Corte costituzionale

Ordinanza n. 237/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/07/1996 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis, quarto

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), promosso con ordinanza emessa l'8 agosto 1995 dal

tribunale di sorveglianza di Brescia, nel procedimento di

sorveglianza nei confronti di Braccioli Pietro, iscritta al n. 951

del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che, chiamato a decidere sul reclamo proposto da un

detenuto avverso il provvedimento di diniego di un permesso premio

pronunciato dal magistrato di sorveglianza, il tribunale di

sorveglianza di Brescia ha, con ordinanza dell'8 agosto 1995,

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione,

due distinte questioni di legittimità, entrambe incentrate sull'art.

30-bis, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), censurato nella parte in cui,

da un lato, esige che il tribunale di sorveglianza si pronunci sul

reclamo entro il termine di dieci giorni e, dall'altro lato, non

prevede che avverso la decisione dello stesso tribunale nella

medesima materia possa essere proposto ricorso per cassazione;

che il rimettente richiama la sentenza costituzionale n. 53 del

1993, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità (fra l'altro)

dell'art. 30-bis della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non

consente l'applicazione degli artt. 666 e 678 del codice di procedura

penale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato

di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo

trascorso in permesso premio, osservando che, poiché in tale

sentenza si fa riferimento soltanto al provvedimento emesso ai sensi

dell'art. 53-bis della legge n. 354 del 1975 e alla procedura di cui

all'art. 236, comma secondo, delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, la detta

statuizione non sarebbe riferibile al procedimento a quo;

che, peraltro, di fronte alla più volte affermata

giurisdizionalizzazione della procedura concernente i permessi premio

(sentenze n. 349 del 1993 e 227 del 1995) risulterebbe evidente

l'illegittimità della norma denunciata, in relazione ad entrambi i

parametri evocati;

che l'osservanza dell'art. 3 della Costituzione sarebbe

compromessa perché del tutto irrazionalmente si impone al tribunale

di sorveglianza di decidere sul reclamo entro dieci giorni, un

termine che "confligge" con quello previsto dall'art. 666, comma

terzo, del codice di procedura penale, il quale dispone che l'avviso

deve essere notificato almeno dieci giorni prima della data

dell'udienza;

che ciò comporterebbe altresì violazione del diritto di difesa

e del principio rieducativo della pena, anche con riferimento alla

non ricorribilità per cassazione di un provvedimento, come quello

del tribunale di sorveglianza, avente sicura natura giurisdizionale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la seconda questione sia dichiarata

inammissibile perché del tutto irrilevante, e che la prima questione

venga dichiarata non fondata, non potendo giungersi a conclusione

diversa da quella assunta dalla Corte costituzionale, la quale ha,

"ad altro proposito", dichiarato l'illegittimità della norma

denunciata;

Considerato che entrambe le questioni sono manifestamente

inammissibili;

che, più in particolare, la censura incentrata sulla brevità

del termine previsto per la decisione del tribunale di sorveglianza

sui reclami avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza in

materia di permessi premio è del tutto irrilevante nel processo a

quo, avendo il rimettente fatto applicazione di norme diverse da

quelle di cui denuncia l'illegittimità costituzionale, perché non

riferibili alla procedura del reclamo di cui all'art. 30-bis della

legge 26 luglio 1975, n. 354, con il notificare all'interessato il

decreto di fissazione per l'udienza circa cinquanta giorni prima,

così da superare comunque il termine di dieci giorni dalla

proposizione del reclamo per la decisione sul reclamo stesso;

che, del pari, manifestamente inammissibile, perché del tutto

futura ed eventuale, è la questione riguardante la dedotta non

ricorribilità per cassazione del provvedimento del tribunale di

sorveglianza che decide sul reclamo in tema di permessi premio, il

tutto senza contare che detta ricorribilità, già affermata da

questa Corte (v. sentenza n. 227 del 1995), è stata ritenuta di

recente anche dalla Corte di cassazione (v. sez. I, 2 febbraio 1996,

Lakhdar; sez. I, 21 febbraio 1996, Resica).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Didichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 30-bis, quarto comma, della

legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione,

dal tribunale di sorveglianza di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1996.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:1996:237 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte