Art. 163
[1](Art. 165 T. U. 1926).
[2]Le persone rimpatriate con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario ad esse tracciato.
[3]Nel caso di trasgressione esse sono punite con l'arresto da uno a sei mesi.
[4]Scontata la pena, sono fatte proseguire per traduzione.
[5]La stessa pena si applica alle persone che non si presentano, nel termine prescritto, all'autorita' di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva