Corte costituzionale

Ordinanza n. 24/1956

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1956 · relatore Giuseppe Cappi

Epigrafe

ha deliberato in Camera di Consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 157 e 163 del

T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) Ordinanza 16 febbraio 1956 del Pretore di Livorno nel

procedimento penale a carico di Baldi Marta, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 77 del 30 marzo 1956 ed iscritta al n. 85

del Registro ordinanze 1956;

2) Ordinanza 30 gennaio 1956 del Pretore di Vittoria nel

procedimento penale a carico di Cappellini Pietrina, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 14 aprile 1956 ed

iscritta al n. 22 Reg. ord. 1956;

3) Ordinanza 26 gennaio 1956 del Pretore di Cremona nel

procedimento penale a carico di Grossi Bruno, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 91 del 14 aprile 1956 ed iscritta al n.

50 Reg. ord. 1956;

4) Ordinanza 3 febbraio 1956 del Pretore di Ancona nel procedimento

penale a carico di Buffarini Giovanna, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 91 del 14 aprile 1956 ed iscritta al n.

52 Reg. ord. 1956;

5) Ordinanza 20 febbraio 1956 del Pretore di Treviso nel

procedimento penale a carico di Gallon Angelica, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 14 aprile 1956 ed

iscritta al n. 59 Reg. ord. 1956;

6) Ordinanza 2 febbraio 1956 del Pretore di Catanzaro nel

procedimento penale a carico di Colosimo Genoveffa, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 14 aprile 1956 ed

iscritta al n. 68 Reg. ord. 1956;

7) Ordinanza 23 febbraio 1956 del Pretore di Treviso nel

procedimento penale a carico di Visentin Giuseppe, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 14 aprile 1956 ed

iscritta al n. 71 Reg. ord. 1956;

8) Ordinanza 21 febbraio 1956 del Pretore di Cerignola nel

procedimento penale a carico di Rigamonti Stella, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 14 aprile 1956 ed

iscritta al n. 96 Reg. ord. 1956;

9) Ordinanza 2 marzo 1956 del Pretore di Livorno nel procedimento

penale a carico di Retto Raimondo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 91 del 14 aprile 1956 ed iscritta al n. 110 Reg.

ord. 1956;

10) Ordinanza 2 marzo 1956 del Pretore di Lecce nel procedimento

penale a carico di Grande Attilio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 91 del 14 aprile 1956 ed iscritta al n. 121 Reg.

ord. 1956;

11) Ordinanza 8 marzo 1956 del Pretore di Cerignola nel

procedimento penale a carico di Balzano Salvatore, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 14 aprile 1956 ed

iscritta al n. 125 Reg. ord. 1956;

12) Ordinanza 6 marzo 1956 del Pretore di Genova nel procedimento

penale a carico di Pozzi Dorino, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 116 del 12 marzo 1956 ed iscritta al n. 88 Reg.

ord. 1956;

13) Ordinanza 6 marzo 1956 del Pretore di Cassino nel procedimento

penale a carico di Caporuscio Alfredo, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 116 del 12 maggio 1956 ed iscritta al n.

93 Reg. ord. 1956;

14) Ordinanza 14 gennaio 1956 del Tribunale de L'Aquila nel

procedimento penale a carico di Di Vito Anna, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 116 del 12 maggio 1956 ed iscritta al n.

95 Reg. ord. 1956;

15) Ordinanza 14 marzo 1956 del Pretore di Livorno nel procedimento

penale a carico di Togneri Maria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 116 del 12 maggio 1956 ed iscritta al n. 135 Reg.

ord. 1956;

16) Ordinanza 23 marzo 1956 del Tribunale di Palermo nel

procedimento penale a carico di Blanchenburg Roberto, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 116 del 12 maggio 1956 ed

iscritta al n. 139 Reg. ord. 1956:

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Ritenuto

Che nel corso di vari procedimenti penali fu sollevata questione di

legittimità costituzionale degli artt. 157 e 163 del T.U. delle leggi

di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e la decisione di

tale questione è stata dai giudici rimessa alla Corte con le sedici

ordinanze sopra elencate, undici delle quali si riferiscono all'art.

157, senza specificazione di commi, quattro all'intero art. 163 ed una

alla sola "ultima parte" dell'art. 157;

Che nessuna delle parti private si è costituita in giudizio,

mentre in tutte le cause è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, deducendo

l'incompetenza di questa Corte a giudicare delle questioni di

legittimità costituzionale relative alle norme anteriori alla

Costituzione e, nel merito, l'infondatezza delle questioni sollevate,

Che l'eccezione di incompetenza è stata respinta con sentenza n. 1

del 5 giugno 1956, alla quale si sono riportate tutte le sentenze

successive nelle cause in cui la eccezione stessa era stata dedotta,

ponendo un principio che vale anche ai fini della presente decisione;

Che la Corte, con sentenza n. 2 del 14 giugno 1956, ha dichiarato

la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 157 del T.U.

delle leggi di p.s., nella parte relativa al rimpatrio obbligatorio o

per traduzione di persone sospette, e dei commi secondo e terzo dello

stesso articolo nelle parti relative al rimpatrio per traduzione; e,

con sentenza n. 10 del 3 luglio 1956, ha dichiarato non fondata la

questione di legittimità costituzionale nei riguardi dell'art. 163 del

testo unico predetto;

Che ai giudici di merito, ai quali sono rinviati gli atti,

spetterà di applicare ai singoli casi i principi contenuti nelle due

citate sentenze di questa Corte, accertando se le varie situazioni di

fatto, che stanno alla base dei diversi procedimenti penali, siano

contemplate o non dalle norme che la Corte ha dichiarato

costituzionalmente illegittime e che per effetto di tale dichiarazione

hanno cessato di avere efficacia (artt. 136 della Costituzione e 30,

comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

Che tutte le questioni dedotte sono manifestamente infondate,

giacché, se trattasi di questioni relative a norme di cui è stata

già dichiarata la illegittimità, l'infondatezza deriva dal fatto che,

essendo sopraggiunta la cessazione della loro efficacia, non è più

proponibile una questione di legittimità costituzionale nei loro

confronti; se, poi, trattasi di questioni relative a norme, nei

riguardi delle quali la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di

legittimità costituzionale, non sussistono ragioni per adottare

decisioni diverse da quelle contenute nelle due richiamate sentenze;

Che alle medesime conclusioni si deve giungere nei riguardi

dell'ordinanza emessa in data 23 marzo 1956 dal Tribunale di Palermo

nel procedimento penale a carico di Blanchenburg Roberto, nella quale

ordinanza è stata sollevatala questione di legittimità costituzionale

dell'ultima parte dell'art. 157, che si limita a porre le sanzioni per

l'inosservanza delle norme contenute nei commi precedenti ed a disporre

che, scontata la pena, i contravventori siano tradotti al luogo di

rimpatrio;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale del 24 marzo

1956);

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Respinta l'eccezione di incompetenza dedotta dall'Avvocatura dello

Stato, dichiara manifesta la infondatezza delle questioni proposte con

le sedici ordinanze relative agli artt. 157 e 163 del T.U. delle leggi

di p.s. in seguito alla pubblicazione delle sentenze della Corte

costituzionale n. 2 del 14 giugno e n. 10 del 3 luglio 1956.

Ordina che gli atti relativi siano restituiti alle competenti

autorità giudiziarie.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 5 luglio 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIESEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1956:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte