Corte costituzionale

Ordinanza n. 237/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/06/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72, secondo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre

1998 dalla Corte di assise di Roma, nel procedimento penale a carico

di A. R., iscritta al n. 883 del registro ordinanze 1998 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie

speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 19 ottobre 1998 la Corte di assise

di Roma, investita in qualità di giudice dell'esecuzione della

richiesta del pubblico ministero di determinazione della pena nei

confronti di un soggetto condannato con diverse sentenze a più pene

detentive, ha sollevato, in riferimento all'art. 27, terzo comma,

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 72, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui

prevede che, in caso di concorso di un delitto che importa la pena

dell'ergastolo con uno o più delitti puniti con pene detentive

temporanee, la pena dell'ergastolo con isolamento diurno da due a

diciotto mesi si applica ope legis anche al condannato ammesso al

regime di semilibertà;

che il rimettente espone in fatto: che il prevenuto era stato

condannato nel 1985 dalla Corte di assise di Roma con una medesima

sentenza a più ergastoli, unificati dallo stesso giudice di

cognizione nella pena dell'ergastolo con isolamento diurno per il

periodo di un anno, e che successivamente, con diverse sentenze e in

diversi contesti, aveva subito ulteriori condanne a pene detentive

temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni;

che a seguito di queste ulteriori condanne il pubblico ministero

aveva inizialmente chiesto di determinare la sanzione da irrogare in

sede di cumulo nell'ergastolo con isolamento diurno per un anno, e

successivamente, modificando la richiesta originaria, aveva precisato

che la sanzione dell'isolamento diurno doveva ritenersi già eseguita

durante il regime di massima sicurezza, al quale il condannato, già

aderente alle Brigate Rosse, "dovrebbe essere stato assoggettato in

epoca precedente";

che, ad avviso del giudice a quo, nei confronti del prevenuto

dovrebbe essere applicata in sede di cumulo la pena unica

dell'ergastolo, con isolamento diurno per un periodo da due a

diciotto mesi, in accoglimento della originaria richiesta del

pubblico ministero;

che peraltro il condannato era stato ammesso al lavoro

all'esterno dal 1995 e dal 1997 si trovava in regime di semilibertà;

che ad avviso del rimettente il regime di semilibertà, sia in

considerazione dei requisiti soggettivi richiesti per l'ammissione al

beneficio, sia per le modalità concrete di esecuzione della pena,

non appare compatibile con l'applicazione dell'isolamento diurno;

che tale situazione si porrebbe in contrasto con i principi

enunciati dall'art. 27, terzo comma, Cost., sotto il duplice profilo

che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso

di umanità e debbono tendere alla rieducazione del condannato;

che, in particolare, le modalità di applicazione dell'isolamento

diurno, determinando necessariamente la revoca del beneficio della

semilibertà, verrebbero da un lato a confliggere con un processo

individuale di reinserimento sociale già avviato, in contrasto con

il principio dell'emenda, dall'altro, traducendosi in un aumento di

afflittività della pena, la renderebbero, in concreto, contraria al

senso di umanità.

Considerato che dal tenore dell'ordinanza di rimessione sembra

ricavarsi che il giudice a quo ritiene applicabile al caso sottoposto

al suo esame l'art. 72, secondo comma, cod. pen., che regola il

concorso tra un delitto che importa la pena dell'ergastolo e più

delitti che comportano pene detentive temporanee per un tempo

complessivo superiore a cinque anni, ma che d'altro canto lo stesso

rimettente mostra di tenere conto anche del precedente cumulo, già

disposto in sede di cognizione ex art. 72, primo comma, cod. pen.,

relativo alla precedente condanna a più ergastoli, unificati nella

pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno e, quindi, di

voler procedere all'unificazione di tutte le pene concorrenti;

che manca pertanto qualsiasi motivazione circa le ragioni per cui

il rimettente ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale nei confronti del secondo comma dell'art. 72 cod.

pen., quando la previsione della meno grave sanzione dell'isolamento

diurno ivi prevista avrebbe dovuto ritenersi assorbita nella ipotesi

più grave contemplata nel primo comma;

che inoltre il giudice rimettente dà per scontato che il

condannato debba ancora essere sottoposto ad un periodo di isolamento

diurno, senza peraltro chiarire se tale conclusione sia suffragata

dal dato di fatto che il prevenuto non ha ancora espiato il periodo

di isolamento determinato in sede di cognizione, ovvero derivi

dall'esigenza di rideterminare il periodo di isolamento diurno in

misura superiore a quello già disposto con la precedente sentenza,

così trascurando di motivare su un aspetto essenziale ai fini della

rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale;

che, in ogni caso, il giudice a quo ha omesso di verificare se

nel caso di specie potesse trovare applicazione, come espressamente

richiesto dal pubblico ministero, il principio di fungibilità tra il

periodo in cui il prevenuto era stato sottoposto al regime di massima

sicurezza o di sorveglianza particolare (rispettivamente ex artt. 90

e 14-ter dell'ordinamento penitenziario) e l'isolamento diurno,

limitandosi a rilevare che "difetta, nel caso in esame, la prova"

dell'assoggettamento a tale regime; prova che il rimettente avrebbe

dovuto acquisire ex art. 666, comma 5, cod. proc. pen., eventualmente

mediante richiesta di esibizione della cartella personale del

condannato presso le competenti autorità penitenziarie;

che inoltre dall'ordinanza di rimessione - ove l'art. 72 cod.

pen. è sottoposto a scrutinio di costituzionalità in quanto "le

modalità attuali di applicazione dell'isolamento diurno vengono a

confliggere con un avviato processo individuale di reinserimento

sociale, attuato attraverso le misure alternative alla detenzione..."

- emerge che la questione di legittimità costituzionale, volta a

prevenire la asserita perdita automatica del beneficio della

semilibertà, è prematura ed ipotetica, dovendo comunque essere

delibata dal magistrato e dal tribunale di sorveglianza competenti

per l'eventuale sospensione o cessazione della semilibertà a norma

dell'art. 51-bis dell'ordinamento penitenziario;

che per le concorrenti ragioni sopra esposte la questione va

pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 72, secondo comma, del codice

penale, sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della

Costituzione, dalla Corte di assise di Roma, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:237 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte