Sentenza n. 239/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1983 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14d.P.R. 643/1972
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 42Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 6legge 825/1971
citata
- art. 1d.P.R. 643/1972
- art. 2d.P.R. 643/1972
- art. 3d.P.R. 643/1972
- art. 6d.P.R. 643/1972
- art. 15d.P.R. 643/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità cestituzionale degli artt. 1,
2, 3, 6, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) e
dell'art. 6 dello stesso d.P.R. in relazione all'art. 6 della legge 9
ottobre 1971, n. 825 (legge di delegazione), promossi con le ordinanze
emesse dalla Commissione tributaria di primo grado di Pisa il 21
novembre 1977 (due ordinanze), il 29 gennaio 1979 (due ordinanze) e il
13 novembre 1978, dalla Commissione tributaria di primo grado di
Imperia il 15 marzo 1979 (tre ordinanze), dalla Commissione tributaria
di primo grado di Padova il 21 febbraio 1979, dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Belluno 1'8 ottobre 1980, dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Ferrara il 15 giugno 1981,
dalla Commissione tributaria di primo grado di Mondovì il 13 novembre
1981 e dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze il 21
giugno 1982, rispettivamente iscritte ai nn. 240 e 241 del registro
ordinanze 1978, ai nn. 535, 536, 538, 563, 564 e 565 del registro
ordinanze 1979, al n. 258 del registro ordinanze 1980, al n. 424 del
registro ordinanze 1981 e ai nn. 327, 447 e 659 del registro ordinanze
1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 179 del
1978, nn. 251 e 258 del 1979, n. 152 del 1980, n. 283 del 1981 e nn.
297, 310 e 344 del 1982.
Visti l'atto di costituzione della Società semplice Cestelis e gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1983 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
udito l'avvocato dello Stato Carlo Salimei, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con tredici ordinanze emesse tra il 21 novembre 1977 e il 21
giugno 1982 da varie Commissioni tributarie in fattispecie di
applicazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili (INVIM) a società, per decorso del decennio, ex art. 3 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, vengono denunciate varie disposizioni
del citato d.P.R. n. 643 del 1972, e talora l'art. 6 della legge 9
ottobre 1971, n. 825, recante "delega legislativa per la riforma
tributaria", in riferimento agli artt. 3, 42, 53 e 76 della
Costituzione.
La disposizione dell'art. 3 del citato d.P.R., laddove prevede che
alle società "l'imposta si applica, oltre che nei casi previsti
dall'articolo precedente, al compimento di ciascun decennio dalla data
dell'acquisto", realizzerebbe, secondo molti dei giudici a quibus,
un'ingiustificata disparità di trattamento in danno di tali soggetti,
tenuti al pagamento indipendentemente da ogni circostanza obiettiva
che, come l'alienazione a titolo oneroso o l'acquisto a titolo gratuito
di un diritto reale sull'immobile, costituisce anche l'occasione nella
quale il contribuente comunque acquisisce un bene. Invero, l'incremento
di valore dell'immobile nel tempo, non trovando in tal caso riscontro
in un atto di trasferimento che in concreto lo manifesti, può
rivelarsi del tutto fittizio o non realizzarsi affatto in occasione di
un successivo trasferimento, senza che al contribuente sia data la
possibilità di ripetere quanto avesse, in ipotesi, già pagato. Si fa
in proposito l'esempio dell'immobile locato in regime di proroga dei
contratti e di blocco dei canoni, praticamente "fuori commercio", e
tuttavia soggetto all'imposta su un incremento di valore che può non
verificarsi del tutto nel futuro. In siffatta ipotesi, dunque, il
prelievo fiscale finirebbe col fondarsi su un incremento di valore
apparente, siccome "occasionato solo o prevalentemente dalla
svalutazione monetaria" e come tale non costituente indice di effettiva
capacità contributiva, sostanzialmente risolvendosi in
un'espropriazione senza indennizzo.
Sulla scorta di tali argomentazioni, la Commissione tributaria di
Pisa, con due ordinanze dall'identica motivazione emesse il 21 novembre
1977 (r.o. nn. 240 e 241/78) e con ordinanza emessa il 13 novembre 1978
(r.o. n. 538/79), ha denunciato gli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 643 del
1972 in riferimento agli artt. 42 e 53 Costituzione, e con altre due
ordinanze emesse il 29 gennaio 1979 (r.o. nn. 535 e 536/79), gli artt.
2, 3 e 6 dello stesso d.P.R. in riferimento agli artt. 3, 42 e 53
Cost..
Analoghe considerazioni vengono svolte con tre ordinanze emesse
dalla Commissione tributaria di primo grado di Imperia il 15 marzo 1979
(r.o. nn. 563,564 e 565 del 1979), con le quali viene denunciato l'art.
3 del d.P.R. n. 643 del 1972 in riferimento all'art. 53 Cost.; nonché
dalle Commissioni tributarie di primo grado di Padova, Mondovì,
Firenze e dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ferrara che,
con ordinanze emesse il 21 febbraio 1979 (r.o. n. 258/1980), il 13
novembre 1981 (r.o. n. 447/1982), il 21 giugno 1982 (r.o. n. 659/1982)
ed il 15 giugno 1981 (r.o. n. 327/1982), denunciano, in riferimento
agli artt. 3 e 53 Cost., rispettivamente l'art. 1, gli artt. 3, 6, 14 e
15, l'art. 3 e l'art. 6 del d.P.R. citato.
La Commissione tributaria di secondo grado di Ferrara (r.o. n.
327/1982) rileva, in particolare, che pur dopo la sentenza n. 126 del
1979 - che ha ritenuto non fondata la questione - permangono tuttavia
dubbi che impongono di sottoporre il problema ad un nuovo esame da
parte della Corte. Pur ritenendo di poter convenire con quanto
affermato dalla Corte circa la non sussistenza del contrasto della
norma denunciata con l'art. 53 Cost. per il solo fatto che non sia
previsto un integrale recupero della perdita del potere d'acquisto
della moneta, ovvero un'integrale rivalutazione del valore
dell'immobile in sede impositiva, la Commissione osserva tuttavia che
in tempi d'inflazione dell'ordine del 20% annuo, l'imposta, grazie
anche alla fortissima progressività, colpisce "pressoché
esclusivamente il deprezzamento della moneta, che sicuramente non
costituisce indice di ricchezza e quindi nemmeno di capacità
contributiva". L'aggravamento e la cronicizzazione del fenomeno
inflattivo, quale è andato sviluppandosi negli ultimi anni, avrebbero
condotto la situazione ad un limite "di fronte al quale la pur
amplissima discrezionalità del legislatore deve trovare un freno
costituzionale".
D'altro canto, non può non considerarsi come lo stesso principio
nominalistico sia ormai ampiamente eluso anche per quanto concerne i
debiti di valuta (cfr. Cass., sez. un. 4 luglio 1979, n. 3776) ed
oggetto di molteplici deroghe volte a porre "rimedio alle più gravi
ingiustizie che la sua rigorosa applicazione comporta". Fra queste
rientrerebbe sicuramente il caso dell'INVIM applicata ad un incremento
di valore solo nominale, essendo invece in ipotesi il valore effettivo
dell'immobile diminuito, con conseguente applicazione dell'imposta ad
una perdita.
L'attuale assetto della determinazione del valore iniziale e finale
agli effetti dell'INVIM confliggerebbe inoltre con il principio di cui
all'art. 3 Cost. in quanto irragionevolmente discriminerebbe "i
cittadini che investono i propri risparmi in beni immobili rispetto a
quelli che li investono in mobili particolarmente adatti a conservare
il loro valore nel tempo o, addirittura ad incrementarlo (es. preziosi
e francobolli)"; e ciò non già in virtù di un'insindacabile scelta
politica del legislatore, ma per mera casualità dovuta al mancato
adeguamento della legislazione alle mutate condizioni economiche.
La Commissione tributaria di primo grado di Mondovì (r.o. n.
447/82) considera in particolare che l'incremento di valore, nei casi
di cui all'art. 3 del d.P.R. citato, viene stabilito sulla scorta di
valutazioni dipendenti da fattori che possono manifestarsi puramente
temporanei e comunque soggetti ad oscillazioni di notevole entità,
come nel caso "di un terreno con buon indice di edificabilità ridotto
ad area verde per effetto di variazioni sopravvenute nel piano
regolatore dopo il compimento del decennio", ovvero di "un immobile che
per una qualsiasi causa indipendente dalla volontà dell'ente
proprietario (vetustà, cataclisma, ecc.) viene distrutto o gravemente
danneggiato dopo il compimento del decennio".
In definitiva, l'imposta, come applicata ex art. 3 d.P.R. citato,
colpirebbe non l'incremento di valore, bensì la stessa "proprietà",
alla guisa di una comune imposta patrimoniale, con l'ulteriore effetto
di suddividere i contribuenti in due categorie: "quella che viene
tassata al momento dell'alienazione e quella che viene tassata anche se
conserva il bene oltre il decennio". Infine, i previsti correttivi non
riuscirebbero ad elidere "il deleterio effetto dell'inflazione,
consistente nella applicazione dell'imposta ad incrementi meramente
fittizi e nominali".
Anche la Commissione tributaria di primo grado di Firenze, con
ordinanza in data 21 giugno 1982 (r.o. n.659/1982), prospetta i propri
dubbi di legittimità costituzionale in termini sostanzialmente
identici.
2. - Diversa la questione di legittimità costituzionale sollevata
dalla Commissione tributaria di secondo grado di Belluno con ordinanza
dell'8 ottobre 1980 (r.o. n. 424/1981), che ha denunciato l'articolo 6,
penultimo comma, d.P.R. n. 643 del 1972 in riferimento all'art. 76
Cost, sotto il profilo "della violazione dei limiti di cui alla legge
di delegazione" 9 ottobre 1971, n. 825.
Ad avviso del giudice a quo il penultimo comma (ma in realtà si
tratta del quinto e non del settimo e penultimo comma dell'art. 6 del
d.P.R. n. 643 del 1972), con l'inciso "determinato ai sensi dei commi
precedenti" impone di considerare come valore iniziale, ai fini della
determinazione della differenza imponibile al compimento del decennio,
quello accertato al momento dell'acquisto agli effetti dell'imposta di
registro. Il n. 3 dell'art. 6 della legge di delegazione n. 825 del
1971, per contro, facendo riferimento al valore degli immobili al
momento dell'acquisto (anziché a quello accertato ai fini dell'imposta
di registro, secondo quanto disposto dal n. 4 dello stesso art. 6 per
l'imposta sui trasferimenti immobiliari) avrebbe inteso porre, per
l'imposta decennale, un criterio di valutazione fondato sui valori
reali, anziché su quelli fiscali, in considerazione della diversa
natura e della diversa funzione economico-finanziaria delle due
imposizioni nonché della "differenza fra le situazioni
rispettivamente incise (una situazione patrimoniale statica ed una
situazione di riscossione occasionata dal trasferimento)". Se ne
trarrebbe conferma dal disposto del n. 4 dello stesso art. 6 della
legge n. 825 del 1971 che, per l'imposta decennale, ha stabilito che il
valore finale sia quello reale corrente alla data di compimento del
decennio.
L'estensione all'imposta decennale del criterio della
determinazione del valore iniziale sulla base dei valori accertati ai
fini dell'imposta di registro avrebbe introdotto "un elemento di
fittizia valutazione del valore iniziale, che sopprime ogni omogeneità
col criterio di valore corrente, che deve essere applicato col medesimo
metro monetario".
3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, è intervenuto nei giudizi relativi alle
ordinanze emesse dalle Commissioni tributarie di Pisa, Imperia, Sanremo
e Firenze, instando per la declaratoria di infondatezza delle sollevate
questioni di legittimità costituzionale.
In atti d'intervento si osserva che l'art. 8 della legge 17
dicembre 1977, n. 904, ha attenuato l'incidenza dell'INVIM - talché
appare necessario che gli atti vadano restituiti alla Commissione
tributaria di primo grado di Pisa per quanto concerne i giudizi
promossi con le due ordinanze emesse il 21 novembre 1977 (r.o. nn. 240
e 241/1978) - e che l'ammontare della detrazione, fissato nel 10% annuo
a decorrere dal 1972, appare sicuramente equo in relazione agli scopi
per cui è stato disposto, rinviandosi quindi, per tutto quanto attiene
agli effetti della svalutazione monetaria, alle considerazioni già
svolte in occasione delle pubbliche udienze del 19 novembre 1977 e del
16 maggio 1979.
In ordine alle questioni relative all'applicazione dell'INVIM ai
soggetti di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 643 del 1972 al compimento di
ogni decennio dalla data dell'acquisto, si rileva che la ipotizzata
disparità di trattamento è del tutto inesistente, essendo comune a
tutti i casi il presupposto dell'imposta, costituito dall'incremento di
valore dell'immobile nel tempo, e trovando la particolare modalità di
tassazione prevista dalla norma in questione per le società c.d.
"immobiliari" piena giustificazione nel fatto che esse hanno la
possibilità di "realizzare od utilizzare l'incremento di valore
indipendentemente dal trasferimento giuridico della proprietà o di
diritti reali di godimento su beni immobili". Onde, proprio per evitare
ingiustificate disparità di trattamento, il legislatore ha provveduto
a svincolare la tassazione dell'incremento dalla sua normale
realizzazione, in definitiva attuando "quel completamento del sistema
impositivo cui provvedevano nel passato le c.d. imposte in
surrogazione" dovendo in definitiva ritenersi che anche la proprietà
dei beni immobili protratta per un decennio da parte delle società
immobiliari costituisca una indiretta manifestazione di capacità
contributiva.
4. - Nel giudizio promosso dalla Commissione tributaria di secondo
grado di Belluno si è costituita la Società Cestelis che non ha
peraltro svolto alcuna deduzione. Considerato in diritto :
1. - Le dieci ordinanze emesse dalle Commissioni tributarie di
primo grado di Pisa (r.o. 240 e 241/1978,535,536 e 538/1979), Imperia
(r.o. 563,564 e 565/1979), Mondovì (r.o. 447/1982) e Firenze (r.o.
659/1982), nonostante la varietà delle norme denunziate e dei
parametri invocati, dubitano tutte della legittimità costituzionale
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM),
che, a sensi dello art. 3, 1 co., d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, si
applica "al compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto"
"per gli immobili appartenenti a titolo di proprietà... alle società
di ogni tipo e oggetto e agli enti pubblici e privati diversi dalle
società, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e le
organizzazioni di cui all'articolo 2 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
598". La stessa censura, pur non richiamandosi esplicitamente al
summenzionato art. 3, formulano le due ordinanze emesse,
rispettivamente dalla Commissione tributaria di primo grado di Padova
(r.o. 258/1980) e di secondo grado di Ferrara (r.o. 327/1982). Stante
perciò l'identità sostanziale della questione sollevata, vanno
disposte la riunione di tutti i giudizi e la loro definizione con unica
sentenza.
2. - Il decreto presidenziale n. 643 del 1972 ("Istituzione
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili"),
emanato sulla base della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ("Delega
legislativa al governo della Repubblica per la riforma tributaria"),
dispone: che tutti gli immobili, da intendersi nell'ampia accezione di
cui all'art. 812 c.c., se siti nel territorio dello Stato, sono
soggetti ad un'imposta sull'incremento del loro valore, il cui gettito
è attribuito ai Comuni territorialmente interessati (art. 1); che
"l'imposta si applica all'atto", tanto "dell'alienazione a titolo
oneroso", quanto "dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di
morte, del diritto di proprietà o di un diritto di godimento
dell'immobile" (art. 2, 1 co.); che, ove gli immobili appartengano ad
entità soggettive diverse dalle persone fisiche, l'imposta si applica
anche "al compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto"
(art. 3, 1 co.); che l'incremento di valore è costituito in generale
dalla differenza tra il valore che l'immobile ha alla data in cui si
verificano i presupposti (alienazione, acquisto, decorso del decennio)
e quello che aveva "alla data dell'acquisto ovvero della precedente
tassazione" (art. 6 1 co.); che, in particolare, tale valore
differenziale si determina: nell'ipotesi di alienazione o acquisto,
assumendo quale valore finale quello dichiarato o accertato ai fini
dell'imposta di registro o di successione, e quale valore iniziale
quello analogamente dichiarato o accertato per il precedente acquisto
ovvero quello venale, se al momento dell'acquisto esso è stato
determinato, agli effetti della imposta di registro o di successione,
secondo le leggi n. 1044 del 1954 e n. 355 del 1959 (art. 6, 2 co.);
nell'ipotesi di imposta decennale, poi, valore iniziale è quello della
precedente tassazione, ovvero quello determinato come sopra, e valore
finale è quello venale al compimento del decennio (art. 6, 5 co.).
Più in particolare ancora è prescritto: che "per i trasferimenti
assoggettati all'imposta sul valore aggiunto si assumono quale valore
finale o iniziale i corrispettivi determinati ai fini di detta imposta"
(art. 6 cit., 2 co.); che "il valore iniziale del bene è maggiorato
delle spese di acquisto, di costruzione ed incrementative" (art. 11, 1
co.); che "l'imposta si applica per scaglioni di incremento
imponibile", determinati in relazione al numero degli anni, e "con le
aliquote stabilite dai Comuni" entro limiti rigorosamente fissati dallo
stesso legislatore delegato (art. 15). Giova infine aggiungere, dando
così una certa compiutezza alla pur sintetica esposizione della
disciplina nei suoi tratti essenziali, che sono previsti, oltre che il
rimborso della imposta per "le somme indebitamente percette" (art. 29,
4 co.), anche numerose esenzioni, tra cui quelle per gli immobili
appartenenti allo Stato o agli enti territoriali minori ovvero
destinati allo svolgimento delle attività istituzionali dei partiti,
dei sindacati, delle società di mutuo soccorso o all'esercizio del
culto, nonché per i fabbricati dati in locazione dalle "società che
esercitano esclusivamente attività di locazione finanziaria", ed
alcune esenzioni, tra cui quelle per i terreni o fabbricati destinati
ad esercizio di attività agricole o forestali, purché esercitate
direttamente per gli "immobili non destinati all'esercizio delle
attività istituzionali, appartenenti agli enti che gestiscono forme di
previdenza ed assistenza sociale, etc." (art. 25).
3. - L'imposta in parola, che è succeduta a quella sugli
incrementi di valore delle aree fabbricabili (IVAF), di cui alla legge
5 marzo 1963, n. 246 - la quale a sua volta aveva sostituito il
contributo di miglioria istituito col testo unico per la finanza locale
(r.d. 14 settembre 1931, n. 1175) - è stata oggetto, non solo di
successivi aggiustamenti ad opera del legislatore, e precisamente nel
1974 (d.P.R. n. 688),1975 (legge n. 694),1977 (legge n. 904), 1979
(d.l. n. 571, convertito nella legge 12 gennaio 1980, n. 2) e, da
ultimo, nel 1982 (d.P.R. n. 953, convertito nella legge 28 febbraio
1983, n. 53), ma anche di varie pronunce di questa Corte, tra cui le
sentenze nn. 8 del 1978,126 del 1979 e 121 del 1982, oltre le ordinanze
nn. 9 e 67 del 1978, 39 e 148 del 1980, 60 del 1981, 8 del 1983 (di
restituzione ai giudici a quibus) e 27 del 1983 (di manifesta
inammissibilità). Con le sentenze nn. 8 del 1978 e 121 del 1982 è
stata dichiarata la non fondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale sollevate, sotto il profilo dell'eccesso rispetto alla
legge di delegazione in ordine agli artt 2, 1 co., 7 e 15 lettera e),
del d.P.R. n. 643 del 1972 e, in riferimento agli artt. 53 e 3 Cost.,
in ordine all'art. 18, 4 co., dello stesso decreto presidenziale, il
quale dispone che le spese incrementative, da computarsi ai fini del
calcolo del valore iniziale del bene, se non già esposte nella
dichiarazione, "debbono, a pena di decadenza, essere denunciate
all'ufficio al momento della registrazione dell'atto".
Con la sentenza n. 126 del 1979, infine, giudicando sulla
legittimità costituzionale degli articoli 2, 4, 6, 7, 14, 15 e 16 del
decreto presidenziale n. 643 del 1972 e dell'art. 8 della legge n. 904
del 1977, denunziati in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e 53 Cost., la
Corte, premesso: che gli incrementi di valore sono dovuti, non già
alle iniziative dei privati, ma "all'insieme dei lavori e servizi
pubblici eseguiti a spese dello Stato e degli enti locali"; che
l'imposta ha pertanto una "giustificazione fondamentale"; che
l'incremento dei valori immobiliari "di per sé costituisce sicuro
indice di capacità contributiva"; che, conseguentemente, è legittima
"l'imposizione diretta a colpire gli effettivi incrementi di valore
degli immobili", ha rigettato la censura formulata in riferimento
all'art. 53 Cost., affermando in primo luogo che deve ritenersi" non
sindacabile in questa sede la disciplina normativa dei presupposti e
dei criteri di applicazione del tributo, in relazione agli effetti
della svalutazione della moneta", giacché si tratta di "scelte
politiche", salvo che gli eventuali effetti distorsivi imputabili alla
svalutazione "non comportino la violazione di qualche principio
costituzionale, ovvero non determinino un sicuro travalicamento del
normale ambito di discrezionalità che la Costituzione riserva alle
scelte del legislatore ordinario". Ha tuttavia ritenuto la questione
"fondata sotto il secondo e diverso profilo della violazione del
principio di eguaglianza", e quindi, illegittimi gli artt. 14 d.P.R. n.
643 del 1972 ed 8 l. n. 904 del 1977, con la motivazione che le
detrazioni dall'incremento di valore, introdotte per correggere o
ridurre gli effetti della svalutazione monetaria, si risolvono in un
"meccanismo di liquidazione dell'imposta", il quale, "per effetto della
progressività delle aliquote", "comporta in concreto un trattamento
differenziato e palesemente discriminatorio", nel senso che l'onere
tributario risulta "notevolmente più gravoso per chi aliena dopo un
più lungo periodo di possesso". Ha infine negato che si configuri
disparità di trattamento anche in danno dei proprietari di aree
fabbricabili, apparendo ineccepibile la liquidazione separata delle
aree rispetto a quella dei fabbricati, nonché fra i contribuenti di
diversi Comuni, dato che questi devono pur sempre, nel deliberare la
misura delle aliquote, attenersi ai limiti fissati dalla legge.
4. - Le ordinanze in epigrafe denunciano gli artt. 1 (Padova: r.o.
258/1980); 2 (Pisa: r.o. 240, 241/1978, 535, 536 e 538/1979); 3 (Pisa:
ordinanze cit.; Imperia: r.o. 563,564 e 565/1979; Mondovì: r.o.
447/1982 e Firenze: r.o. 659/1982); 6 (Pisa: r.o. 535 e 536/1979;
Padova e Mondovì: ordinanze cit. e Ferrara: r.o. 327/1982). Risultano
altresì denunciati, ma senza la menoma motivazione, gli artt. 14
(Padova e Mondovì: ordinanze cit.) e 15 (Mondovì: ordinanza cit.).
Senonché a parte l'art. 1, che contiene solo la regola generale
dell'assoggettamento dell'incremento di valore degli immobili "ad
imposta" e dell'attribuzione del relativo gettito ai Comuni, si deve
rilevare che l'art. 2, menzionato del resto solo come tertium
comparationis, riguarda le alienazioni a titolo oneroso e gli acquisti
a titolo gratuito, mentre nelle indicate ordinanze è in discussione
l'INVIM decennale; inoltre, l'art. 14 è stato dichiarato
costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 126 in data 8
novembre 1979 e soppresso con l'art. 1 del decreto legge n. 571 del 12
novembre 1979, e l'art. 15, infine, è stato radicalmente novato con
l'art. 2 dello stesso decreto legge, anteriore all'ordinanza (Mondovì:
r.o. 447/1982) che immotivatamente ha denunciato il suddetto art. 15.
Ne consegue che nel presente giudizio oggetto di esame della Corte sono
gli artt. 3, in relazione agli artt. 1 e 2, e 6 del d.P.R. n. 643 del
1972, di cui l'uno concerne, secondo quanto già si è visto, l'imposta
decennale, l'altro più propriamente la determinazione dell'imponibile.
5. - La sentenza n. 126 del 1979 di questa Corte è stata
pronunciata, come risulta dalla premessa rievocazione dei precedenti,
con riguardo specifico all'applicazione dell'imposta nei casi di
alienazione a titolo oneroso o di acquisto a titolo gratuito (art. 2
d.P.R. cit.), ed al perento meccanismo delle detrazioni (artt. 14
stesso d.P.R. ed 8 legge n. 904 del 1977). Nel presente giudizio,
viceversa, è in discussione l'applicazione della medesima imposta per
il semplice decorso del decennio, cioè l'ipotesi prevista dall'art. 3
del decreto delegato in discorso, dalla quale traggono origine anche le
contestazioni di cui alle cinque ordinanze, che nei dispositivi
denunziano l'art. 6, o isolatamente (Ferrara), o congiuntamente agli
artt. 2 e 3 (Pisa: 535 e 536/1979), 1 e 14 (Padova), 3, 14 e 15
(Mondovì). Ma se nuovo e diverso è il thema decidendum, rimangono
invariati gli argomenti a sostegno dell'asserita illegittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 53 Cost., dell'applicazione
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili per
decorso del decennio.
6. - La Commissione tributaria di secondo grado di Ferrara, la cui
ordinanza risulta di particolare elaboratezza, dopo avere affermato che
indici di capacità contributiva, a sensi dell'art. 53 Cost., sono le
manifestazioni di ricchezza, osserva che, aggirandosi l'inflazione
intorno al 20% annuo, l'imposta in parola colpisce "pressoché
esclusivamente il deprezzamento della moneta, il quale sicuramente non
costituisce indice di ricchezza e quindi di capacità contributiva".
"Secondo l'attuale meccanismo" - prosegue lo stesso giudice a quo - si
sarebbe giunti ormai ad un'ipotesi veramente limite, "di fronte alla
quale la pur amplissima discrezionalità del legislatore deve trovare
un freno costituzionale"; l'incremento di valore, infatti, non solo "è
costituito quasi per intero da svalutazione monetaria, ma talora può
anche non esistere", come nel caso in cui sia aumentato il valore
nominale dell'immobile, ma diminuito quello reale, con conseguente
applicazione dell'imposta ad una perdita. Del resto - si legge ancora
nell'ordinanza -, per un verso la stessa Corte costituzionale ha
affermato (sent. n. 126 del 1979) che compete proprio al legislatore
"tenere conto degli effetti conseguenti a processi inflattivi", e per
altro verso le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno
recentemente (sent. 4 luglio 1979, n. 3776) posto in discussione il
principio nominalistico della moneta "mediante la rivalutazione delle
somme dedotte in obbligazione, e ciò anche per i debiti di valuta".
Analogamente argomentano le altre ordinanze, le quali lamentano
anch'esse: che l'imposta colpisce il "puro e semplice possesso,
indipendente da qualsiasi negozio giuridico" e, quindi, non
l'incremento di valore, ma il valore stesso del bene; che, in tempi di
"fortissima svalutazione", non esisterebbe "l'asserito maggior valore";
che di fatto la tassazione decennale si risolverebbe in una vera e
propria imposta patrimoniale, giacché "colpisce la proprietà
ininterrotta di beni immobili (fabbricati)), prescindendo in via
assoluta dal concetto di capacità contributiva, che presuppone,
necessariamente, un criterio di reddito e cioè una manifestazione
diretta od indiretta di ricchezza". In particolare si imputa altresì
al legislatore di non attribuire "rilevanza al decadimento degli
immobili per vetustà e per l'uso" e di non tener conto, sia della
concreta incommerciabilità" di un immobile con fitto bloccato, sia
dell'eventualità che, successivamente al compimento del decennio, "un
terreno con buon indice di edificabilità possa essere "ridotto ad area
verde per effetto di variazione del piano regolatore" ed un immobile
possa, in conseguenza di un cataclisma, venire addirittura "distrutto o
gravemente danneggiato", senza che sia previsto "il diritto ad alcun
rimborso o detrazione".
7. - La questione è infondata.
Gli argomenti addotti a dimostrazione dell'illegittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 53 Cost., dell'applicazione
dell'imposta all'incremento di valore per decorso del decennio non
sono, né nuovi, né diversi rispetto a quelli a suo tempo esposti
avverso l'applicazione della stessa imposta all'incremento di valore in
conseguenza del trasferimento degli immobili. E pertanto valgono nei
confronti dell'art. 3 d.P.R. n. 643 del 1972 gli stessi motivi, in base
ai quali questa Corte, con la sentenza n. 126 del 1979, dichiarò
infondata la questione sollevata in ordine all'art. 2, sempre per
asserito contrasto con l'art. 53 Cost. La Corte ebbe allora ad
affermare - ed ora ribadisce - che non è dubitabile la giustificazione
fondamentale dell'imposta in oggetto. Questa è stata istituita, come
già si è rilevato, allo scopo di colpire gli incrementi di valore che
di regola derivano ai beni immobili anche indipendentemente da alcuna
iniziativa dei proprietari. Trattandosi perciò, secondo quanto è
stato chiarito nella predetta sentenza, di imposta sugli incrementi di
valore, e non sui trasferimenti, la "giustificazione fondamentale",
ravvisata a riguardo dell'INVIM su questi ultimi, cioè dell'art. 2,
conserva validità anche a riguardo dell'INVIM decennale, cioè
dell'impugnato art. 3.
E per quanto concerne in particolare la denunzia della dubbia
legittimità costituzionale della determinazione dell'imponibile - vale
a dire, dell'art. 6 -, prospettata in relazione alla crescente
svalutazione monetaria, deve ritenersi ininfluente e, prima ancora, non
pertinente la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione,
cui fa appello la Commissione tributaria di secondo grado di Ferrara,
risultando essa pronunciata in tema di risarcimento. Giova, viceversa,
richiamarsi ancora una volta alla sentenza di questa Corte n. 126/1979,
la quale in proposito ha statuito "che la presenza del fattore
inflattivo" di per sé, né costituisce "ostacolo alla applicazione
d'una imposta sul plusvalore degli immobili", né impone al legislatore
di "depurare gli incrementi di valore imponibile della componente
imputabile alla svalutazione della moneta, mediante formule di
indicizzazione o di integrale rivalutazione, in contrasto con i
principi cui si ispira, non solo il vigente sistema tributario, ma
l'intero regime delle obbligazioni pecuniarie, corrispondente alle
esigenze di una economia sviluppata, in cui la moneta è indispensabile
misura dei valori di mercato".
8. - Non costituiscono poi autonoma censura gli ulteriori argomenti
contenuti in tutte le ordinanze in epigrafe, eccettuate quelle di
Ferrara e di Firenze. Ivi vengono prospettate talune eventualità,
quali: la perdita dell'immobile per cataclisma o del terreno per
destinazione a verde pubblico successivamente alla riscossione
dell'imposta per decorso del decennio; il regime vincolistico cui
l'immobile sia assoggettato o il suo degrado per vetustà; la
destinazione degli immobili, da parte della società proprietaria, ad
abitazione del personale dipendente. In quanto a quest'ultimo
argomento, non può certo dirsi che la suddetta destinazione faccia
venir meno l'incremento degli immobili; in quanto agli altri, pur se si
tratti di mere ipotesi, e perciò prive di alcuna rilevanza nei giudizi
a quibus, appare utile osservare che, poiché fattispecie di rimborso
per somme indebitamente percette sono espressamente previste (artt. 29,
quarto comma, e 21, secondo comma), e non è, viceversa, previsto alcun
divieto di tener conto delle altre eventualità di cui sopra, spetta
agli uffici ed ai giudici tributari di valutare se ed in che misura
debbano essere considerate le suddette eventualità, ove si
verifichino.
9. - La Commissione tributaria di Pisa ritiene altresì - e formula
al riguardo espressa censura in tutte le cinque ordinanze da essa
emesse - che, colpendo l'imposta il valore del bene, non già il suo
incremento, si concreterebbe "praticamente un arbitrario (anche se
parziale) esproprio, oltretutto senza alcuna indennità: ciò che
contrasta con la Costituzione che all'art. 42 lo ha previsto, ma con
indennizzo e per cause di pubblica utilità".
La censura non ha fondamento: a ben guardare, essa si risolve nella
denunzia di un'illegittimità conseguenziale, nel senso che si sostiene
sull'asserita illegittimità dell'imposta per violazione dell'art. 53
Cost. Ma poiché questa violazione è stata esclusa, deve coerentemente
escludersi anche la violazione dell'art. 42 Cost.
10. - Deve dichiararsi parimenti infondata la questione di
legittimità dell'imposta per decorso decennio, sollevata in
riferimento all'art. 3 Cost. Si afferma da alcuni giudici a quibus che
l'art. 3 della legge istitutiva dell'INVIM, escludendo dall'imposta
decennale gli immobili appartenenti a persone fisiche, darebbe "luogo
ad un diverso trattamento tributario fra contribuenti proprietari di
immobili" (Firenze: r.o. 659/1982), nel senso che stabilirebbe "due
categorie di contribuenti" (Pisa: r.o. 535,536/1979 e Mondovì: r.o.
447/1982), "alcuni tenuti al pagamento di una tassa là dove altri, a
perfetta eguaglianza di condizioni obiettive, non lo sono" (Pisa: ord.
cit.) e discrimlinerebbe, "senza che si rinvenga idonea ragione..., i
cittadini che investono i propri risparmi in beni immobili rispetto a
quelli che li investono in mobili particolarmente adatti a conservare
il loro valore nel tempo o, addirittura, ad incrementarlo", quali i
"preziosi o i francobolli", e "proprio allo scopo di sottrarre i
risparmi al fenomeno inflattivo" (Ferrara: r.o. 327/1982).
L'asserita disparità di trattamento non sussiste. Premesso in
linea generale che una disciplina differenziata per persone fisiche e
per entità soggettive diverse da queste, stante la loro eterogeneità,
non presta il fianco a rilievi sotto il profilo della ragionevolezza,
è bastevole ricordare nuovamente che il tributo in parola "non è
configurabile come imposta sui trasferimenti, bensì come imposta sugli
incrementi di valore" (sentenza n. 126/1979), per negare che si
profili una trasgressione del principio d'eguaglianza in danno delle
entità soggettive di cui all'art. 3 d.P.R. 643/1972. Anzi, se si tiene
presente che a queste ultime non si addice l'ipotesi di successione
mortis causa, mentre le persone fisiche vengono assoggettate
all'imposta in oggetto anche in caso di acquisto a titolo gratuito -
oltre che in caso di alienazione a titolo oneroso -, non può non
riconoscersi che proprio la periodicità dell'imposta evita che si
verifichi la disparità di trattamento a svantaggio delle persone
fisiche, rivelando così anche la sua finalità perequativa. Né
costituiscono argomento in contrario i casi di investimenti in beni
mobili particolarmente idonei a sfuggire all'imposta, nonostante il
loro incremento di valore. Sembrano evidenti, infatti, le ragioni che
impediscono il raffronto di tali beni con gli immobili: basterà
considerare che il loro incremento di valore, peraltro eventuale, non
dipende certo dall'esecuzione di opere pubbliche o dall'istituzione di
servizi pubblici. E va da ultimo ricordato, con riguardo alla censura
di cui all'ordinanza emessa dalla Commissione tributaria di Mondovì,
che il legislatore non ha mancato di prevedere, come più sopra è
stato appositamente posto in evidenza nell'esposizione della normativa
in discorso, esenzioni e riduzioni, di cui i giudici tributari non
mancheranno di tener conto, ove ne ricorrano gli estremi.
11. - Deve dichiararsi infondata, da ultimo, anche la questione
sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Belluno
(r.o. 424/1981), la quale denuncia il vizio di eccesso di delega,
lamentando che l'art. 6, penultimo comma, della legge delegata n. 643
del 1972 contrasterebbe con l'art. 6, nn. 3 e 4, della legge di
delegazione n. 825 del 1971 e, quindi, violerebbe l'art. 76 Cost.
Ai fini della determinazione del valore iniziale per le possidenze
societarie decennali - così il giudice a quo -, mentre la legge di
delegazione statuisce semplicemente che tale valore è quello "alla data
dell'acquisto per atto tra vivi o per causa di morte", la legge
delegata, viceversa, inserendo l'inciso che il valore in discorso "è
determinato ai sensi dei commi precedenti", avrebbe "arbitrariamente
esteso all'imposta decennale il criterio dell'accertamento fiscale ai
fini dell'imposta iniziale di registro".
La censura non ha fondamento. Va al riguardo osservato che il
legislatore delegato ha inteso stabilire, con l'inciso di cui sopra, il
criterio di determinazione concreta del valore iniziale. Ma in tal
modo, esso ha attuato, non già vulnerato la legge di delegazione,
essendo il valore accertato ai fini dell'imposta di registro
esattamente quello venale, che ne costituisce la base imponibile,
secondo quanto risulta inequivocamente dal combinato disposto degli
artt. 41, n. 1, 48 e 49 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, recante
"disciplina dell'imposta di registro". Appare pertanto insussistente
l'addotta violazione dell'art. 76 Cost.
L'ordinanza lamenta altresì che dall'applicazione del "valore
fiscale accertato ai fini dell'imposta di registro o di successione",
per determinare, anche in ordine all'imposta decennale, il valore
iniziale, deriverebbero "differenti criteri di valutazione (valori
reali per l'imposta decennale, valori fiscali per quella sui
trasferimenti)", in quanto non verrebbe tenuto conto della "differenza
fra le situazioni rispettivamente incise (una situazione patrimoniale
statica ed una situazione di riscossione occasionata da un
trasferimento)". Senonché, si è appena osservato che tale differenza
nei criteri di valutazione non ricorre. A parte ciò, giova chiarire
che la disposizione impugnata vale, per un verso, ad evitare discrasie
nella valutazione dello stesso bene - apparendo del tutto inammissibile
che il valore venale possa essere, ai fini dell'INVIM, diverso da
quello già determinato in sede di imposta di registro - e, per altro
verso, a rendere omogenea l'applicazione del tributo nelle varie
ipotesi, dato che la base imponibile è costituita in ogni caso
dall'incremento di valore di un immobile in un determinato periodo di
tempo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
643, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalle Commissioni
tributarie di primo grado di Padova (r.o. 258/1980) e Mondovì (r.o.
447/1982);
b) dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art.15 del d.P.R. n. 643 del 1972,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione
tributaria di primo grado di Mondovì (r.o. 447/1982);
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, 2,3 e 6 del d.P.R. n. 643 del 1972, sollevata in
riferimento agli artt. 3,42 e 53 Cost. dalle Commissioni tributarie di
primo grado di Pisa (r.o. 240 e 241/1978, 535, 536 e 538/1979), di
Imperia (r.o. 563,564 e 565/1979), di Padova (r.o. 258/1980), di
Mondovì (r.o. 447/1982), di Firenze (r.o. 659/1982) e dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Ferrara (r.o. 327/1982);
d) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 d.P.R. n. 643 del 1972 in relazione all'art. 6 legge 9
ottobre 1971, n. 825, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Belluno (r.o. 424/1981).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:239 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte