Sentenza n. 237/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/05/1993 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 62 del codice di
procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 marzo 1992 dal Pretore di Bergamo -
Sezione distaccata di Clusone - nel procedimento penale a carico di
Bonadei Giuseppe, iscritta al n. 777 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
2) ordinanza emessa il 30 marzo 1992 dal Pretore di Bergamo -
Sezione distaccata di Clusone - nel procedimento penale a carico di
Agostini Gabriele ed altro, iscritta al n. 778 del registro ordinanze
1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53,
prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione di Pagani Enrico nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1993 il Giudice relatore
Mauro Ferri;
Udito l'Avvocato dello Stato Paolo di Tarsia di Belmonte per il
Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 27 marzo 1992 (r.o. n. 777/92), il Pretore
di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 62 del codice di procedura
penale "nella parte in cui vieta tassativamente di acquisire al
dibattimento le deposizioni testimoniali concernenti le dichiarazioni
rese dalla persona sottoposta ad indagine anche prima del formale
inizio dell'indagine".
Premesso che, durante l'esame testimoniale della persona offesa
dal reato, la difesa dell'imputato si era opposta a che la teste
riferisse di dichiarazioni fattele dall'imputato prima della
denuncia, il giudice a quo rileva che la Suprema Corte, con l'unica
pronuncia nota in materia - sentenza n. 3084 del 12 novembre 1990 -,
ha già avuto modo di statuire che le dichiarazioni, alle quali
unicamente può riferirsi il divieto di cui all'art. 62 del codice di
procedura penale, sono quelle rese nel corso del procedimento, e
dunque non in pendenza di esso.
Ciò posto, prosegue il remittente, non appare chiaro quale
sostanziale differenza vi sia fra le dichiarazioni rese dall'indagato
(non solo alla polizia giudiziaria ex art. 357 del codice di
procedura penale, ma anche semplicemente ad un quivis de populo,
stante l'assoluta generalità del divieto di cui all'art. 62 del
codice stesso) durante le indagini preliminari successive alla
formazione del fascicolo del pubblico ministero da un lato, e,
dall'altro, le dichiarazioni rese a chicchessia ancor prima che
pubblico ministero e polizia giudiziaria abbiano avuto sentore della
pur remota configurabilità di un reato.
Ed infatti, quel divieto di riferire al giudice sulle
dichiarazioni comunque rese dall'imputato, se si interpreta come
esclusivamente riferito alle dichiarazioni rese dall'imputato durante
il procedimento, appare affatto irragionevole, posto che potrebbe
essere agevolmente aggirato con il riportare le dichiarazioni
indizianti ad epoca anteriore all'iscrizione della notizia di reato.
Se invece si ipotizzasse l'assoluta inutilizzabilità di qualunque
dichiarazione comunque resa dall'indagato, e anzi,
l'inutilizzabilità di ogni dichiarazione, resa anche solo dal futuro
indagato a persona che non appartenga alla polizia giudiziaria, si
perverrebbe ad un risultato del tutto irragionevole, giacché si
finirebbe per attribuire alla letterale locuzione impiegata dal
legislatore delegato nell'art. 62 del codice di procedura penale la
efficacia di impedire l'ingresso nel dibattimento di qualunque teste
indiretto sul punto, senza che ve ne sia alcuna seria necessità.
Si pone quindi, in forza del generalissimo divieto di cui all'art.
62 del codice di procedura penale, il problema delle dichiarazioni
rese a chi non sia - come nella specie non è né era la persona
offesa - né ufficiale né agente di polizia giudiziaria.
L'ammissibilità solo parziale delle testimonianze de relato sulle
dichiarazioni rese dal futuro indagato, consentita appunto dall'art.
62 del codice di procedura penale (anche alla luce
dell'interpretazione che di tale norma ha fatto il giudice di
legittimità), appare quindi - prosegue il remittente - del tutto
irragionevole e quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
perché tale norma, nel tentativo di escludere l'ammissibilità delle
dichiarazioni rese durante il processo, col riferimento alla persona
sottoposta alle indagini preclude, in effetti, l'ammissione di
qualunque testimonianza de relato comunque resa dall'indagato anche
prima che egli divenisse tale.
Inoltre, la norma medesima, ponendo un argine invalicabile al
giudice anche alla semplice assunzione della deposizione de relato ,
senza consentirgli di utilizzare criticamente tale dichiarazione
indiretta, viola l'art. 111, primo comma, della Costituzione, poiché
sostanzialmente impedisce al giudice di motivare adeguatamente la sua
valutazione delle complessive emergenze processuali.
Ancora, poiché nella legge di delegazione non vi è alcuna
direttiva idonea a giustificare il radicale divieto posto dalla norma
denunciata, vi è un ulteriore profilo di illegittimità
costituzionale, e precisamente la violazione dell'art. 76 della
Costituzione per eccesso di delega.
Infine, poiché per l'accertamento della verità non pare
ragionevole prescindere apoditticamente ed aprioristicamente da
quanto testimoni possono riferire di aver udito dall'imputato o
indagato o futuro indagato, si prospetta nuovamente la violazione del
principio di ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione.
2.1. - Con altra ordinanza del 30 marzo 1992 (r.o. n. 778/92), il
medesimo giudice ha sollevato analoga questione, in riferimento ai
soli artt. 3 e 76 della Costituzione.
Premesso che durante l'esame di un teste, agente di polizia
municipale, la difesa dell'imputato si era opposta a che il teste
riferisse di dichiarazioni rese dall'imputato medesimo prima
dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato del fatto per cui
si procede, il giudice a quo svolge argomentazioni sostanzialmente
identiche a quelle di cui alla precedente ordinanza del 27 marzo
1992.
2.2. - Si è costituito nel giudizio introdotto con l'ordinanza n.
778 del 1992 Pagani Enrico, imputato nel giudizio a quo, il quale
conclude per l'infondatezza della questione.
La difesa della parte privata costituitasi osserva innanzitutto
che alla stregua dei lavori preparatori del codice, delle Relazioni
ministeriali al progetto preliminare e a quello definitivo, nonché
delle interpretazioni offerte dalla dottrina e dalla giurisprudenza,
può dirsi consolidata l'opinione che il divieto espresso dalla norma
impugnata concerne, sotto il profilo oggettivo, il contenuto di
qualunque dichiarazione resa dall'imputato o dalla persona sottoposta
ad indagine nel corso del procedimento, senza possibilità di
distinguere né in relazione alla "autorità" cui è resa (polizia
giudiziaria, pubblico ministero, giudice), né in relazione alla sede
e al tempo (luogo e immediatezza del fatto ovvero altrove e
successivamente; prima ovvero dopo la comunicazione al pubblico
ministero della notizia di reato; prima ovvero dopo la formale
iscrizione della stessa e del nome della persona cui esso è
attribuito nell'apposito registro, ecc.), né, infine, in relazione
alla natura della dichiarazione stessa ("spontanea" ovvero
provocata). Per converso, sotto il profilo soggettivo, il divieto
medesimo riguarda chiunque.
Ciò premesso, quanto alla prima censura di incostituzionalità
(preteso eccesso di delega) si rileva che la mancanza nella legge di
delegazione di una direttiva formalmente e testualmente
"anticipatrice" della norma impugnata non è di per sé ragione
sufficiente per asserire che questa avrebbe ecceduto i limiti della
delega, nella quale, anzi, sono rintracciabili direttive che, pur
riguardando situazioni di specie, si iscrivono necessariamente e
coerentemente proprio nella "logica" del divieto in parola e in un
certo senso lo implicano, quali la direttiva n. 31, secondo e sesto
periodo.
D'altra parte, il riguardo all'intera disciplina dei rapporti tra
atti delle indagini e atti del dibattimento, quale emerge da
molteplici direttive della legge delega, consente di ritenere del
tutto coerente (e non già in contrasto) con il sistema delineato
dalla legge stessa il divieto espresso dall'art. 62.
Quanto, poi, alla censura di incostituzionalità per pretesa
irragionevolezza, osserva la difesa della parte privata che,
innanzitutto, il divieto in parola non comporta alcuna differenza di
trattamento, quanto ai destinatari, neppure con riguardo alle
dichiarazioni rese dall'indagato "prima del formale inizio
dell'indagine". La norma impugnata non distingue affatto tra
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, da una parte, e quivis de
populo, dall'altra. Il divieto vale per tutti, anche per il quivis de
populo, che non potrebbe giammai essere escusso come teste sul
contenuto di quelle dichiarazioni. D'altra parte, non si potrebbe
invocare come disparità irragionevole quella emergente dal raffronto
tra questa disciplina (che, con riguardo alle "dichiarazioni comunque
rese nel corso del procedimento" accomuna nel divieto tutti,
ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e quivis de populo) e la
disciplina concernente eventuali dichiarazioni rese fuori del
procedimento e, quindi, né oggettivamente né soggettivamente
funzionali al procedimento stesso. Il quivis de populo che
occasionalmente coglie la dichiarazione di un indagato (o ne è
destinatario), resa - ben inteso - fuori del procedimento, la
percepisce in guisa di un fatto. Invece, l'ufficiale o agente di
polizia giudiziaria - che operi, s'intende, in quanto tale - non può
che riceverla come un atto del procedimento, onde è logico che alla
relativa disciplina essa debba soggiacere.
Infine, neppure può dirsi intaccato il criterio di ragionevolezza
in sé. Il divieto in parola corrisponde ad una ragionevole esigenza
che, come s'è detto, attiene, tra l'altro, ai rapporti tra atti
delle indagini e atti del dibattimento né il principio
dell'accertamento della verità può essere insofferente a regole, le
quali, anzi, avendo il proprio substrato nell'esperienza, sono
preordinate a promuoverlo, escludendo o allontanando i possibili
errori di un accertamento "sregolato".
D'altra parte, si tratta di un divieto chiaramente posto anche e
soprattutto a tutela delle garanzie di difesa dell'imputato e della
persona sottoposta alle indagini, nel momento in cui rendono comunque
dichiarazioni nel procedimento. Il sistema processuale configura, su
questo piano, sia il diritto al silenzio che il diritto alla
assistenza del difensore tecnico e, là dove detta assistenza non è
prevista, configura vere e proprie preclusioni (o limiti)
all'utilizzazione e/o (addirittura) alla documentazione delle
dichiarazioni stesse.
2.3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo anch'egli per l'infondatezza della questione.
Osserva l'Avvocatura dello Stato che la pretesa difformità dalla
legge delega è in realtà insussistente alla luce delle chiare
indicazioni contenute nell'art. 2, direttiva 31, punti 2 e 6, della
detta legge, punti nei quali è espressamente sancito il divieto di
utilizzare ai fini del giudizio, anche indirettamente attraverso
testimonianza, le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona
sottoposta ad indagini.
In ordine, poi, alla censura secondo cui la norma sarebbe priva di
razionalità, l'Avvocatura rileva che la disciplina contestata è
stata sollecitata da una motivazione precisa, vale a dire dalla
necessità di evitare che, attraverso l'utilizzazione di meccanismi
trasversali, si finisse per eludere il diritto al silenzio
dell'inquisito, diritto che si intendeva invece tutelare. Considerato in diritto
1. - Con due ordinanze di contenuto sostanzialmente identico (per
cui va disposta la riunione dei relativi giudizi), il Pretore di
Bergamo - sezione distaccata di Clusone - ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 76 e 111 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 62 del codice di procedura
penale "nella parte in cui vieta tassativamente di acquisire al
dibattimento le deposizioni testimoniali concernenti le dichiarazioni
rese dalla persona sottoposta ad indagine, anche prima del formale
inizio dell'indagine".
Il giudice remittente, come si evince con sufficiente certezza,
pur con un certo sforzo interpretativo, dalla motivazione delle
ordinanze di rimessione (invero non sempre chiara né priva di
qualche aspetto di contraddittorietà), lamenta, in sostanza, che la
norma impugnata, nel porre un assoluto divieto di acquisizione al
dibattimento, attraverso testimonianza de relato , di qualunque
dichiarazione resa dall'imputato in qualsiasi tempo, in particolare
ancor prima della iscrizione della notizia di reato nell'apposito
registro, viola: a) l'art. 3 della Costituzione, perché detta
preclusione all'accertamento della verità è priva di ragionevole
giustificazione; b) l'art. 76 della Costituzione, in quanto tale
radicale divieto non trova fondamento in alcuna direttiva della legge
di delega; c) l'art. 111, primo comma, della Costituzione, poiché la
norma in esame, impedendo al giudice di assumere le menzionate
deposizioni de relato , non gli consente di motivare adeguatamente le
proprie valutazioni delle complessive risultanze processuali.
2. - La questione non è fondata.
La norma censurata testualmente dispone: "Le dichiarazioni
comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla
persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di
testimonianza".
Nella relazione al progetto preliminare già si osservava - con
riferimento al testo dell'art. 71, quarto comma, del progetto, da cui
è poi derivata, con qualche modifica, la disposizione in esame - che
la norma contiene "un divieto di testimonianza de auditu , relativo
ad ogni dichiarazione che l'imputato abbia potuto rendere, anche
prima di assumere tale qualità, nel corso delle indagini preliminari
o del processo. Si vuole infatti che di tale dichiarazione faccia
fede la sola documentazione scritta, da redigersi e da utilizzarsi
con le forme ed entro i limiti previsti per le varie fasi del
procedimento"; e si aggiungeva che non si tratta di "un divieto
soggettivamente qualificato, come testimonianza de auditu
dell'ufficiale di polizia, ma si configura, in termini oggettivi, con
riferimento al contenuto delle dichiarazioni, e quindi esclude anche
la testimonianza de auditu di soggetti diversi dall'ufficiale o dal
magistrato".
La giurisprudenza della Corte di cassazione ha, poi, a sua volta,
chiarito, per quanto qui più specificamente interessa, che il
divieto in esame opera solo con riferimento a dichiarazioni rese "nel
corso del procedimento" e non genericamente "in pendenza del
procedimento", vale a dire esclusivamente in ordine a dichiarazioni
effettuate nella sede processuale, cioè in occasione di un atto del
procedimento. È solo in relazione a tale categoria di dichiarazioni,
infatti, che si pone l'esigenza di garanzia, già messa in luce dalla
relazione al progetto preliminare, consistente nel far sì che di
esse faccia fede la sola documentazione scritta, con divieto
conseguente di fonti testimoniali surrogatorie.
È, pertanto, esatto - come osserva il remittente - che, ai fini
dell'applicabilità della norma impugnata, non assume di per sé
alcun rilievo il discrimine temporale della iscrizione della notizia
di reato - o del nome della persona cui esso è attribuito - nel
registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale. Ma
occorre pur sempre accertare (ed è questo che essenzialmente rileva)
che le dichiarazioni su cui dovrebbe vertere la testimonianza de
auditu siano state rese (anche spontaneamente) in occasione del
compimento di ciò che debba comunque qualificarsi come un
(qualsiasi) atto del procedimento.
3. - Una volta che alla norma censurata si attribuisce l'ambito
applicativo indicato, le censure del giudice remittente vengono
evidentemente a cadere.
Va, in primo luogo, escluso che la norma medesima sia viziata da
irragionevolezza. Il divieto in essa contenuto, infatti, come si è
visto, non è affatto assoluto ed illimitato, e nei circoscritti
limiti di operatività sopra individuati non è certamente
irrazionale, essendo posto a tutela della esigenza che le
dichiarazioni dell'imputato giungano a conoscenza del giudice
attraverso l'esclusivo veicolo della documentazione formale, con le
garanzie a questa connesse.
Non sussiste, in secondo luogo, un eccesso di delega. Invero, la
direttiva n. 31 della legge-delega prevedeva, al secondo periodo, il
"divieto di ogni utilizzazione agli effetti del giudizio, anche
attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria, delle
dichiarazioni ad esse rese .. dalla persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini, senza l'assistenza della difesa", nonché, al
sesto periodo, il "divieto di ogni documentazione e utilizzazione
processuale, anche attraverso testimonianza della stessa polizia
giudiziaria", delle notizie ed indicazioni utili ai fini
dell'immediata prosecuzione delle indagini assunte sul luogo o
nell'immediatezza del fatto anche senza l'assistenza del difensore.
Non vi è dubbio che la norma de qua trae origine da tali criteri
direttivi, nonché da altri (cfr. direttiva n. 31, primo periodo, e
direttiva n. 33) che impongono alla polizia giudiziaria l'obbligo di
compilare verbali, o, comunque, documentare l'attività compiuta.
Ne deriva che la verifica in ordine alla rispondenza della norma
delegata alla ratio e alle finalità che, tenendo conto anche del
complesso dei criteri direttivi impartiti, hanno ispirato il
legislatore delegante (verifica che, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, va effettuata al fine di valutare
l'esistenza o meno di un eccesso di delega: v., da ultimo, sent. n.
141 del 1993 e precedenti ivi richiamati) non può che avere nella
fattispecie in esame esito positivo, in quanto la norma censurata
indubbiamente costituisce coerente applicazione e completamento della
scelta espressa dal legislatore delegante e delle ragioni ad essa
sottese.
Deve, infine, certamente escludersi la violazione dell'art. 111,
primo comma, della Costituzione: basta osservare che la norma de qua,
vietando l'ingresso in dibattimento di un determinato mezzo di prova,
delimita a monte l'ambito riservato alle valutazioni del giudice,
ambito entro il quale sussiste l'obbligo di motivazione di cui
all'invocato parametro costituzionale.
4. - È appena il caso di rilevare, in conclusione, che spetta al
giudice a quo verificare se la norma censurata, nella corretta
interpretazione sopra indicata, sia applicabile alle fattispecie
sottoposte al suo giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 62 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 111 della
Costituzione, dal Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Clusone,
con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:237 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte