Corte costituzionale

Ordinanza n. 239/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/2000 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli articoli 645, secondo comma, 647 e 165, primo comma, del codice

di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 23 gennaio 1999

dal Tribunale di Genova nel procedimento civile Alberici Enrica

contro Banca Nazionale dell'Agricoltura, iscritta al n. 361 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1999, e il 25

ottobre 1999 dal giudice istruttore presso il tribunale di Milano nel

procedimento civile Oreggia Vincenzo contro Barry Callebaut Belgium

n. v., iscritta al n. 720 del registro ordinanze 1999 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale,

dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 23

gennaio 1999, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato

disposto degli articoli 645, secondo comma, 647 e 165, primo comma,

del codice di procedura civile, nella parte in cui fa decorrere il

termine per la costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo dalla

notificazione dell'opposizione anziché dalla restituzione

dell'originale notificato o da altro atto cui possa ricollegarsi la

conoscenza dell'inizio del decorso del termine;

che tale sistema normativo, ad avviso del giudice a quo non

sarebbe conforme a Costituzione, in quanto equipara situazioni

diverse e configura una limitazione del diritto di difesa

dell'opponente, al quale invece dovrebbero essere assicurate idonee

garanzie difensive anche in ordine alla disciplina temporale della

costituzione in giudizio;

che, in relazione al termine per la costituzione in giudizio,

non sarebbe giustificato il medesimo trattamento dell'attore nel

processo ordinario e in quello di opposizione a decreto ingiuntivo,

stante la difformità sostanziale della posizione di tali parti, sia

perché nel procedimento monitorio l'attore è sostanzialmente

convenuto, essendo destinatario di un provvedimento emesso senza che

egli sia stato sentito, sia perché deve tenersi conto delle

conseguenze della mancata costituzione in termini, che

nell'opposizione a decreto ingiuntivo sono rappresentate dalla

dichiarazione di esecutorietà del decreto e dalla inammissibilità

della prosecuzione del giudizio;

che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nel

quale l'opponente si sia avvalso della facoltà di ridurre alla metà

il termine di comparizione, possono verificarsi, a parere del

rimettente, effetti gravemente pregiudizievoli a causa non solo della

brevità del termine e della eventualità che esso scada quando

l'opponente non ha avuto ancora conoscenza della notifica ma anche

delle conseguenze della tardiva costituzione, che comporta il

passaggio in giudicato di un provvedimento reso in assenza di

contraddittorio;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,

affermando che la questione è inammissibile e infondata, in quanto

l'effetto riduttivo del termine, non irragionevole in relazione alle

esigenze di speditezza e di tutela delle posizioni giuridiche

soggettive che caratterizzano il procedimento monitorio, è

determinato da una scelta dello stesso attore in opposizione;

che analoga questione di legittimità costituzionale del

combinato disposto degli articoli 645, secondo comma, 165, primo

comma, e 647 del codice di procedura civile è stata sollevata, in

riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal giudice

istruttore presso il tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 25

ottobre 1999;

che, ad avviso del giudice a quo il ridotto termine di cinque

giorni per la costituzione dell'opponente, decorrente dalla notifica

dell'opposizione, non consentirebbe al medesimo sufficienti

possibilità di evitare la decadenza, poiché la restituzione da

parte dell'ufficiale giudiziario dell'originale degli atti notificati

non sempre avviene in breve termine, soprattutto quando la notifica

sia eseguita a mezzo posta;

che tale assetto normativo determinerebbe pertanto una

compressione del diritto di difesa dell'opponente, il quale,

costituendosi tardivamente, subirebbe conseguenze ben più gravi

rispetto a quelle previste per l'attore nel procedimento ordinario;

che il rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale

in tema di decorrenza del termine di riassunzione del processo, per

sottolineare come sia stata costantemente privilegiata la conoscenza

reale rispetto a quella presunta, allorché l'esercizio di un potere

o di una facoltà processuale sia connesso alla conoscenza di un

fatto o di un atto giuridico;

che anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, concludendo per l'inammissibilità o

l'infondatezza della questione;

Considerato che l'identità delle questioni sollevate dai

rimettenti consente la riunione dei procedimenti;

che le censure hanno ad oggetto la disciplina della

costituzione in giudizio dell'opponente a decreto ingiuntivo, la

quale disciplina fa decorrere il termine di costituzione dalla

notifica dell'opposizione, anziché dalla restituzione dell'originale

notificato o da altro atto cui possa ricollegarsi la conoscenza

dell'inizio del decorso del termine;

che, come sostengono i rimettenti, nell'ipotesi di riduzione

del termine di comparizione - cui è correlata la riduzione del

termine di costituzione - l'opponente potrebbe venire a conoscenza

della eseguita notifica quando il termine di costituzione, già di

per sé particolarmente breve, sia ormai scaduto e sarebbe perciò

pregiudicato dagli effetti della tardiva costituzione, consistenti

nella inammissibilità dell'opposizione e nella esecutorietà del

decreto ingiuntivo;

che, ad avviso dei giudici a quibus tale disciplina

determinerebbe anzitutto una disparità di trattamento, sotto il

profilo della equiparazione di situazioni diverse, poiché la

medesima inosservanza del termine di costituzione da parte

dell'attore produrrebbe effetti ben più gravi nell'opposizione a

decreto ingiuntivo rispetto alle conseguenze che si verificano nel

procedimento ordinario, nel quale la citata inosservanza del termine

non precluderebbe la tutela giurisdizionale;

che la dedotta disparità di trattamento si basa sul

raffronto di situazioni tra loro non comparabili, in quanto il

procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo presenta nella fase

introduttiva caratteristiche comuni non già all'ordinario processo

di cognizione quanto piuttosto al giudizio di impugnazione, tant'è

vero che un'ipotesi similare a quella denunciata si verifica

allorché l'appellante chieda la riduzione dei termini di

comparizione e sia perciò tenuto a costituirsi nel termine di cinque

giorni dalla notifica dell'atto di citazione, a pena di

improcedibilità dell'appello e con le conseguenze derivanti dal

passaggio in giudicato della sentenza impugnata;

che i giudici a quibus lamentano inoltre la lesione del

diritto di difesa dell'opponente a decreto ingiuntivo, cui non

sarebbe garantita la possibilità di conoscere il momento iniziale di

decorrenza del termine di costituzione;

che le pronunce richiamate dai rimettenti - con le quali

questa Corte ha affermato che la garanzia riconosciuta dall'art. 24

della Costituzione deve estendersi alla conoscibilità del momento

iniziale di decorrenza di un termine, al fine di assicurarne

all'interessato l'utilizzazione nella sua interezza - riguardano

discipline normative che fissavano la decorrenza di un termine di

decadenza in relazione alla data della pronuncia, del deposito o

dell'affissione di un provvedimento, anziché dalla comunicazione di

esso all'interessato, e che, pertanto, sono state ritenute non

conformi al citato principio costituzionale;

che il medesimo principio non è però invocabile nella

fattispecie, nella quale è lo stesso opponente a porre le premesse

per la sua costituzione nel termine ridotto, avvalendosi della

facoltà di dimidiare il termine di comparizione;

che, in particolare, il debitore ingiunto, il quale decida di

abbreviare i tempi di instaurazione del contraddittorio, è

certamente consapevole del particolare onere di diligenza connesso a

tale scelta e delle conseguenze che le norme processuali collegano

alla tardiva costituzione in giudizio;

che, quindi, sotto tale profilo, è insussistente la

lamentata lesione del diritto di difesa;

che, infine, la soluzione auspicata dai rimettenti, i quali

vorrebbero far decorrere il termine di costituzione dell'opponente

"dalla restituzione dell'originale notificato o da altro atto cui

possa ricollegarsi la conoscenza dell'inizio del decorso del

termine", introdurrebbe nel processo un elemento di assoluta

incertezza per l'impossibilità di controllo da parte del giudice,

non essendo accertabile, in difetto di specifica previsione

normativa, il momento della conoscenza o conoscibilità dell'avvenuta

notifica;

che la questione deve pertanto dichiararsi manifestamente

infondata.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645,

secondo comma, 647 e 165, primo comma, del codice di procedura

civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Genova e dal giudice istruttore presso

il tribunale di Milano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:239 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte