Corte costituzionale

Ordinanza n. 239/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/2001 · relatore Franco Bile

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo

comma, lettera a) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni

sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza

emessa il 15 marzo 2000 dal Tribunale di Milano nel procedimento di

esecuzione proposto da Donatella Gandola contro l'Esazione Tributi

s.p.a. ed altro, iscritta al n. 654 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza del 15 marzo del 2000, pervenuta alla

Corte il 29 settembre 2000, il tribunale di Milano, investito di

un'opposizione di terzo ad esecuzione esattoriale, ha sollevato - in

riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione - la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera a)

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione

delle imposte sul reddito), nel testo vigente prima della

sostituzione dell'intero titolo II (artt. da 45 a 90) del suddetto

d.P.R. operata dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,

n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a

norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), "nella

parte in cui non consente al terzo convivente del debitore di

proporre opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. qualora i beni di

cui assuma di essere proprietario siano dallo stesso stati acquistati

ad una precedente vendita esattoriale";

che - secondo quanto riferisce il tribunale - l'opponente,

premesso di essere da tempo convivente con il debitore, ha proposto

opposizione all'esecuzione esattoriale contro di lui intrapresa,

qualificandosi proprietaria dei beni pignorati "presso la comune

abitazione" avendoli acquistati ad un'asta esattoriale a carico dello

stesso convivente;

che, secondo l'opponente, tale acquisto le aveva consentito

di rientrare in possesso dei beni, la cui proprietà - pur già

esistente - non aveva potuto provare all'atto della prima esecuzione;

che - ad avviso del remittente - il ricorso dovrebbe essere

dichiarato inammissibile ai sensi della norma impugnata, che mira ad

evitare che il debitore "riacquisti i beni per interposta persona e

ne ritorni nella piena disponibilità ricollocandoli nella sua

abitazione";

che, tuttavia, sembra al rimettente che, una volta

considerato che, nel caso in cui (come nella specie) acquirente dei

beni all'asta esattoriale sia una persona convivente con il debitore,

i beni stessi vengono ricollocati in un'abitazione comune, la

presunzione che sia stato lo stesso debitore a riacquistarli per

interposta persona non potrebbe operare automaticamente, "potendosi

invece ipotizzare che questo sia l'unico modo per il convivente per

rientrare in possesso dei beni";

che il rimettente ne desume il contrasto della norma

impugnata ("ora riprodotta nell'art. 58, secondo comma, del d.lgs.

46/1999") con gli artt. 24 e 42 Cost., "in quanto priverebbe il

convivente proprietario dei beni già pignorati di rientrare in

possesso degli stessi, riacquistandoli, e di opporre all'esattore la

prova della proprietà";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

tramite l'Avvocatura generale dello Stato, depositando memoria, nella

quale rileva che l'ordinanza non precisa se il giudizio a quo sia

stato introdotto prima o dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 46

del 1999, e comunque sostiene l'infondatezza della questione.

Considerato che il rimettente ha impugnato la norma dell'art. 52,

secondo comma, lettera a), del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo

vigente prima che l'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999 sostituisse

l'intero titolo II del d.P.R. e collocasse la nuova disciplina delle

opposizioni di terzi all'esecuzione esattoriale nel riscritto

art. 58, secondo comma, dello stesso d.P.R. del 1973;

che di tale sostituzione il rimettente è consapevole, come

emerge da un espresso rilievo dell'ordinanza;

che alle procedure esecutive in corso al 1° luglio 1999 (data

di entrata in vigore del d.lgs. n. 46 del 1999) sono applicabili, ai

sensi dell'art. 36, comma 9, del medesimo decreto, le norme vigenti

anteriormente;

che il rimettente non precisa in alcun modo le ragioni per le

quali nel giudizio a quo dovrebbe trovare applicazione la norma

vigente prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46 del 1999,

ed in particolare non indica la data in cui la procedura esecutiva si

sarebbe instaurata;

che soltanto se questa data fosse anteriore al 1° luglio 1999

l'opposizione oggetto del giudizio sarebbe regolata dalla norma

censurata (cfr. ordinanza n. 28 del 2001);

che, pertanto, l'ordinanza di rimessione difetta

dell'indicazione di un elemento relativo all'oggetto del giudizio a

quo, necessario per valutare se il remittente debba fare applicazione

della norma denunciata o di quella che l'ha sostituita dal 1° luglio

1999;

che, in conseguenza, deve essere dichiarata la manifesta

inammissibilità della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera a)

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione

delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e

42 della Costituzione, dal tribunale di Milano con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:239 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte