Corte costituzionale

Ordinanza n. 238/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/05/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 147 e 123 del

codice penale militare di pace, in riferimento all'art. 260 dello

stesso codice, promossi con quattro ordinanze emesse dal Tribunale

militare di Padova, iscritte rispettivamente ai nn. 735 e 736 del

registro ordinanze 1991 e nn. 22 e 23 del registro ordinanze 1992 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 e n. 6,

prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di alcuni procedimenti penali a carico di

imputati del reato di allontanamento illecito dal Corpo, il Tribunale

militare di Padova, con tre ordinanze rispettivamente emesse il 9

ottobre (R.O. n. 736/1991), il 5 novembre (R.O. n. 22/1992), ed il 17

settembre del 1991 (R.O. n. 23/1992), ha sollevato, in relazione agli

artt. 2, 13, 25, secondo comma, e 52, ultimo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 147

del codice penale militare di pace, nella parte in cui - in

riferimento all'art. 260 del medesimo codice - pone la richiesta del

comandante di Corpo quale condizione di procedibilità per il reato;

che, pur dando atto dell'orientamento di questa Corte, dal cui

vaglio in più occasioni è uscito indenne il menzionato art. 260 del

codice penale militare di pace, il giudice rimettente argomenta, in

senso contrario alle affermazioni contenute nelle richiamate

decisioni ed alle posizioni della dottrina, attribuendo alla

richiesta del comandante di Corpo la natura di condizione di

punibilità e non già di procedibilità;

che ciò premesso, il giudice a quo fonda la censura proprio

sulla ipotesi di reato costituita dall'assenza arbitraria (di durata

compresa tra uno e cinque giorni) in quanto, a causa del collegamento

con il citato art. 260, non possiederebbe "i requisiti che il

principio costituzionale richiede per una norma incriminatrice";

che identica questione è stata sollevata con ordinanza emessa

il 30 settembre 1991 (R.O. n. 735/1991) dal Tribunale militare di

Padova, sotto i medesimi profili, con riguardo all'art. 123 del

codice penale militare di pace (sempre posto in correlazione con

l'art. 260 del medesimo codice) che regola l'analoga ipotesi di

omessa presentazione in servizio;

che nei giudizi introdotti dalle ordinanze nn. 735 e 736 del

1991, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

la declaratoria d'infondatezza;

Considerato che i giudizi, per analogia ed identità dell'oggetto

debbono essere riuniti;

che la questione relativa all'art. 147 del codice penale

militare di pace è stata già decisa da questa Corte con ordinanza

n. 495 del 1991, sulla base del carattere esclusivamente processuale

delle richieste de qua, più volte sottolineato anche in altre

decisioni;

che ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve

giungersi per la questione concernente l'art. 123 del codice penale

militare di pace, anch'essa sollevata per sollecitare un riesame

della giurisprudenza costituzionale e prospettata senza argomenti

ulteriori rispetto a quelli a suo tempo esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 147 del codice penale militare

di pace, in riferimento all'art. 260 del medesimo codice, sollevata

dal Tribunale militare di Padova, in relazione agli artt. 2, 13, 25,

secondo comma, e 52, ultimo comma, della Costituzione;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 123 del codice penale militare

di pace, in riferimento all'art. 260 del medesimo codice, sollevata

dallo stesso Tribunale militare di Padova, in relazione agli artt.

25, secondo comma, e 52, ultimo comma, della Costituzione, con le

ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:238 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte