Sentenza n. 239/1996
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/07/1996 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 110d.P.R. 43/1988
- art. 1legge 657/1986
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R.
28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei
tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657),
promossi con ordinanze emesse il 30 novembre 1995 dal pretore di
Nola, sezione distaccata di Ottaviano, nel procedimento civile
vertente tra Pilati Vincenzo e Banco di Napoli S.p.a., iscritta al n.
178 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1996; il 17
gennaio 1996 dal Tribunale di Nola, nel procedimento civile vertente
tra Bove Raffaele e Banco di Napoli s.p.a, iscritta al n. 281 del
registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di costituzione di Pilati Vincenzo, Bove Raffaele e
del Banco di Napoli S.p.a., nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella udienza pubblica del 28 maggio 1996 il giudice relatore
Valerio Onida;
Uditi gli avvocati Errico Di Lorenzo per Pilati Vincenzo e Bove
Raffaele, Nunzio Rizzo per il Banco di Napoli S.p.a. e l'avvocato
dello Stato Giuseppe O. Russo per il Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile instaurato con ricorso per
provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 del codice di
procedura civile il pretore di Nola, sezione distaccata di Ottaviano,
ha sollevato, con ordinanza emessa il 30 novembre 1995 e pervenuta a
questa Corte il 2 febbraio 1996, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 110 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
(Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre
entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo
1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657), in riferimento agli artt.
27, secondo comma, e 36 della Costituzione.
2. - Risulta dagli atti che il ricorrente, impiegato del Banco di
Napoli già svolgente funzioni di ufficiale di riscossione
nell'ambito del servizio di riscossione dei tributi affidato in
concessione a detto istituto di credito, indagato per falsità
ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476,
secondo comma, cod. pen.), e colpito da ordinanza di custodia
cautelare, poi però revocata, era stato raggiunto da provvedimento
di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della funzione di
ufficiale di riscossione, emesso dal Procuratore della Repubblica.
In relazione al predetto procedimento penale, ed al menzionato
provvedimento di revoca dell'autorizzazione, l'istituto di credito
datore di lavoro aveva comunicato all'impiegato che egli era sospeso
"dall'impiego e dall'abilitazione ai sensi e per gli effetti
dall'art. 110 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e delle altre norme
legislative vigenti".
Dopo che, nonostante la successiva revoca dell'ordinanza di
custodia cautelare, il Procuratore della Repubblica aveva respinto
istanza diretta alla rimozione del provvedimento di revoca
dell'autorizzazione, ritenendo discendere dall'art. 110 del d.P.R. n.
43 del 1988 l'obbligo di revoca dell'autorizzazione fino alla
definizione del procedimento penale, il ricorrente aveva adito il
Pretore del lavoro chiedendo disporsi la propria riassunzione con
ripristino del relativo trattamento economico, e in tale sede
sollevando eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 110
del d.P.R. n. 43 del 1988.
Il remittente rileva che detta norma prevede una misura cautelare
automatica e operante di diritto, volta al fine di evitare il rischio
di commissione di altri reati della stessa specie, senza offrire
alcun margine di valutazione o di discrezionalità al concessionario
datore di lavoro; che tale norma è destinata a prevalere, per il suo
carattere pubblicistico, sulle norme del contratto collettivo che
disciplinano la sospensione cautelare dall'impiego su iniziativa del
datore di lavoro; che unico presupposto per l'applicazione di detta
norma è l'esistenza di un procedimento penale per falso in
certificazione, anche solo nella fase delle indagini preliminari.
Ciò premesso, il giudice remittente ritiene non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale della norma
denunciata, da un lato in riferimento al principio di presunzione di
non colpevolezza di cui all'art. 27, secondo comma, Cost., in ragione
del carattere automatico della misura cautelare, disposta ex lege al
di fuori di ogni valutazione del caso concreto e senza alcun limite
temporale se non quello della definizione del procedimento penale;
dall'altro lato in riferimento all'art. 36 dela Costituzione, nella
parte in cui prevede la sospensione dall'impiego senza prevedere la
corresponsione all'impiegato di un assegno alimentare, col che la
misura si tradurrebbe in una implicita anticipata sanzione,
violandosi la funzione di sostentamento per il lavoratore cui
soccorre la retribuzione.
3. - Nel corso di un procedimento civile instaurato con reclamo
avverso una decisione del Pretore di Nola, sezione distaccata di
Ottaviano, di reiezione di ricorso per provvedimento d'urgenza ai
sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., il Tribunale di Nola, in
funzione di giudice del lavoro, ha sollevato a sua volta, con
ordinanza emessa il 17 gennaio 1996 e pervenuta a questa Corte il 13
marzo 1996, analoga questione di legittimità costituzionale
dell'art. 110 del citato d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, in
riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 76 della Costituzione.
La fattispecie sottoposta al Tribunale è sostanzialmente identica
a quella cui si riferisce l'ordinanza pretorile sopra riferita, salvo
che il provvedimento di sospensione risulta adottato a distanza di
qualche tempo dalla avvenuta revoca dell'ordinanza di custodia
cautelare e dalla riassunzione in servizio dell'impiegato. Questi
aveva fatto ricorso al Pretore il quale però aveva rigettato la
domanda per mancanza del fumus boni juris, sulla base del carattere
inderogabile e obbligatorio della misura cautelare prevista dall'art.
110 citato.
Il ricorrente aveva proposto reclamo sollevando eccezione di
legittimità costituzionale di detta norma, ritenuta dal Tribunale
rilevante e non manifestamente infondata.
In particolare il Tribunale remittente ritiene che il carattere
inderogabile e automatico della misura cautelare contrasti, in primo
luogo, con l'art. 3 della Costituzione, per le stesse ragioni che
indussero questa Corte a dichiarare, con la sentenza n. 971 del 1988,
l'illegittimità costituzionale di norme che prevedevano la
destituzione didiritto di pubblici impiegati nel caso di condanna
degli stessi per alcuni reati: ricordando inoltre come la tendenza
dell'ordinamento ad espungere ogni forma di automatismo in questo
campo risulti oggi anche dalla legge n. 19 del 1990, la quale,
modificando l'art. 166 del codice penale, ha escluso che la condanna
a pena condizionalmente sospesa possa costituire di per sé sola
motivo per il diniego di concessioni, licenze o autorizzazioni
necessarie per svolgere attività lavorativa.
In secondo luogo, ad avviso del Tribunale remittente, la norma in
questione sarebbe in contrasto con l'art. 3 - sotto il profilo della
irragionevolezza - nonché con gli artt. 24 e 27 della Costituzione,
in quanto la misura sospensiva automatica prevista pregiudicherebbe
il diritto alla difesa e violerebbe la presunzione di non
colpevolezza dell'indagato, operando fin dall'inizio del procedimento
penale e non dopo la sentenza definitiva, e per di più essendo
applicata senza che un giudice sia chiamato a valutare i presupposti
della misura stessa, come invece accade per le misure interdittive
previste nell'ambito dell'ordinamento processuale penale dagli artt.
287 e seguenti del codice di rito.
Infine la norma sarebbe in contrasto con l'art. 76 della
Costituzione in quanto la legge di delega (4 ottobre 1986, n. 657)
sulla cui base fu emanato il decreto legislativo delegato n. 43 del
1988 non conterrebbe alcun principio direttivo in tema di
provvedimenti nei confronti degli ufficiali di riscossione sottoposti
a procedimento penale.
4. - In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sollevata sia
dichiarata "inammissibile e non fondata".
Secondo l'Avvocatura erariale il d.P.R. n. 43 del 1988, nel
disciplinare in modo specifico una materia particolarmente meritevole
di tutela, avrebbe inteso sottrarre la fattispecie in questione
all'ambito di applicazione della normativa generale sulla sospensione
cautelare dei pubblici impiegati (art. 91 del d.P.R. 3 gennaio 1957,
n. 3), limitando il potere discrezionale riconosciuto
all'amministrazione da tale normativa in tema di sospensione
facoltativa.
La questione, secondo l'interveniente, potrebbe inquadrarsi nella
prospettiva dell'opportunità politica, ma non attingerebbe il
livello della costituzionalità.
5. - Si sono costituiti in entrambi i giudizi le parti ricorrenti
dei giudizi principali, chiedendo, con deduzioni di contenuto
analogo, l'accoglimento della questione, e anzi una pronuncia di
incostituzionalità che investa anche la disposizione dell'art. 99
dello stesso d.P.R. n. 43 del 1988 che prevede il potere di revoca
dell'autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica.
I deducenti insistono sull'automatismo che caratterizzerebbe le
norme denunciate, in relazione al semplice inizio del procedimento
penale, il che lederebbe i principii costituzionali per le stesse
ragioni fatte valere da questa Corte, oltre che nella citata sentenza
n. 971 del 1988, nella sentenza n. 109 del 1994, che ha dichiarato
illegittimo l'art. 281, comma 2-bis, del codice di procedura penale,
ove si disponeva che la misura cautelare del divieto di espatrio si
applicasse automaticamente nel caso di applicazione di una delle
altre misure cautelari coercitive previste dagli artt. 280 e seguenti
cod. proc. pen.
Circa l'art. 99 del d.P.R. n. 43 del 1988, i ricorrenti ne mettono
in dubbio anzitutto la vigenza, rilevando che esso dovrebbe ritenersi
implicitamente abrogato dalle norme sopravvenute del codice di
procedura penale che disciplinano le misure interdittive, applicabili
ad opera del giudice per le indagini preliminari; e sottolineano
comunque la singolarità di una misura interdittiva che il pubblico
ministero avrebbe il potere di applicare sulla base di un
procedimento penale da lui stesso promosso.
6. - Si è costituito altresì, nel giudizio promosso con
l'ordinanza del Tribunale di Nola, il Banco di Napoli, parte
convenuta nel giudizio a quo, chiedendo che la Corte dichiari
inammissibile per irrilevanza, e comunque infondata, la questione.
La difesa del Banco di Napoli premette che il rapporto di lavoro
dei dipendenti ha natura privatistica ed è retto dalle norme del
diritto privato, anche se l'esercizio di alcune funzioni richiede una
autorizzazione amministrativa da parte del Procuratore della
Repubblica, autorizzazione che avrebbe natura discrezionale per
quanto riguarda sia il suo rilascio sia la sua revoca e sospensione.
La sospensione di cui è parola nell'art. 110, ricorrendo un
rapporto di lavoro privatistico, riguarderebbe il solo esercizio
delle funzioni pubbliche da parte del dipendente, non il rapporto di
lavoro. Le conseguenze che discendono dal provvedimento del
Procuratore della Repubblica sul piano del rapporto di lavoro non
deriverebbero dall'art. 110 del d.P.R. n. 43 del 1988, bensì dai
principii propri di tale rapporto (sospensione delle prestazioni per
sopravvenuta impossibilità temporanea, risoluzione del rapporto per
sopravvenuta impossibilità definitiva, licenziamento per
giustificato motivo oggettivo). Qualunque provvedimento afferente
alla conservazione o alla risoluzione del rapporto di lavoro non
potrebbe che fare capo all'imprenditore.
La questione sollevata sarebbe dunque, secondo il Banco di Napoli,
irrilevante in quanto, quand'anche venisse dichiarato
incostituzionale l'art. 110 del d.P.R. n. 43 del 1988, non potrebbe
mettersi in discussione il potere del Procuratore della Repubblica di
revocare o sospendere l'autorizzazione, potere previsto dall'art. 99
dello stesso decreto, che non è stato oggetto di impugnazione.
Non potendosi dunque riattribuire le funzioni in oggetto al
dipendente, il rapporto di lavoro rimarrebbe sospeso per
impossibilità della prestazione.
La questione sarebbe comunque infondata, venendo in rilievo non il
rapporto di impiego ma il mero esercizio delle funzioni soggette ad
autorizzazione amministrativa.
7. - In vista dell'udienza il ricorrente costituito nel giudizio
promosso dal Tribunale di Nola ha prodotto una memoria aggiuntiva.
In essa si rileva una contraddizione fra la tesi sostenuta in
questa sede dal Banco di Napoli - circa la riferibilità della
sospensione ex art. 110 alle sole funzioni pubbliche, e non anche al
rapporto di impiego - e quella sostenuta dallo stesso istituto datore
di lavoro nei giudizi civili, secondo la quale la norma comporterebbe
la sospensione automatica dall'impiego oltre che dall'abilitazione:
tesi quest'ultima che - aggiunge il deducente - è stata accolta da
vari giudicanti, le cui pronunce vengono prodotte davanti a questa
Corte.
In ogni caso, secondo la parte deducente, pur se si dovessero
interpretare le norme nel senso che la sospensione ex lege riguardi
le sole funzioni pubbliche, l'art. 110 e l'art. 99, al primo
connesso, non sfuggirebbero alle censure di incostituzionalità,
prevedendo una sospensione automatica, sottratta a qualsiasi
valutazione in rapporto al caso concreto, non motivata, e disposta da
chi, come il Procuratore della Repubblica, è lo stesso promotore del
procedimento penale che costituisce il presupposto della sospensione
medesima. Considerato in diritto
1. - Le due ordinanze sollevano questioni aventi identico oggetto e
parametri parzialmente coincidenti, onde i giudizi possono essere
riuniti e definiti con unica pronuncia.
2. - Deve in primo luogo disattendersi l'eccezione di
inammissibilità per irrilevanza avanzata dal Banco di Napoli.
È vero, infatti, che il provvedimento di revoca
dell'autorizzazione adottato dal Procuratore della Repubblica si è
fondato sull'art. 99 del d.P.R. n. 43 del 1988, che configura un
potere discrezionale da esercitarsi con atto motivato. Ma - a parte
il fatto che lo stesso Procuratore ha mostrato, nel respingere
l'istanza di uno dei ricorrenti, di ritenere tale provvedimento
vincolato in forza dell'art. 110 del medesimo d.P.R. - ciò che
rileva in questa sede è che i provvedimenti del datore di lavoro
impugnati nei giudizi a quibus erano esplicitamente fondati sull'art.
110, sostanziandosi nella comunicazione che i dipendenti erano
sospesi dall'impiego e dall'abilitazione "ai sensi e per gli effetti
dell'art. 110 del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43", oltre che "delle
altre norme legislative vigenti"; e che i giudici remittenti hanno
concordemente ritenuto tale norma la base legale vincolante dei
medesimi provvedimenti impugnati.
La valutazione della rilevanza della questione di legittimità
costituzionale, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,
spetta in via principale al giudice a quo, e può essere disattesa in
questa sede solo se non plausibilmente motivata o evidentemente
contraddetta dagli atti.
Ora, nella specie, viceversa, i giudici remittenti hanno compiuto
una valutazione positiva della rilevanza non implausibilmente
motivata, che dunque questa Corte non ha ragione di disattendere.
Resta naturalmente estraneo all'oggetto del presente giudizio il
tema degli effetti che, sul rapporto di lavoro e sull'esercizio delle
funzioni degli ufficiali di riscossione, esplicano in quanto tali i
provvedimenti del Procuratore della Repubblica adottati ai sensi
dell'art. 99 del d.P.R. n. 43 del 1988, nonché quello delle
conseguenze che dall'esito del giudizio di costituzionalità
dell'art. 110 possano discendere in ordine alla sorte dei medesimi
provvedimenti.
3. - Per converso, non può accogliersi la richiesta, avanzata in
questa sede dagli impiegati ricorrenti, di coinvolgere nello
scrutinio di costituzionalità anche l'art. 99 del d.P.R. n. 43 del
1988.
I limiti della questione proposta sono quelli segnati dalle
ordinanze di rimessione, che prospettano dubbi di costituzionalità
esclusivamente in ordine all'art. 110: ad essi la Corte deve
attenersi in forza della regola sancita dall'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, ai cui sensi la Corte pronuncia "nei limiti
dell'impugnazione", salvo il potere di dichiarare quali sono le altre
disposizioni legislative "la cui illegittimità deriva come
conseguenza della decisione adottata".
Nella specie, peraltro, le disposizioni degli artt. 99 e 110 hanno
presupposti diversi, attribuiscono poteri diversi e contemplano atti
aventi effetti giuridici diversi: mentre infatti l'art. 99 prevede
(oltre ad un potere di revoca in ogni tempo, da parte del
concessionario del servizio, della nomina dell'ufficiale di
riscossione) un potere discrezionale di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio delle funzioni, da parte della stessa autorità che la
ha rilasciata, l'art. 110 prevede invece che l'ufficiale di
riscossione sottoposto a procedimento penale per falsità nelle
relazioni di notifica sia "sospeso dall'impiego e dall'abilitazione
in attesa della definizione del procedimento stesso", configurando
quindi una autonoma misura di tipo cautelare ad effetto più ampio
(incidente sull'abilitazione e non solo sul concreto esercizio delle
funzioni, oltre che sull'impiego), operante de jure, e collegata al
fatto oggettivo della pendenza del procedimento penale.
4. - Quest'ultima è dunque l'unica norma che deve essere in questa
sede sottoposta a scrutinio di costituzionalità sulla base degli
invocati parametri degli artt. 3, 24, 27, 36 e 76 della Costituzione.
La questione è fondata sotto il profilo congiunto degli artt. 3 e
27, secondo comma, della Costituzione.
Non può adottarsi qui, propriamente, la stessa ratio decidendi che
questa Corte ha posto a base della pronuncia, invocata nell'ordinanza
del Tribunale di Nola, con cui venne dichiarata la illegittimità
costituzionale di norme che prevedevano la destituzione di diritto di
pubblici impiegati a seguito di condanna penale per taluni delitti
(sentenza n. 971 del 1988; e v., già prima, la sentenza n. 270 del
1986; nonché sentenza n. 16 del 1991). Infatti in quel caso si
trattava di misura sanzionatoria definitiva, conseguente ad una
condanna definitiva, e perciò veniva in considerazione la
irragionevolezza di una sanzione automatica e non graduata in
relazione ad un apprezzamento concreto del fatto in sede
disciplinare.
In questa sede, viceversa, si discute di una misura a carattere
cautelare, discendente, in modo ancora una volta automatico, dalla
pendenza di un procedimento penale per reati determinati.
Ora, da un lato, non può negarsi la facoltà del legislatore di
contemplare misure cautelari che interdicano l'esercizio di pubblici
uffici o servizi o di determinate attività professionali o
imprenditoriali da parte di chi sia sottoposto a procedimento penale
per reati connessi a dette funzioni o attività o comunque
suscettibili di incidere su di esse o sulla posizione del loro
titolare: e del resto in tal senso provvedono diverse norme sia
dell'ordinamento processuale penale (artt. 289 e 290 cod. proc.
pen.), sia dell'ordinamento amministrativo (cfr. ad es. art. 91,
primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3).
Dall'altro lato, collegandosi la misura non già ad una condanna
definitiva, ma alla pendenza del procedimento penale, è necessario,
per rispettare il principio costituzionale di presunzione di non
colpevolezza, che la misura medesima sia disposta in base ad
effettive esigenze cautelari, sia congrua e proporzionata rispetto a
queste ultime, e comunque non abbia presupposti di tale indeterminata
ampiezza, e caratteristiche di tale automatismo, da configurarsi
piuttosto come una vera e propria anticipata sanzione in assenza di
accertamento di colpevolezza.
È sulla base di tale ordine di principii che questa Corte, in
diverse occasioni, ha censurato norme le quali imponevano il
mantenimento di misure cautelari di sospensione dall'esercizio di
funzioni o attività professionali, collegate all'adozione di
provvedimenti restrittivi della libertà personale, anche dopo che
tali ultimi provvedimenti fossero venuti meno (cfr. sentenze n. 766
del 1988, con riguardo alla sospensione dall'esercizio della
professione di dottore commercialista; n. 40 del 1990, con riguardo
alla "inabilitazione" di diritto all'esercizio delle funzioni di
notaio; n. 595 del 1990, con riguardo alla sospensione dello
spedizioniere doganale; cfr. anche, sui principi di proporzionalità
e di adeguatezza in materia di misure cautelari personali adottate
dal giudice, sentenza n. 109 del 1994).
All'opposto, la Corte ha escluso che leda i principii
costituzionali la statuizione legislativa (art. 9, comma 2, della
legge 7 febbraio 1990, n. 19) che prevede un termine massimo
(quinquennale) di durata della sospensione cautelare facoltativa
disposta nei confronti del pubblico dipendente "a causa del
procedimento penale", e la revoca di diritto di tale sospensione dopo
la scadenza del termine: riconoscendo che tale statuizione realizza
in modo non irragionevole il "doveroso bilanciamento" fra l'interesse
del dipendente a riprendere il servizio e quello dell'amministrazione
ad escludere temporaneamente dal servizio il dipendente sul quale
penda l'imputazione per un grave reato (sentenza n. 447 del 1995).
5. - Ora, la sospensione prevista dall'art. 110 del d.P.R. n. 43
del 1988 è misura che può certo trovare fondamento nell'esigenza
cautelare, valutata dal legislatore, di inibire temporaneamente la
permanenza nell'esercizio di delicate funzioni pubbliche di chi sia
indagato o processato per reati specificamente connessi a tale
esercizio.
Tuttavia, da un lato, tale sospensione estende i suoi effetti non
alla sola autorizzazione all'esercizio in concreto della funzione di
ufficiale di riscossione, ma anche all'"abilitazione", e cioè al
titolo tecnico-professionale abilitante all'esercizio di tale
attività, nonché allo stesso rapporto di impiego, e dunque eccede,
per questo aspetto, l'ambito delle esigenze cautelari che potrebbero
giustificarla.
Dall'altro lato, e soprattutto, anche in questo caso si riscontra
quell'assoluto "automatismo della misura cautelare" (sentenza n. 40
del 1990) che confligge con i principii di ragionevolezza e di
proporzionalità, in base ai quali dovrebbe in linea generale essere
invece "consentito di valutare discrezionalmente, in relazione alla
gravità del fatto e delle sue circostanze nonché alla personalità
del soggetto agente, l'opportunità di applicare o meno la misura
cautelare" (ibidem). Tanto più che la sospensione in esame opera in
base al presupposto meramente formale della pendenza del procedimento
penale, qualunque sia la fase in cui esso si trova, e non ha altro
limite di durata se non quello della definizione del procedimento
medesimo, che può ritardare anche per lungo tempo.
Né il tentativo di restringere in via interpretativa, in base al
canone dell'interpretazione conforme a Costituzione - secondo le tesi
in parte avanzate in questa sede dalla difesa del Banco di Napoli, e
che trovano riscontro anche in una isolata pronuncia di merito, fra
quelle prodotte in questa sede -, potrebbe far superare le censure di
incostituzionalità.
Infatti, anche a voler intendere la sospensione come riferita, nel
caso di rapporto di lavoro privatistico, al solo esercizio della
funzione pubblica, e non al rapporto d'impiego, pure menzionato dalla
disposizione in esame, si tratterebbe pur sempre di una misura
cautelare automatica ad effetto interdittivo, incidente sulla
efficacia della stessa abilitazione tecnico-professionale, svincolata
da ogni valutazione del caso concreto ed operante sulla base del
semplice presupposto formale della pendenza del procedimento penale.
E anche a intendere in senso restrittivo, a questi effetti, la
nozione di pendenza del procedimento penale, limitandola alle sole
ipotesi in cui sia intervenuta la contestazione di un fatto specifico
costituente reato, con esclusione della mera esistenza di indagini
preliminari, restano comunque il carattere automatico e la durata
indeterminata della sospensione, indipendente da ogni accertamento
giudiziale del reato medesimo.
In definitiva, non può ritenersi che la norma denunciata risponda
ai requisiti minimi necessari perché possa aversi una misura
cautelare legittimamente disposta, non contrastante con i principii
di ragionevolezza e di proporzionalità e con la presunzione
costituzionale di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna
definitiva.
6. - Restano assorbiti gli altri profili di costituzionalità
sollevati dalle ordinanze di rimessione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 110 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del
Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e
di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, legge 4
ottobre 1986, n. 657).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:239 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte