1976
applicata al caso
- art. 9d.P.R. 902/1976
- art. 28d.P.R. 902/1976
- art. 3legge 183/1976
- art. 48Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.
usata come parametro
citata
- art. 3d.P.R. 902/1976
- art. 15d.P.R. 902/1976
- art. 16d.P.R. 902/1976
- art. 14Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6
commi quinto, ottavo e nono, 15 e 16 della legge 2 maggio 1976, n. 183
(Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il
quinquennio 1976-1980), degli artt. 9 e 28 del d.P.R. 9 novembre 1976,
n. 902 (Disciplina del credito agevolato al settore industriale) e
dell'art. 48 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 Testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, promossi con ricorsi delle Regioni:
1) Sicilia, notificato il 5 giugno 1976, depositato in cancelleria
l'11 successivo ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1976 (G. U.
n. 164 del 1976);
2) Friuli-Venezia Giulia, notificato il 5 giugno 1976, depositato
in cancelleria il 14 successivo ed iscritto al n. 22 del registro
ricorsi 1976 (G. U. n. 164 del 1976);
3) Sardegna, notificato il 7 giugno 1976, depositato in cancelleria
il 16 successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 1976 (G. U.
n. 30 del 1976);
4) Sicilia, notificato il 5 febbraio 1977, depositato in
cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi
1977 (G. U. 51 del 1977);
5) Friuli-Venezia Giulia, notificato il 5 febbraio 1977, depositato
in cancelleria il 15 successivo ed iscritto al n. 3 del registro
ricorsi 1977 (G. U. n. 51 del 1977);
6) Sicilia, notificato il 27 giugno 1978, depositato in cancelleria
il 3 successivo ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1978 (G. U.
n. 194 del 1978).
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1982 il Giudice relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci;
uditi gli avvocati Salvatore Villari, per la regione Sicilia,
Gaspare Pacia, per la Regione Friuli-Venezia Giulia, e Giuseppe
Guarino, per la Regione Sardegna;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, in
persona dei loro presidenti, rappresentate e difese rispettivamente
dall'avv. Gaspare Pacia, dall'avv. Prof. Salvatore Villari e dall'avv.
Giuseppe Guarino, con atti notificati il 5 e il 7 giugno 1976, hanno
impugnato la l. 2 maggio 1976, n. 183, recante la disciplina
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio
1976-1980 (ric. nn. 21, 22 e 23/1976). Assumono le regioni ricorrenti
che le loro competenze costituzionalmente garantite siano violate dalle
seguenti disposizioni della legge impugnata:
- Art.3, che prevede la istituzione di un comitato composto da
rappresentanti delle Regioni meridionali e ad esso demanda di esprimere
pareri anche "su tutte le questioni concernenti il coordinamento
dell'intervento straordinario con gli interventi dei Ministeri e delle
Regioni".
Tale norma viene denunciata solo dalla Regione Friuli-Venezia
Giulia.
- Art. 6, commi 8 e 9, che prevedono il trasferimento alle regioni
del personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno, con decreto
del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite
le regioni interessate. La disposizione sarebbe in contrasto con l'art.
14, lett. p) e q) e con l'art. 43 dello Statuto siciliano nonché con
gli artt. 3 (lett. a), 6 e 56 dello Statuto Sardo, per i quali il
passaggio del personale dello Stato a quelle regioni può avvenire solo
attraverso la procedura stabilita dagli artt. 43 e 56 dei due statuti,
mentre l'inquadramento, lo stato giuridico ed il trattamento economico
rientrano nella competenza esclusiva delle due regioni. Secondo la
regione siciliana, inoltre, l'art. 6 della legge impugnata viola anche
gli artt. 3 e 36 Cost., in quanto da un lato determina palesi
disparità di trattamento all'interno dei ruoli del personale tra
soggetti che non possono essere differenziati tra loro e dall'altro
pone a carico della regione un onere finanziario senza ristoro,
violando con ciò anche l'autonomia finanziaria. Per la regione sarda
l'incostituzionalità si estenderebbe anche al quinto comma dell'art.
6, se e nei limiti in cui il trasferimento di beni previsto da detta
disposizione si intende condizionato al passaggio del personale.
- Art. 15, che delega il Governo della Repubblica a coordinare gli
incentivi industriali in vigore per altri territori con quelli previsti
per le iniziative industriali nel Mezzogiorno anche modificando, a tale
fine, le norme vigenti. La norma violerebbe le potestà primarie
riservate alla regione Friuli-Venezia Giulia dall'art. 4, n. 6, dello
statuto speciale di autonomia in materia di industria e commercio.
- Art. 16, primo comma, che fa obbligo alle regioni, a statuto
autonomo o speciale, di coordinare le loro leggi, nelle materie di
propria competenza, con i principi e le norme fondamentali in materia
di incentivi alle attività industriali. La disposizione sarebbe in
contrasto con gli artt. 14 dello statuto siciliano, 4 di quello del
Friuli-Venezia Giulia e 3 dello statuto sardo laddove qualifica -
autenticamente ma inesattamente - la legge n. 183 del 1976 come
attinente ad una riforma economico-sociale e, comunque, quando impone
alle regioni ricorrenti di adeguarsi, nell'esercizio della propria
competenza normativa primaria, non solo alle norme fondamentali della
legge medesima, ma anche ai suoi principi.
- Art. 16, secondo comma, il quale vieta a tutte le regioni di
disporre con proprie leggi agevolazioni di tipo diverso da quelle
previste dalla legge n. 183, nonché di superare i massimi delle
agevolazioni statali. Anche questa norma imporrebbe al potere normativo
primario delle tre regioni ricorrenti un limite in contrasto con le
prime citate disposizioni statutarie.
- Art. 16, terzo comma, che richiamando il disposto dell'art. 10
della l. 10 febbraio 1953, n. 62, prevede l'abrogazione delle leggi
regionali in contrasto con i principi fondamentali determinati nella
legge impugnata. Anche questa disposizione, se applicabile alle regioni
a statuto speciale, violerebbe la sfera di competenza normativa
primaria garantita alle regioni ricorrenti dalle richiamate norme
statutarie.
2. - Nei tre giudizi come sopra promossi si è costituito il
Presidente del Consiglio dei ministri con atto 24 giugno 1976,
osservando:
Quanto all'art. 6, ottavo comma (trasferimento del personale), esso
non è immediatamente operante, ma ha bisogno di un successivo
provvedimento amministrativo che dia attuazione al dettato legislativo
trasferendo alle regioni il personale della Cassa. Su questo punto il
ricorso sarebbe, perciò, inammissibile per difetto di un interesse
attuale.
La censura comunque, secondo l'Avvocatura, sarebbe infondata.
Infatti le norme statutarie che si assumono violate (43 St. siciliano e
56 St. sardo) avrebbero natura transitoria e poiché la legge n. 183
non è una legge di attuazione di statuti regionali, ma disciplina
piuttosto l'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio
1976-1980, si deve escludere che siano applicabili i citati artt. 43 e
56.
Quanto alla censura mossa all'art. 15 dalla regione Friuli-Venezia
Giulia, essa sarebbe inammissibile dal momento che la norma impugnata
contiene una delega legislativa al Governo di procedere al
coordinamento della legislazione statale sul credito industriale con
quella specificatamente attinente ai territori meridionali, cosicché
la violazione delle competenze normative primarie della regione
ricorrente può derivare non già dalla delegazione, ma dalle singole
leggi da coordinare. Nel merito, secondo l'Avvocatura, si deve comunque
escludere che un'attività volta al coordinamento di leggi statali
possa comunque violare competenze regionali.
Altrettanto infondate sarebbero le censure all'art. 16 della legge
n. 183/1976, essendo la legge impugnata attinente alla programmazione
economica. Spetta, infatti, allo Stato emanare leggi aventi per
contenuto la formulazione di programmi di riforma e di piani
riguardanti l'intero territorio nazionale e relativi all'intera
politica economica del Paese, né può la legge statale essere limitata
nella sua efficacia dai confini delle regioni a statuto ordinario o
speciale.
3. - Utilizzando la delega contenuta nell'art. 15 della citata
legge n. 183 del 1976 (impugnata con i precedenti ricorsi), il Governo
ha emanato il d.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, diretto a riunificare e
riordinare la disciplina vigente in materia di credito agevolato per il
settore industriale.
Anche tale decreto è stato impugnato con atti notificati il 5
febbraio 1977 dalle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sicilia, in persona
dei loro presidenti, rappresentate e difese rispettivamente dall'avv.
Gaspare Pacia e dall'avv. prof. Salvatore Villari (ricorsi nn. 2 e
3/1977).
Le censure riguardano in particolare:
- l'art. 9, che regola il procedimento per ottenere il credito
agevolato, impugnato dalla regione Friuli-Venezia Giulia per la
sostanziale esclusione dal procedimento delle regioni, chiamate
soltanto ad esprimere un parere motivato, in violazione della
competenza primaria della regione ricorrente in materia industriale,
commerciale ed urbanistica (art. 4, nn. 6 e 12, St. speciale);
- l'art. 28 nel suo complesso, impugnato dalla regione siciliana
per eccesso di delega e conseguentemente per violazione dell'art. 76
Cost., in quanto la norma impugnata non si limita a unificare e
riordinare la disciplina statale vigente in materia di credito
agevolato per il settore industriale, ma ha esteso la sfera della
normazione ai contenuti dell'art. 16 della legge 183, la cui
incostituzionalità è stata già denunciata;
- l'art. 28, secondo comma, il quale dispone che le agevolazioni
creditizie previste dalle leggi regionali possano concorrere con quelle
previste dal decreto n. 902 a condizione che non vengano superati i
limiti stabiliti nel decreto stesso. Tale disposizione violerebbe la
sfera di competenza esclusiva delle regioni in materia di industria
(art. 14 St. siciliano e art. 4 St. Friuli- Venezia Giulia).
4. - Si è costituito nei due giudizi di cui al precedente
paragrafo il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con atto 24 febbraio 1977,
assumendo l'infondatezza delle questioni proposte, in quanto la
normativa impugnata reca disposizioni in materia di credito, che non
può farsi rientrare in quella dell'industria prevista dall'art. 14,
lett. d) dello Statuto siciliano e dall'art. 4, n. 6, dello Statuto
Friuli-Venezia Giulia. Richiamando la giurisprudenza di questa Corte
(sent. n. 142/1972), l'Avvocatura aggiunge che gli statuti speciali
quando attribuiscono alle regioni competenze riguardanti il credito le
differenziano da quelle dell'agricoltura e dell'industria. Gli stessi
lavori preparatori della Costituzione avrebbero escluso ogni competenza
primaria regionale in materia di credito nella considerazione che la
relativa disciplina non può essere determinata che a livello
nazionale, per la stretta correlazione con l'intera politica economica
e monetaria.
Comunque la censura di violazione dell'art. 76 Cost., sollevata
dalla regione siciliana, sarebbe anche inammissibile, perché con essa
non viene denunciata, ai sensi dell 'art. 32 legge n. 87 del 1953,
alcuna invasione di sfera di competenza regionale.
5. - Il Governo della Repubblica, nell'esercizio della delega
conferitagli dall'art. 21 della stessa legge 2 maggio 1976, n. 183 (che
lo autorizzava ad aggiornare il T. U. 30 giugno 1947, n. 1523, in
materia di interventi straordinari per il Mezzogiorno) e nel termine
prorogato con la legge 8 agosto 1977, n. 664, emanava il d.P.R. 6 marzo
1978, n. 218.
Con atto notificato il 27 giugno 1978 la regione siciliana ha
impugnato l'art. 48 del predetto decreto, che riproduce letteralmente
il testo dell'art. 16 della legge n. 183 del 1976, ad eccezione delle
parole "presente legge" contenute nei commi primo e secondo, che sono
state sostituite con le parole "presente capo", che raccoglie infatti
le norme relative agli interventi per l'industrializzazione. La regione
ricorrente, ripetendo le considerazioni già svolte nel precedente
ricorso (iscritto al n. 21/1976; ved. sopra sub 3), lamenta la pretesa
violazione delle competenze, ad essa costituzionalmente garantite, ad
opera dell'articolo impugnato, che imporrebbe alla competenza
legislativa esclusiva della regione nel settore industriale gli stessi
limiti imposti alla competenza normativa delle regioni a statuto
ordinario. Aggiunge inoltre che con la sopra rilevata sostituzione di
due parole del testo dell'art. 16 della legge n. 183/1976 sarebbe stata
apportata alla norma originaria una modifica sostanziale, in contrasto
con i poteri di mero coordinamento attribuiti al Governo dall'art. 21
della legge stessa e, quindi, in violazione dell'art. 76 Cost. Con
l'espressione "ai sensi del presente capo" la norma non avrebbe più la
funzione di dare soltanto una indicazione di principi alla competenza
legislativa regionale, ma tenderebbe a specificare la normativa che si
vuole applicata nel territorio della regione (ric. n. 15/1978).
6. - Anche in questo giudizio si è costituito il Presidente del
Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
con atto 14 luglio 1978, sostenendo l'infondatezza del ricorso. La
normativa riguardante gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, tra
i quali quelli diretti a favorirne l'industrializzazione (consistenti
nell'ammissione al credito agevolato ed a contributo in conto capitale)
trova, infatti, il suo fondamento costituzionale nell'ultimo comma
dell'art. 41 e nel terzo comma dell'art. 119 Cost., che riservano alla
legge dello Stato la formulazione di programmi e piani riguardanti
l'intero territorio nazionale.
Quanto alla censura relativa all'eccesso di delega, essa, prima che
infondata, è inammissibile, non avendo ad oggetto un'invasione di
sfera di competenza regionale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 87
del 1953. Considerato in diritto :
1. - I sei ricorsi vanno riuniti e congiuntamente decisi.
2. - Va presa innanzitutto in esame la prima questione sollevata
dalle Regioni Sicilia e Sardegna (ricorsi nn. 21 e 23/1976): se
contrasti o meno con gli artt. 14, lett. p) e q) e 43 dello Statuto
Siciliano nonché con gli artt. 3, lett. a), 6 e 56 dello Statuto Sardo
e gli artt. 3 e 36 della Costituzione l'art. 6, commi quinto, ottavo e
nono della legge 2 maggio 1976, n. 183, là dove prevede che il
personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno venga trasferito
alle regioni con decreto del Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate. Assumono le due
regioni ricorrenti che tali disposizioni violano la loro sfera di
competenza legislativa esclusiva, nella quale rientrano
l'inquadramento, lo stato giuridico ed il trattamento economico del
personale, mentre il trasferimento di quest'ultimo dallo Stato alle
regioni deve avvenire mediante norme proposte da apposita commissione
paritetica ed emanate con decreto legislativo.
Dubitano inoltre le due regioni che le norme impugnate determinino
irrazionali disparità di trattamento all'interno dei ruoli del
personale regionale e pongano a carico delle regioni un onere
finanziario senza ristoro, incidendo così sulla loro autonomia
finanziaria.
Va innanzitutto disattesa l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato
relativa all'inammissibilità del ricorso per mancanza di un interesse
attuale al suo accoglimento, non essendo ancora intervenuto - assume la
difesa dello Stato - il decreto del Ministro che disponga in concreto
il trasferimento alle regioni del personale della Cassa. Basta rilevare
in proposito come la denunciata violazione della sfera di competenza
legislativa regionale si verifichi al momento dell'emanazione dell'atto
normativo da parte dello Stato e non al momento della sua attuazione in
via amministrativa.
Nel merito la questione è fondata.
Sia l'art. 43 dello Statuto siciliano che l'art. 56 dello Statuto
sardo stabiliscono che il passaggio degli uffici e del personale dallo
Stato alla regione sarà disciplinato, da norme transitorie, proposte
da una Commissione paritetica.
Questa Corte ha già affermato, accogliendo l'avviso della dottrina
dominante, che i decreti legislativi di attuazione statutaria,
preceduti dalle proposte o dai pareri delle ricordate commissioni
paritetiche, siano espressione di una competenza separata e riservata
rispetto a quella esercitabile con leggi statali ordinarie ai sensi
dell'ottava disp. trans. Cost. Tale competenza è stata riconosciuta,
alla luce della legislazione emanata anche di recente, non solo in
occasione del primo passaggio di funzioni, uffici e personale dallo
Stato alle Regioni ricorrenti, ma anche successivamente ogni qual volta
vi sia trasferimento di funzioni, uffici e personale da enti pubblici
nazionali alle regioni stesse (sent. n. 180/1980).
Nella specie la procedura di trasferimento prevista dagli artt. 43
dello Statuto siciliano e 56 dello Statuto sardo non è stata
osservata, non potendo ritenersi certo soddisfatti la lettera e lo
spirito delle due norme con la semplice previa audizione delle regioni
da parte del ministro.
Va conseguentemente dichiarata l'illegittimità costituzionale dei
commi quinto, ottavo e nono dell'art. 6 della legge n. 183/1976,
risultando così superfluo l'esame degli ulteriori profili
d'incostituzionalità prospettati nei ricorsi.
3. - Altre tre questioni che la Corte è chiamata a decidere
riguardano gli artt. 3, 15 e 16 della stessa legge n. 183 del 1976.
Con la prima questione la Regione Friuli-Venezia Giulia si limita a
denunciare l'art. 3 della legge senza alcuna specifica argomentazione e
indicazione della norma parametro riportandosi alla motivazione svolta
a proposito della impugnazione del successivo art. 15.
Con la seconda questione si chiede se contrasti o meno con l'art.
4, n. 6, dello Statuto Friuli-Venezia Giulia il predetto art. 15 che
delega il Governo della Repubblica a coordinare gli incentivi creditizi
nel settore industriale in vigore per altri territori con quelli
previsti per le iniziative industriali nel Mezzogiorno; per il dubbio
che tale disposizione violi la sfera di competenza legislativa primaria
della regione in materia di industria e commercio (ric. n. 22/1976).
La terza questione riguarda invece il denunciato contrasto con gli
artt. 14 dello Statuto siciliano, 4 di quello del Friuli-Venezia Giulia
e 3 dello Statuto sardo, dell'art. 16, primo, secondo e terzo comma,
della legge n. 183 del 1976, che: a) impone alle regioni di coordinare
le loro leggi con i principi e le norme fondamentali in materia di
incentivi alle attività industriali; b) vieta a tutte le regioni di
disporre con proprie leggi agevolazioni di tipo diverso da quelle
previste dalla legge n. 183, nonché di superare i massimi delle
agevolazioni statali; c) prevede l'abrogazione delle leggi regionali in
contrasto con i principi fondamentali determinati con la legge
impugnata; per il dubbio che tali disposizioni violino la sfera di
competenza normativa primaria garantita alle regioni ricorrenti
(ricorsi nn. 21, 22 e 23/1976).
La soluzione delle questioni discende dalla risposta ad un quesito
fondamentale: se il legislatore statale possa dettare norme dirette a
coordinare gli incentivi creditizi per l'espansione delle attività
produttive e in particolare delle attività industriali e commerciali,
senza con ciò invadere la sfera di autonomia legislativa primaria
delle regioni in dette materie.
La risposta non può essere che positiva. In numerose pronunce
questa Corte, chiamata a definire le rispettive sfere di competenza
legislativa dello Stato e delle Regioni, ha affermato il principio che,
con riguardo alla incentivazione dello sviluppo economico, gli
interessi particolari, di cui sono portatrici le singole Regioni, si
devono condizionare e conciliare con il preminente interesse generale
del Paese, del quale è portatore lo Stato. Così se ad esse sono state
attribuite ampie competenze legislative nei diversi settori produttivi,
allo scopo di far aderire gli strumenti di incentivazione alle esigenze
concrete delle varie zone del territorio nazionale, al tempo stesso, al
fine di evitare che l'esercizio di tali competenze nell'ambito
regionale determini conflitti tra le esigenze delle varie regioni e tra
queste e gli interessi generali del Paese, si rende necessario il
coordinamento dei vari intenenti regionali tra loro e con l'intervento
statale.
E tale coordinamento non può essere esercitato da altri se non
dallo Stato, in modo che siano le sue scelte generali a limitare e
condizionare la politica di incentivazione svolta dalle singole Regioni
(cfr. in particolare le sentenze nn. 4/1964 e 221/1975).
E vale anche in tal senso la disposizione dell'art. 119, terzo
comma, Cost. Sarebbe irrazionale, infatti, attribuire allo Stato la
facoltà di assegnare contributi speciali alle Regioni per la
valorizzazione del Mezzogiorno e delle Isole, se non si prevedessero
nello stesso momento strumenti idonei a coordinare ed armonizzare tali
contributi, con gli incentivi che possono concedere le singole Regioni,
nella stessa area meridionale e insulare, e nel rimanente territorio
nazionale.
Le questioni come sopra proposte dalle tre regioni ricorrenti sono,
pertanto, infondate.
4. - Infondata è anche la questione sollevata dal Friuli- Venezia
Giulia con il ricorso n. 3 del 1977, che denuncia l'art. 9 d.P.R. 9
novembre 1976, n. 902, per contrasto con l'art. 4, nn. 6 e 12, dello
Statuto speciale della regione ricorrente.
Si dubita, in particolare, che tale disposizione - la quale esclude
le regioni dal procedimento per ottenere il credito agevolato nel
settore industriale, limitandosi a richiedere un parere motivato -
violi la competenza primaria della regione in materia industriale,
commerciale ed urbanistica.
Ma nessuna invasione della sfera di competenza primaria regionale
si può ravvisare nell'esercizio da parte del Governo in sede di delega
di quel potere di coordinamento conferitogli dall'art. 15 della legge
n. 183/1976, la cui costituzionalità è stata più sopra affermata
(cfr. sopra n. 3), e di cui la norma impugnata costituisce una logica
estrinsecazione.
5. - Alla stessa conclusione si deve pervenire - alla stregua di
quanto premesso - per le ulteriori questioni sollevate dalla stessa
Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso n. 3/1977 e dalla Regione
Sicilia con il ricorso n. 2/1977, in ordine all'art. 28 del medesimo
d.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.
Le due Regioni impugnano il citato art. 28, secondo comma, in
riferimento agli artt. 14 St. siciliano e 4 St. Friuli-Venezia Giulia,
nella parte in cui consente il concorso delle agevolazioni creditizie
da esso previste con quelle disposte da leggi regionali, a condizione
che non siano superati i limiti stabiliti nel decreto stesso, per il
dubbio che tale norma violi la sfera di competenza esclusiva delle
regioni in materia di industria.
La disposizione così impugnata, infatti, rappresenta legittima
applicazione da parte del legislatore delegato di quella facoltà di
coordinamento degli incentivi creditizi affermata dagli artt. 15 e 16
della legge di delega. Una volta assicurata la legittimità
costituzionale di tali norme fondamentali, ne discende logicamente la
conformità alla Costituzione e agli Statuti speciali della
disposizione impugnata.
La Regione Sicilia impugna inoltre lo stesso art. 28 anche in
riferimento all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui non si
limita ad unificare e riordinare la disciplina statale vigente in
materia di credito agevolato per l'industria, ma estende la sfera della
normativa ai contenuti dell'art. 16 della legge n. 183/1976; per il
dubbio che tale disposizione ecceda i limiti della delega al Governo
contenuta nell'art. 15 della legge citata.
La censura è però inammissibile - come rettamente osserva la
difesa dello Stato - in quanto con essa non viene denunciata una
invasione della sfera di competenza regionale, come richiesto per tale
tipo di impugnativa dall'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
6. - Infondata è infine l'ultima questione sollevata dalla Regione
siciliana, la quale denuncia l'art. 48 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218
(aggiornamento del Testo Unico 30 giugno 1967, n. 1523 sugli
interventi nel Mezzogiorno), per contrasto con gli artt. 14 dello
Statuto siciliano e 76 della Costituzione. La Regione lamenta che la
norma impugnata imponga alla sua competenza legislativa esclusiva nel
settore industriale gli stessi limiti imposti alle regioni a Statuto
ordinario e, anziché fissare tale competenza un mero limite di
principi, specifichi dettagliatamente la normativa da applicare nella
regione. La disposizione verrebbe così a violare la sfera di
competenza esclusiva della regione stessa ed eccederebbe i limiti della
delega conferita al Governo con l'art. 21 della legge n. 183/1976
(ricorso n. 15/1978).
La necessità del coordinamento tra leggi statali e regionali in
materia di credito agevolato per l'industria non può che riguardare
tanto le regioni a Statuto ordinario che quelle a Statuto speciale, a
pena di vanificare l'obiettivo stesso del coordinamento voluto, alla
luce dei principi sopra esposti (cfr. n. 3), dallo stesso Costituente.
Quanto alla presunta violazione dell'art. 76 della Costituzione,
anche tale censura - come quella analoga di cui al precedente n. 5 -
prima che infondata è inammissibile, non avendo ad oggetto specifico
un'invasione della sfera di competenza regionale, ai sensi dell'art. 32
della legge n. 87 del 1953.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi
quinto, ottavo e nono, della legge 2 maggio 1976, n. 183, nella parte
in cui prevede il trasferimento alle Regioni Sicilia e Sardegna del
personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno con decreto del
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 3, 15 e 16, commi primo, secondo e terzo, della stessa
legge n. 183/1976; degli artt. 9 e 28 d.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 e
48 d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, sollevate dalle Regioni Sicilia,
Sardegna e Friuli-Venezia Giulia con i ricorsi indicati in epigrafe,
per violazione degli artt. 14 dello statuto Siciliano, 3 dello statuto
Sardo e 4 dello statuto del Friuli-Venezia Giulia.
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale,
in relazione all'art. 76 della Costituzione, degli stessi artt. 28
d.P.R. n. 902/1976 e 48 d.PR. n. 218/1978, sollevate dalla Regione
Sicilia con i ricorsi nn. 2/1977 e 15/1978.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:237 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte