Sentenza n. 24/1958
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1958 · relatore Gaspare Ambrosini
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge
della Regione Trentino - Alto Adige 26 aprile 1956, n. 6, promosso con
ordinanza 23 febbraio 1957 del Pretore di Rovereto, emessa nel
procedimento di volontaria giurisdizione relativo ad iscrizione
tavolare richiesta dall'Istituto di credito fondiario della Regione
tridentina nei confronti di Sannicolò Giuseppina, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 90 del 6 aprile 1957 e nel
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 14 del 9
aprile 1957 ed iscritta al n. 36 del Registro ordinanze 1957.
Visto l'atto di intervento della Regione Trentino - Alto Adige;
udita all'udienza pubblica del 29 gennaio 1958 la relazione del
Giudice Gaspare Ambrosini;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini
per la Regione Trentino - Alto Adige.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Tra l'Istituto del credito fondiario della Regione tridentina e la
signora Sannicolò Giuseppina vedova di Giuseppe, nata Danieli, per
rogito notaio Bertol Giovanni di Rovereto d. d. 26 gennaio 1957, n.
17704 Rep., venne stipulato un contratto condizionato di mutuo al tasso
del 2,50%; mutuo che l'Istituto di credito concedeva alla signora
Sannicolò ai sensi della legge regionale 26 aprile 1956, n. 6,
contenente "nuove provvidenze a favore dell'industria alberghiera".
Venne in seguito presentato ricorso al Pretore di Rovereto in qualità
di Giudice tavolare per ottenere l'intavolazione dell'ipoteca sui beni
della mutuataria signora Sannicolò (nonché quant'altro ai punti 1, 2,
3 e 4) ed inoltre l'annotazione che le particelle edificiali (precisate
al punto 5) "sono permanentemente ed esclusivamente adibite a scopo di
industria alberghiera e come tali vincolate per 25 anni".
Accolta l'istanza riguardo ai punti 1, 2, 3 e 4 del ricorso, ma non
anche riguardo al punto 5 riguardante l'annotazione del vincolo
alberghiero per 25 anni, il Giudice tavolare con elaborata ordinanza
del 23 febbraio 1957, propose d'ufficio la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8 della legge regionale 26 aprile 1956, n. 6,
che dispone l'obbligo del vincolo suddetto e della correlativa
annotazione nella partita tavolare riguardante l'immobile destinato ad
uso alberghiero. Sospese in conseguenza il giudizio circa il punto 5
del ricorso e ordinò la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
Nell'ordinanza pretorile si premette che il termine "giudizio"
adoperato negli artt. 1 legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 legge 11
marzo 1953, n. 87, va inteso nel senso lato di ogni procedura avanti ai
giudici ordinari o speciali e non nella ristretta accezione di
procedura contenziosa la quale imporrebbe di escludere la volontaria
giurisdizione.
Nel merito si rileva che la denunciata norma regionale di cui
all'art. 8 legge 26 aprile 1956, n. 6, T.A.A. può apparire in
contrasto con le norme costituzionali di cui all'art. 117 della
Costituzione e di cui all'art. 4 dello Statuto regionale. Dette norme,
infatti, mentre non riservano alla Regione alcun potere legislativo in
materia di vincolo alberghiero e di iscrizione tavolare, gliela
consentono in materia di turismo e industria alberghiera "ma nel
consueto limite del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento
statale e dell'interesse nazionale".
Ciò posto, il Pretore afferma che di tale vincolo alberghiero
possono darsi, in alternativa, due versioni: o la norma regionale che
lo istituisca è di diritto privato e cioè costitutiva di un tipo
astratto di rapporto giuridico tra privati, oppure è di diritto
pubblico, cioè di per sé costitutiva di un rapporto giuridico
concreto tra Regione e privato.
Nel primo caso l'astratto rapporto giuridico tra privati, o è un
nuovo diritto reale, oppure una nuova obligatio propter rem. Se la
legge denunciata introducesse un nuovo diritto reale, verrebbe forzato
- sostiene l'ordinanza - il principio fondamentale del numerus clausus.
Se invece introducesse una nuova obligatio propter rem, la denunciata
legge violerebbe il principio della tassatività delle obbligazioni
reali e quello della tassatività delle iscrizioni nel libro fondiario
delle nuove provincie.
Nel secondo caso, la norma imporrebbe una limitazione
amministrativa al diritto di proprietà, la quale limitazione ai sensi
dell'art. 42 della Costituzione potrebbe essere apportata soltanto da
legge dello Stato e non delle Regioni; nessun limite potrebbe quindi
porre al diritto di proprietà la Regione nemmeno allo scopo di dar
disciplina ad una materia compresa nell'elenco di quelle per cui le è
conferito potere legislativo.
L'ordinanza veniva notificata alle parti e al Presidente della
Giunta regionale di Trento, comunicata ai Presidenti delle due Camere e
veniva inoltre, per ordine del Presidente della Corte costituzionale,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 6 aprile 1957 e sul
Bollettino Regionale n. 14 del 9 aprile 1957.
Con atto del 23 marzo 1957 interveniva in giudizio il Presidente
pro tempore della Giunta della Regione Trentino - Alto Adige
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, svolgendo
le seguenti deduzioni:
In primo luogo viene dedotta "l'inammissibilità del rinvio degli
atti del procedimento de quo alla Corte costituzionale" sulla base che
l'espressione "giudizio" adoperato negli artt. 1 della legge cost. 9
febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, debba
essere interpretata alla luce della espressione "causa" adoperata
nell'art. 1 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale e cioè nel senso che la questione di costituzionalità
può essere sollevata nel corso di un giudizio contenzioso e non di una
semplice procedura di volontaria giurisdizione.
Nel merito della vertenza, sostiene l'Avvocatura dello Stato che il
vincolo alberghiero ha natura e contenuto di un vincolo amministrativo
per scopi di interesse pubblico analogo al vincolo che il Ministero
della pubblica istruzione può imporre sui beni di interesse artistico
o storico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
Ciò premesso, l'Avvocatura dello Stato afferma che la norma
impugnata non è incostituzionale poiché la Regione ha legiferato in
materia alberghiera rimanendo strettissimamente nei limiti dei principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato e del rispetto degli interessi
nazionali (art. 4 Stat. T.A.A.).
Infatti l'introduzione del vincolo alberghiero e della sua
annotazione - sostiene la difesa della Regione - non costituisce un
quid novi dovuto ad iniziativa della legge regionale, ma è
semplicemente desunta da una fonte di diritto statale con richiamo ad
una corrispondente statuizione già in vigore per legge nazionale, e
cioè: R.D. 16 gennaio 1921, n. 13, art. 23, R.D.L. 2 gennaio 1936, n.
274, art. 1, R.D.L. 16 giugno 1938, n. 1280, art. 1, R.D.L. 29 maggio
1946, n. 452, art. 16, ed infine legge 4 agosto 1955, n. 691.
L'Avvocatura dello Stato richiama poi l'art. 9 del D.P.R. 27 marzo
1952, n. 354, per il quale sono estese anche alla Regione le
disposizioni contenute nelle leggi dello Stato in materia di vincolo
alberghiero. Rileva quanto all'obbligo della pubblicità che il
legislatore regionale non ha fatto altro che adattare alla particolare
struttura delle iscrizioni nei libri fondiari l'obbligo della
"trascrizione" nei registri immobiliari stabilito per le vecchie
provincie, disponendo appunto l'"annotazione" del vincolo alberghiero. Considerato in diritto :
Sull'eccezione pregiudiziale di inammissibilità sollevata dal
l'Avvocatura dello Stato, la Corte osserva che in precedenti sentenze
(n. 4 del 1956 e nn. 5, 40 e 129 del 1957) ha ritenuto ammissibile la
questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso di un
procedimento di volontaria giurisdizione, interpretando il termine
"giudizio" adoperato dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio
1948, n. 1, e dall'art. 23 delle legge 11 marzo 1953, n. 87, nel senso
lato di ogni procedura davanti ad un giudice ordinario o
amministrativo.
Invero, come ha detto la Corte nella sentenza n. 129 del 1957, la
proponibilità di una questione di legittimità costituzionale dipende
non dalla qualifica del procedimento in corso, ma dalla circostanza che
il giudice (contenzioso o volontario che sia il pro cesso) ritenga
fondato il dubbio della legittimità costituzionale della legge che
egli deve applicare.
Per l'esame del merito è opportuno tenere presente che la legge
regionale 26 aprile 1956, n. 6, nel dettare norme per la concessione
di mutui di favore per il potenziamento ed il miglioramento del
patrimonio alberghiero della Regione, stabilisce varie condizioni
intese ad assicurare il raggiungimento dello scopo per cui tali mutui
sono concessi.
Tra queste condizioni vi sono quelle previste nei primi due commi
dell'art. 8:
- "Gli immobili finanziati ai sensi della presente legge sono
vincolati alla destinazione all'uso alberghiero per anni 25.
"Il vincolo è reso pubblico mediante annotazione nella partita
tavolare relativa all'immobile in parola".
Nell'ordinanza emessa il 23 febbraio' 1957 dal Pretore di Rovereto
in qualità di Giudice tavolare si formulano due ipotesi circa la
natura (privatistica o pubblicistica) del vincolo alberghiero previsto
nel primo comma dell'art. 8, e si assume che in entrambe le ipotesi
questa disposizione è costituzionalmente illegittima: nella prima
ipotesi (che si tratti cioè di norma che incide nel sistema del
diritto privato) perché contrastante con l'art. 117 della
Costituzione e con l'art. 4 dello Statuto per la Regione Trentino -
Alto Adige; e nella seconda ipotesi (che si tratti di norma di diritto
pubblico) perché contrastante con l'art. 42 della Costituzione.
In sostanza tutte le considerazioni dell'ordinanza del Pretore di
Rovereto partono dal presupposto che con l'art. 8 della legge 26 aprile
1956, n. 6, il Consiglio regionale abbia dettato norme che, comunque
considerata di diritto privato o di diritto pubblico la natura del
suddetto vincolo alberghiero, non rientrano nella competenza della
Regione perché non potrebbero essere dettate che con legge dello
Stato.
Deve anzitutto osservarsi che per la decisione della questione in
esame non può farsi riferimento all'art. 117 della Costituzione,
perché questo riguarda le Regioni ad autonomia normale, mentre la
Regione Trentino - Alto Adige ha uno statuto speciale; per cui ad esso
bisogna riportarsi, e precisamente all'art. 4, che attribuisce alla
Regione per le materie in esso indicate, e quindi anche per "il turismo
e le industrie alberghiere" (n. 17), una potestà legislativa più
ampia di quella contemplata nell'art. 117 della Costituzione, sia pur
entro i limiti dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e
del rispetto dell'interesse nazionale.
Ora, nel caso in esame il legislatore regionale non ha in alcun
modo oltrepassato quei limiti.
Le norme dell'art. 8 relative al vincolo alberghiero per 25 anni ed
alla sua pubblicità non costituiscono una novità creata dal
legislatore regionale, ma sono norme che varie leggi dello Stato
avevano già dettato allo scopo di incrementare con pubblici
finanziamenti l'industria alberghiera.
Seguendo il principio affermato dopo la prima guerra mondiale con
R.D.L. 16 gennaio 1919, n. 13 (art. 13), il R.D.L. 2 gennaio 1936, n.
274, stabiliva all'art. 1 che gli edifici destinati ad uso di albergo,
pensione o locanda, per destinazione dei proprietari o per concessione
risultante da contratto di affitto, "non possono essere né venduti,
né dati in locazione per un diverso uso da quello alberghiero senza
l'autorizzazione del Ministero per la stampa e la propaganda".
Il principio del vincolo fu riaffermato dall'art. 1 del R.D.L. 16
giugno 1938, n. 1280, ed ancora più precisamente, quanto alla durata
del vincolo e all'obbligo della trascrizione nei registri immobiliari,
dal R.D.L. 29 maggio 1946, n. 452, il quale all'art. 16 dispone che
"l'obbligo previsto dall'art. 1 del R. D.L. 16 giugno 1938, n. 1280,
di non mutare la destinazione alberghiera dei fabbricati ricostruiti,
costruiti, migliorati ed ampliati con i contributi statali, deve avere
la durata di venticinque anni, e deve esserne data pubblicità a cura
del competente organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
mediante trascrizione del vincolo presso il competente Ufficio dei
registri immobiliari, a carico dei beneficiari e con l'applicazione
della imposta unica di trascrizione ipotecaria nella misura di lire 20,
salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri
immobiliari".
Ed infine la legge 4 agosto 1955, n. 691, all'art. 9 dispone che
"gli immobili finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati
alla destinazione per uso alberghiero. Il vincolo è reso pubblico
mediante trascrizione presso il competente Ufficio dei registri
immobiliari a carico dei beneficiari, previa l'osservanza di quanto
prescrive il primo comma dell'art. 16 del R.D.L. 29 maggio 1946, n.
452".
L'istituto del vincolo venticinquennale sugli immobili adibiti ad
uso di albergo non è stato adunque creato con l'art. 8 in esame, ma si
trovava nella legislazione statale, che regolava la materia, e che il
legislatore regionale non ha fatto che applicare, e che anzi non poteva
fare a meno di applicare in conseguenza ed in osservanza del decreto
del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1952, n. 354, concernente
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto
Adige, relativamente "al turismo ed alle industrie alberghiere".
L'art. 9, comma primo, di questo decreto dispone: "Le disposizioni
contenute nelle leggi dello Stato in materia di vincolo alberghiero si
applicano anche nella Regione".
Non è fuori luogo rilevare che la Regione Trentino - Alto Adige
aveva impugnato questo disposto dell'art. 9 come lesivo della propria
autonomia, ma che questa Corte ritenne invece, con la sentenza n. 15
del 1956, "non potersi considerare viziato da illegittimità
costituzionale".
Da quanto esposto risulta che la norma del primo comma dell'art. 8
non contrasta, comunque possa considerarsi il vincolo venticinquennale
da essa previsto, né con l'art. 4 dello Statuto per la Regione
Trentino - Alto Adige, né con l'art. 42 della Costituzione.
Ugualmente infondata deve ritenersi la questione di legittimità
costituzionale proposta nell'ordinanza in riguardo al secondo comma
dello stesso art. 8, con cui si dispone che "il vincolo è reso
pubblico mediante annotazione nella partita tavolare relativa
all'immobile in parola".
Con questa norma il legislatore regionale non ha creato un istituto
nuovo, ma ha applicato il principio della pubblicità del vincolo
alberghiero, che si trovava nella legislazione statale dianzi
richiamata, nel R.D.L. 29 maggio 1946, n. 452, e nella legge 4 agosto
1955, n. 691, che all'art. 9 esplicitamente prescrive che "... il
vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso il competente
Ufficio dei registri immobiliari...".
Il legislatore regionale ha applicato questo principio adattandolo
al sistema tavolare proprio del Trentino - Alto Adige, e ricorrendo
alla forma della "annotazione", che in questo sistema sostanzialmente
corrisponde a quella della "trascrizione", e che peraltro può
considerarsi prevista nella disposizione dell'art. 20 del R.D. 28 marzo
1929, n. 499, riguardante il sistema tavolare, il quale art. 20, tra le
materie che formano oggetto di annotazione, oltre quelle dell'art. 19,
indica infine alla lettera h) "ogni altro atto o fatto riferentesi a
beni immobili per il quale le leggi estese o quelle anteriori mantenute
in vigore richiedano od ammettano la pubblicità, a meno che questa
debba eseguirsi nelle forme dell'art. 9 della presente legge", cioè
nella forma della "intavolazione" e "prenotazione", che si applicano
soltanto agli istituti in esso art 9 indicati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione pregiudiziale dell'Avvocatura dello Stato;
dichiara non fondata la questione proposta dal Giudice tavolare di
Rovereto con ordinanza del 23 febbraio 1957 sulla legittimità
costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Trentino Alto -
Adige del 26 aprile 1956, n. 6, in riferimento all'art. 117 della
Costituzione, all'art. 4 dello Statuto speciale per la Regione Trentino
- Alto Adige e all'art. 42 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO
BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte