Sentenza n. 239/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1982 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2
e 3 della legge della Regione Calabria 30 agosto 1973, n. 14 (Misure di
protezione delle coste in attesa dell'approvazione del piano
urbanistico regionale), degli artt. 1 e 3 (recte: 2) cpv. della legge
della Regione Calabria 28 maggio 1975, n. 18 (Proroga, con modifiche e
integrazioni, della legge regionale n. 14 del 1973) e degli artt. 1 e 5
della legge della Regione Campania 13 maggio 1974, n. 17 (Misure
temporanee di tutela urbanistica in attesa dell'approvazione dei piani
regolatori generali dei comuni costieri e del piano regionale di
assetto urbanistico territoriale), promossi con le ordinanze emesse il
7 aprile 1976 dal Pretore di Belvedere Marittimo, il 27 febbraio 1976
dal Pretore di Scalea, il 24 aprile 1976 dal Pretore di Pisciotta, il
19 gennaio e il 22 aprile 1977 dal pretore di Scalea e il 23 novembre
1977 dal Tribunale di Paola (quattro ordinanze), rispettivamente
iscritte ai nn. 420, 421 e 615 del registro ordinanze 1976, ai nn. 97
e 416 del registro ordinanze 1977 ed ai nn. 170, 171, 172 e 173 del
registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 177, 184 e 300 del 1976, nn. 107 e 299 del 1977 e n. 164
del 1978.
Visti gli atti di intervento della Regione Calabria e della Regione
Campania;
udito nell'udienza pubblica del 20 ottobre 1982 il Giudice relatore
Francesco Saja.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Sabato Lelio,
imputato del reato di cui all'art. 13 lett. b della legge 6 agosto
1967 n. 765 in relazione agli artt. 1 e seguenti della legge della
regione Calabria 30 agosto 1973 n. 14, per avere iniziato con licenza
edilizia i lavori di sopraelevazione di un edificio a meno di
centocinquanta metri dal demanio marittimo, nel territorio del comune
di Belvedere Marittimo (comune non provvisto di piano regolatore
generale), il pretore della medesima città, con ordinanza del 7 aprile
1976 (in G. U. n. 184 del 14 luglio 1976), sollevava questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge regionale
citata.
Il pretore osservava anzitutto che il legislatore regionale,
vietando nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale
l'edificazione nell'interno del demanio marittimo ed entro una zona di
centocinquanta metri dallo stesso, o dal ciglio dei terreni sul mare,
aveva inteso dettare norme a "protezione delle coste", così valicando
i limiti di materia di cui all'art. 117 della Costituzione: infatti la
protezione delle coste rientrava nella tutela del paesaggio (art. 9
Cost.), riservata alla legislazione statale, e non nella materia
urbanistica, concernente soltanto l'assetto e l'incremento edilizio dei
centri abitati.
Il giudice a quo osservava inoltre che l'art. 3 della detta legge,
stabilendo, per le violazioni della medesima, l'applicazione delle
"norme previste dalla legislazione urbanistica nazionale", aveva
configurato un nuovo reato, il cui precetto era contenuto nel divieto
di edificazione di cui al citato art. 1 e la cui sanzione era indicata
nell'art. 13 lett. b della legge n. 765 del 1967. Ma ciò sembrava al
pretore porsi in contrasto con la riserva di legge statale in materia
penale, stabilita dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione,
nonché con l'art. 3 della Costituzione stessa, data la connessione tra
principio di eguaglianza ed unità dell'ordinamento penale. Né il
richiamo a sanzioni previste in leggi statali escludeva la violazione
della riserva, stante la novità della fattispecie di reato configurata
dal legislatore regionale.
La regione Calabria interveniva in data 18 settembre 1976, ossia
oltre il termine di cui all'art. 25 l. 11 marzo 1953 n. 87 modificato
dall'art. 3 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, sostenendo
potersi applicare nel giudizio costituzionale la legge 7 ottobre 1969
n. 742 sulla sospensione dei termini processuali per ferie.
2. - Gli artt. 1 e 3 della legge regionale citata venivano
denunciati, sempre in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. e con
argomenti analoghi a quelli del pretore di Belvedere Marittimo, dal
pretore di Scalea con ordinanze del 27 febbraio 1976 e del 19 gennaio
1977 (in G. U. n. 177 del 7 luglio 1976 e n. 107 del 20 aprile 1977),
emesse nei procedimenti penali a carico di Sollazzo Felice ed altro,
imputati del reato previsto dall'art. 13 della legge n. 765 del 1967
per avere iniziato con licenza edilizia una costruzione a meno di
centocinquanta metri dal demanio marittimo, ed a carico di Oliva
Teresa, soggetta alla stessa imputazione (il fatto era stato commesso
però senza il previo conseguimento della licenza edilizia).
La regione interveniva oltre il suddetto termine di legge in
relazione alla prima ordinanza e, quanto alla seconda, negava che le
norme denunciate configurassero un nuovo tipo di reato, in quanto il
richiamo alle sanzioni previste nelle leggi statali era puramente
pleonastico, riguardando comportamenti già punibili ai sensi di queste
stesse leggi.
3. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Trama Sofia,
imputata del reato di cui all'art. 13 lett. b della legge n. 765 del
1967 per avere iniziato, nel comune di Pisciotta, la costruzione di un
edificio a distanza inferiore a cinquecento metri dal mare, il pretore
della medesima città, con ordinanza del 24 aprile 1976 (in G. U. n.
300 del 10 novembre 1976), sollevava questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge regionale campana 13
maggio 1974 n. 17, il primo vietante le costruzioni nei cinquecento
metri di fascia costiera e il secondo richiamante, per il caso di
violazione, "le sanzioni di cui all'art. 32, terzo comma, della legge
17 agosto 1942 n. 1150 ed all'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n.
765".
Sembrava al pretore che questo richiamo ponesse le norme denunciate
in contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, per le
stesse ragioni addotte dal pretore di Scalea.
La regione Campania interveniva chiedendo dichiararsi
l'infondatezza della questione.
4. - Con ordinanza del 22 aprile 1977 (in G. U. n. 299 del 2
novembre 1977), emessa nel procedimento penale a carico di Bello
Giuseppe ed altro, imputati del reato di cui all'art. 13 lett. b della
legge n. 765 del 1967 per avere eseguito nel comune di Praia a Mare una
costruzione con licenza edilizia decaduta, il pretore di Scalea
sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2
della già citata legge regionale calabra n. 14 del 1973.
Il pretore rilevava preliminarmente che il citato art. 1 vietava
l'edificazione in determinate zone dei comuni non provvisti di piano
regolatore generale; che l'art. 2 stabiliva la decadenza delle licenze
edilizie già rilasciate per le dette zone, oltre i termini stabiliti
dallo stesso articolo e poi prorogati dall'art. 4 della successiva
legge regionale 28 maggio 1975 n. 18; che, nella specie, agli imputati
era addebitato di avere iniziato la costruzione oltre i detti termini'.
Ciò premesso, il pretore dubitava che l'art. 1 della legge n. 14
del 1973 contrastasse con l'art. 3 Cost., non sembrandogli
giustificabile l'esclusione dal divieto di edificazione dei comuni
provvisti di piano regolatore generale e non anche dei comuni provvisti
di programma di fabbricazione, stante l'efficacia sostanzialmente
equivalente di questi due strumenti urbanistici in materia di
previsioni di inedificabilità.
Sembrava ancora al pretore che gli artt. 1 e 2 citati
contrastassero con principi generali espressi nella materia urbanistica
dalla legislazione statale, e quindi con l'art. 117 Cost., e
precisamente: a) col principio secondo cui le licenze edilizie possono
decadere soltanto per effetto di "nuove previsioni" urbanistiche (art.
10 della legge n. 765 del 1967), e b) col principio secondo cui le
misure di salvaguardia possono essere stabilite dalla legge solo a
tutela di piani regolatori già adottati, mentre il divieto in
questione era dettato in vista dell'approvazione di un piano regolatore
non ancora adottato.
La regione interveniva, negando la fondatezza delle questioni sia
perché tra le "nuove previsioni" urbanistiche andavano compresi i
divieti legislativi di edificazione, sia per la non parificabilità
dell'efficacia dei piani regolatori generali ai programmi di
fabbricazione.
5. - Con quattro ordinanze di identico contenuto emesse in data 23
novembre 1977 (in G. U. n. 164 del 14 giugno 1978) nei procedimenti
penali a carico di Leta Libero ed altri, imputati del reato di cui
all'art. 13 della legge n. 765 del 1967 per avere eseguito nel comune
di Fuscaldo costruzioni a meno di centocinquanta metri dal demanio
marittimo, il tribunale di Paola sollevava questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge regionale calabra n. 14
del 1973 nonché degli artt. 1 e 3 (recte: 2), capoverso, della legge
regionale calabra n. 18 del 1975.
Il tribunale dubitava che le dette norme contrastassero con diversi
principi generali della legislazione statale in materia urbanistica, e
quindi con l'art. 117 Cost., e in particolare: a) con il principio
secondo cui l'inedificabilità può essere sottoposta "a particolari
condizioni e limitazioni", ma non esclusa in intere zone; b) col
principio di temporaneità dei vincoli di inedificabilità, poiché la
temporaneità del divieto imposto nelle norme denunciate non escludeva
la prorogabilità di esso. Sembrava inoltre al tribunale che le dette
norme contrastassero con gli artt. 3 e 25 Cost., per le ragioni esposte
dai pretori di Belvedere Marittimo e di Scalea. Considerato in diritto :
1. - Le nove ordinanze in epigrafe sottopongono alla Corte
questioni identiche o connesse, concernenti due leggi regionali (l. 30
agosto 1973 n. 14 della regione Calabria, prorogata e modificata con l.
28 maggio 1975 n. 18 nonché la l. 13 maggio 1974 n. 17 della regione
Campania), che hanno lo stesso oggetto; i relativi giudizi possono
pertanto essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - Va anzitutto rilevato che la regione Calabria è intervenuta
nei giudizi concernenti le ordinanze di rimessione nn. 420 e 421 oltre
il termine di cui all'art. 25 l. 11 marzo 1953 n. 87, modificato
dall'art. 3 delle Norme integrative del 16 marzo 1956. Sostiene al
riguardo la regione che l'intervento va considerato tempestivo,
risultando applicabile la l. 7 ottobre 1969 n. 742, la quale prevede
la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. In
contrario si deve osservare che la sospensione concerne, secondo la
testuale disposizione dell'art. 1 della citata legge, i termini
relativi soltanto "alle giurisdizioni ordinarie e amministrative",
sicché, come già questa Corte ha ritenuto (cfr. sent. 28 marzo 1973
n. 30 e 19 giugno 1974 n. 174), ne rimane escluso il processo
costituzionale.
3. - Delle proposte questioni va per ragioni logiche esaminata per
prima quella sollevata dal pretore di Belvedere Marittimo, il quale ha
impugnato l'art. 1 della citata legge della regione Calabria, secondo
cui "fino all'approvazione del piano urbanistico regionale, è vietato
di eseguire, nel territorio dei comuni non provvisti di piano
regolatore generale, costruzioni all'interno del demanio marittimo e
entro una zona di centocinquanta metri (elevati a duecento dall'art. 2
della citata legge n. 18 del 1975) dal demanio medesimo o dal ciglio
dei terreni sul mare".
L'ordinanza di rimessione muove dal rilievo che l'urbanistica
concernerebbe esclusivamente l'assetto e l'incremento edilizio dei
centri abitati, sicché non comprenderebbe anche quelle zone del
territorio comunale, come quella considerata dalla legge impugnata, che
non rientrano negli aggregati urbani. L'impugnata disposizione non
riguarderebbe quindi la detta materia, attribuita dall'art. 117 Cost.
alla potestà legislativa regionale, ma concernerebbe la tutela del
paesaggio riservata dall'art. 9 Cost. alla competenza statale.
4. - La questione non è fondata.
Già secondo la l. 17 agosto 1942 n. 1150 la nozione di urbanistica
comprendeva non solo l'assetto e l'incremento edilizio dei centri
abitati ma anche "lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio
dello Stato" (art. 1). Il successivo sviluppo della legislazione in
subiecta materia (cfr., ad esempio, la l. 6 agosto 1967 n. 765 nonché
la l. 19 novembre 1968 n. 1187) è tutto orientato verso tale ampia
concezione, nel senso, cioè, che l'istituto comprende l'intero
territorio senza limitazioni di sorta. Il che ha trovato ampia e
precisa conferma nel d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (emanato, in
attuazione della delega di cui all'art. 1 l. 22 luglio 1975 n. 382, per
l'attuazione dell'ordinamento regionale), il quale all'art. 80
ridefinisce l'urbanistica come "la disciplina dell'uso del territorio
comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali
riguardanti le operazioni di salvaguardia e trasformazione del suolo
nonché la protezione dell'ambiente".
Conseguentemente ogni dubbio, se pure poteva giustificarsi per il
passato (cfr. in proposito la sent. di questa Corte 24 luglio 1972 n.
141), non ha ormai ragion d'essere, e si deve quindi ritenere che
l'urbanistica comprende tutto ciò che concerne l'uso dell'intero
territorio (e non solo degli aggregati urbani) ai fini della
localizzazione e tipizzazione degli insediamenti di ogni genere con le
relative infrastrutture.
Naturalmente la competenza regionale può subire restrizioni, come
certamente si verifica per le opere pubbliche di interesse nazionale,
rispetto alle quali è legittimo l'intervento statale (cfr., per le
relative funzioni amministrative, l'art. 81 del cit. d.P.R. n. 616 del
1977), ma, sotto il profilo che qui interessa, non può consentirsi
alla limitazione indicata nell'ordinanza di rimessione.
5. - Rilevato che nulla si oppone in linea di principio a ritenere
che la disposizione impugnata si riferisca alla materia urbanistica,
occorre esaminare se essa concerna effettivamente tale materia ovvero,
come ritiene il pretore, sia diretta alla tutela del paesaggio.
Al riguardo va premesso che, secondo qualche opinione dottrinale,
la tutela del paesaggio apparterrebbe alla competenza statale e
regionale secondo la consueta ripartizione: allo Stato i principi e
l'indirizzo, alla regione la legislazione di dettaglio e l'attività
amministrativa. Ma tale tesi - in base alla quale nella presente causa
diverrebbe intuitivamente irrilevante la suindicata distinzione perché
la normativa de qua, avendo i caratteri di una legislazione di
dettaglio, rientrerebbe pur sempre nella potestà regionale - non può
essere condivisa. Vi si oppone la disposizione del secondo comma
dell'art. 9 Costituzione, secondo cui la tutela del paesaggio è
compito della Repubblica e quindi in prima linea dello Stato,
disposizione correttamente intesa ed applicata dal ricordato d.P.R. n.
616 del 1977, il quale all'art. 82 ha delegato (in base all'art. 118,
secondo comma, Cost.) e non trasferito alle regioni (come, invece, ha
fatto per le materie previste dall'art. 117 della Costituzione stessa)
le funzioni amministrative in materia.
Né in senso contrario potrebbe invocarsi il disposto del ricordato
art. 80 d.P.R. n. 616 del 1977, il quale completa la definizione
dell'urbanistica, aggiungendo la previsione della "protezione
dell'ambiente".
Questa, intesa in senso lato, comprende, com'è comunemente
ammesso, oltre la protezione ambientale collegata all'assetto
urbanistico del territorio, anche la tutela del paesaggio, la tutela
della salute nonché la difesa del suolo, dell'aria e dell'acqua
dall'inquinamento. Ma nel cit. art. 80 la formula legislativa è usata
in senso restrittivo e riferita soltanto al profilo urbanistico, come
risulta evidente dalla collocazione della disposizione, la quale è
posta a completamento della nozione di urbanistica, mentre il cit.
d.P.R. si occupa dell'ambiente inteso in senso diverso in altre e ben
distinte disposizioni (cfr., tra l'altro, art. 82 cit. e Capo VIII del
Titolo V).
6. - Ciò posto, osserva la Corte che intuitivamente la medesima
zona di territorio può formare oggetto di provvedimenti normativi
relativi al paesaggio ovvero concernenti l'urbanistica, provvedimenti i
quali, come si è detto, sono attribuiti alla diversa competenza
statale o regionale. Da ciò la necessità di un criterio discretivo,
il quale non può essere altro che quello fornito dal contenuto e dallo
scopo dell'atto (normativo), i quali qualificano l'atto stesso e ne
determinano l'appartenenza all'una ovvero all'altra materia. In base a
tale criterio, rileva la Corte come sia evidente che il provvedimento
de quo non concerna la protezione di un valore estetico-culturale
relativo alle bellezze paesistiche, nel che si sostanzia la nozione di
paesaggio accolta dalla Costituzione; questa nell'art. 9, secondo
comma, accomuna la tutela del paesaggio a quella del patrimonio storico
ed artistico e detta il suo precetto, come già ha rilevato parte della
dottrina, ai fini di proteggere e migliorare i beni (culturali)
suddetti e contribuire così all'elevazione intellettuale della
collettività.
L'estraneità della norma regionale alla materia concernente il
paesaggio risulta anche dalla considerazione che la disposizione non è
collegata con strumenti paesistici di alcun genere in atto o futuri e
ciò non si sarebbe certo potuto verificare se il provvedimento avesse
avuto per finalità la tutela a cui è diretto il cit. art. 9, secondo
comma, della Costituzione.
Per converso, la legge de qua fa riferimento agli strumenti tipici
della disciplina urbanistica e si inserisce appunto in tale
prospettiva: così essa dispone che la sua disciplina ha carattere
provvisorio "fino all'approvazione del piano urbanistico regionale" che
dovrà prevedere i criteri e i limiti di utilizzazione delle zone;
dispone ancora che la legge si applica ai comuni non provvisti di piano
regolatore generale e cioè a quei comuni per cui non si è provveduto
alla localizzazione e tipizzazione delle costruzioni sull'intero
territorio comunale; stabilisce, infine, che il divieto da essa
temporaneamente posto concerne tutte le opere per cui era richiesta la
licenza edilizia (la legge regionale, come si è detto, è del 1973 e
quindi anteriore alla legge 28 gennaio 1977 n. 10).
D'altro canto, la normativa impugnata è chiaramente ispirata alla
duplice finalità di assicurare ai cittadini il più ampio godimento di
una res communis (stabilimenti, parcheggi, ecc.) e di evitare i
pericoli conseguenti alla corrosione del suolo antistante al mare, per
cui sono necessari adeguati spazi per le opere di difesa (cfr. la legge
14 luglio 1907 n. 542).
Il che inequivocabilmente conferma come l'oggetto e lo scopo
dell'impugnata normativa sia la disciplina urbanistica e quindi una
materia che la regione ha legittimamente regolato.
7. - Tutte le ordinanze di rimessione relative alla legge della
regione Calabria (ad eccezione di quella n. 416, del 1977, concernente
il comune di Praia a Mare) ritengono che l'art. 3 della stessa legge
avrebbe introdotto una nuova fattispecie criminosa e perciò
contrasterebbe con la riserva assoluta di legge prevista dal secondo
comma dell'art. 25 Costituzione ed anche con il principio di
eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, data la diversità di
trattamento da regione a regione, che sotto il profilo penale
deriverebbe dallo stesso comportamento.
La questione non è fondata.
La normativa de qua, dopo avere posto il ricordato divieto,
testualmente dispone che "per le violazioni si applicano le norme
previste nella legislazione urbanistica nazionale". Correttamente
intesa, tale disposizione sta a significare che le costruzioni eseguite
in violazione del divieto, in quanto effettuate senza il provvedimento
abilitante dell'autorità (o, in quanto possibile, in difformità dal
medesimo) ricadono, per la parte penale, sotto la previsione dell'art.
13 legge 6 agosto 1967 n. 765. Così interpretata - e non si vede quale
altro significato sia possibile -' alla disposizione predetta non può
essere riconosciuta la funzione indicata nella ordinanza di rimessione;
essa, invece, risulta inutile perché le sanzioni comminate dal cit.
art. 13 si dovrebbero applicare in ogni caso per forza loro propria
quando si sia realizzata la fattispecie criminosa, da esso prevista,
della costruzione senza licenza (ovvero, eventualmente, in difformità
dalla medesima). In altre parole, la norma denunciata non intende che
debba essere punito il fatto, in sé considerato, di edificare entro la
fascia costiera interdetta, bensì il fatto di edificarvi senza avere
conseguito il provvedimento autorizzatorio, ovvero anche senza
rispettare le prescrizioni ivi contenute. Né, come questa Corte ha
rilevato nella sentenza n. 142 del 1969, può farsi differenza tra il
caso in cui la legge statale intervenga successivamente a comminare
sanzioni penali per l'inosservanza di leggi regionali anteriori e
quello nel quale tali sanzioni, come nel caso in esame, già esistano
nell'ordinamento nazionale. La situazione invero è sostanzialmente
analoga nei due casi e non è consentita quindi al riguardo alcuna
discriminazione.
Rileva, invece, che la regione abbia la potestà di intervenire
nelle materie di sua competenza e che la fattispecie penale configurata
dalla legge statale sia idonea a ricomprendere quanto successivamente
previsto in funzione integratrice dalla legge regionale; la quale, in
tal modo, non viene a creare, com'è evidente, alcuna nuova ipotesi di
reato, né conseguentemente dà luogo ad alcuna disparità di
trattamento penalistico tra le diverse parti del territorio nazionale.
8. - Il pretore di Scalea con l'ordinanza n. 416 relativa al comune
di Praia a Mare impugna l'art. 1 della cit. legge della regione
Calabria n. 14 del 1973 anche sotto altro profilo, in quanto esclude
dal divieto di edificazione nelle zone da essa indicate i comuni
provvisti di piano regolatore e non anche quelli (come il comune
suddetto) che hanno un programma di fabbricazione. In proposito il
giudice a quo, premesso che i due strumenti urbanistici avrebbero
un'efficacia sostanziale equivalente, deduce che la disposizione in
esame sarebbe viziata da un irrazionale disparità di trattamento, e
quindi risulterebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Anche tale questione non è fondata.
Allorquando venne introdotto nel nostro ordinamento (con l'art. 34
della legge urbanistica n. 1150 del 1942), il programma di
fabbricazione differiva notevolmente dal piano regolatore generale ed
era prescritto come parte integrante del regolamento edilizio per i
comuni sprovvisti di detto piano al solo fine di indicare l'ambito di
ciascuna zona secondo le delimitazioni in atto o da adottarsi, con la
precisazione dei relativi tipi edilizi; era anche consentito, ma non
prescritto, che esso contenesse le eventuali direttrici di espansione.
In base alla successiva evoluzione legislativa, sia questa Corte
(sent. 20 marzo 1978 n. 23) sia la giurisprudenza ordinaria e
amministrativa hanno ritenuto che l'originario divario è stato
ampiamente - se non completamente - colmato nel senso che il programma
di fabbricazione può contenere delle previsioni riservate prima al
piano regolatore generale (come, ad esempio, la disciplina dei vincoli
urbanistici, su cui vedi la cit. sent. n. 23 del 1978). Ma tale
possibilità non significa che il programma di fabbricazione debba
avere necessariamente un contenuto analogo al piano regolatore generale
e cioè considerare l'intero territorio comunale e comprendere tutti
gli elementi indicati nell'art. 1 legge 19 novembre 1968 n. 1187, che
ha sostituito l'art. 7 della legge urbanistica del 1942 (e cioè
soprattutto la rete delle principali vie di comunicazione stradali,
ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti; la divisione in zone
del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate
all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e
dei caratteri da osservare in ciascuna zona; le aree destinate a
formare spazi di uso pubblico e sottoposte a speciali servitù; le aree
da riservare agli edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere
ed impianti di interesse collettivo o sociale).
Il programma di fabbricazione invero può concernere soltanto una
parte del territorio comunale ed avere un contenuto minore, il quale
sia limitato agli elementi per esso prescritti dalle leggi vigenti e,
quindi, non può ammettersi la piena equiparazione tra i due strumenti
urbanistici.
Peraltro il programma di fabbricazione differisce dal piano
regolatore generale anche per il procedimento meno rigoroso e
garentistico previsto per la sua formazione dalla legislazione
nazionale e, di regola, anche da quella regionale (cfr. anche su tal
punto la ricordata sent. di questa Corte n. 23 del 1978). E
probabilmente, proprio per evitare gli inconvenienti pratici e le
incoerenze logiche derivanti dalla previsione normativa dei due (e
diversi) istituti, alcune leggi regionali non prevedono più i
programmi di fabbricazione e obbligano tutti i comuni a munirsi di
piano regolatore generale (così, ad esempio, la l. 20 marzo 1975 n. 32
della regione Lazio e quella 15 aprile 1971 n. 51 della regione
Lombardia).
Conseguentemente, data l'eterogeneità delle due situazioni, non
può essere considerata irrazionale l'esclusione dal divieto dei comuni
nei quali la disciplina era stata sicuramente predisposta con
l'appropriato strumento urbanistico rappresentato dal piano regolatore
generale, e non pure di quelli i quali avevano semplicemente un
programma di fabbricazione in cui la disciplina della materia era
puramente eventuale e, comunque, posta con minori garanzie.
9. - Il pretore di Scalea con la ricordata ordinanza n. 416 del
1977 solleva altre due questioni e precisamente deduce che:
a) gli artt. 1 e 2 della citata legge della regione Calabria n. 14
del 1973, che prevedono la decadenza delle licenze edilizie in
precedenza rilasciate per le zone interessate dal divieto di
edificazione, contrasterebbero con l'art. 117 Cost. perché contrari al
principio fondamentale contenuto nella legislazione statale, secondo
cui le licenze edilizie possono perdere efficacia solo per effetto di
nuove previsioni urbanistiche e non di leggi contenenti misure di
salvaguardia;
b) gli stessi artt. 1 e 2 della citata legge contrasterebbero con
il citato art. 117 Cost. perché contrari ad altro principio
fondamentale della legislazione statale in materia urbanistica, secondo
cui le misure di salvaguardia possono essere stabilite dalla legge solo
a tutela di piani regolatori già adottati, mentre le riportate
disposizioni di legge si riferiscono ad un piano regolatore non ancora
adottato.
Di analoghe questioni la Corte si è occupata recentemente,
dichiarandone la non fondatezza con la sentenza 16 aprile 1982 n. 83, e
tale orientamento, in mancanza di qualsiasi elemento contrario, va
pienamente confermato e seguito.
10. - Anche infondata è la questione sollevata dal tribunale di
Paola, secondo cui gli artt. 1 e 5 della citata legge regionale della
Calabria modificati dalla l. 28 maggio 1975 n. 18 contrasterebbero con
l'art. 117 della Costituzione, in quanto - a suo avviso - contrari al
principio fondamentale della legislazione statale, secondo cui
l'inedificabilità può essere sottoposta a particolari condizioni e
limitazioni, ma non esclusa per intere zone.
Non sembra potersi negare, invece, che l'edificabilità per ragioni
di interesse pubblico possa essere vietata rispetto ad intere zone,
come dimostra il citato art. 1 della l. n. 1187 del 1968, il quale
prescrive che il piano regolatore deve contenere, tra l'altro, "la
precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano
e la determinazione dei vincoli da osservare in ciascuna zona" nonché
"delle aree destinate a formare spazi di uso pubblico" (nn. 2 e 3).
Com'è chiaro, tali previsioni normative, infatti, non consentono di
condividere quanto dedotto - peraltro in forma assiomatica - dal
giudice predetto. Inoltre può aggiungersi che, se in genere i vincoli
urbanistici, preordinati o meno a una successiva espropriazione,
possono concernere singole zone del territorio comunale, a maggior
ragione ciò va ritenuto per i vincoli diretti a finalità di
salvaguardia, come quelli posti dalla legge in esame, i quali per loro
stessa natura hanno carattere contingente e strumentale.
Non sembra inutile ricordare, da ultimo, la giurisprudenza di
questa Corte (cfr. sent. 6 maggio 1976 n. 106, 16 giugno 1971 n. 133,
29 maggio 1968 n. 56) che, sia pure ad altri fini, ha ritenuto
legittimo il divieto di edificare in intere zone, disposto in via
generale dalla legge con riferimento a caratteristiche intrinseche ed
obiettive delle zone stesse.
11. - Lo stesso tribunale di Paola ritiene che gli artt. 1 e 5
della citata legge regionale della Calabria, modificati dalla legge
reg. n. 18 del 1975, contrasterebbero con l'art. 117 Cost., in quanto
contrari al principio fondamentale della legislazione statale secondo
cui i divieti di edificabilità (e le misure di salvaguardia) sono
legittimi solo se temporanei: tale esigenza - si deduce - non sarebbe
soddisfatta dalla legge n. 14 del 1973, la quale, pur prevedendo un
termine massimo di validità del divieto, non contiene una norma che
vieti eventuali proroghe, le quali in effetti sono state
successivamente disposte dal legislatore regionale.
Pure tale questione non e fondata.
E ben vero che alcuni vincoli urbanistici (e, per ciò che qui
interessa, le misure di salvaguardia) debbono essere temporanei, ma non
sembra che la temporaneità possa essere assicurata dal fatto che la
norma, la quale li prevede, escluda la proroga del termine stabilito
per la loro validità. Tale eventuale esclusione, invero, come questa
Corte ha avvertito nella sent. 16 aprile 1982 n. 82, non avrebbe alcun
concreto rilievo, ben potendo una legge successiva modificare quella
precedente relativamente ai termini da questa stabiliti, anche se vi
fosse una clausola di improrogabilità.
Il problema si può porre sotto altro e diverso profilo e, cioè,
nel senso che le successive proroghe del termine iniziale darebbero
luogo a una disciplina la quale nella realtà vanificherebbe il
requisito della temporaneità, come nel caso di proroghe
irrazionalmente disposte, con conseguente violazione dell'art. 3 primo
comma della Costituzione; ma, sotto questo profilo, non vi è denunzia
da parte del giudice a quo e pertanto la Corte non può occuparsi del
relativo problema.
12. - Rispetto alle più volte ricordate leggi della regione
Calabria (n. 14 del 1973 e n. 18 del 1975), deve conclusivamente dirsi
che tutte le questioni proposte non sono fondate.
13. - Rimane da esaminare l'ultima questione, sollevata dal pretore
di Pisciotta, il quale ha impugnato gli artt. 1 e 5 della legge della
regione Campania 13 maggio 1974 n. 17, il primo dei quali vieta, in
attesa dell'approvazione del piano urbanistico regionale,
l'edificazione su una fascia costiera di cinquecento metri, mentre il
secondo richiama, per la violazione del divieto, le sanzioni previste
dalla legislazione nazionale (artt. 32 l. n. 1150 del 1942, 13 l. 6
agosto 1967 n. 765). Secondo l'ordinanza di rimessione, analogamente a
quanto ritenuto dai giudici calabresi per le leggi della regione
Calabria (retro, n. 7), tali norme introdurrebbero una nuova figura di
reato e pertanto contrasterebbero con la riserva di legge statale
contenuta nel secondo comma dell'art. 25 della Costituzione.
Anche tale questione non è fondata.
In proposito va anzitutto notato che la Corte di cassazione ha
ritenuto che il richiamo della legge regionale concerne soltanto le
sanzioni amministrative previste dalla normativa nazionale, sicché il
problema con tale interpretazione addirittura non sorge.
Ma, se pur così non fosse, varrebbe in proposito quanto sopra è
stato osservato per la legge della regione Calabria, in quanto le due
norme hanno sostanzialmente lo stesso contenuto e pertanto la soluzione
non può non essere la medesima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale delle leggi della regione Calabria 30
agosto 1973 n. 14 (artt. 1, 2 e 3) e 28 maggio 1975 n. 18 (artt. 1 e 2
cpv.) nonché della legge della regione Campania 13 maggio 1974 n. 17
(artt. 1 e 5) sollevate dai pretori di Belvedere Marittimo, di Scalea e
di Pisciotta nonché dal tribunale di Paola con le ordinanze in
epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:239 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte